Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01296/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Minervia Vento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitaneria di Porto di RO, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Provincia di RO, Comune di Isola di Capo Rizzuto, Comune di Staletti, Comune di Cropani, Comune di Botricello, non costituiti in giudizio;
nei confronti
OW Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei e Cesare Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giannalberto Mazzei in Roma, piazza Navona 49;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione a firma del Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia costiera di RO resa in data 20/07/2022 di conclusione negativa della conferenza di servizi per il rilascio della concessione demaniale ex art. 36, per anni 40, per l'installazione e l'esercizio di un parco eolico off-shore e delle relative opere elettriche di connessione, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale tra cui in particolare, il parere espresso da: Provincia di RO (in proprio e quale Ente gestore dell''Area marina protetta “Capo Rizzuto”); Comune di Cropani; Comune di Botricello; Comune di Isola Capo Rizzuto; Comune di Stalettì; Agenzia del Demanio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Minervia Vento S.r.l. il 22 novembre 2022:
- della nota protocollo 24285 del 10/11/2022 a firma del Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia costiera di RO;
- della nota protocollo 24471 del 14/11/2022 a firma del Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia costiera di RO.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, della Capitaneria di Porto di RO, dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria e di OW Italy S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. IT ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza presentata in data 25 novembre 2021, MINERVIA VENTO S.r.l. ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili il rilascio, ai sensi dell’art. 36 cod. nav., della concessione demaniale marittima quarantennale, per l’installazione e l’esercizio, al largo del Golfo di Squillace, di un parco eolico off-shore .
2. Con nota del 3 dicembre 2021, il Ministero ha chiesto alla Capitaneria di porto di RO:
- di “ attivarsi per un vaglio preliminare sia in ordine alla sicurezza della navigazione (verifica che la zona richiesta non interferisca con rotte di navigazione obbligate e non arrechi ad esse restrizioni) che alla compatibilità delle strutture costituenti l’impianto con le altre attività marittime ”;
- “[a] ll’eventuale esito positivo di tali valutazioni, [… di] provvedere agli adempimenti pubblicitari ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione al fine di dare corso all’istruttoria intesa all’accertamento della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione demaniale marittima richiesta ”;
- “[e] speriti i suddetti adempimenti pubblicitari [… di] dar corso all’istruttoria per l’accertamento delle condizioni per il rilascio della concessione demaniale marittima richiesta ”.
3. Conclusa positivamente la fase di vaglio preliminare, con nota n. 27533 del 15 dicembre 2021, la Capitaneria di Porto ha disposto la pubblicazione dell’avviso ad opponendum della richiesta di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un parco eolico nel Golfo di Squillace.
4. Acquisite le osservazioni, con nota prot. n. 5350 del 9 marzo 2022, la Capitaneria di porto di RO ha indetto una conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando le amministrazioni interessate a far pervenire entro il termine perentorio di 90 giorni i pareri di competenza.
5. Ritenendo non risolutivi gli esiti della conferenza dei servizi asincrona, la Capitaneria di porto ha avviato una conferenza dei servizi in modalità sincrona, per effettuare una valutazione contestuale tra i soggetti istituzionali coinvolti e la società istante.
6. Con atto del 19 luglio 2022, la Capitaneria di porto di RO ha adottato la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, ritenendo, in estrema sintesi, “ che i pareri negativi registrati siano da ritenere insuperabili in sede locale, da parte della Capitaneria quale organo periferico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ”.
7. Con successiva nota n. 25128 del 4 agosto 2022 (trasmessa anche alla società ricorrente), il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha comunicato al Ministero della Transizione ecologica che “[p] reso atto, pertanto, che le posizioni negative espresse nell’ambito dell’istruttoria, da cui è derivata la conclusione negativa del procedimento, sono per lo più inerenti problematiche di carattere ambientale e che, da quanto emerge dalla nota del 07.07.2022 prot. n. 84584 del Ministero Transizione Ecologica - Div. V - Procedure di valutazione VIA e VAS, è stata avviata la procedura per la VIA, si ritiene opportuno attendere, prima di procedere con l’adozione di un formale provvedimento di conclusione negativa del procedimento, la definizione della citata procedura ambientale, salvo diverso avviso di codesta Amministrazione titolare del procedimento autorizzativo ”.
8. Quindi, con il ricorso meglio specificato in epigrafe, la società ha impugnato la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi.
