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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 06/05/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1371/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata, promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 49-51 c.p.c. da nata il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Parte_2
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale ed anche la pronuncia di divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse ad entrambe le domande.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a PESARO, in data 01/07/1990, trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di PESARO dell'anno 1990, n. 137, parte 2, serie A, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
1 Dalla loro unione sono nate due figlie: nata il [...] e nata il [...], Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con sentenza parziale n. 156/2024 pubblicata in data 25/07/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c. per il giorno 01/04/2025.
La detta sentenza non definitiva di separazione personale consensuale diveniva irrevocabile il
26/02/2025.
L'udienza fissata per il 01/04/2025 veniva sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti hanno confermato e precisato le condizioni e conclusioni congiunte già indicate in sede di separazione consensuale chiedendo concordemente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza 156/2024 del 25/07/2024 e divenuta irrevocabile il
26/02/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale valutate le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo così come confermate ed integate dalle note scritte in sostituzione dell'udienza da ultimo depositate, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
2 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, confermate con note scritte, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 06/05/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata, promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 49-51 c.p.c. da nata il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Parte_2
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale ed anche la pronuncia di divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse ad entrambe le domande.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a PESARO, in data 01/07/1990, trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di PESARO dell'anno 1990, n. 137, parte 2, serie A, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
1 Dalla loro unione sono nate due figlie: nata il [...] e nata il [...], Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con sentenza parziale n. 156/2024 pubblicata in data 25/07/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c. per il giorno 01/04/2025.
La detta sentenza non definitiva di separazione personale consensuale diveniva irrevocabile il
26/02/2025.
L'udienza fissata per il 01/04/2025 veniva sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti hanno confermato e precisato le condizioni e conclusioni congiunte già indicate in sede di separazione consensuale chiedendo concordemente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza 156/2024 del 25/07/2024 e divenuta irrevocabile il
26/02/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale valutate le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo così come confermate ed integate dalle note scritte in sostituzione dell'udienza da ultimo depositate, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
2 1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, confermate con note scritte, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 06/05/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
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