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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/12/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 207/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello iscritta al n. 207/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 13/06/2024
DA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Urso del Foro Parte_3 C.F._3 di Trieste, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello
-APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 CP_2
e personalmente
contro
C.F. ), rappresentati e
[...] Controparte_2 C.F._4 difesi dagli avv.ti Massimo Querini e Michele Lucca, giusta procura allegata telematicamente all'atto di costituzione in appello,
E C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore,
e personalmente contro , (C.F. ), Controparte_4 C.F._5 CP_5
(C.F. ) e (C.F. ), appellati in C.F._6 Controparte_6 C.F._7 riassunzione quali eredi di , rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Capomacchia e Emanuela Persona_1
Paradiso, giusta procura allegata telematicamente all'atto di costituzione in appello
-APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 157/2024 del Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 15/02/2024, emessa nella causa R.G. n. 979/2021.
Causa iscritta a ruolo il 20/06/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 17/12/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva della ammissibilità del gravame, IN VIA PRINCIPALE riformarsi, per le ragioni sopra esposte, la sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Specializzata in Materia di Impresa n. 157/2024 qui gravata e per l'effetto:
- previo accertamento e dichiarazione della validità dell'atto di citazione dd. 08.04.2021 e della memoria integrativa ex art. 164 c.p.c. dd. 13.10.2021, accertare la responsabilità esclusiva o, in via subordinata, la percentuale da determinare rispetto agli appellanti della , CP_1 [...]
, del Sig. e dei Sig.ri ed i Sig.ri Controparte_3 Controparte_2 CP_4
, , , in qualità di eredi del Sig.
[...] CP_5 Controparte_6 [...]
, in via solidale o meno, per i danni conseguenti all'Accordo dd. 28.03.2012, alla Cessione Per_1 dd. 29.03.2012, alla Transazione dd. 30.07.2013 ed all'atto notarile di cessione di azienda dd. 06.08.2013, e per l'effetto condannare i predetti appellati al pagamento della somma complessiva di euro 455.076,60.- di cui euro 450.000,00 così come determinata nella transazione dd. 10.10.2022 ed euro 5.076,60.- a titolo di spese sostenute per i compensi dovuti al CTU Dott. e, o la somma Per_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, secondo le rispettive percentuali di responsabilità, come determinate, oltre ad interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., moratori e CP_ rivalutazione Con condanna alla restituzione delle spese legali già versate alle appellanti, come liquidate nella sentenza impugnata e vittoria di competenze, onorari e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede prova per testi, con il testimone sottoindicato, sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti da “Vero che …”:
1. Con accordo dd. 10.10.2022 stipulato tra il e Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_2 Controparte_8
, Lloyds Insurance Company SA veniva definito transattivamente il
[...] procedimento sub. R.G. n. 2198/2020 promosso davanti al Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di Impresa - Giudice Delegato dott. – dal contro alcuni Pt_7 Parte_4 degli amministratori e sindaci, tra cui gli attuali appellanti? 2. Con il suddetto accordo transattivo dd. 10.10.2022, ai dott.ri Parte_1 [...]
, veniva attribuito un risarcimento del danno pari ad Euro Parte_3 Parte_2
470.000,00.- oltre a quota delle spese sostenute? 3. , si obbligava a pagare al Controparte_8 [...] la somma di Euro 270.000,00.- a nome e per conto degli assicurati dott.ri Parte_4 [...]
, Parte_1 Parte_3 Parte_2
4. Il riceveva il pagamento della somma di Euro 270.000,00.- da parte di Parte_4
a nome e per conto dei dott.ri Controparte_8 Parte_1
e Parte_3 Pt_2
Si indica quale teste: il Curatore del Fallimento dott. Parte_4 Testimone_1
Si chiede all'Ecc.ma Corte adita di voler disporre CTU contabile per la determinazione del calcolo del danno patrimoniale complessivamente patito da in relazione all'operazione di Parte_4 acquisto dei tre rami d'azienda da parte delle due società appellate, in particolare, accertare:
1) La sussistenza di effetti pregiudizievoli a seguito dell'Accordo dd. 28.03.2012 e degli atti successivi in esecuzione all'Accordo;
2) la consistenza dell'eventuale aggravamento della situazione finanziaria e patrimoniale di
derivante dall'Accordo dd. 28.03.2012 e dai successivi atti esecutivi all'Accordo; Parte_4
3) se l'Accordo dd. 28.03.2012 ed i successivi atti esecutivi all'Accordo abbiano causato o influito, ed in quest'ultimo caso, in che percentuale, all'insolvenza della Società;
4) il danno attribuibile agli appellati all'esito degli accertamenti sopra individuati;
5) accertare la percentuale di danno attribuibile agli appellati in relazione ad un pagamento complessivo da parte degli attuali appellanti e della impresa assicurativa al Fallimento Logica di Euro 455.076,60.- o diversa somma ritenuta di giustizia.
6) Fornisca, se del caso, ogni ulteriore valutazione ritenuta utile ai fini della migliore comprensione dei temi controversi».
Per gli appellati e CP_1 Controparte_2
«Respingersi tutte le istanze istruttorie richieste dagli appellanti, in quanto inammissibili, tardive e palesemente irrilevanti al fine del decidere. Respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, infondata in fatto ed in diritto, e del tutto temeraria, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese anche per il secondo grado di giudizio».
Per l'appellata Controparte_9
«Nel merito:
-Respingersi le istanze istruttorie tutte formulate dagli appellanti in quanto tardive, inammissibili e comunque irrilevanti.
-respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata e temeraria e confermarsi, per l'effetto, la sentenza impugnata. -si ripropongono nel merito le conclusioni già rassegnate in primo grado come da foglio di PC d.d.
1.3.2023 che qui si riproducono: “I convenuti e , opponendosi alla Controparte_3 Persona_1 produzione documentale attorea in quanto tardiva e irrilevante nonché alle domande e conclusioni nuove di parte attrice, depositano il presente foglio di p.c. ribadendo qui le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta di data 16.7.2021 e nella memoria integrativa di data 13.01.2022. Condannarsi gli attori appellanti alla rifusione delle spese di giudizio».
Per gli appellati , e : Controparte_4 CP_5 Controparte_6
«Nel merito:
-Respingersi le istanze istruttorie tutte formulate dagli appellanti in quanto tardive, inammissibili e comunque irrilevanti.
-respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata e temeraria e confermarsi, per l'effetto, la sentenza impugnata.
-si ripropongono nel merito le conclusioni già rassegnate in primo grado come da foglio di PC d.d.
1.3.2023 che qui si riproducono: “I convenuti e , opponendosi alla Controparte_3 Persona_1 produzione documentale attorea in quanto tardiva e irrilevante nonché alle domande e conclusioni nuove di parte attrice, depositano il presente foglio di p.c. ribadendo qui le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta di data 16.7.2021 e nella memoria integrativa di data 13.01.2022”.
-in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare la responsabilità degli odierni convenuti entro i limiti del patrimonio ereditario, stante la loro qualità di eredi beneficiati. Condannarsi gli attori appellanti alla rifusione delle spese di giudizio».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Fallimento della società agendo ai sensi dell'art. 146 L.F., aveva evocato in Parte_4
giudizio avanti al Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di Impresa - gli amministratori (anche quale successore del padre , e i sindaci Parte_5 Persona_3 CP_10
, e per sentirli condannare al Parte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_2
risarcimento del danno che la violazione degli obblighi su di essi incombenti, a diverso titolo, avrebbe cagionato alla società.
Parte attrice aveva in particolare dedotto che nei primi mesi del 2012 la già socia di CP_11
, aveva acquistato la restante partecipazione azionaria di maggioranza degli altri due soci Pt_4
e per il corrispettivo di Euro 6.750.000,00. CP_1 Controparte_3
CP_1 Secondo quanto riportato in atto di citazione, la società non sarebbe stata in grado di adempiere agli obblighi assunti, per cui tutte le parti, venditori compresi, i cui rappresentanti legali erano amministratori di oltre che azionisti, avevano accollato il prezzo da pagare a Parte_4
, mediante cessione ai venditori di tre stazioni di servizio di proprietà Pt_4 Parte_4 Il Curatore aveva richiamato al riguardo una transazione stipulata il 30.07.2013, che avrebbe ripreso il contenuto di accordi stipulati nel 2012.
2. I tre sindaci, costituitisi congiuntamente, avevano chiesto la chiamata in causa delle società cedenti e dei rispettivi rappresentanti legali ( e per esserne manlevati e/o Persona_1 Controparte_2
per sentire accertare la loro responsabilità solidale nei confronti del;
il Giudice non aveva Parte_4
autorizzato l'estensione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti terzi, non ritenendo la loro chiamata in causa corrispondente alle esigenze di chiarezza dei temi oggetto della causa e di economia processuale.
