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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1594 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1594 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
( nata il Parte_1 C.F._1
07/04/1981 a CUBA, con l'Avv. VINCENZO DIONISI, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
RO (VT), con l'Avv. ANGELO DI SILVIO, come da procura in atti
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale da in relazione al matrimonio celebrato a Controparte_1
L'VA (Cuba) il giorno 18 Novembre 2003, atto poi trascritto in Italia presso il Comune di Grotte di Castro (Atto n. 1, Parte 2, Serie B – anno 2024). Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“A questo punto le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo, 1. dichiarare la separazione personale tra le parti;
2. assegnare la casa familiare sita in Grotte di Castro via Dell'Olmo 4 alla ricorrente che ivi potrà vivere unitamente alle due figlie. Il Sig. lascerà l'abitazione familiare entro CP_1 il 27.12.2025;
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo
4. spese compensate rinuncia all'impugnazione”.
Tanto premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra e , atto celebrato Parte_1 Controparte_1
a L'VA (Cuba) il 18.11.2003, atto poi trascritto in Italia presso il Comune di Grotte di Castro (Atto n. 1, Parte 2, Serie B – anno 2024).
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione. 3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17/12/2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1594 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
( nata il Parte_1 C.F._1
07/04/1981 a CUBA, con l'Avv. VINCENZO DIONISI, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
RO (VT), con l'Avv. ANGELO DI SILVIO, come da procura in atti
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale da in relazione al matrimonio celebrato a Controparte_1
L'VA (Cuba) il giorno 18 Novembre 2003, atto poi trascritto in Italia presso il Comune di Grotte di Castro (Atto n. 1, Parte 2, Serie B – anno 2024). Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“A questo punto le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo, 1. dichiarare la separazione personale tra le parti;
2. assegnare la casa familiare sita in Grotte di Castro via Dell'Olmo 4 alla ricorrente che ivi potrà vivere unitamente alle due figlie. Il Sig. lascerà l'abitazione familiare entro CP_1 il 27.12.2025;
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 complessiva di Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo
4. spese compensate rinuncia all'impugnazione”.
Tanto premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra e , atto celebrato Parte_1 Controparte_1
a L'VA (Cuba) il 18.11.2003, atto poi trascritto in Italia presso il Comune di Grotte di Castro (Atto n. 1, Parte 2, Serie B – anno 2024).
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione. 3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17/12/2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco