TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/10/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza dell' 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Alba Adriatica, Via delle Fresie, elettivamente domiciliato in Castellalto, frazione
Castelnuovo Vomano, Via Nazionale 160, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ulbar che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
[...] rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Majorano, pec: Email_1
C.F. , fax 0862-666470 e Piera Di Sante, C.F. C.F._2
, pec: giusta procura generale alle liti C.F._3 Email_2 rilasciata dal dr. titolare pro tempore, elettivamente domiciliati in Controparte_2
Teramo, in Via Francesco Franchi, 37;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'1.10.2025
OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia – altre ipotesi CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha evocato in Parte_1 giudizio l' deducendo: a) di lavorare nel settore marittimo dal 1981; b) che, nel CP_1 primo periodo di imbarco per la pesca a strascico, egli si è sempre occupato della pulizia dell'imbarcazione, della preparazione e del rilascio delle reti in mare, del ritiro delle stesse, del lavaggio e della cernita del pescato, della movimentazione delle casse nella cella frigorifera;
c) che le mansioni vengono svolte per l'intero periodo di imbarco di circa 4 mesi;
d) che le mansioni quotidiane comprendevano: preparazione delle reti (in posizione inginocchiata), lavaggio del pescato nella medesima posizione, cernita del pescato e relativa raccolta (sempre nella medesima posizione); e) che nel settore della piccola pesca movimenta quotidianamente ingenti quantità di attrezzature (circa 100 nasse, ceste o cogulli, ovvero otto reti da posta da 500 mt. l'una sistemate in mastelli in plastica); f) che il rientro dalla battuta di pesca è resa ancor più disagevole dal fatto che le reti e le trappole sono appesantite da detriti, alghe, pescato ed acqua e dalla evidente necessità di sollevare i mastelli che raggiungono il peso di oltre 50 kg, dal basso verso l'alto per essere portati sulla banchina.
Il ricorrente ha dedotto che tali prassi hanno condotto al rilievo di: “estesi fenomeni di edema algodistrofico del condilo femorale mediale con area di osteoconecrosi di cm.
1.4 sul versante centrale del condilo stesso. Lesione su base degenerativa del corpo –
Pag. 2 di 9 corno posteriore del menisco interno. …sinovite reattiva con quota di versamento nei recessi articolari e distensione reattiva della borsa del gastrocnemio e semimembranoso” per cui l'Ente resistente ha già riconosciuto un'invalidità pari al
13%.
In questa sede, peraltro, ha chiesto che venisse riconosciuta l'ulteriore tecnopatia eziologicamente connessa all'attività lavorativa: “limitazione funzionale di grado severo in algodistrofia e osteonecrosi del condilo femorale mediale OC RO” con percentuale invalidante da cumularsi al grado di invalidità già riconosciuto.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha sottolineato la carenza di rischio CP_1 specifico tra le lavorazioni svolte ed i pregiudizi lamentati, che trattasi di malattia non tabellata e, pertanto, è necessaria la rigorosa prova del nesso causale tra la matrice lavorativa e la patologia (rimasta indimostrata).
La causa è stata istruita mediante audizione di testimoni e CTU medico legale.
All'udienza dell'1.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza, all'esito della quale il procedimento è stato incamerato per la decisione con contestuale deposito della sentenza ex art. 420 c.p.c.
*
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità previdenziali per la malattia professionale menzionata in ricorso.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Pag. 3 di 9 Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
Nello specifico, i testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della tecnopatia.
In particolare, appaiono attendibili le dichiarazioni di che ha Testimone_1 confermato la natura delle attività svolte dal ricorrente e l'eziologia tra le stesse e le patologie riscontrate.
Quest'ultimo, nello specifico, ha precisato che: “è vera la circostanza, conosco il ricorrente da tanti anni, prima come proprietario di unità da pesca marittima a bordo della quale lavorava personalmente e adesso come gestore di unità da pesca di altri, sempre con lavoro personale” e che: “in specie durante le piene, i fiumi riversano in mare residui di vegetazione, si verifica che ci sono anche tronchi impigliati nelle reti,
l'unico modo di lavorare per non gravare esclusivamente la schiena, è puntare le ginocchia sulla falchetta o la banda, che come si vede in foto allegata al ricorso è la fascia interna della murata della barca;
a me accadeva che specie per i cestini, addirittura, a me si verificava la depilazione locale delle gambe per il continuo sfregamento conto l'appoggio indicato”, confermando le condizioni lavorative dedotte in ricorso.