3. In conseguenza di tale diniego, i sindaci , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
promuovevano, davanti alla medesima sezione specializzata, il presente giudizio sia nei confronti delle società e che dei legali rappresentanti Controparte_3 CP_1 Persona_1
e come “principali attori e beneficiati dall'operazione oggetto di contestazione”, Controparte_2
per sentirli condannare, in via solidale o tra loro disgiunta, a “tener indenni e/o manlevare e/o garantire gli attori dei danni, se esistenti, conseguenti alla Cessione, come esposto in narrativa, a titolo esclusivo, così come verranno quantificati in corso di causa” ; in subordine, chiedevano che
“nel caso venisse accertata una responsabilità solidale dei terzi chiamati in causa con i sindaci…, ai fini della ripartizione interna”, venisse accertata “la responsabilità esclusiva di , CP_1
e/o dei sig.ri , o, in Controparte_3 Persona_1 Controparte_2
subordine, la percentuale a ciascuno spettante nell'ambito della ripartizione interna tra i debitori solidali”.
4. Il Giudice di primo grado rilevava la nullità della domanda per assoluta incertezza della causa petendi con riguardo sia alla domanda principale di garanzia sia alla domanda subordinata di accertamento, e concedeva termine a parte attrice per il deposito di una memoria integrativa ai sensi degli artt. 164, 5° e 6° comma, e 183, 1° e 2° comma c.p.c..
Pur dopo l'integrazione, il Tribunale dichiarava la nullità delle domande.
Dopo aver svolto delle considerazioni inerenti all'istituto della chiamata in causa del terzo sottolineando la distinzione tra “chiamata innovativa e non innovativa”, il giudice di prime cure riteneva che la domanda principale non fosse supportata da una causa petendi idonea a far comprendere perché i tre sindaci dovrebbero essere sollevati interamente dai convenuti dell'onere economico correlabile ai danni stessi, se esistenti. L'affermazione contenuta nella memoria integrativa depositata dagli attori per cui le due società ed i rispettivi rappresentanti legali avendo
“ricevuto a titolo di prezzo, l'azienda composta dai tre impianti di distribuzione di , avrebbero Pt_4
tratto vantaggio o beneficio dall'operazione che il curatore del Parte_4
considererebbe nulla, “comunque illecita e dannosa”, non configurerebbe secondo la sentenza impugnata la descrizione di una causa di garanzia comprensibile e dunque valida.
L'assenza della causa petendi, ad avviso del Collegio di primo grado, sarebbe ancora più lampante rispetto alla domanda subordinata con cui i tre sindaci hanno chiesto l'accertamento della responsabilità solidale e la conseguente determinazione della misura percentuale di ripartizione interna fra tutti i coobbligati, rispetto ai danni “se esistenti” connessi all'operazione negoziale contestata dal curatore del fallimento Gli attori non avrebbero dedotto una ragione Parte_4
di responsabilità ma avrebbero plasmato la loro richiesta richiamandosi alla responsabilità ipotizzata nei loro confronti dal curatore del nell'altro procedimento. Parte_4
Gli argomenti addotti avrebbero trascurato di considerare un aspetto essenziale: il debitore sarebbe ammesso a postulare giudizialmente l'accertamento della natura solidale di un debito in quanto egli rappresenti, contestualmente, di aver pagato quell'intero debito o di avere comunque estinto l'intera obbligazione avendo pagato al creditore la misura economica (eventualmente diversa ma con questi concordata in via transattiva): azione di regresso, i cui presupposti non erano mai stati spesi dagli attori nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 164 c.p.c..
Ne discenderebbe secondo il Tribunale l'effetto di consolidamento della nullità della domanda in esame, non rilevando la circostanza che gli attori abbiano stipulato una transazione con il
[...]
a definizione dell'altro procedimento, poiché essa risale a un momento di gran lunga Parte_4
successivo rispetto allo spirare del termine perentorio per l'integrazione della domanda.
5. Dichiarata la nullità ex art. 164, IV e 163, III n.4 delle domande attoree, il Tribunale condannava gli attori a rifondere le spese processuali ai convenuti.
6. Avverso tale pronuncia proponevano appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
argomentando con riguardo alla ritenuta nullità delle domande per difetto della causa petendi e richiamando il contenuto della memoria integrativa e art.164 co.5 e 6 c.p.c..
Gli appellanti ribadivano che il aveva rilevato la nullità degli atti e/o del Parte_4
CP_1 pagamento del prezzo effettuato da per conto di , acquirente della partecipazione Parte_4
azionaria di maggioranza della stessa di proprietà degli altri due soci e CP_12 CP_1
Controparte_3 CP_3
CP_1 Poiché non era in grado di pagare il prezzo convenuto, e CP_1 Controparte_3
quali venditori (i cui rappresentanti legali erano amministratori di , avevano
[...] Parte_4
accollato il prezzo a mediante acquisizione dell'azienda costituita da tre stazioni di Parte_4
servizio rifornimento carburante. L'accollo veniva deliberato nel C.d.A. di el 27 marzo Parte_4
2012, ribadito ed ampliato con successiva transazione il 30 luglio 2013.
Il Fallimento di veva rilevato la nullità dell'operazione in considerazione del divieto di Parte_4
acquisto di azioni proprie e/o di finanziamento per il loro acquisto imputando agli appellanti la responsabilità per omessa vigilanza e controllo in relazione all'illecito perpetrato dagli amministratori.
e sarebbero obbligati in solido avendo perpetrato l'atto illecito, in quanto erano CP_3 CP_2
consiglieri di amministrazione sino all'assemblea dei soci del 9 aprile 2012; analogamente obbligate in solido sarebbero le società e per essere state le dirette beneficiarie CP_1 Controparte_3
dell'accordo, della cessione, della transazione, della cessione di azienda quale pagamento del prezzo
CP_1 delle azioni vendute a , e quindi avendo concorso nell'atto illecito in violazione di norma imperativa.
Per gli appellanti, il contenuto della memoria integrativa soddisferebbe il requisito di validità della causa petendi.
Errata sarebbe anche l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale, ai fini dell'accertamento della natura solidale di un debito, sarebbe necessario che si rappresenti contestualmente di avere pagato l'intero debito o comunque di avere estinto l'obbligazione. Secondo gli appellanti, se anche ciò fosse vero, la domanda risulterebbe infondata per mancanza di un presupposto, non certo priva di causa.
7. Si costituivano nel presente grado la società e , sia quale legale CP_1 Controparte_2
rappresentante che in proprio, ribadendo l'assenza di causa petendi dell'azione di accertamento di responsabilità solidale proposta dagli appellanti.
Nel merito gli appellati affermavano che, per più motivi, non sussisterebbe il conflitto di interesse evidenziato dagli appellanti:
-il 27.03.2012 “a seguito della programmata imminente modifica della compagine sociale”, CP_2
aveva rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della società Parte_4
-tale lettera di dimissioni faceva seguito alla convocazione del C.d.a. del 23.03.2012;
- nel verbale del C.d.a. del 27.3.2012 risultava “assente giustificato” (si era appena Controparte_2
dimesso dalla carica);
-all'accordo convenzionale, rogato il 29.03.2012, aveva partecipato solo in qualità di A.U. CP_2
di CP_1
-in data 09.04.12, l'assemblea, preso atto delle dimissioni di , procedeva a Controparte_2
nominare nuovi Consiglieri.
Osservavano inoltre gli appellati che l'accordo convenzionale del 28.03.2012 prevedeva in via solo
CP_1 alternativa ed esclusivamente su istanza delle venditrici che si obbligasse a procurare la cessione del ramo di azienda relativo all'impianto di Tavagnacco. La decisione assunta da Parte_4
di cedere a l'impianto di Martignano sarebbe del tutto svincolata dall'impegno assunto CP_1
nell'accordo del 2012, che contemplava solo l'eventuale cessione dell'impianto di Tavagnacco.
Riguardo alla nullità della transazione per violazione di norma imperativa in considerazione del divieto di acquisto di azioni proprie, parte appellata osservava che non si tratta di un divieto assoluto, ma che sarebbe sufficiente l'approvazione dell'assemblea nei limiti degli utili e delle riserve
CP_1 disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. , inoltre, non avrebbe acquistato né finanziato l'acquisto di azioni proprie bensì di quote di una società terza. Infine, nella transazione del 3.7.2013 erano ricomprese anche rilevanti posizioni debitorie della Controparte_13
Quanto poi alla transazione raggiunta tra gli appellanti e la Curatela di si tratterebbe di Parte_4
una transazione parziaria che non consentirebbe diritto di rivalsa nei confronti di eventuali terzi solidalmente responsabili;
da essa residuerebbe la possibilità per la Curatela di agire nei confronti dei terzi responsabili.
