Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 298
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza, nullità, invalidità ed inefficacia dell'intimazione di pagamento per mancata ricezione dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle esattoriali sia avvenuta regolarmente, rendendole definitive e interrompendo la prescrizione. Pertanto, l'intimazione di pagamento è valida.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. - Inesistenza del titolo esecutivo

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali notificate regolarmente costituiscano titolo esecutivo valido.

  • Rigettato
    Nullità, annullabilità, inefficacia e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi

    La Corte ha stabilito che la notifica delle cartelle ha interrotto la prescrizione, la quale non è ancora maturata. La Regione Puglia ha dimostrato la regolarità della notifica degli atti di accertamento entro i termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 298
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 298
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo