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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/12/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di separazione e scioglimento del matrimonio proposto con ricorso depositato in data 30 aprile 2024 da nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Chiappini (C.F.
presso il quale in Trieste, via Timeus 4 è elettivamente domiciliata;
pec C.F._2
Ricorrente Email_1
contro
nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
residente in [...]. Convenuto - Contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
.Con ricorso cumulativo per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio depositato in data 30/04/2024 la signora ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal marito e, decorsi i termini di legge anche il divorzio
A tal fine ha esposto e documentato a) di aver contratto matrimonio civile il giorno 1° settembre 2004 in Suhareke (Kosovo) con il signor Il matrimonio è stato iscritto nel registro degli atti del Comune di Controparte_1
Trieste al n. 232 parte 2 serie C Anno 2017;
b) che dall'unione coniugale sono nati i figli in data 13 giugno 2007 e il Per_1 Per_2 giorno 22 febbraio 2014;
Nella dichiarata contumacia del convenuto, il Tribunale ha pronunciato la separazione accogliendo le istanze della ricorrente autorizzando sin dalla prima udienza (3 ottobre 2024) i coniugi a vivere separatamente e disponendo le seguenti condizioni: affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre con Per_2 collocamento presso la residenza di quest'ultima e il diritto di percepire in via esclusiva l'AU familiare relativo alla minore, al cui mantenimento diretto provvederà in via esclusiva;
affida il figlio nato il [...] in [...] esclusiva al padre, cui assegna in via Per_1 temporanea la casa famigliare e l'onere di contribuire in modo diretto al mantenimento del minore;
i genitori condivideranno le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da
Protocollo, mentre i figli hanno facoltà di stare con il genitore diverso dal collocatario ogni volta che lo desiderano.
Decorso il termine di un anno dalla separazione autorizzata, il procuratore della ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio e la decisione è stata rimessa dal al
Collegio il 13 novembre 2025.
Il Tribunale rileva che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che le parti hanno contratto matrimonio il 1° settembre 2004 in Kosovo, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Trieste al n. 232 parte 2, serie C, anno 2017
pagina 2 di 3 Prendendo atto di una separazione di fatto che dura da molto tempo, il giudice delegato per la trattazione ha autorizzato i coniugi a vivere separati con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. il 3 ottobre 2024
E' decorso più di un anno da detta data senza che i coniugi si siano riconciliati o abbiano ripreso la convivenza.
Sussistono dunque le condizioni per dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza disporre alcun assegno divorzile, non richiesto dalla ricorrente
Ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Suhareke (Kosovo) da e Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste al n.232, parte Controparte_1
2^ serie C, anno 2017 ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trieste, 5/12/2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di separazione e scioglimento del matrimonio proposto con ricorso depositato in data 30 aprile 2024 da nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Chiappini (C.F.
presso il quale in Trieste, via Timeus 4 è elettivamente domiciliata;
pec C.F._2
Ricorrente Email_1
contro
nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
residente in [...]. Convenuto - Contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
.Con ricorso cumulativo per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio depositato in data 30/04/2024 la signora ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal marito e, decorsi i termini di legge anche il divorzio
A tal fine ha esposto e documentato a) di aver contratto matrimonio civile il giorno 1° settembre 2004 in Suhareke (Kosovo) con il signor Il matrimonio è stato iscritto nel registro degli atti del Comune di Controparte_1
Trieste al n. 232 parte 2 serie C Anno 2017;
b) che dall'unione coniugale sono nati i figli in data 13 giugno 2007 e il Per_1 Per_2 giorno 22 febbraio 2014;
Nella dichiarata contumacia del convenuto, il Tribunale ha pronunciato la separazione accogliendo le istanze della ricorrente autorizzando sin dalla prima udienza (3 ottobre 2024) i coniugi a vivere separatamente e disponendo le seguenti condizioni: affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre con Per_2 collocamento presso la residenza di quest'ultima e il diritto di percepire in via esclusiva l'AU familiare relativo alla minore, al cui mantenimento diretto provvederà in via esclusiva;
affida il figlio nato il [...] in [...] esclusiva al padre, cui assegna in via Per_1 temporanea la casa famigliare e l'onere di contribuire in modo diretto al mantenimento del minore;
i genitori condivideranno le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da
Protocollo, mentre i figli hanno facoltà di stare con il genitore diverso dal collocatario ogni volta che lo desiderano.
Decorso il termine di un anno dalla separazione autorizzata, il procuratore della ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio e la decisione è stata rimessa dal al
Collegio il 13 novembre 2025.
Il Tribunale rileva che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che le parti hanno contratto matrimonio il 1° settembre 2004 in Kosovo, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Trieste al n. 232 parte 2, serie C, anno 2017
pagina 2 di 3 Prendendo atto di una separazione di fatto che dura da molto tempo, il giudice delegato per la trattazione ha autorizzato i coniugi a vivere separati con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. il 3 ottobre 2024
E' decorso più di un anno da detta data senza che i coniugi si siano riconciliati o abbiano ripreso la convivenza.
Sussistono dunque le condizioni per dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza disporre alcun assegno divorzile, non richiesto dalla ricorrente
Ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Suhareke (Kosovo) da e Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste al n.232, parte Controparte_1
2^ serie C, anno 2017 ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trieste, 5/12/2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3