8. Si costituiva deducendo che il Giudice di Trieste aveva Controparte_3
correttamente evidenziato la carenza di causa petendi, in quanto gli attori si erano richiamati genericamente ai documenti prodotti dalla Curatela senza spiegare le specifiche ragioni di fatto e di diritto in base alle quali ravvisare una responsabilità solidale.
Gli appellati ribadivano, quanto ai danni rivendicati da che il dissesto societario era Parte_4
imputabile ad atti di gestione posti in essere dagli amministratori della società a partire dall'anno
2013, che avrebbero portato in seno alla stessa una serie di passività e attività inesistenti che ne avevano affossato il bilancio;
nessuno di tali atti, compiuti nel 2013, sarebbe imputabile a , CP_3
dimissionario già dalla fine di marzo del 2012.
Nel verbale del C.d.A. del 27.3.2012 risultava che si era astenuto e aveva rassegnato in tale CP_3
data le dimissioni, che erano state recepite dall'assemblea il 9.4.2012; la deliberazione sarebbe invece riconducibile solo ai consiglieri e . L'esecuzione dell'accollo poi era avvenuta nel Persona_3 Pt_5
luglio 2013.
Secondo quanto esposto dalla appellata la cessione del ramo di Controparte_3
azienda era stata effettuata da olontariamente nel 2013 quando Parte_4 Controparte_3
non era più socia di tale società e non era più amministratore da un anno.
[...] Persona_1
Parte appellata rilevava poi la natura parziaria della transazione conclusa dagli appellanti con la
, avente ad oggetto la sola quota di responsabilità dei sindaci. Controparte_14
9. All'udienza del 13.11.2024 il Consigliere istruttore dichiarava l'interruzione del processo a seguito del decesso di . Persona_1
9.1. Con ricorso in riassunzione DA il procedimento veniva riassunto e si costituivano in giudizio
, e , eredi di , giusta accettazione di Controparte_4 CP_15 Controparte_6 Persona_1
eredità con beneficio di inventario, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e nel merito sostenendo l'infondatezza delle domande degli appellanti.
10. Senza compimento di attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito telematico di note scritte, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
11. L'appello deve essere respinto dovendo ritenersi non sanata la carenza di causa petendi delle domande proposte dagli attori.
11.1 E' necessario preliminarmente richiamare le conclusioni nel tempo rassegnate dagli attuali appellanti nel presente procedimento:
- Nell'atto di citazione di primo grado venivano indicate le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRINCIPALE:
- condannare , ed i sig.ri e CP_1 Controparte_3 Persona_1
per i motivi esposti in narrativa, in via solidale o tra loro disgiunta, a tener Controparte_2
indenni e/o manlevare e/o garantire gli attori dai danni, se esistenti, conseguenti alla Cessione, come esposto in narrativa, a titolo esclusivo, così come verranno quantificati in corso di causa.
In subordine, nel caso venisse accertata una responsabilità solidale dei terzi chiamati in causa con i sindaci dott. e ai fini della ripartizione interna, accerti la Parte_1 Parte_3 Pt_2
responsabilità esclusiva di , e/o dei sig.ri CP_1 Controparte_3 [...]
, o, in subordine, la percentuale a ciascuno spettante nell'ambito Per_1 Controparte_2
della ripartizione interna tra i debitori solidali”.
Venivano pertanto proposte due distinte domande, una di manleva /garanzia e una subordinata di accertamento della responsabilità solidale dei convenuti;
la domanda proposta in via subordinata era di accertamento ma non di condanna.
- Nella memoria integrativa ex art.164 c.p.c. venivano precisate le conclusioni come segue:
“IN VIA PRINCIPALE: condannare ed i sig.ri e CP_1 Controparte_3 Persona_1
per i motivi esposti in narrativa, in via solidale o tra loro disgiunta, a tener Controparte_2
indenni e/o manlevare e/o garantire gli attori dai danni, se esistenti, conseguenti all'Accordo, dd.
28.03.2012, la Cessione dd. 29.03.2012, la Transazione dd. 30.07.2013 ed all'atto notarile di cessione di azienda dd. 6 agosto 2013, a titolo esclusivo, così come verranno quantificati in corso di causa.
In subordine, nel caso venisse accertata una responsabilità solidale dei convenuti con i sindaci dott.
e/o ai fini della ripartizione interna, accertare la responsabilità Parte_1 Parte_3 Pt_2
esclusiva di , e/o dei sig.ri , CP_1 Controparte_3 Persona_1
o, in subordine, la percentuale a ciascuno spettante nell'ambito della Controparte_2
ripartizione interna tra i debitori solidali e conseguentemente condannare i convenuti a tener indenni e/o manlevare e/o garantire gli attori dai danni, se esistenti, conseguenti all'Accordo, dd. 28.03.2012, la
Cessione dd. 29.03.2012, la Transazione dd. 30.07.2013 ed all'atto notarile di cessione di azienda dd. 6 agosto 2013, secondo le rispettive percentuali di responsabilità”.
- Le conclusioni sono state ulteriormente modificate nel foglio di p.c. in primo grado:
“IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare la responsabilità esclusiva o, in subordine, la percentuale a ciascuno spettante nell'ambito della ripartizione interna tra i debitori solidali secondo le rispettive responsabilità della , CP_1
e dei sig.ri e in via Controparte_3 Persona_1 Controparte_2
solidale o tra loro disgiunta, per i danni conseguenti all'Accordo, dd. 28.03.2012, alla Cessione dd.
29.03.2012, alla Transazione dd. 30.07.2013 ed all'atto notarile di cessione di azienda dd. 6 agosto 2013,
- Condannare quindi i predetti convenuti al pagamento della somma di Euro 180.000,00, così come determinata nella transazione dd. 10 ottobre 2022 ed alle ulteriori spese sostenute e sostenende, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, secondo le rispettive percentuali di responsabilità, come
CP_ determinate, oltre ad interessi legali, moratori e rivalutazione .
- In questo grado le conclusioni rassegnate dagli appellanti sono le seguenti:
“IN VIA PRINCIPALE: riformarsi, per le ragioni sopra esposte, la sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa n. 157/2024 qui gravata e per l'effetto: - previo accertamento e dichiarazione della validità dell'atto di citazione dd. 08.04.2021 e della memoria integrativa ex art. 164 c.p.c. dd. 13.10.2021, accertare la responsabilità esclusiva o, in via subordinata, la percentuale da determinare rispetto agli appellanti della , CP_1 Controparte_3
e dei Sig.ri e in via solidale o meno, per i danni
[...] Persona_1 Controparte_2
conseguenti all'Accordo dd. 28.03.2012, alla Cessione dd. 29.03.2012, alla Transazione dd. 30.07.2013 ed all'atto notarile di cessione di azienda dd. 06.08.2013, e per l'effetto condannare i predetti appellati al pagamento della somma complessiva di euro 455.076,60.- di cui euro 450.000,00 così come determinata nella transazione dd. 10.10.2022 ed euro 5.076,60.- a titolo di spese sostenute per i compensi dovuti al CTU Dott. e, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, secondo le rispettive Per_2
percentuali di responsabilità, come determinate, oltre ad interessi legali, moratori e rivalutazione Istat.
Con condanna alla restituzione delle spese legali già versate alle appellanti, come liquidate nella sentenza impugnata e vittoria di competenze, onorari e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Si deve anzitutto rilevare che le domande formulate in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni sono domande in parte nuove: non sono più presenti domande di manleva e si chiede la condanna al pagamento della somma oggetto della transazione. Il riferimento alla transazione è stato contestato dagli appellati, i quali hanno rilevato che la transazione è fatto sopravvenuto e che questa espressamente esclude che possa esplicare effetti nei confronti di terzi solidalmente responsabili.
E' necessario pertanto fare riferimento alle conclusioni indicate della nota integrativa ex art.164 c.p.c., dove sono svolte due domande: in via principale si chiede la condanna dei convenuti a tenere indenni, manlevare o garantire gli attori, a titolo esclusivo, dei danni conseguenti agli atti compiuti dalle società; in subordine si chiede venga accertata una responsabilità solidale dei convenuti con i sindaci e la relativa percentuale a ciascuno spettante nell'ambito della ripartizione interna tra debitori solidali,
e conseguentemente la condanna dei convenuti a tenere indenni e/o manlevare e/o garantire gli attori dai danni, se esistenti, conseguenti all'Accordo e alla transazione.