Il consulente tecnico, dott. ssa sulla scorta di adeguati accertamenti e Persona_1 tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “il ricorrente riferisce di aver iniziato a lavorare
a 16 anni in Africa(pesca atlantica) , successivamente dal 1981 è occupato nel settore marittimo con mansione di pescatore nel settore della piccola pesca.
Riferisce che il proprio lavoro consiste nel movimentare notevoli quantità di attrezzature (circa 100 nasse, ceste o cogulli, oppure otto reti da posta da 500 mt. l'una sistemate in mastelli in plastica) dal magazzino fino all'imbarcazione. In relazione a
Pag. 4 di 9 tali attrezzature riferisce che , prima di uscire in mare, le stesse devono essere posizionate dalla banchina sulla grata metallica posta più in basso di circa 70 cm ,poi vengono trasferite sulla barca sollevandole dalla grata al di sopra della falchetta della barca e poi spinte sul ponte di coperta, facendo dei movimenti di flessione sulle ginocchia con sollevamento di carichi . Al rientro dalla pesca deve effettuare tutte le suddette attività in senso contrario ma in quest'ultimo caso,le reti e le trappole sono più pesanti in quanto contengono , oltre al pescato e all'acqua ,anche vari detriti, alghe ed acqua;
inoltre deve sollevare mastelli che possono pesare oltre 50 kg, dal basso verso
l'alto per essere posizionati sulla banchina. Durante la manovra di ritiro delle reti , che generalmente dura due ore, il ricorrente riferisce di essere con le ginocchia poggiate contro la falchetta per avere un maggiore equilibrio e maggiore forza , e sempre in OC effettuata una prima cernita del pescato.
Una volta rientrata in porto l'imbarcazione, il ricorrente riferisce di trasferire immediatamente le attrezzature dalla barca alla banchina dove provvede alla seconda cernita del pescato impigliato nelle reti ed alla pulizia delle attrezzature rimuovendo tutti i detriti, le alghe e quanto raccolto in mare, il tutto in genere per un periodo di non meno tre ore e sempre in posizione genuflessa. Infine deve riposizionare le reti all'interno di casse di plastica, caricarle di seguito su mezzi di trasporto oppure utilizzarle nel pomeriggio dello stesso giorno.
Oltre le suddette attività il ricorrente deve effettuare il ritiro delle trappole (nasse- bertovelli e ceste) e calarle in mare il mattino verso le quattro e ritirale a bordo nella serata.
Riferisce inoltre che , nello svolgimento di tale mansione , è costretto ad assumere posture scorrette(in OC e/o accovacciato) per un lungo periodo , deve effettuare frequenti movimenti di passaggio dalla posizione genuflessa a quella eretta e deve salire le scale , con conseguente sovraccarico biomeccanico delle ginocchia.
Pertanto il Sig. trascorre ben oltre la metà del tempo di lavoro in posizione Pt_1 inginocchiata o con appoggio sulle ginocchia, cioè è costretto al mantenimento di posture incongrue ed ergonomicamente
Pag. 5 di 9 scorrette; inoltre le ginocchia vengono sollecitate continuamente da urti , vibrazioni
,sollevamento di carichi e tutte quelle sollecitazioni che o per intensità di sforzo e per frequenza del movimento determinano un sovraccarico biomeccanico delle ginocchia stesse , il tutto con esposizione continua agli agenti atmosferici.
Infatti le azioni critiche che comportano un sovraccarico biomeccanico delle ginocchia nel senso di attività ripetitiva ,si individuano, ad esempio, nella spinta, nel sollevamento, nel trasporto, nel ritiro delle trappole , nella manovra di ritiro delle reti , nella movimentazione di mastelli che possono pesare oltre 50 kg, dal basso verso l'alto per essere posizionati sulla banchina.
Inoltre l'attività lavorativa, come riferisce il ricorrente , viene svolta con inizio del turno di lavoro in genere alle tre di notte quando prende il largo per salpare in barca le reti da posta sistemate in mare il pomeriggio del giorno antecedente;
riferisce altresì che il rientro è previsto in genere per le ore 12.30 e se è presente bonaccia escono sempre in mare. Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig. prevedevano un sovraccarico continuativo di entrambe le Parte_1 ginocchia;
più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per le quali era prevista la posizione degli arti inferiori in posizioni genuflesse, in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa con sollevamento, spinta di carichi(es. Ritiro delle trappole, ritiro delle reti con dentro il pescato, spostamento di mastelli dal peso anche oltre 50Kg etc) il tutto con esposizione ad agenti atmosferici. A tal proposito, anche alla luce della documentazione presente agli atti oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che è individuabile il nesso di causalità tra la patologia denunciata a livello della OC RO e l'attività svolta dal ricorrente poichè quest'ultima (pescatore nel settore della piccola pesca )è stata caratterizzata da movimentazione continua e ripetuta delle ginocchia con microtraumi dovuti ad attività eseguita con ritmi continui e ripetuti per un periodo lavorativo giornaliero di riferite 8/9 ore minime. Nel caso in questione sono molteplici i fattori di rischio, come sopra descritti, che concorrono alla genesi della tecnopatia del OC RO e sono tutti presenti nel ciclo lavorativo.
