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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3443/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3443/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, con il patrocinio degli avv.ti BARBIERI ANGELA e VERGNANO Controparte_1 ANNA CARLA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 03/06/1984.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 676 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/01/1985 e il 17/12/1995. Pt_1 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/03/2018.
Con ricorso depositato il 17/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti anche in relazione alle spese legali che restano a carico della signora
[...]
. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che il veicolo Renault CL tg. CNK di proprietà del SI. e concesso, CP_1 in fase di separazione, in uso esclusivo alla moglie, è stato, conseguentemente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo, riconsegnato nella piena disponibilità del SI. , in adempimento CP_1 degli accordi intercorsi tra i coniugi;
la moglie, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso, ha, infatti, restituito le chiavi, comunicando formalmente che il mezzo Renault CL si trovava regolarmente parcheggiato in Rivoli (TO), Via Alberto da Rivoli ed era, pertanto, a disposizione per il ritiro;
il SI. , dal canto suo, ha ritirato le chiavi, rilasciando debita ricevuta di CP_1 avvenuta consegna per mezzo della sottoscrizione del ricorso. Egli, dunque, si è attivato in autonomia, recuperando il veicolo tornato nella sua piena disponibilità. Il veicolo Renault CL tg. CNK, all'atto della restituzione, godeva di copertura assicurativa con polizza n. CP_2 00787528209, stipulata dalla SI.ra , la quale ha già provveduto, infatti, al versamento Parte_1 del premio semestrale per la copertura 15.11.2024 - 15.05.2025. Il SI. , in accordo CP_1 con la SI.ra , intenzionato ad avvalersi della predetta polizza ha già provveduto ad Parte_1 effettuare alla moglie bonifico per la somma complessiva di euro 382,50 pari alle somme del premio non ancora godute, nonché di quelle a copertura della seconda semestralità 16.05.2025-15.11.2025. La SI.ra , ricevuto l'accredito della predetta somma, nulla oppone a che il coniuge si Parte_1 avvalga per il veicolo di proprietà di quest'ultimo (ora tornato in suo possesso), della polizza n. 00787528209 dalla stessa stipulata sino alla sua naturale scadenza, impegnandosi CP_2 ella, così, al versamento diretto del premio semestrale (già anticipato dal marito) nei riguardi della compagnia assicuratrice per il semestre 16.05.2025 - 15.11.2025. Resta inteso che alla scadenza del 15.11.2025 detta polizza non verrà in alcun modo rinnovata ed il SI. dovrà, quindi, CP_1 premunirsi in autonomia di altra valida copertura assicurativa. Il SI. , con il ritiro delle CP_1 chiavi, contestuale alla sottoscrizione del ricorso, ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo, in qualunque sede, stato e/o grado nei riguardi della SI.ra
[...] relativamente al veicolo Renault CL tg. CN (nonché: alla sua circolazione, Pt_1 assicurazione, manutenzione;
ai connessi adempimenti fiscali e/o amministrativi, oneri e sanzioni). Egli, inoltre, dal momento del ritiro delle chiavi, ha assunto su di sé ogni responsabilità connessa tanto alla circolazione del veicolo (impegnandosi a tenere indenne, sin dalla sottoscrizione del ricorso dt. 13.02.2025, la SI.ra da qualsivoglia pretesa e/o richiesta di danni, anche da terzi Parte_1 avanzata), quanto alla manutenzione, ai connessi adempimenti fiscali e/o amministrativi, oneri e sanzioni, nonché alle questioni assicurative, fatto salvo quanto sovra previste.
DÀ ATTO che i ricorrenti sono economicamente autonomi ed hanno all'atto della separazione, già regolato tra loro ogni questione personale e patrimoniale, derivante dall'intercorso rapporto di convivenza e di coniugio, con conseguente vicendevole rinuncia in ogni sede, stato e/grado ad ogni ulteriore pretesa per qualsivoglia ragione e/o titolo (anche connessa e/o comunque dipendente all'uso esclusivo del veicolo Renault CL tg. CNK da parte della moglie nel periodo di separazione), nonché a titolo di assegno divorzile.
