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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1587/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3075/2021 depositato il 21/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2790/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 23/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L01979-2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L01979-2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L01979-2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L01979-2016 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato Il 31.10.2017, iscritto al n. 2223/2017, Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento ex art. 29 d.l. 78/2010 (notificato il 9.1.2017) dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa per il recupero a tassazione di € 37.878, 00 per l'anno 2011 (omessa giustificazione della nota di credito n. 1 datata 13.9.2011 di uguale importo) e ne chiedeva l'annullamento per inesistenza della notifica, decadenza (rispetto al termine ultimo del 31.12.2016), difformità dal modello legale, mancata attestazione di conformità all'originale informatico, mancata sottoscrizione rispetto all'asserita firma digitale, mancata sottoscrizione del capo dell'Ufficio rispetto all'asseritamente delegato
Nominativo_1, omessa indicazione del responsabile del procedimento, omesso computo degli interessi, non debenza dell'aggio, carenza di motivazione.
L'A.F., si costituiva e resisteva (si rinvia alle controdeduzioni).
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso va accolto.
Nell'ordine:
Per consolidato orientamento di legittimità l'art. cpc. 156 è applicabile agli atti tributari;
Il) Nessuna decadenza è maturata, giusta la provata consegna del plico al Messo comunale in data
28.12.2016 (cd. dissociazione degli effetti della notifica fra mittente e destinatario)
III) Nessuna disposizione, neanche indiretta, contempla la nullità postulata;
a maggior ragione se trattasi, come osservato dal ricorrente, di avviso stilato secondo il modulo anteriore all'at. 29d.|. 78 cit.
IV) L'attestazione di conformità è contenuta, trasversalmente, nella pag. 1 dell'avviso, a cura di Fronte
Corrado, il quale ha poi siglato le pagine successive: e tanto concerne anche l'apposizione firma digitale di Nominativo_1, che ha emesso l'avviso.
V) E' stata prodotta la delega n. 58 datata 18.11.2016 del Direttore d.ssa Nom._2, che è contiene i parametri richiesti dalla giurisprudenza: indicazione analitica degli atti e degli importi, indicazione nominativa del delegato (Nominativo_1)
VI) Il responsabile del procedimento è indicato alla pag. 19 nella persona di Nominativo_1.
VII) Gli interessi sono contemplati da disposizioni legislative, note per conoscenza legale. In ogni caso, la contestazione è generica.
VIII) L'aggio è previsto dalla legge.
IX) L'atto è analiticamente e diffusamente motivato.
IX.bis) Il motivo è fondato.
Il ricorrente, titolare di impresa individuale, ha stipulato contratto di sub-appalto con la Società_1 s.r.l. in data 3.1.2011 per lavori in Indirizzo_1, e ha emesso - sino al settembre 2011 - fatture in acconto per complessivi e 107.039,99, con stima a forfait. Il 13.9.2011, accertati i corrispettivi effettivi per
€ 69.164,00, è stata emessa la nota di credito in questione perla differenza.
L'A.F. non ha contestato la somministrazione - da parte del ricorrente - nel corso dell'accertamento con adesione non solo di questi chiarimenti, ma anche i documenti relativi alle presenze giornaliere di quattro dipendenti e alle buste-paga (all. 18): si richiamano le controdeduzioni, e segnatamente il punto 11) - pag. 15, con quanto conseguente ai sensi dell'art. 115 cpc. Spese secondo soccombenza.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 21 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
Come adeguatamente esplicitato e motivato nell'atto opposto, dal superiore esame era chiaramente emerso che, in data 13.09.2011, era stata emessa la Nota di accredito n. 1/2011 per un importo (senza IVA) di
€ 37.878,00 senza che però fosse prodotta alcuna idonea documentazione giustificativa.
Orbene, seguendo il consolidato orientamento del Supremo Collegio, gravava sul contribuente l'onere di dimostrare non solo la regolarità della propria condotta fiscale, ma anche l'effettiva sussistenza dei presupposti normativi stabiliti dall'art. 26 del DPR 633/72 per l'emissione delle note di credito.