Pag. 6 di 9 Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del OC RO di cui è affetto il SI , l'attività lavorativa ha avuto Parte_1 quantomeno il ruolo di concausa efficiente”.
La relazione ha concluso in questi termini: “Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene di poter ammettere l'origine professionale alla patologia di cui è affetto il Sig
e cioè “Algodistrofia e osteonecrosi del condilo femorale mediale Parte_1 OC RO”.
In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico- fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente alla Algodistrofia e osteonecrosi del condilo femorale mediale OC RO , con criterio di massima obiettività il grado risulta pari al 6% (seipercento) con decorrenza dalla data del
23.12.2021.
Al ricorrente è stato già riconosciuto dall' un danno biologico del 13%, per T.C CP_1
+ spalle
Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa alla Algodistrofia e osteonecrosi del condilo femorale mediale OC RO”(grado pari al 6%) con la pregressa tecnopatia già riconosciuta dall' (pari al 13% ) CP_1 risulta pari ad un Grado complessivo del 18%”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda va dunque accolta nei termini innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo del 6%.
Pag. 7 di 9 Considerata la percentuale di invalidità riconosciuta già da , il grado complessivo CP_1
è pari al 18%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014, CP_1 come da dispositivo (causa di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia).
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 902/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia -
Algodistrofia e osteonecrosi del condilo femorale mediale OC RO- che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 6% ;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 18% (in considerazione del previo riconoscimento di un'invalidità pari al 13%), corrispondendo, in suo favore, il relativo importo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 2.697,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Teramo, 1.10.2025
Pag. 8 di 9 Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza dell' 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Alba Adriatica, Via delle Fresie, elettivamente domiciliato in Castellalto, frazione
Castelnuovo Vomano, Via Nazionale 160, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ulbar che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
[...] rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Majorano, pec: Email_1
C.F. , fax 0862-666470 e Piera Di Sante, C.F. C.F._2
, pec: giusta procura generale alle liti C.F._3 Email_2 rilasciata dal dr. titolare pro tempore, elettivamente domiciliati in Controparte_2
Teramo, in Via Francesco Franchi, 37;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'1.10.2025
OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia – altre ipotesi CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha evocato in Parte_1 giudizio l' deducendo: a) di lavorare nel settore marittimo dal 1981; b) che, nel CP_1 primo periodo di imbarco per la pesca a strascico, egli si è sempre occupato della pulizia dell'imbarcazione, della preparazione e del rilascio delle reti in mare, del ritiro delle stesse, del lavaggio e della cernita del pescato, della movimentazione delle casse nella cella frigorifera;
c) che le mansioni vengono svolte per l'intero periodo di imbarco di circa 4 mesi;
d) che le mansioni quotidiane comprendevano: preparazione delle reti (in posizione inginocchiata), lavaggio del pescato nella medesima posizione, cernita del pescato e relativa raccolta (sempre nella medesima posizione); e) che nel settore della piccola pesca movimenta quotidianamente ingenti quantità di attrezzature (circa 100 nasse, ceste o cogulli, ovvero otto reti da posta da 500 mt. l'una sistemate in mastelli in plastica); f) che il rientro dalla battuta di pesca è resa ancor più disagevole dal fatto che le reti e le trappole sono appesantite da detriti, alghe, pescato ed acqua e dalla evidente necessità di sollevare i mastelli che raggiungono il peso di oltre 50 kg, dal basso verso l'alto per essere portati sulla banchina.
Il ricorrente ha dedotto che tali prassi hanno condotto al rilievo di: “estesi fenomeni di edema algodistrofico del condilo femorale mediale con area di osteoconecrosi di cm.
1.4 sul versante centrale del condilo stesso. Lesione su base degenerativa del corpo –
Pag. 2 di 9 corno posteriore del menisco interno. …sinovite reattiva con quota di versamento nei recessi articolari e distensione reattiva della borsa del gastrocnemio e semimembranoso” per cui l'Ente resistente ha già riconosciuto un'invalidità pari al
13%.
