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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 27/02/2026, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3456/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
ESPOSITO LIANA, OR
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13693/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 Ricorrente_2 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118873348000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130065473000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1215/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 DI Ricorrente_2 S.A.S. (c.f. P.IVA_1) con sede in NAPOLI alla Indirizzo_1, in persona del rapp.te legale pro tempore sig. Ricorrente_2 (CF_1 ), ricorreva contro l'AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE e l'AGENZIA delle ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di NAPOLI 2 avverso le seguenti cartelle di pagamento:
1) N. 071/2022/01188733/48/000: (I.V.A. in riferimento all'anno 2016 - 2017 - IRAP in riferimento all'anno
2018;
2) N. 071/2023/01300654/73/000 (IRAP in riferimento all'anno 2020),
di cui affermava aver avuto conoscenza solo in data 22.05.2025 a seguito della notifica dell'INTIMAZIONE di PAGAMENTO N. 071/2025/90213872/49/000 .
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'AGENZIA delle ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di NAPOLI 2, la quale produceva notifica della cartella n. 071/2023/01300654/73/000 effettuata a mezzo PEC in data 30.1.24 e la notifica della cartella di pagamento n. 071/2022/01188733/48/000 effettuata a mezzo PEC in data 24.10.22.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
L'Irpef, come gli altri tributi erariali (per es. IVA e IRAP), si prescrive in dieci anni. Non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione delle imposte sui redditi. Proprio per la mancanza di una previsione legale si applica il termine di prescrizione ordinario che è, appunto, quello decennale.
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che la doglianza esposta dal ricorrente risulta infondata: l'Ufficio resistente ha prodotto valide notifiche di atti prodromici, che hanno tempestivamente interrotto il termine di prescrizione decennale.
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata come da dispositivo.
P.Q.M.
la corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della DP2, che liquida in € 4200,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
ESPOSITO LIANA, OR
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13693/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 Ricorrente_2 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118873348000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130065473000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1215/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 DI Ricorrente_2 S.A.S. (c.f. P.IVA_1) con sede in NAPOLI alla Indirizzo_1, in persona del rapp.te legale pro tempore sig. Ricorrente_2 (CF_1 ), ricorreva contro l'AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE e l'AGENZIA delle ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di NAPOLI 2 avverso le seguenti cartelle di pagamento:
1) N. 071/2022/01188733/48/000: (I.V.A. in riferimento all'anno 2016 - 2017 - IRAP in riferimento all'anno
2018;
2) N. 071/2023/01300654/73/000 (IRAP in riferimento all'anno 2020),
di cui affermava aver avuto conoscenza solo in data 22.05.2025 a seguito della notifica dell'INTIMAZIONE di PAGAMENTO N. 071/2025/90213872/49/000 .
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'AGENZIA delle ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di NAPOLI 2, la quale produceva notifica della cartella n. 071/2023/01300654/73/000 effettuata a mezzo PEC in data 30.1.24 e la notifica della cartella di pagamento n. 071/2022/01188733/48/000 effettuata a mezzo PEC in data 24.10.22.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
L'Irpef, come gli altri tributi erariali (per es. IVA e IRAP), si prescrive in dieci anni. Non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione delle imposte sui redditi. Proprio per la mancanza di una previsione legale si applica il termine di prescrizione ordinario che è, appunto, quello decennale.
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che la doglianza esposta dal ricorrente risulta infondata: l'Ufficio resistente ha prodotto valide notifiche di atti prodromici, che hanno tempestivamente interrotto il termine di prescrizione decennale.
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata come da dispositivo.
P.Q.M.
la corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della DP2, che liquida in € 4200,00, oltre accessori di legge.