12. Quanto alla causa petendi, nell'atto di citazione si rinvengono le seguenti indicazioni:
“Analoga responsabilità va attribuita ai sig.ri e Persona_1 Controparte_2
consiglieri di amministrazione della al momento della sottoscrizione della Cessione e Pt_4
[... dell'Accordo, oltre che legali rappresentanti dei venditori e CP_1 Controparte_3 , e quindi in palese conflitto di interessi… Nullità dell'operazione, sostiene il ” CP_3 Parte_4
(pag.4).
Alla prima udienza il giudice rilevava “la nullità della domanda per assoluta incertezza della causa petendi con riguardo sia alla domanda principale di garanzia sia alla domanda subordinata di accertamento;
visti gli artt. 164, 5° e 6° comma, e 183, 1° e 2° comma, assegna a parte attrice termine perentorio del 22 ottobre 2021 per il deposito di una memoria integrativa..”.
Le precisazioni contenute nella memoria integrativa degli attori con riguardo alla causa petendi sono le seguenti:
“L'accollo del pagamento del prezzo a veniva deliberato nel consiglio di amministrazione di Pt_4
del 27 marzo 2012, convenuto con l'accordo del 28 marzo 2012, d'ora innanzi anche Pt_4
l'Accordo, ribadito ed ampliato nel suo oggetto con successiva transazione dd. 30 luglio 2013, di seguito anche la Transazione, ed eseguito quindi con atto di cessione di azienda dd. 6 agosto 2013 e successivo atto di scissione.
Il Fallimento rilevava quindi la nullità dell'operazione (i.e. Accordo e/o della Cessione e/o Pt_4
della Transazione, dell'atto di cessione di azienda e/o del pagamento del prezzo da parte di ), Pt_4
in considerazione del divieto di acquisto di azioni proprie e/o di finanziamento per il loro acquisto, imputando agli attuali attori, quali componenti del collegio sindacale di , la responsabilità Pt_4
per omessa vigilanza e controllo.
I sig.ri e erano al momento della stipula dell'Accordo Persona_1 Controparte_2
e della Cessione consiglieri di amministrazione di oltre che legali rappresentanti dei Pt_4
venditori, e , anche al momento della Transazione CP_1 Controparte_3
e della acquisizione dell'azienda di , società che hanno beneficiato dell'asserito atto nullo”. Pt_4
Con riguardo a e , componenti del C.d.A. alla data del 27 marzo 2012, quando si è CP_2 Pt_8
deliberata l'operazione di “garanzia” a carico di “Entrambi a conoscenza dell'Accordo che Pt_4
sarebbe stato firmato il giorno dopo, entrambi responsabili non solo di non averlo impedito ma anche di essersene avvantaggiati, quali legali rappresentanti delle due società che hanno ricevuto, a titolo di prezzo, l'azienda composta dai tre impianti di distribuzione di , quindi anche in conflitto di Pt_4
interessi”.
…”Analogamente obbligate in solido con gli attori le società e CP_1 Controparte_3
.
[...]
1) Le due società convenute, azioniste di , hanno stipulato, a mezzo dei loro legali Pt_4
rappresentanti, componenti del consiglio di amministrazione di , sig.ri e Pt_4 CP_2
, l'Accordo, la Cessione, la Transazione, l'atto di cessione di azienda, quale pagamento CP_3
del prezzo da parte di , atti asseritamente contrari a norma imperativa, quindi illeciti. Pt_4
Quali autori e/o concorrenti nel fatto illecito sono obbligati in solido per l'illecito e quindi al risarcimento del danno asseritamente patito dal Fall. . Pt_4
2) Le due società convenute sono state le dirette beneficiarie dell'Accordo, della Cessione, della
Transazione e dell'atto di cessione di azienda, quale pagamento del prezzo delle azioni cedute,
CP_1 avendo acquisito l'azienda quale prezzo, permuta, delle azioni vendute a . Quale beneficiarie dell'atto ritenuto nullo dal , sono obbligate in solido e quindi al risarcimento del danno CP_16
asseritamente patito dal ”.. CP_16
La causa petendi viene quindi indicata nell'illiceità dell'operazione per conflitto di interessi e violazione del finanziamento per acquisto di azioni proprie;
si invoca una responsabilità per fatto illecito per violazione di norma imperativa.
13. Avuto riguardo alle conclusioni rassegnate nella nota integrativa ex art.164 c.p.c., con riferimento alla domanda svolta in via principale (di garanzia) reputa la Corte che permanga l'assoluta incertezza del perché gli appellati dovrebbero garantire i sindaci in via esclusiva. Questi ultimi sono stati chiamati nel precedente giudizio per responsabilità contrattuale relativa al loro incarico (omessa vigilanza e controllo) mentre nel presente procedimento gli appellati vengono convenuti per una responsabilità da fatto illecito (violazione di norma imperativa).
Deve ritenersi pertanto condivisibile quanto rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, ovvero che manca la “descrizione di una causa petendi idonea a far comprendere perché i tre sindaci dovrebbero essere sollevati dai convenuti interamente dell'onere economico correlabile ai danni stessi “se esistenti”.
14. Quanto alla domanda svolta in via subordinata, con essa si invoca l'accertamento della responsabilità solidale, finalizzato a tenere indenni gli attori dei danni.
Il Tribunale ha rilevato al riguardo che gli attori non avevano dedotto una ragione di responsabilità ma plasmato la loro richiesta richiamandosi alla responsabilità ipotizzata nei loro confronti dal curatore del nell'altro procedimento. Parte_4
La sentenza impugnata ha poi aggiunto il rilievo per cui l'accertamento giudiziale della natura solidale di un debito presuppone che venga contestualmente rappresentato di avere pagato interamente il debito stesso o comunque di avere estinto l'intera obbligazione.
Tale secondo argomento non è condivisibile, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità.
Secondo Cass.n.18126/2025 “In tema di azione di responsabilità promossa ex art. 2392 c.c., il convenuto è legittimato a chiamare in causa il terzo, che ritiene essere a lui corresponsabile, a titolo di garanzia cd. propria, ex art. 106 c.p.c., al fine di fare accertare la responsabilità solidale del chiamato per il medesimo fatto lesivo dedotto dall'attore, senza che sia necessario proporre un'azione di regresso a giudizio concluso, non essendo essa l'unico rimedio esperibile”.
Secondo Cass.n. 11962/2022 “Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale”.
15. Deve condividersi invece il rilievo secondo il quale gli attori non hanno dedotto nel presente giudizio una ragione specifica a supporto della dedotta responsabilità solidale dei convenuti, ma hanno plasmato la loro richiesta richiamandosi alla responsabilità ipotizzata nei loro confronti dal curatore del nell'altro procedimento. Parte_4
L'art.2407 secondo comma c.c. è la norma sulla responsabilità solidale che vincola i sindaci di società per azioni con gli amministratori della stessa per i danni provocati dagli amministratori ed evitabili se i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Sotto il profilo del lato interno della solidarietà è necessario verificare sia l'an che il quantum della responsabilità ovvero le ragioni per le quali, ed i limiti entro cui, gli amministratori, i sindaci, i revisori sono responsabili per i danni provocati alla società.
Le ipotesi di responsabilità che vengono qui in rilievo sono tutti riconducibili all'ambito dell'art.2055
c.c..
Secondo Cass.n.9969/2025 “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”.
Il regresso è commisurato alla gravità della colpa di ciascuno ed alla efficienza causale del fatto dei singoli corresponsabili.
Secondo Cass. n.23180/2006 “Per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la "causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali”.
Nel caso di specie gli attori non hanno mai confrontato la loro opposizione con quella dei convenuti, non hanno esplicitato la propria eventuale responsabilità né indicato in quale modo il loro sindacato e controllo sia stato impedito, precluso o ostacolato da condotte dei convenuti.
L'azione di regresso è stata proposta senza alcuna indicazione utile a commisurare alla gravità della colpa di ciascuno dei convenuti (anche rispetto alle omissioni degli attori) ed alla efficienza causale del fatto dei singoli corresponsabili.
Deve ritenersi pertanto che permanga l'incertezza della causa petendi che determina la nullità della domanda, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
16. In applicazione del principio di soccombenza, gli appellanti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore degli appellati, liquidate secondo i valori medi (valori minimi solo per la fase di trattazione) in relazione alle cause di valore da 260.00 euro a
520.000 euro, con aumento del 30 % per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1,
c.17, L. 228/12 in capo agli appellanti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
e nei confronti di ,
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1 Controparte_2 CP_4
, , , e così provvede:
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_3
- rigetta l'appello;
- condanna , e in solido a rifondere a e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
le spese del presente grado, liquidate in euro 22.332,70 Controparte_2
per compensi, oltre IVA CPA e spese generali;
condanna , e in solido a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
, , le spese del presente grado,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6
liquidate in euro 22.332,70 per compensi, oltre IVA CPA e spese generali;
- dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Marina Vitulli dott.Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello iscritta al n. 207/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 13/06/2024
DA
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Urso del Foro Parte_3 C.F._3 di Trieste, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello
-APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 CP_2
e personalmente
contro
C.F. ), rappresentati e
[...] Controparte_2 C.F._4 difesi dagli avv.ti Massimo Querini e Michele Lucca, giusta procura allegata telematicamente all'atto di costituzione in appello,
E C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore,
e personalmente contro , (C.F. ), Controparte_4 C.F._5 CP_5
(C.F. ) e (C.F. ), appellati in C.F._6 Controparte_6 C.F._7 riassunzione quali eredi di , rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Capomacchia e Emanuela Persona_1
Paradiso, giusta procura allegata telematicamente all'atto di costituzione in appello
-APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 157/2024 del Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 15/02/2024, emessa nella causa R.G. n. 979/2021.