In questa sede, peraltro, ha chiesto che venisse riconosciuta l'ulteriore tecnopatia eziologicamente connessa all'attività lavorativa: “limitazione funzionale di grado severo in algodistrofia e osteonecrosi del condilo femorale mediale OC RO” con percentuale invalidante da cumularsi al grado di invalidità già riconosciuto.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha sottolineato la carenza di rischio CP_1 specifico tra le lavorazioni svolte ed i pregiudizi lamentati, che trattasi di malattia non tabellata e, pertanto, è necessaria la rigorosa prova del nesso causale tra la matrice lavorativa e la patologia (rimasta indimostrata).
La causa è stata istruita mediante audizione di testimoni e CTU medico legale.
All'udienza dell'1.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza, all'esito della quale il procedimento è stato incamerato per la decisione con contestuale deposito della sentenza ex art. 420 c.p.c.
*
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità previdenziali per la malattia professionale menzionata in ricorso.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Pag. 3 di 9 Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
Nello specifico, i testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della tecnopatia.
In particolare, appaiono attendibili le dichiarazioni di che ha Testimone_1 confermato la natura delle attività svolte dal ricorrente e l'eziologia tra le stesse e le patologie riscontrate.
Quest'ultimo, nello specifico, ha precisato che: “è vera la circostanza, conosco il ricorrente da tanti anni, prima come proprietario di unità da pesca marittima a bordo della quale lavorava personalmente e adesso come gestore di unità da pesca di altri, sempre con lavoro personale” e che: “in specie durante le piene, i fiumi riversano in mare residui di vegetazione, si verifica che ci sono anche tronchi impigliati nelle reti,
l'unico modo di lavorare per non gravare esclusivamente la schiena, è puntare le ginocchia sulla falchetta o la banda, che come si vede in foto allegata al ricorso è la fascia interna della murata della barca;
a me accadeva che specie per i cestini, addirittura, a me si verificava la depilazione locale delle gambe per il continuo sfregamento conto l'appoggio indicato”, confermando le condizioni lavorative dedotte in ricorso.
Il consulente tecnico, dott. ssa sulla scorta di adeguati accertamenti e Persona_1 tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “il ricorrente riferisce di aver iniziato a lavorare
a 16 anni in Africa(pesca atlantica) , successivamente dal 1981 è occupato nel settore marittimo con mansione di pescatore nel settore della piccola pesca.
Riferisce che il proprio lavoro consiste nel movimentare notevoli quantità di attrezzature (circa 100 nasse, ceste o cogulli, oppure otto reti da posta da 500 mt. l'una sistemate in mastelli in plastica) dal magazzino fino all'imbarcazione. In relazione a
Pag. 4 di 9 tali attrezzature riferisce che , prima di uscire in mare, le stesse devono essere posizionate dalla banchina sulla grata metallica posta più in basso di circa 70 cm ,poi vengono trasferite sulla barca sollevandole dalla grata al di sopra della falchetta della barca e poi spinte sul ponte di coperta, facendo dei movimenti di flessione sulle ginocchia con sollevamento di carichi . Al rientro dalla pesca deve effettuare tutte le suddette attività in senso contrario ma in quest'ultimo caso,le reti e le trappole sono più pesanti in quanto contengono , oltre al pescato e all'acqua ,anche vari detriti, alghe ed acqua;
inoltre deve sollevare mastelli che possono pesare oltre 50 kg, dal basso verso
l'alto per essere posizionati sulla banchina. Durante la manovra di ritiro delle reti , che generalmente dura due ore, il ricorrente riferisce di essere con le ginocchia poggiate contro la falchetta per avere un maggiore equilibrio e maggiore forza , e sempre in OC effettuata una prima cernita del pescato.
Una volta rientrata in porto l'imbarcazione, il ricorrente riferisce di trasferire immediatamente le attrezzature dalla barca alla banchina dove provvede alla seconda cernita del pescato impigliato nelle reti ed alla pulizia delle attrezzature rimuovendo tutti i detriti, le alghe e quanto raccolto in mare, il tutto in genere per un periodo di non meno tre ore e sempre in posizione genuflessa. Infine deve riposizionare le reti all'interno di casse di plastica, caricarle di seguito su mezzi di trasporto oppure utilizzarle nel pomeriggio dello stesso giorno.