8.1. Con il primo motivo di ricorso:
- deduce l’illegittimità della scelta dell’amministrazione procedente di convocare una conferenza decisoria sincrona, in quanto, nel corso della precedente conferenza asincrona, sarebbero stati acquisiti solo pareri favorevoli o, comunque, posizioni non dissenzienti o insuperabili; conseguentemente, la Capitaneria di porto non avrebbe dovuto convocare una riunione in modalità sincrona, dovendo, invece, adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi;
- deduce l’illegittimità del processo di sintesi delle posizioni espresse svolto dalla Capitaneria di porto, avendo errato nel ritenere negativo il parere reso dall’Agenzia del Demanio;
- sostiene che la Capitaneria di porto non avrebbe dovuto attribuire valore ostativo a pareri focalizzati esclusivamente su profili ambientali, poiché estranei all'oggetto specifico della concessione e non attinenti alle valutazioni di stretta competenza dell'ente;
- sostiene, inoltre, che la Capitaneria avrebbe errato nel ritenere “prevalente” il parere espresso dal Comune di Botricello, nel cui territorio è previsto l’approdo e parte del percorso a terra del cavidotto di collegamento del campo eolico con la rete elettrica;
- contesta la decisione della Capitaneria di ritenere che gli enti locali intervenuti siano portatori “ di un interesse pubblico ad escludere o impedire ciò che accade ad una distanza dalla costa tale da potersi paventare il rischio di provocare effetti concreti sul loro territorio, in termini di ricadute socio-economiche e di mantenimento dell’immagine turistica esistente ”;
- lamenta che, nel corso dei lavori della conferenza di servizio, è stata accennata l’ipotesi di delocalizzare l’impianto, senza, tuttavia, verificare se la nuova localizzazione fosse compatibile con le rotte di navigazione, con l’esercizio della pesca e con gli ulteriori aspetti segnalati.
8.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione del principio di proporzionalità, avendo la Capitaneria di porto conferito valore prioritario all’opposizione espressa dal Comune di Botricello, in assenza di una motivazione puntuale e ragionevole.
9. Si sono costituite le amministrazioni intimate, le quali:
- hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto non sarebbe stato adottato alcun atto definitivo dall’amministrazione competente a rilasciare la concessione demaniale d’uso, ossia il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- hanno contestato la fondatezza nel merito delle censure mosse con il ricorso introduttivo.
10. Con ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata da OW Italy S.r.l., in quanto riguarderebbero le medesime aree richieste da MINERVIA VENTO S.r.l..
11. Si è costituita da OW Italy S.r.l. resistendo al ricorso.
12. Anche le amministrazioni intimate hanno depositato memoria, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi aggiunti.
13. Con ordinanza n. 561 del 15 dicembre 2022, è stata rigettata la domanda cautelare per mancanza del requisito del periculum in mora , in quanto:
“ a) da un lato, il procedimento instaurato dalla ricorrente con istanza del 25 novembre 2021 non è ancora definitivamente concluso, anche alla luce della nota n. 25128 del 4 agosto 2022, con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha dichiarato di ritenere “opportuno attendere, prima di procedere con l’adozione di un formale provvedimento di conclusione negativa del procedimento, la definizione della citata procedura ambientale”;
b) dall’altro lato, il procedimento relativo all’istanza presentata dalla OW Italy S.r.l. è ancora nella fase preliminare della pubblicazione e della raccolta delle osservazioni; in questo procedimento non sono stati, quindi, ancora adottati provvedimenti che possano pregiudicare irrimediabilmente gli interessi della ricorrente ”.
14. Con memoria del 10 ottobre 2025, OW Italy S.r.l., dopo aver depositato l’atto di rinuncia all’istanza per il rilascio della concessione demaniale marittima, ha chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità dei motivi aggiunti.
15. Con memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la società ricorrente:
- quanto al ricorso introduttivo, ha ribadito le deduzioni già formulate nei precedenti scritti difensivi;
- quanto ai motivi aggiunti, ne ha chiesto l’improcedibilità, a seguito della rinuncia, da parte di OW Italy S.r.l., all’istanza di rilascio di concessione demaniale presentata in data 22 luglio 2022.
16. All'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
17. Il ricorso introduttivo di questo giudizio ha ad oggetto la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, indetta dalla Capitaneria di porto di RO in relazione all’istanza di concessione demaniale marittima presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di un parco eolico off-shore .
Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 ( ratione temporis applicabile), il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di parchi eolici off-shore presuppone l'acquisizione sia della concessione demaniale sia della valutazione di impatto ambientale.