Nulla sulla spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3443/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, con il patrocinio degli avv.ti BARBIERI ANGELA e VERGNANO Controparte_1 ANNA CARLA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 03/06/1984.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 676 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/01/1985 e il 17/12/1995. Pt_1 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/03/2018.
Con ricorso depositato il 17/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti anche in relazione alle spese legali che restano a carico della signora
[...]
. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che il veicolo Renault CL tg. CNK di proprietà del SI. e concesso, CP_1 in fase di separazione, in uso esclusivo alla moglie, è stato, conseguentemente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo, riconsegnato nella piena disponibilità del SI. , in adempimento CP_1 degli accordi intercorsi tra i coniugi;
la moglie, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso, ha, infatti, restituito le chiavi, comunicando formalmente che il mezzo Renault CL si trovava regolarmente parcheggiato in Rivoli (TO), Via Alberto da Rivoli ed era, pertanto, a disposizione per il ritiro;
il SI. , dal canto suo, ha ritirato le chiavi, rilasciando debita ricevuta di CP_1 avvenuta consegna per mezzo della sottoscrizione del ricorso. Egli, dunque, si è attivato in autonomia, recuperando il veicolo tornato nella sua piena disponibilità. Il veicolo Renault CL tg. CNK, all'atto della restituzione, godeva di copertura assicurativa con polizza n. CP_2 00787528209, stipulata dalla SI.ra , la quale ha già provveduto, infatti, al versamento Parte_1 del premio semestrale per la copertura 15.11.2024 - 15.05.2025. Il SI. , in accordo CP_1 con la SI.ra , intenzionato ad avvalersi della predetta polizza ha già provveduto ad Parte_1 effettuare alla moglie bonifico per la somma complessiva di euro 382,50 pari alle somme del premio non ancora godute, nonché di quelle a copertura della seconda semestralità 16.05.2025-15.11.2025. La SI.ra , ricevuto l'accredito della predetta somma, nulla oppone a che il coniuge si Parte_1 avvalga per il veicolo di proprietà di quest'ultimo (ora tornato in suo possesso), della polizza n. 00787528209 dalla stessa stipulata sino alla sua naturale scadenza, impegnandosi CP_2 ella, così, al versamento diretto del premio semestrale (già anticipato dal marito) nei riguardi della compagnia assicuratrice per il semestre 16.05.2025 - 15.11.2025. Resta inteso che alla scadenza del 15.11.2025 detta polizza non verrà in alcun modo rinnovata ed il SI. dovrà, quindi, CP_1 premunirsi in autonomia di altra valida copertura assicurativa. Il SI. , con il ritiro delle CP_1 chiavi, contestuale alla sottoscrizione del ricorso, ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo, in qualunque sede, stato e/o grado nei riguardi della SI.ra
[...] relativamente al veicolo Renault CL tg. CN (nonché: alla sua circolazione, Pt_1 assicurazione, manutenzione;
ai connessi adempimenti fiscali e/o amministrativi, oneri e sanzioni). Egli, inoltre, dal momento del ritiro delle chiavi, ha assunto su di sé ogni responsabilità connessa tanto alla circolazione del veicolo (impegnandosi a tenere indenne, sin dalla sottoscrizione del ricorso dt. 13.02.2025, la SI.ra da qualsivoglia pretesa e/o richiesta di danni, anche da terzi Parte_1 avanzata), quanto alla manutenzione, ai connessi adempimenti fiscali e/o amministrativi, oneri e sanzioni, nonché alle questioni assicurative, fatto salvo quanto sovra previste.
DÀ ATTO che i ricorrenti sono economicamente autonomi ed hanno all'atto della separazione, già regolato tra loro ogni questione personale e patrimoniale, derivante dall'intercorso rapporto di convivenza e di coniugio, con conseguente vicendevole rinuncia in ogni sede, stato e/grado ad ogni ulteriore pretesa per qualsivoglia ragione e/o titolo (anche connessa e/o comunque dipendente all'uso esclusivo del veicolo Renault CL tg. CNK da parte della moglie nel periodo di separazione), nonché a titolo di assegno divorzile.
Nulla sulla spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.