CASS
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2025, n. 32051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32051 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/03/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottor NICOLA LETTIERI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 32051 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. AM IS ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bolzano, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Bolzano del 11/03/2025, notificato al ricorrente in data 12/03/2025 alle ore 15,00, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni. 2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è Zitto notificato al ricorrente in data 12/03/2025 alle ore 15,00. Tuttavia, alle ore 11,43 del 14/10/2025, il GIP ha provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità, non avendo avuto il difensore il tempo minimo a disposizione per fare richiesta di copia degli atti e per redigere ed inoltrare una memoria difensiva. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il ricorso è infondato. 1.2. Ritiene il Collegio di dover dar seguito al più recente indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito» (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707 - 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»). 1.3. Nel caso in disamina, la difesa ricorrente si è limitata a segnalare il mancato rispetto del termine di quarantotto ore, senza peraltro evidenziare alcun concreto pregiudizio derivante da tale circostanza, non avendo inoltrato a giudice a quo una memoria difensiva che non è stata vagliata, non essendo sufficiente, al riguardo, la generica deduzione della compressione del termine minimo posto a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa. 2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 17/06/2025 il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG dottor NICOLA LETTIERI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Penale Sent. Sez. 3 Num. 32051 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. AM IS ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bolzano, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Bolzano del 11/03/2025, notificato al ricorrente in data 12/03/2025 alle ore 15,00, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni. 2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è Zitto notificato al ricorrente in data 12/03/2025 alle ore 15,00. Tuttavia, alle ore 11,43 del 14/10/2025, il GIP ha provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità, non avendo avuto il difensore il tempo minimo a disposizione per fare richiesta di copia degli atti e per redigere ed inoltrare una memoria difensiva. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il ricorso è infondato. 1.2. Ritiene il Collegio di dover dar seguito al più recente indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito» (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707 - 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»). 1.3. Nel caso in disamina, la difesa ricorrente si è limitata a segnalare il mancato rispetto del termine di quarantotto ore, senza peraltro evidenziare alcun concreto pregiudizio derivante da tale circostanza, non avendo inoltrato a giudice a quo una memoria difensiva che non è stata vagliata, non essendo sufficiente, al riguardo, la generica deduzione della compressione del termine minimo posto a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa. 2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 17/06/2025 il Consigliere estensore Il Presidente