Causa iscritta a ruolo il 20/06/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 17/12/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva della ammissibilità del gravame, IN VIA PRINCIPALE riformarsi, per le ragioni sopra esposte, la sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Specializzata in Materia di Impresa n. 157/2024 qui gravata e per l'effetto:
- previo accertamento e dichiarazione della validità dell'atto di citazione dd. 08.04.2021 e della memoria integrativa ex art. 164 c.p.c. dd. 13.10.2021, accertare la responsabilità esclusiva o, in via subordinata, la percentuale da determinare rispetto agli appellanti della , CP_1 [...]
, del Sig. e dei Sig.ri ed i Sig.ri Controparte_3 Controparte_2 CP_4
, , , in qualità di eredi del Sig.
[...] CP_5 Controparte_6 [...]
, in via solidale o meno, per i danni conseguenti all'Accordo dd. 28.03.2012, alla Cessione Per_1 dd. 29.03.2012, alla Transazione dd. 30.07.2013 ed all'atto notarile di cessione di azienda dd. 06.08.2013, e per l'effetto condannare i predetti appellati al pagamento della somma complessiva di euro 455.076,60.- di cui euro 450.000,00 così come determinata nella transazione dd. 10.10.2022 ed euro 5.076,60.- a titolo di spese sostenute per i compensi dovuti al CTU Dott. e, o la somma Per_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, secondo le rispettive percentuali di responsabilità, come determinate, oltre ad interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., moratori e CP_ rivalutazione Con condanna alla restituzione delle spese legali già versate alle appellanti, come liquidate nella sentenza impugnata e vittoria di competenze, onorari e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede prova per testi, con il testimone sottoindicato, sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti da “Vero che …”:
1. Con accordo dd. 10.10.2022 stipulato tra il e Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_2 Controparte_8
, Lloyds Insurance Company SA veniva definito transattivamente il
[...] procedimento sub. R.G. n. 2198/2020 promosso davanti al Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di Impresa - Giudice Delegato dott. – dal contro alcuni Pt_7 Parte_4 degli amministratori e sindaci, tra cui gli attuali appellanti? 2. Con il suddetto accordo transattivo dd. 10.10.2022, ai dott.ri Parte_1 [...]
, veniva attribuito un risarcimento del danno pari ad Euro Parte_3 Parte_2
470.000,00.- oltre a quota delle spese sostenute? 3. , si obbligava a pagare al Controparte_8 [...] la somma di Euro 270.000,00.- a nome e per conto degli assicurati dott.ri Parte_4 [...]
, Parte_1 Parte_3 Parte_2
4. Il riceveva il pagamento della somma di Euro 270.000,00.- da parte di Parte_4
a nome e per conto dei dott.ri Controparte_8 Parte_1
e Parte_3 Pt_2
Si indica quale teste: il Curatore del Fallimento dott. Parte_4 Testimone_1
Si chiede all'Ecc.ma Corte adita di voler disporre CTU contabile per la determinazione del calcolo del danno patrimoniale complessivamente patito da in relazione all'operazione di Parte_4 acquisto dei tre rami d'azienda da parte delle due società appellate, in particolare, accertare:
1) La sussistenza di effetti pregiudizievoli a seguito dell'Accordo dd. 28.03.2012 e degli atti successivi in esecuzione all'Accordo;
2) la consistenza dell'eventuale aggravamento della situazione finanziaria e patrimoniale di
derivante dall'Accordo dd. 28.03.2012 e dai successivi atti esecutivi all'Accordo; Parte_4
3) se l'Accordo dd. 28.03.2012 ed i successivi atti esecutivi all'Accordo abbiano causato o influito, ed in quest'ultimo caso, in che percentuale, all'insolvenza della Società;
4) il danno attribuibile agli appellati all'esito degli accertamenti sopra individuati;
5) accertare la percentuale di danno attribuibile agli appellati in relazione ad un pagamento complessivo da parte degli attuali appellanti e della impresa assicurativa al Fallimento Logica di Euro 455.076,60.- o diversa somma ritenuta di giustizia.
6) Fornisca, se del caso, ogni ulteriore valutazione ritenuta utile ai fini della migliore comprensione dei temi controversi».
Per gli appellati e CP_1 Controparte_2
«Respingersi tutte le istanze istruttorie richieste dagli appellanti, in quanto inammissibili, tardive e palesemente irrilevanti al fine del decidere. Respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, infondata in fatto ed in diritto, e del tutto temeraria, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese anche per il secondo grado di giudizio».
Per l'appellata Controparte_9
«Nel merito:
-Respingersi le istanze istruttorie tutte formulate dagli appellanti in quanto tardive, inammissibili e comunque irrilevanti.
-respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata e temeraria e confermarsi, per l'effetto, la sentenza impugnata. -si ripropongono nel merito le conclusioni già rassegnate in primo grado come da foglio di PC d.d.
1.3.2023 che qui si riproducono: “I convenuti e , opponendosi alla Controparte_3 Persona_1 produzione documentale attorea in quanto tardiva e irrilevante nonché alle domande e conclusioni nuove di parte attrice, depositano il presente foglio di p.c. ribadendo qui le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta di data 16.7.2021 e nella memoria integrativa di data 13.01.2022. Condannarsi gli attori appellanti alla rifusione delle spese di giudizio».
Per gli appellati , e : Controparte_4 CP_5 Controparte_6
«Nel merito:
-Respingersi le istanze istruttorie tutte formulate dagli appellanti in quanto tardive, inammissibili e comunque irrilevanti.
-respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata e temeraria e confermarsi, per l'effetto, la sentenza impugnata.
-si ripropongono nel merito le conclusioni già rassegnate in primo grado come da foglio di PC d.d.
1.3.2023 che qui si riproducono: “I convenuti e , opponendosi alla Controparte_3 Persona_1 produzione documentale attorea in quanto tardiva e irrilevante nonché alle domande e conclusioni nuove di parte attrice, depositano il presente foglio di p.c. ribadendo qui le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta di data 16.7.2021 e nella memoria integrativa di data 13.01.2022”.
-in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare la responsabilità degli odierni convenuti entro i limiti del patrimonio ereditario, stante la loro qualità di eredi beneficiati. Condannarsi gli attori appellanti alla rifusione delle spese di giudizio».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Fallimento della società agendo ai sensi dell'art. 146 L.F., aveva evocato in Parte_4
giudizio avanti al Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di Impresa - gli amministratori (anche quale successore del padre , e i sindaci Parte_5 Persona_3 CP_10
, e per sentirli condannare al Parte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_2
risarcimento del danno che la violazione degli obblighi su di essi incombenti, a diverso titolo, avrebbe cagionato alla società.
Parte attrice aveva in particolare dedotto che nei primi mesi del 2012 la già socia di CP_11
, aveva acquistato la restante partecipazione azionaria di maggioranza degli altri due soci Pt_4
e per il corrispettivo di Euro 6.750.000,00. CP_1 Controparte_3
CP_1 Secondo quanto riportato in atto di citazione, la società non sarebbe stata in grado di adempiere agli obblighi assunti, per cui tutte le parti, venditori compresi, i cui rappresentanti legali erano amministratori di oltre che azionisti, avevano accollato il prezzo da pagare a Parte_4
, mediante cessione ai venditori di tre stazioni di servizio di proprietà Pt_4 Parte_4 Il Curatore aveva richiamato al riguardo una transazione stipulata il 30.07.2013, che avrebbe ripreso il contenuto di accordi stipulati nel 2012.
2. I tre sindaci, costituitisi congiuntamente, avevano chiesto la chiamata in causa delle società cedenti e dei rispettivi rappresentanti legali ( e per esserne manlevati e/o Persona_1 Controparte_2
per sentire accertare la loro responsabilità solidale nei confronti del;
il Giudice non aveva Parte_4
autorizzato l'estensione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti terzi, non ritenendo la loro chiamata in causa corrispondente alle esigenze di chiarezza dei temi oggetto della causa e di economia processuale.