Oltre le suddette attività il ricorrente deve effettuare il ritiro delle trappole (nasse- bertovelli e ceste) e calarle in mare il mattino verso le quattro e ritirale a bordo nella serata.
Riferisce inoltre che , nello svolgimento di tale mansione , è costretto ad assumere posture scorrette(in OC e/o accovacciato) per un lungo periodo , deve effettuare frequenti movimenti di passaggio dalla posizione genuflessa a quella eretta e deve salire le scale , con conseguente sovraccarico biomeccanico delle ginocchia.
Pertanto il Sig. trascorre ben oltre la metà del tempo di lavoro in posizione Pt_1 inginocchiata o con appoggio sulle ginocchia, cioè è costretto al mantenimento di posture incongrue ed ergonomicamente
Pag. 5 di 9 scorrette; inoltre le ginocchia vengono sollecitate continuamente da urti , vibrazioni
,sollevamento di carichi e tutte quelle sollecitazioni che o per intensità di sforzo e per frequenza del movimento determinano un sovraccarico biomeccanico delle ginocchia stesse , il tutto con esposizione continua agli agenti atmosferici.
Infatti le azioni critiche che comportano un sovraccarico biomeccanico delle ginocchia nel senso di attività ripetitiva ,si individuano, ad esempio, nella spinta, nel sollevamento, nel trasporto, nel ritiro delle trappole , nella manovra di ritiro delle reti , nella movimentazione di mastelli che possono pesare oltre 50 kg, dal basso verso l'alto per essere posizionati sulla banchina.
Inoltre l'attività lavorativa, come riferisce il ricorrente , viene svolta con inizio del turno di lavoro in genere alle tre di notte quando prende il largo per salpare in barca le reti da posta sistemate in mare il pomeriggio del giorno antecedente;
riferisce altresì che il rientro è previsto in genere per le ore 12.30 e se è presente bonaccia escono sempre in mare. Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig. prevedevano un sovraccarico continuativo di entrambe le Parte_1 ginocchia;
più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per le quali era prevista la posizione degli arti inferiori in posizioni genuflesse, in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa con sollevamento, spinta di carichi(es. Ritiro delle trappole, ritiro delle reti con dentro il pescato, spostamento di mastelli dal peso anche oltre 50Kg etc) il tutto con esposizione ad agenti atmosferici. A tal proposito, anche alla luce della documentazione presente agli atti oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che è individuabile il nesso di causalità tra la patologia denunciata a livello della OC RO e l'attività svolta dal ricorrente poichè quest'ultima (pescatore nel settore della piccola pesca )è stata caratterizzata da movimentazione continua e ripetuta delle ginocchia con microtraumi dovuti ad attività eseguita con ritmi continui e ripetuti per un periodo lavorativo giornaliero di riferite 8/9 ore minime. Nel caso in questione sono molteplici i fattori di rischio, come sopra descritti, che concorrono alla genesi della tecnopatia del OC RO e sono tutti presenti nel ciclo lavorativo.
Pag. 6 di 9 Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del OC RO di cui è affetto il SI , l'attività lavorativa ha avuto Parte_1 quantomeno il ruolo di concausa efficiente”.
La relazione ha concluso in questi termini: “Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene di poter ammettere l'origine professionale alla patologia di cui è affetto il Sig
e cioè “Algodistrofia e osteonecrosi del condilo femorale mediale Parte_1 OC RO”.
In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico- fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente alla Algodistrofia e osteonecrosi del condilo femorale mediale OC RO , con criterio di massima obiettività il grado risulta pari al 6% (seipercento) con decorrenza dalla data del
23.12.2021.
Al ricorrente è stato già riconosciuto dall' un danno biologico del 13%, per T.C CP_1
+ spalle
Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa alla Algodistrofia e osteonecrosi del condilo femorale mediale OC RO”(grado pari al 6%) con la pregressa tecnopatia già riconosciuta dall' (pari al 13% ) CP_1 risulta pari ad un Grado complessivo del 18%”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda va dunque accolta nei termini innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo del 6%.
Pag. 7 di 9 Considerata la percentuale di invalidità riconosciuta già da , il grado complessivo CP_1
è pari al 18%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014, CP_1 come da dispositivo (causa di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia).
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 902/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia -
Algodistrofia e osteonecrosi del condilo femorale mediale OC RO- che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 6% ;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 18% (in considerazione del previo riconoscimento di un'invalidità pari al 13%), corrispondendo, in suo favore, il relativo importo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 2.697,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Teramo, 1.10.2025
Pag. 8 di 9 Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 9 di 9