Pertanto, qualora dalle indicazioni contenute nella nota di credito prodotta non emerga in modo chiaro non solo il riferimento alle fatture ma anche la descrizione precisa delle circostanze che hanno determinato la variazione in diminuzione, spetta al Contribuente dimostrare la relazione strumentale fra le operazioni originariamente fatturate e la variazione in diminuzione successivamente operata.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2223/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 6 e depositata il 23 Novembre
2020.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La controversia concerne la legittimità della variazione in diminuzione operata dal contribuente tramite nota di credito n.1/2011, con conseguente recupero a tassazione dell'imponibile di € 37.878,00 e dei correlati effetti ai fini delle imposte accertate. Il fulcro della lite è, pertanto, la verifica della sussistenza (e della prova) dei presupposti sostanziali richiesti dall'art.26 DPR 633/1972 per emettere nota di variazione in diminuzione, nonché la coerenza motivazionale della sentenza di primo grado rispetto al thema decidendum.
L'art.26 DPR 633/1972 consente la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta solo al ricorrere di specifiche condizioni (rettifica dell'operazione originaria, sopravvenienze che incidono sul corrispettivo, annullamento/risoluzione/revoca, errori che abbiano determinato un'originaria fatturazione non corretta, ecc. ), condizioni che devono essere puntualmente riscontrabili. Ne discende che: la nota di credito non opera come mero atto unilaterale “liberamente emendativo” della fatturazione, ma richiede la dimostrazione dell'effettiva ragione della riduzione e del collegamento con le fatture originarie rettificate (tracciabilità e nesso causale tra operazione originaria e variazione). In tale quadro, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla variazione (e quindi alla detrazione/riduzione del debito IVA e degli effetti reddituali conseguenti) incombe sul contribuente, trattandosi di elemento favorevole che incide in diminuzione sulla base imponibile e/o sull'imposta.
La sentenza appellata fonda l'accoglimento del ricorso su un unico argomento: l'affermazione secondo cui l'Ufficio non avrebbe contestato, in sede di adesione, la “somministrazione” di chiarimenti e documentazione
(presenze dipendenti e buste paga), richiamando inoltre l'art.115 c. p. c. Tale motivazione non regge al vaglio di appello per una duplice ragione: Mancanza di pertinenza decisiva: la documentazione inerente a presenze e buste paga (per come richiamata) non risulta, di per sé, idonea a dimostrare il presupposto tipico della variazione in diminuzione ex art.26 DPR 633/1972, che richiede la prova dell'evento giuridico/economico che giustifica la rettifica dell'originaria fatturazione e la puntuale riconducibilità alle fatture interessate.
Motivazione apparente: la sentenza non spiega quali documenti siano stati ritenuti decisivi, in che modo essi colleghino la nota di credito alle operazioni originarie, né perché essi sarebbero sufficienti a superare il rilievo principale dell'Ufficio (assenza di idonea giustificazione ex art.26). Il richiamo all'art.115 c. p. c. , privo di una specifica indicazione di fatti non contestati effettivamente decisivi, finisce per risolversi in un'affermazione meramente assertiva. Pertanto, la sentenza di primo grado non fornisce un percorso argomentativo idoneo a giustificare l'annullamento della ripresa.
Dagli atti, come sintetizzati nell'atto di appello, emerge che l'Ufficio: ha recuperato a tassazione l'importo della nota di credito poiché non risultava esibita idonea documentazione giustificativa a supporto dell'“errata fatturazione” e della conseguente variazione in diminuzione;
ha fondato la ripresa sulla mancata dimostrazione dei presupposti normativi richiesti dall'art.26 DPR 633/1972. A fronte di ciò, nel presente grado: l'appellato non si è costituito, non offrendo dunque alcuna controdeduzione né produzione documentale idonea a dimostrare l'effettività e la legittimità della variazione in diminuzione;
resta pertanto non superato il rilievo decisivo circa la carenza probatoria dei presupposti della nota di credito. Ne consegue che l'appello è fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del presente grado possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità dell'andamento del giudizio – con esito difforme nei due gradi – e alla natura delle questioni trattate, nonché alla mancata costituzione dell'appellato in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3075/2021 depositato il 21/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2790/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 23/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L01979-2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L01979-2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L01979-2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L01979-2016 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato Il 31.10.2017, iscritto al n. 2223/2017, Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento ex art. 29 d.l. 78/2010 (notificato il 9.1.2017) dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa per il recupero a tassazione di € 37.878, 00 per l'anno 2011 (omessa giustificazione della nota di credito n. 1 datata 13.9.2011 di uguale importo) e ne chiedeva l'annullamento per inesistenza della notifica, decadenza (rispetto al termine ultimo del 31.12.2016), difformità dal modello legale, mancata attestazione di conformità all'originale informatico, mancata sottoscrizione rispetto all'asserita firma digitale, mancata sottoscrizione del capo dell'Ufficio rispetto all'asseritamente delegato
Nominativo_1, omessa indicazione del responsabile del procedimento, omesso computo degli interessi, non debenza dell'aggio, carenza di motivazione.