3. In conseguenza di tale diniego, i sindaci , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
promuovevano, davanti alla medesima sezione specializzata, il presente giudizio sia nei confronti delle società e che dei legali rappresentanti Controparte_3 CP_1 Persona_1
e come “principali attori e beneficiati dall'operazione oggetto di contestazione”, Controparte_2
per sentirli condannare, in via solidale o tra loro disgiunta, a “tener indenni e/o manlevare e/o garantire gli attori dei danni, se esistenti, conseguenti alla Cessione, come esposto in narrativa, a titolo esclusivo, così come verranno quantificati in corso di causa” ; in subordine, chiedevano che
“nel caso venisse accertata una responsabilità solidale dei terzi chiamati in causa con i sindaci…, ai fini della ripartizione interna”, venisse accertata “la responsabilità esclusiva di , CP_1
e/o dei sig.ri , o, in Controparte_3 Persona_1 Controparte_2
subordine, la percentuale a ciascuno spettante nell'ambito della ripartizione interna tra i debitori solidali”.
4. Il Giudice di primo grado rilevava la nullità della domanda per assoluta incertezza della causa petendi con riguardo sia alla domanda principale di garanzia sia alla domanda subordinata di accertamento, e concedeva termine a parte attrice per il deposito di una memoria integrativa ai sensi degli artt. 164, 5° e 6° comma, e 183, 1° e 2° comma c.p.c..
Pur dopo l'integrazione, il Tribunale dichiarava la nullità delle domande.
Dopo aver svolto delle considerazioni inerenti all'istituto della chiamata in causa del terzo sottolineando la distinzione tra “chiamata innovativa e non innovativa”, il giudice di prime cure riteneva che la domanda principale non fosse supportata da una causa petendi idonea a far comprendere perché i tre sindaci dovrebbero essere sollevati interamente dai convenuti dell'onere economico correlabile ai danni stessi, se esistenti. L'affermazione contenuta nella memoria integrativa depositata dagli attori per cui le due società ed i rispettivi rappresentanti legali avendo
“ricevuto a titolo di prezzo, l'azienda composta dai tre impianti di distribuzione di , avrebbero Pt_4
tratto vantaggio o beneficio dall'operazione che il curatore del Parte_4
considererebbe nulla, “comunque illecita e dannosa”, non configurerebbe secondo la sentenza impugnata la descrizione di una causa di garanzia comprensibile e dunque valida.
L'assenza della causa petendi, ad avviso del Collegio di primo grado, sarebbe ancora più lampante rispetto alla domanda subordinata con cui i tre sindaci hanno chiesto l'accertamento della responsabilità solidale e la conseguente determinazione della misura percentuale di ripartizione interna fra tutti i coobbligati, rispetto ai danni “se esistenti” connessi all'operazione negoziale contestata dal curatore del fallimento Gli attori non avrebbero dedotto una ragione Parte_4
di responsabilità ma avrebbero plasmato la loro richiesta richiamandosi alla responsabilità ipotizzata nei loro confronti dal curatore del nell'altro procedimento. Parte_4
Gli argomenti addotti avrebbero trascurato di considerare un aspetto essenziale: il debitore sarebbe ammesso a postulare giudizialmente l'accertamento della natura solidale di un debito in quanto egli rappresenti, contestualmente, di aver pagato quell'intero debito o di avere comunque estinto l'intera obbligazione avendo pagato al creditore la misura economica (eventualmente diversa ma con questi concordata in via transattiva): azione di regresso, i cui presupposti non erano mai stati spesi dagli attori nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 164 c.p.c..
Ne discenderebbe secondo il Tribunale l'effetto di consolidamento della nullità della domanda in esame, non rilevando la circostanza che gli attori abbiano stipulato una transazione con il
[...]
a definizione dell'altro procedimento, poiché essa risale a un momento di gran lunga Parte_4
successivo rispetto allo spirare del termine perentorio per l'integrazione della domanda.
5. Dichiarata la nullità ex art. 164, IV e 163, III n.4 delle domande attoree, il Tribunale condannava gli attori a rifondere le spese processuali ai convenuti.
6. Avverso tale pronuncia proponevano appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
argomentando con riguardo alla ritenuta nullità delle domande per difetto della causa petendi e richiamando il contenuto della memoria integrativa e art.164 co.5 e 6 c.p.c..
Gli appellanti ribadivano che il aveva rilevato la nullità degli atti e/o del Parte_4
CP_1 pagamento del prezzo effettuato da per conto di , acquirente della partecipazione Parte_4
azionaria di maggioranza della stessa di proprietà degli altri due soci e CP_12 CP_1
Controparte_3 CP_3
CP_1 Poiché non era in grado di pagare il prezzo convenuto, e CP_1 Controparte_3
quali venditori (i cui rappresentanti legali erano amministratori di , avevano
[...] Parte_4
accollato il prezzo a mediante acquisizione dell'azienda costituita da tre stazioni di Parte_4
servizio rifornimento carburante. L'accollo veniva deliberato nel C.d.A. di el 27 marzo Parte_4
2012, ribadito ed ampliato con successiva transazione il 30 luglio 2013.
Il Fallimento di veva rilevato la nullità dell'operazione in considerazione del divieto di Parte_4
acquisto di azioni proprie e/o di finanziamento per il loro acquisto imputando agli appellanti la responsabilità per omessa vigilanza e controllo in relazione all'illecito perpetrato dagli amministratori.
e sarebbero obbligati in solido avendo perpetrato l'atto illecito, in quanto erano CP_3 CP_2
consiglieri di amministrazione sino all'assemblea dei soci del 9 aprile 2012; analogamente obbligate in solido sarebbero le società e per essere state le dirette beneficiarie CP_1 Controparte_3
dell'accordo, della cessione, della transazione, della cessione di azienda quale pagamento del prezzo
CP_1 delle azioni vendute a , e quindi avendo concorso nell'atto illecito in violazione di norma imperativa.
Per gli appellanti, il contenuto della memoria integrativa soddisferebbe il requisito di validità della causa petendi.
Errata sarebbe anche l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale, ai fini dell'accertamento della natura solidale di un debito, sarebbe necessario che si rappresenti contestualmente di avere pagato l'intero debito o comunque di avere estinto l'obbligazione. Secondo gli appellanti, se anche ciò fosse vero, la domanda risulterebbe infondata per mancanza di un presupposto, non certo priva di causa.
7. Si costituivano nel presente grado la società e , sia quale legale CP_1 Controparte_2
rappresentante che in proprio, ribadendo l'assenza di causa petendi dell'azione di accertamento di responsabilità solidale proposta dagli appellanti.
Nel merito gli appellati affermavano che, per più motivi, non sussisterebbe il conflitto di interesse evidenziato dagli appellanti:
-il 27.03.2012 “a seguito della programmata imminente modifica della compagine sociale”, CP_2
aveva rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della società Parte_4
-tale lettera di dimissioni faceva seguito alla convocazione del C.d.a. del 23.03.2012;
- nel verbale del C.d.a. del 27.3.2012 risultava “assente giustificato” (si era appena Controparte_2
dimesso dalla carica);
-all'accordo convenzionale, rogato il 29.03.2012, aveva partecipato solo in qualità di A.U. CP_2
di CP_1
-in data 09.04.12, l'assemblea, preso atto delle dimissioni di , procedeva a Controparte_2
nominare nuovi Consiglieri.
Osservavano inoltre gli appellati che l'accordo convenzionale del 28.03.2012 prevedeva in via solo
CP_1 alternativa ed esclusivamente su istanza delle venditrici che si obbligasse a procurare la cessione del ramo di azienda relativo all'impianto di Tavagnacco. La decisione assunta da Parte_4
di cedere a l'impianto di Martignano sarebbe del tutto svincolata dall'impegno assunto CP_1
nell'accordo del 2012, che contemplava solo l'eventuale cessione dell'impianto di Tavagnacco.
Riguardo alla nullità della transazione per violazione di norma imperativa in considerazione del divieto di acquisto di azioni proprie, parte appellata osservava che non si tratta di un divieto assoluto, ma che sarebbe sufficiente l'approvazione dell'assemblea nei limiti degli utili e delle riserve
CP_1 disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. , inoltre, non avrebbe acquistato né finanziato l'acquisto di azioni proprie bensì di quote di una società terza. Infine, nella transazione del 3.7.2013 erano ricomprese anche rilevanti posizioni debitorie della Controparte_13
Quanto poi alla transazione raggiunta tra gli appellanti e la Curatela di si tratterebbe di Parte_4
una transazione parziaria che non consentirebbe diritto di rivalsa nei confronti di eventuali terzi solidalmente responsabili;
da essa residuerebbe la possibilità per la Curatela di agire nei confronti dei terzi responsabili.
