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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1848/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420259002882267000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1848/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 02420259002882267/000– riguardante nr. 3 cartelle di pagamento.
Precisava più esattamente che gli atti prodromici all'intimazione di pagamento erano:
- cartella di pagamento nr. 02420200006031026000 notificata (presumibilmente) in data 23/03/2022 relativa alla tassa automobilistica annualità 2015 di importo pari ad euro 426,00;
- cartella di pagamento nr. 02420240001672684000 notificata (presumibilmente) in data 22/04/2024 relativa alla tassa automobilistica annualità 2019 di importo pari ad euro 219,04;
- cartella di pagamento nr. 02420240011641375000 notificata (presumibilmente) in data 27/06/2024 relativa al diritto annuale Camera di Commercio di importo pari ad euro 88,27.
Il ricorrente, però, ancora specificava che il ricorso aveva ad oggetto esclusivamente il merito della pretesa creditoria “portata in pancia" dalla cartella di pagamento nr.02420200006031026000” per poi ritornare a ribadire che l'intimazione era invalida con riferimento a tutte tre le cartelle su indicate. Insisteva con i sottoindicati motivi eccepiti:
A) INESISTENZA, NULLITA', INVALIDITA' ED INEFFICACIA
DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - Mancata ricezione dell'atto
Presupposto;
B) ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 474
C.P.C. – INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO;
C) NULLITA', ANNULLABILITA', INEFFICACIA E/O INESISTENZA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DEGLI INTERESSI.
Concludeva nel merito per l'accoglimento del ricorso con liquidazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Si costituivano sia l'Agenzia delle RA che la Regione Puglia, contestando entrambe le eccezioni del ricorrente e depositando la documentazione attestante la regolarità della notifica dei rispettivi atti. Entrambe le parti resistenti chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Invero, l'Agenzia delle RA ( d'ora in poi solo Riscossione) chiarisce bene come il richiamato procedimento, iscritto al n. R.G. 2341/2023, aveva ad oggetto l' impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 02420239001427562000 esclusivamente con riferimento alla cartella di pagamento n.
02420190010658706000, evidentemente ritenendo valida la cartella n. 02420200006031026000, anch'essa sottesa all'atto di intimazione opposto, oggi impugnata tardivamente con l'intimazione di pagamento n. 02420259002882267/000.
La Riscossione prova con i documenti allegati la rituale notifica delle tre cartelle impugnate, ritenute dal ricorrente atti prodromici all'intimazione. Pertanto, è intervenuta la definitività delle stesse. La prescrizione non è decorsa essendo intervenuta l'interruzione con la notifica delle cartelle ed è da quel momento che ricomincia a decorrere il tempo di prescrizione, non ancora maturatosi.
La Regione Puglia, pur non essendo necessaria la dimostrazione della notifica degli accertamenti, essendo intervenuta la definitività delle cartelle, dimostra con i documenti allegati la regolarità della notifica degli atti di accertamento entro il 31/12/2018 per la tassa automobilistica del 2015 ed entro il
31-12-2022 per la tassa automobilistica 2019. Nel caso in esame la Regione fornisce prova documentale che l'atto di accertamento per la tassa 2015 è stato spedito a mezzo racc. e notificato tramite consegna al destinatario persona fisica in data 5/12/2017. Per la tassa automobilistica del 2019 la Regione fornisce prova documentale che l'atto di accertamento è stato spedito a mezzo racc. e notificato per compiuta giacenza essendo trascorsi i dieci giorni dalla consegna avvenuta in data 23/10/2021.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia di Bari di primo grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 500,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1848/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420259002882267000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1848/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 02420259002882267/000– riguardante nr. 3 cartelle di pagamento.
Precisava più esattamente che gli atti prodromici all'intimazione di pagamento erano:
- cartella di pagamento nr. 02420200006031026000 notificata (presumibilmente) in data 23/03/2022 relativa alla tassa automobilistica annualità 2015 di importo pari ad euro 426,00;
- cartella di pagamento nr. 02420240001672684000 notificata (presumibilmente) in data 22/04/2024 relativa alla tassa automobilistica annualità 2019 di importo pari ad euro 219,04;
- cartella di pagamento nr. 02420240011641375000 notificata (presumibilmente) in data 27/06/2024 relativa al diritto annuale Camera di Commercio di importo pari ad euro 88,27.
Il ricorrente, però, ancora specificava che il ricorso aveva ad oggetto esclusivamente il merito della pretesa creditoria “portata in pancia" dalla cartella di pagamento nr.02420200006031026000” per poi ritornare a ribadire che l'intimazione era invalida con riferimento a tutte tre le cartelle su indicate. Insisteva con i sottoindicati motivi eccepiti:
A) INESISTENZA, NULLITA', INVALIDITA' ED INEFFICACIA
DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - Mancata ricezione dell'atto
Presupposto;
B) ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 474
C.P.C. – INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO;
C) NULLITA', ANNULLABILITA', INEFFICACIA E/O INESISTENZA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DEGLI INTERESSI.
Concludeva nel merito per l'accoglimento del ricorso con liquidazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Si costituivano sia l'Agenzia delle RA che la Regione Puglia, contestando entrambe le eccezioni del ricorrente e depositando la documentazione attestante la regolarità della notifica dei rispettivi atti. Entrambe le parti resistenti chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Invero, l'Agenzia delle RA ( d'ora in poi solo Riscossione) chiarisce bene come il richiamato procedimento, iscritto al n. R.G. 2341/2023, aveva ad oggetto l' impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 02420239001427562000 esclusivamente con riferimento alla cartella di pagamento n.
02420190010658706000, evidentemente ritenendo valida la cartella n. 02420200006031026000, anch'essa sottesa all'atto di intimazione opposto, oggi impugnata tardivamente con l'intimazione di pagamento n. 02420259002882267/000.
La Riscossione prova con i documenti allegati la rituale notifica delle tre cartelle impugnate, ritenute dal ricorrente atti prodromici all'intimazione. Pertanto, è intervenuta la definitività delle stesse. La prescrizione non è decorsa essendo intervenuta l'interruzione con la notifica delle cartelle ed è da quel momento che ricomincia a decorrere il tempo di prescrizione, non ancora maturatosi.
La Regione Puglia, pur non essendo necessaria la dimostrazione della notifica degli accertamenti, essendo intervenuta la definitività delle cartelle, dimostra con i documenti allegati la regolarità della notifica degli atti di accertamento entro il 31/12/2018 per la tassa automobilistica del 2015 ed entro il
31-12-2022 per la tassa automobilistica 2019. Nel caso in esame la Regione fornisce prova documentale che l'atto di accertamento per la tassa 2015 è stato spedito a mezzo racc. e notificato tramite consegna al destinatario persona fisica in data 5/12/2017. Per la tassa automobilistica del 2019 la Regione fornisce prova documentale che l'atto di accertamento è stato spedito a mezzo racc. e notificato per compiuta giacenza essendo trascorsi i dieci giorni dalla consegna avvenuta in data 23/10/2021.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia di Bari di primo grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 500,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre gli accessori di legge, se dovuti.