L'A.F., si costituiva e resisteva (si rinvia alle controdeduzioni).
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso va accolto.
Nell'ordine:
Per consolidato orientamento di legittimità l'art. cpc. 156 è applicabile agli atti tributari;
Il) Nessuna decadenza è maturata, giusta la provata consegna del plico al Messo comunale in data
28.12.2016 (cd. dissociazione degli effetti della notifica fra mittente e destinatario)
III) Nessuna disposizione, neanche indiretta, contempla la nullità postulata;
a maggior ragione se trattasi, come osservato dal ricorrente, di avviso stilato secondo il modulo anteriore all'at. 29d.|. 78 cit.
IV) L'attestazione di conformità è contenuta, trasversalmente, nella pag. 1 dell'avviso, a cura di Fronte
Corrado, il quale ha poi siglato le pagine successive: e tanto concerne anche l'apposizione firma digitale di Nominativo_1, che ha emesso l'avviso.
V) E' stata prodotta la delega n. 58 datata 18.11.2016 del Direttore d.ssa Nom._2, che è contiene i parametri richiesti dalla giurisprudenza: indicazione analitica degli atti e degli importi, indicazione nominativa del delegato (Nominativo_1)
VI) Il responsabile del procedimento è indicato alla pag. 19 nella persona di Nominativo_1.
VII) Gli interessi sono contemplati da disposizioni legislative, note per conoscenza legale. In ogni caso, la contestazione è generica.
VIII) L'aggio è previsto dalla legge.
IX) L'atto è analiticamente e diffusamente motivato.
IX.bis) Il motivo è fondato.
Il ricorrente, titolare di impresa individuale, ha stipulato contratto di sub-appalto con la Società_1 s.r.l. in data 3.1.2011 per lavori in Indirizzo_1, e ha emesso - sino al settembre 2011 - fatture in acconto per complessivi e 107.039,99, con stima a forfait. Il 13.9.2011, accertati i corrispettivi effettivi per
€ 69.164,00, è stata emessa la nota di credito in questione perla differenza.
L'A.F. non ha contestato la somministrazione - da parte del ricorrente - nel corso dell'accertamento con adesione non solo di questi chiarimenti, ma anche i documenti relativi alle presenze giornaliere di quattro dipendenti e alle buste-paga (all. 18): si richiamano le controdeduzioni, e segnatamente il punto 11) - pag. 15, con quanto conseguente ai sensi dell'art. 115 cpc. Spese secondo soccombenza.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 21 Maggio 2021 deducendo i seguenti motivi.
Come adeguatamente esplicitato e motivato nell'atto opposto, dal superiore esame era chiaramente emerso che, in data 13.09.2011, era stata emessa la Nota di accredito n. 1/2011 per un importo (senza IVA) di
€ 37.878,00 senza che però fosse prodotta alcuna idonea documentazione giustificativa.
Orbene, seguendo il consolidato orientamento del Supremo Collegio, gravava sul contribuente l'onere di dimostrare non solo la regolarità della propria condotta fiscale, ma anche l'effettiva sussistenza dei presupposti normativi stabiliti dall'art. 26 del DPR 633/72 per l'emissione delle note di credito.