8. Si costituiva deducendo che il Giudice di Trieste aveva Controparte_3
correttamente evidenziato la carenza di causa petendi, in quanto gli attori si erano richiamati genericamente ai documenti prodotti dalla Curatela senza spiegare le specifiche ragioni di fatto e di diritto in base alle quali ravvisare una responsabilità solidale.
Gli appellati ribadivano, quanto ai danni rivendicati da che il dissesto societario era Parte_4
imputabile ad atti di gestione posti in essere dagli amministratori della società a partire dall'anno
2013, che avrebbero portato in seno alla stessa una serie di passività e attività inesistenti che ne avevano affossato il bilancio;
nessuno di tali atti, compiuti nel 2013, sarebbe imputabile a , CP_3
dimissionario già dalla fine di marzo del 2012.
Nel verbale del C.d.A. del 27.3.2012 risultava che si era astenuto e aveva rassegnato in tale CP_3
data le dimissioni, che erano state recepite dall'assemblea il 9.4.2012; la deliberazione sarebbe invece riconducibile solo ai consiglieri e . L'esecuzione dell'accollo poi era avvenuta nel Persona_3 Pt_5
luglio 2013.
Secondo quanto esposto dalla appellata la cessione del ramo di Controparte_3
azienda era stata effettuata da olontariamente nel 2013 quando Parte_4 Controparte_3
non era più socia di tale società e non era più amministratore da un anno.
[...] Persona_1
Parte appellata rilevava poi la natura parziaria della transazione conclusa dagli appellanti con la
, avente ad oggetto la sola quota di responsabilità dei sindaci. Controparte_14
9. All'udienza del 13.11.2024 il Consigliere istruttore dichiarava l'interruzione del processo a seguito del decesso di . Persona_1
9.1. Con ricorso in riassunzione DA il procedimento veniva riassunto e si costituivano in giudizio
, e , eredi di , giusta accettazione di Controparte_4 CP_15 Controparte_6 Persona_1
eredità con beneficio di inventario, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e nel merito sostenendo l'infondatezza delle domande degli appellanti.
10. Senza compimento di attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito telematico di note scritte, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
11. L'appello deve essere respinto dovendo ritenersi non sanata la carenza di causa petendi delle domande proposte dagli attori.
11.1 E' necessario preliminarmente richiamare le conclusioni nel tempo rassegnate dagli attuali appellanti nel presente procedimento:
- Nell'atto di citazione di primo grado venivano indicate le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRINCIPALE:
- condannare , ed i sig.ri e CP_1 Controparte_3 Persona_1
per i motivi esposti in narrativa, in via solidale o tra loro disgiunta, a tener Controparte_2
indenni e/o manlevare e/o garantire gli attori dai danni, se esistenti, conseguenti alla Cessione, come esposto in narrativa, a titolo esclusivo, così come verranno quantificati in corso di causa.
In subordine, nel caso venisse accertata una responsabilità solidale dei terzi chiamati in causa con i sindaci dott. e ai fini della ripartizione interna, accerti la Parte_1 Parte_3 Pt_2
responsabilità esclusiva di , e/o dei sig.ri CP_1 Controparte_3 [...]
, o, in subordine, la percentuale a ciascuno spettante nell'ambito Per_1 Controparte_2
della ripartizione interna tra i debitori solidali”.
Venivano pertanto proposte due distinte domande, una di manleva /garanzia e una subordinata di accertamento della responsabilità solidale dei convenuti;
la domanda proposta in via subordinata era di accertamento ma non di condanna.
- Nella memoria integrativa ex art.164 c.p.c. venivano precisate le conclusioni come segue:
“IN VIA PRINCIPALE: condannare ed i sig.ri e CP_1 Controparte_3 Persona_1
per i motivi esposti in narrativa, in via solidale o tra loro disgiunta, a tener Controparte_2
indenni e/o manlevare e/o garantire gli attori dai danni, se esistenti, conseguenti all'Accordo, dd.
28.03.2012, la Cessione dd. 29.03.2012, la Transazione dd. 30.07.2013 ed all'atto notarile di cessione di azienda dd. 6 agosto 2013, a titolo esclusivo, così come verranno quantificati in corso di causa.
In subordine, nel caso venisse accertata una responsabilità solidale dei convenuti con i sindaci dott.
e/o ai fini della ripartizione interna, accertare la responsabilità Parte_1 Parte_3 Pt_2
esclusiva di , e/o dei sig.ri , CP_1 Controparte_3 Persona_1
o, in subordine, la percentuale a ciascuno spettante nell'ambito della Controparte_2
ripartizione interna tra i debitori solidali e conseguentemente condannare i convenuti a tener indenni e/o manlevare e/o garantire gli attori dai danni, se esistenti, conseguenti all'Accordo, dd. 28.03.2012, la
Cessione dd. 29.03.2012, la Transazione dd. 30.07.2013 ed all'atto notarile di cessione di azienda dd. 6 agosto 2013, secondo le rispettive percentuali di responsabilità”.
- Le conclusioni sono state ulteriormente modificate nel foglio di p.c. in primo grado:
“IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare la responsabilità esclusiva o, in subordine, la percentuale a ciascuno spettante nell'ambito della ripartizione interna tra i debitori solidali secondo le rispettive responsabilità della , CP_1
e dei sig.ri e in via Controparte_3 Persona_1 Controparte_2
solidale o tra loro disgiunta, per i danni conseguenti all'Accordo, dd. 28.03.2012, alla Cessione dd.
29.03.2012, alla Transazione dd. 30.07.2013 ed all'atto notarile di cessione di azienda dd. 6 agosto 2013,
- Condannare quindi i predetti convenuti al pagamento della somma di Euro 180.000,00, così come determinata nella transazione dd. 10 ottobre 2022 ed alle ulteriori spese sostenute e sostenende, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, secondo le rispettive percentuali di responsabilità, come
CP_ determinate, oltre ad interessi legali, moratori e rivalutazione .
- In questo grado le conclusioni rassegnate dagli appellanti sono le seguenti:
“IN VIA PRINCIPALE: riformarsi, per le ragioni sopra esposte, la sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa n. 157/2024 qui gravata e per l'effetto: - previo accertamento e dichiarazione della validità dell'atto di citazione dd. 08.04.2021 e della memoria integrativa ex art. 164 c.p.c. dd. 13.10.2021, accertare la responsabilità esclusiva o, in via subordinata, la percentuale da determinare rispetto agli appellanti della , CP_1 Controparte_3
e dei Sig.ri e in via solidale o meno, per i danni
[...] Persona_1 Controparte_2
conseguenti all'Accordo dd. 28.03.2012, alla Cessione dd. 29.03.2012, alla Transazione dd. 30.07.2013 ed all'atto notarile di cessione di azienda dd. 06.08.2013, e per l'effetto condannare i predetti appellati al pagamento della somma complessiva di euro 455.076,60.- di cui euro 450.000,00 così come determinata nella transazione dd. 10.10.2022 ed euro 5.076,60.- a titolo di spese sostenute per i compensi dovuti al CTU Dott. e, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, secondo le rispettive Per_2
percentuali di responsabilità, come determinate, oltre ad interessi legali, moratori e rivalutazione Istat.
Con condanna alla restituzione delle spese legali già versate alle appellanti, come liquidate nella sentenza impugnata e vittoria di competenze, onorari e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Si deve anzitutto rilevare che le domande formulate in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni sono domande in parte nuove: non sono più presenti domande di manleva e si chiede la condanna al pagamento della somma oggetto della transazione. Il riferimento alla transazione è stato contestato dagli appellati, i quali hanno rilevato che la transazione è fatto sopravvenuto e che questa espressamente esclude che possa esplicare effetti nei confronti di terzi solidalmente responsabili.
E' necessario pertanto fare riferimento alle conclusioni indicate della nota integrativa ex art.164 c.p.c., dove sono svolte due domande: in via principale si chiede la condanna dei convenuti a tenere indenni, manlevare o garantire gli attori, a titolo esclusivo, dei danni conseguenti agli atti compiuti dalle società; in subordine si chiede venga accertata una responsabilità solidale dei convenuti con i sindaci e la relativa percentuale a ciascuno spettante nell'ambito della ripartizione interna tra debitori solidali,
e conseguentemente la condanna dei convenuti a tenere indenni e/o manlevare e/o garantire gli attori dai danni, se esistenti, conseguenti all'Accordo e alla transazione.
