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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/10/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico RI TO all'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4558/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 potestà genitoriale su (c.f. ), elettivamente Persona_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Mariachiara Rizzo che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'ente, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Rosanna Albano ex art. 417 bis c.p.c., resistente oggetto: indennità di frequenza – liquidazione ratei.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 5 settembre 2024 nella qualità di Parte_1 esercente la potestà genitoriale su adiva questo giudice del lavoro e, premesso di Persona_1 aver proposto istanza di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento in capo al minore dell'indennità di frequenza, conclusosi con decreto di omologa positivo dell'11 marzo 2024, notificato all' il 2 aprile 2024, lamentava CP_1
l'ingiustificata inerzia dell'ente previdenziale nella liquidazione dei ratei della prestazione, e ne chiedeva la condanna al pagamento degli stessi con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
L' si costituiva dando atto dell'avvenuta liquidazione. CP_2
Udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione. 2.- L' ha dimostrato di aver liquidato la prestazione il 27 novembre 2024 e di aver CP_2 corrisposto alla ricorrente i relativi ratei con gli arretrati (pari a 12.485,82 euro) a dicembre 2024.
Tali circostanze risultano pacifiche.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
3.- In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, si rileva che: - la fondatezza della domanda non è stata affatto contestata;
- la liquidazione e anche il pagamento sono avvenuti a distanza di otto mesi dalla notifica del decreto di omologa (rispetto al termine di 4 mesi previsto dall'art. 445 bis c.p.c.). Pertanto, è giusto che le spese vengano compensate solo per 1/3 e per il resto seguano la soccombenza e si liquidino ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e la limitata attività svolta, applicati i minimi per la semplicità, in 1.797 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessata la materia del contendere e condanna l'Istituto al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio, liquidati in 1.797 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 23.10.2025
Il Giudice del lavoro
RI TO
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