Pertanto, qualora dalle indicazioni contenute nella nota di credito prodotta non emerga in modo chiaro non solo il riferimento alle fatture ma anche la descrizione precisa delle circostanze che hanno determinato la variazione in diminuzione, spetta al Contribuente dimostrare la relazione strumentale fra le operazioni originariamente fatturate e la variazione in diminuzione successivamente operata.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2223/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 6 e depositata il 23 Novembre
2020.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La controversia concerne la legittimità della variazione in diminuzione operata dal contribuente tramite nota di credito n.1/2011, con conseguente recupero a tassazione dell'imponibile di € 37.878,00 e dei correlati effetti ai fini delle imposte accertate. Il fulcro della lite è, pertanto, la verifica della sussistenza (e della prova) dei presupposti sostanziali richiesti dall'art.26 DPR 633/1972 per emettere nota di variazione in diminuzione, nonché la coerenza motivazionale della sentenza di primo grado rispetto al thema decidendum.
L'art.26 DPR 633/1972 consente la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta solo al ricorrere di specifiche condizioni (rettifica dell'operazione originaria, sopravvenienze che incidono sul corrispettivo, annullamento/risoluzione/revoca, errori che abbiano determinato un'originaria fatturazione non corretta, ecc. ), condizioni che devono essere puntualmente riscontrabili. Ne discende che: la nota di credito non opera come mero atto unilaterale “liberamente emendativo” della fatturazione, ma richiede la dimostrazione dell'effettiva ragione della riduzione e del collegamento con le fatture originarie rettificate (tracciabilità e nesso causale tra operazione originaria e variazione). In tale quadro, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla variazione (e quindi alla detrazione/riduzione del debito IVA e degli effetti reddituali conseguenti) incombe sul contribuente, trattandosi di elemento favorevole che incide in diminuzione sulla base imponibile e/o sull'imposta.
La sentenza appellata fonda l'accoglimento del ricorso su un unico argomento: l'affermazione secondo cui l'Ufficio non avrebbe contestato, in sede di adesione, la “somministrazione” di chiarimenti e documentazione
(presenze dipendenti e buste paga), richiamando inoltre l'art.115 c. p. c. Tale motivazione non regge al vaglio di appello per una duplice ragione: Mancanza di pertinenza decisiva: la documentazione inerente a presenze e buste paga (per come richiamata) non risulta, di per sé, idonea a dimostrare il presupposto tipico della variazione in diminuzione ex art.26 DPR 633/1972, che richiede la prova dell'evento giuridico/economico che giustifica la rettifica dell'originaria fatturazione e la puntuale riconducibilità alle fatture interessate.
Motivazione apparente: la sentenza non spiega quali documenti siano stati ritenuti decisivi, in che modo essi colleghino la nota di credito alle operazioni originarie, né perché essi sarebbero sufficienti a superare il rilievo principale dell'Ufficio (assenza di idonea giustificazione ex art.26). Il richiamo all'art.115 c. p. c. , privo di una specifica indicazione di fatti non contestati effettivamente decisivi, finisce per risolversi in un'affermazione meramente assertiva. Pertanto, la sentenza di primo grado non fornisce un percorso argomentativo idoneo a giustificare l'annullamento della ripresa.
Dagli atti, come sintetizzati nell'atto di appello, emerge che l'Ufficio: ha recuperato a tassazione l'importo della nota di credito poiché non risultava esibita idonea documentazione giustificativa a supporto dell'“errata fatturazione” e della conseguente variazione in diminuzione;
ha fondato la ripresa sulla mancata dimostrazione dei presupposti normativi richiesti dall'art.26 DPR 633/1972. A fronte di ciò, nel presente grado: l'appellato non si è costituito, non offrendo dunque alcuna controdeduzione né produzione documentale idonea a dimostrare l'effettività e la legittimità della variazione in diminuzione;
resta pertanto non superato il rilievo decisivo circa la carenza probatoria dei presupposti della nota di credito. Ne consegue che l'appello è fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del presente grado possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità dell'andamento del giudizio – con esito difforme nei due gradi – e alla natura delle questioni trattate, nonché alla mancata costituzione dell'appellato in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)