12. Quanto alla causa petendi, nell'atto di citazione si rinvengono le seguenti indicazioni:
“Analoga responsabilità va attribuita ai sig.ri e Persona_1 Controparte_2
consiglieri di amministrazione della al momento della sottoscrizione della Cessione e Pt_4
[... dell'Accordo, oltre che legali rappresentanti dei venditori e CP_1 Controparte_3 , e quindi in palese conflitto di interessi… Nullità dell'operazione, sostiene il ” CP_3 Parte_4
(pag.4).
Alla prima udienza il giudice rilevava “la nullità della domanda per assoluta incertezza della causa petendi con riguardo sia alla domanda principale di garanzia sia alla domanda subordinata di accertamento;
visti gli artt. 164, 5° e 6° comma, e 183, 1° e 2° comma, assegna a parte attrice termine perentorio del 22 ottobre 2021 per il deposito di una memoria integrativa..”.
Le precisazioni contenute nella memoria integrativa degli attori con riguardo alla causa petendi sono le seguenti:
“L'accollo del pagamento del prezzo a veniva deliberato nel consiglio di amministrazione di Pt_4
del 27 marzo 2012, convenuto con l'accordo del 28 marzo 2012, d'ora innanzi anche Pt_4
l'Accordo, ribadito ed ampliato nel suo oggetto con successiva transazione dd. 30 luglio 2013, di seguito anche la Transazione, ed eseguito quindi con atto di cessione di azienda dd. 6 agosto 2013 e successivo atto di scissione.
Il Fallimento rilevava quindi la nullità dell'operazione (i.e. Accordo e/o della Cessione e/o Pt_4
della Transazione, dell'atto di cessione di azienda e/o del pagamento del prezzo da parte di ), Pt_4
in considerazione del divieto di acquisto di azioni proprie e/o di finanziamento per il loro acquisto, imputando agli attuali attori, quali componenti del collegio sindacale di , la responsabilità Pt_4
per omessa vigilanza e controllo.
I sig.ri e erano al momento della stipula dell'Accordo Persona_1 Controparte_2
e della Cessione consiglieri di amministrazione di oltre che legali rappresentanti dei Pt_4
venditori, e , anche al momento della Transazione CP_1 Controparte_3
e della acquisizione dell'azienda di , società che hanno beneficiato dell'asserito atto nullo”. Pt_4
Con riguardo a e , componenti del C.d.A. alla data del 27 marzo 2012, quando si è CP_2 Pt_8
deliberata l'operazione di “garanzia” a carico di “Entrambi a conoscenza dell'Accordo che Pt_4
sarebbe stato firmato il giorno dopo, entrambi responsabili non solo di non averlo impedito ma anche di essersene avvantaggiati, quali legali rappresentanti delle due società che hanno ricevuto, a titolo di prezzo, l'azienda composta dai tre impianti di distribuzione di , quindi anche in conflitto di Pt_4
interessi”.
…”Analogamente obbligate in solido con gli attori le società e CP_1 Controparte_3
.
[...]
1) Le due società convenute, azioniste di , hanno stipulato, a mezzo dei loro legali Pt_4
rappresentanti, componenti del consiglio di amministrazione di , sig.ri e Pt_4 CP_2
, l'Accordo, la Cessione, la Transazione, l'atto di cessione di azienda, quale pagamento CP_3
del prezzo da parte di , atti asseritamente contrari a norma imperativa, quindi illeciti. Pt_4
Quali autori e/o concorrenti nel fatto illecito sono obbligati in solido per l'illecito e quindi al risarcimento del danno asseritamente patito dal Fall. . Pt_4
2) Le due società convenute sono state le dirette beneficiarie dell'Accordo, della Cessione, della
Transazione e dell'atto di cessione di azienda, quale pagamento del prezzo delle azioni cedute,
CP_1 avendo acquisito l'azienda quale prezzo, permuta, delle azioni vendute a . Quale beneficiarie dell'atto ritenuto nullo dal , sono obbligate in solido e quindi al risarcimento del danno CP_16
asseritamente patito dal ”.. CP_16
La causa petendi viene quindi indicata nell'illiceità dell'operazione per conflitto di interessi e violazione del finanziamento per acquisto di azioni proprie;
si invoca una responsabilità per fatto illecito per violazione di norma imperativa.
13. Avuto riguardo alle conclusioni rassegnate nella nota integrativa ex art.164 c.p.c., con riferimento alla domanda svolta in via principale (di garanzia) reputa la Corte che permanga l'assoluta incertezza del perché gli appellati dovrebbero garantire i sindaci in via esclusiva. Questi ultimi sono stati chiamati nel precedente giudizio per responsabilità contrattuale relativa al loro incarico (omessa vigilanza e controllo) mentre nel presente procedimento gli appellati vengono convenuti per una responsabilità da fatto illecito (violazione di norma imperativa).
Deve ritenersi pertanto condivisibile quanto rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, ovvero che manca la “descrizione di una causa petendi idonea a far comprendere perché i tre sindaci dovrebbero essere sollevati dai convenuti interamente dell'onere economico correlabile ai danni stessi “se esistenti”.
14. Quanto alla domanda svolta in via subordinata, con essa si invoca l'accertamento della responsabilità solidale, finalizzato a tenere indenni gli attori dei danni.
Il Tribunale ha rilevato al riguardo che gli attori non avevano dedotto una ragione di responsabilità ma plasmato la loro richiesta richiamandosi alla responsabilità ipotizzata nei loro confronti dal curatore del nell'altro procedimento. Parte_4
La sentenza impugnata ha poi aggiunto il rilievo per cui l'accertamento giudiziale della natura solidale di un debito presuppone che venga contestualmente rappresentato di avere pagato interamente il debito stesso o comunque di avere estinto l'intera obbligazione.
Tale secondo argomento non è condivisibile, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità.
Secondo Cass.n.18126/2025 “In tema di azione di responsabilità promossa ex art. 2392 c.c., il convenuto è legittimato a chiamare in causa il terzo, che ritiene essere a lui corresponsabile, a titolo di garanzia cd. propria, ex art. 106 c.p.c., al fine di fare accertare la responsabilità solidale del chiamato per il medesimo fatto lesivo dedotto dall'attore, senza che sia necessario proporre un'azione di regresso a giudizio concluso, non essendo essa l'unico rimedio esperibile”.
Secondo Cass.n. 11962/2022 “Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale”.
15. Deve condividersi invece il rilievo secondo il quale gli attori non hanno dedotto nel presente giudizio una ragione specifica a supporto della dedotta responsabilità solidale dei convenuti, ma hanno plasmato la loro richiesta richiamandosi alla responsabilità ipotizzata nei loro confronti dal curatore del nell'altro procedimento. Parte_4
L'art.2407 secondo comma c.c. è la norma sulla responsabilità solidale che vincola i sindaci di società per azioni con gli amministratori della stessa per i danni provocati dagli amministratori ed evitabili se i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Sotto il profilo del lato interno della solidarietà è necessario verificare sia l'an che il quantum della responsabilità ovvero le ragioni per le quali, ed i limiti entro cui, gli amministratori, i sindaci, i revisori sono responsabili per i danni provocati alla società.
Le ipotesi di responsabilità che vengono qui in rilievo sono tutti riconducibili all'ambito dell'art.2055
c.c..
Secondo Cass.n.9969/2025 “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”.
Il regresso è commisurato alla gravità della colpa di ciascuno ed alla efficienza causale del fatto dei singoli corresponsabili.
Secondo Cass. n.23180/2006 “Per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la "causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali”.
Nel caso di specie gli attori non hanno mai confrontato la loro opposizione con quella dei convenuti, non hanno esplicitato la propria eventuale responsabilità né indicato in quale modo il loro sindacato e controllo sia stato impedito, precluso o ostacolato da condotte dei convenuti.
L'azione di regresso è stata proposta senza alcuna indicazione utile a commisurare alla gravità della colpa di ciascuno dei convenuti (anche rispetto alle omissioni degli attori) ed alla efficienza causale del fatto dei singoli corresponsabili.
Deve ritenersi pertanto che permanga l'incertezza della causa petendi che determina la nullità della domanda, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
16. In applicazione del principio di soccombenza, gli appellanti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore degli appellati, liquidate secondo i valori medi (valori minimi solo per la fase di trattazione) in relazione alle cause di valore da 260.00 euro a
520.000 euro, con aumento del 30 % per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1,
c.17, L. 228/12 in capo agli appellanti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
e nei confronti di ,
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1 Controparte_2 CP_4
, , , e così provvede:
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_3
- rigetta l'appello;
- condanna , e in solido a rifondere a e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
le spese del presente grado, liquidate in euro 22.332,70 Controparte_2
per compensi, oltre IVA CPA e spese generali;
condanna , e in solido a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
, , le spese del presente grado,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6
liquidate in euro 22.332,70 per compensi, oltre IVA CPA e spese generali;
- dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Marina Vitulli dott.Arturo Picciotto