18. Nell’affrontare la controversia, il Collegio ritiene, preliminare e al tempo stesso dirimente, l’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale secondo la quale la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi non avrebbe definito il procedimento di concessione demaniale d’uso.
In generale, sulla natura immediatamente lesiva della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, la giurisprudenza amministrativa, anche di recente, ha manifestato posizioni oscillanti.
Secondo un primo orientamento, la conferenza di servizi c.d. decisoria ha struttura dicotomica, con una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo c.d. decisorio), che ha valenza solo endoprocedimentale, e una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 gennaio 2025, n. 57; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 24 gennaio 2022, n. 755; TAR Puglia, Bari, sez. III, 15 ottobre 2021, n. 1511; nonché Consiglio di Stato, sez. VI, 17 settembre 2021, n. 6337; Consiglio di Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2724, e Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2013, n. 6192).
Negando la struttura dicotomica della conferenza dei servizi (a seguito della modifica degli artt. 14 ter e 14 quater della legge n. 241 del 1990 con d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127), secondo un altro orientamento, il contenuto precettivo e lesivo, non è determinato dal provvedimento finale, avente funzione sostanzialmente dichiarativa, ma va rinvenuto nella deliberazione resa in sede di conferenza decisoria, legittimando (pur non obbligando, ben potendo il privato attendere l’adozione del provvedimento conclusivo) l’impugnazione immediata e diretta del verbale di conferenza dei servizi decisoria (cfr. TAR , Milano , sez. III , 31 luglio 2024 , n. 2346; TAR , Milano , sez. I , 27/09/2022 , n. 2082; TAR Liguria, sez. I, 13 gennaio 2020 n.18).
Il Collegio ritiene, tuttavia, che, per la soluzione del caso di specie, non sia necessario prendere posizione tra questi due orientamenti, in quanto, dall’esame dello schema procedimentale seguito, risulta evidente il ruolo solo “istruttorio” svolto dalla conferenza di servizi indetta dalla Capitaneria di porto, rispetto ad una attività provvedimentale (ossia il rilascio della concessione demaniale), che è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Infatti, sebbene, con nota del 3 dicembre 2021, il menzionato Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili abbia chiesto alla Capitaneria di porto di RO di “ dare corso all’istruttoria intesa all’accertamento della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione demaniale marittima richiesta ”, la competenza del provvedimento finale rimane in capo a tale Ministero, che può, eventualmente, rivalutare l’esito dell’istruttoria compiuta, anche a seguito di ulteriori approfondimenti o circostanze sopravvenute.
Nel caso di specie, il carattere endoprocedimentale dell’atto impugnato è reso ancor più evidente dalla nota n. 25128 del 4 agosto 2022 (trasmessa anche alla ricorrente), con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, prendendo atto dell’esito negativo della conferenza di servizi, ha comunicato al Ministero della Transizione ecologica (competente al rilascio dell’autorizzazione unica) di ritenere “ opportuno attendere, prima di procedere con l’adozione di un formale provvedimento di conclusione negativa del procedimento, la definizione della citata procedura ambientale ”, in quanto le posizioni negative espresse nell’ambito dell’istruttoria sono quasi esclusivamente di carattere ambientale.
Ne consegue che, poiché la Capitaneria di porto non ha il potere di emanare il provvedimento finale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi risulta priva di immediata lesività per la società ricorrente, assumendo valore meramente istruttorio e endoprocedimentale, rispetto alla decisione dell'organo competente, ossia del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Tale conclusione è ancor più ineludibile, ove si consideri che la determinazione negativa di conclusione del procedimento è motivata prevalentemente per profili di natura ambientale e paesaggistica e che, per tale ragione, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ritenuto opportuno attendere, prima dell’adozione del provvedimento finale, la conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, confermando, così, il carattere non vincolate delle valutazioni espresse in seno alla conferenza dei servizi, che, se del caso, possono essere motivatamente superate, in sede di autorizzazione finale all’installazione dell’impianto.
19. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile, per la natura non immediatamente lesiva della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi,
20. Sono, invece, improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti, a seguito della rinuncia, da parte di OW Italy S.r.l., all’istanza di rilascio di concessione demaniale presentata in data 22 luglio 2022.
22. Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene che sussistono giustificate ragioni per la loro compensazione, tenuto conto della peculiarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile ricorso introduttivo;
- dichiara improcedibili i motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse;
- compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IT ED, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT ED | VO LE |
IL SEGRETARIO