Decreto cautelare 28 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 25 febbraio 2022
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00631/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2022, proposto da
Condominio Baia De Bahas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Merella, Maria Rita Merlo, Massimo Occhiena, Fabrizio Fracchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sara Merella in Cagliari, via Enrico Besta, 2;
contro
Comune di Golfo Aranci, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Fresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Suap - Bacino Suap Golfo Aranci, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
Arilù S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Calia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, Smeralda Società Cooperativa Sociale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione motivata di CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 14 luglio 2021, protocollo n. 8871, PROVVEDIMENTO UNICO del 14 luglio 2021 n. 104 del Suap - Bacino Suap Golfo Aranci, conosciuto a seguito dell'esercizio del diritto di accesso in data 9 dicembre, con cui è stata autorizzata la “ditta AR RL … alla realizzazione di alcune STRUTTURE COPERTE REALIZZATE IN LEGNO DA ADIBIRE A POSTEGGIO DI AUTOMOBILI NELL'AREA PRIVATA adiacente la via S'Isuledda in loc. Marana e CONFINANTE CON IL CONDOMINIO BAIA DE BAHAS, come da elaborati di progetto allegati alla pratica SUAPE cui il presente provvedimento si riferisce”;
- nonché, per quanto occorrer possa, degli atti presupposti/endoprocedimentali/pareri (autorizzazione paesaggistica e verifiche tecniche) resi in modo silente nell'ambito della conferenza di servizi dal Comune e dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, nonché, reso in modo espresso (verifica di conformità), dal Comune - Ufficio urbanistica/edilizia privata competente ad effettuare le Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio;
- nonché, per quanto occorrer possa, dell'atto del Comune di Golfo Aranci, 24 gennaio 2022, prot. n. 0000973, trasmesso in pari data alla legale del ricorrente, con cui l'Amministrazione riscontra la segnalazione inviata dal Condominio ricorrente in data 22 dicembre 2021;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito,
nonché per l'accertamento:
della permanenza del vincolo a parcheggio pubblico dell'area interessata dall'intervento,
nonché per la condanna del Comune, ex art. 30, CPA, al risarcimento dei danni ingiusti subiti dal Condominio ricorrente che ci si riserva di ulteriormente meglio quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Golfo Aranci, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro e di Arilù S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. IC DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Condominio Baia De Bahas ha proposto ricorso avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del 14 luglio 2021, protocollo n. 8871, Provvedimento unico n. 104 del SUAPE - Bacino Golfo Aranci, con cui è stata autorizzata la società Arilù S.r.l. alla realizzazione di strutture coperte in legno da adibire a parcheggio di automobili in un’area privata adiacente alla via S’Isuledda, confinante con il Condominio ricorrente.
2. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione della normativa urbanistica e paesaggistica, nonché per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, il Condominio ha contestato la titolarità dell’area in capo alla società Arilù S.r.l., sostenendo che essa sia di proprietà condominiale e/o gravata da vincoli di uso pubblico.
3. Il Comune di Golfo Aranci, costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che il Condominio ricorrente avesse acquisito piena conoscenza del provvedimento impugnato e della sua lesività già in data 9 novembre 2021, con l’inizio dei lavori e l’affissione del cartello di cantiere.
4. La società Arilù S.r.l., anch’essa costituitasi in giudizio, ha eccepito la decadenza del ricorrente dalla proposizione del ricorso, ribadendo la piena legittimità del titolo edilizio e la propria esclusiva titolarità dell’area interessata dall’intervento.
5. All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
6. In via preliminare, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dal Comune di Golfo Aranci e dalla società Arilù S.r.l.
7. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazione di un provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dello stesso, intesa non come conoscenza integrale del provvedimento o degli atti endoprocedimentali, ma come percezione dell’esistenza del provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività per la sfera giuridica del potenziale ricorrente. Tale principio è consolidato nella giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito come, in materia edilizia, il dies a quo coincida con l’inizio dei lavori, momento in cui l’intervento si manifesta nella sua attitudine lesiva (Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4701; Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3075).
8. Nel caso di specie, il Condominio Baia De Bahas ha contestato l’ an dell’edificazione, sostenendo che nessun manufatto potesse essere realizzato sull’area per mancanza di titolo giuridico da parte della società Arilù S.r.l. Ne consegue che il termine per impugnare il titolo edilizio decorre dall’inizio dei lavori, momento in cui l’intervento si è manifestato nella sua attitudine lesiva.
9. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge, infatti, che:
- in data 8 novembre 2021, la società Arilù S.r.l. ha comunicato, a mezzo PEC, al Condominio Baia De Bahas l’inizio dei lavori per la realizzazione di parcheggi sul terreno di proprietà della società, come autorizzati dal Comune di Golfo Aranci;
- in data 9 novembre 2021, sono effettivamente iniziati i lavori con la recinzione del cantiere e l’affissione del cartello di cantiere riportante gli estremi del titolo edilizio e le caratteristiche essenziali dell’intervento;
- in data 16 novembre 2021, il legale del ricorrente contestava ad Arilù s.r.l. “ mi viene segnalato che da un paio di giorni sarebbero stati intrapresi […] interventi edilizi con realizzazione di scavi a sezione per fondamenta (plinti) sul sedime stradale del parcheggio condominiale ”;
- in data 26 novembre 2021, l’amministratore del Condominio ha sottoscritto un’istanza di accesso agli atti, contenente gli estremi della DUA/SUAPE e motivata dalla percezione della lesività dell’intervento per il Condominio.
10. Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che la piena conoscenza del provvedimento impugnato e della sua attitudine lesiva si sia realizzata al più tardi in data 9 novembre 2021, con l’inizio dei lavori inequivocabilmente diretti alla realizzazione di strutture ( scavi a sezione per fondamenta (plinti) sul sedime stradale ) e l’affissione del corrispondente cartello di cantiere. La successiva istanza di accesso agli atti del 26 novembre 2021 e la delibera assembleare del Condominio non possono in alcun modo posticipare la decorrenza del termine decadenziale, trattandosi di atti interni al Condominio e non rilevanti ai fini della conoscenza dei lavori e del provvedimento, conoscenza dimostrata dall’avvenuta percezione materiale, oltreché dell’installazione del cantiere, delle opere in corso di realizzazione.
11. Poiché il ricorso è stato notificato in data 25 gennaio 2022, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., decorrente, come detto, al più tardi dal 9 novembre 2021, esso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
12. Le spese vanno compensate tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
IC DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC DI | IT AR |
IL SEGRETARIO