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1 settembre 1993
1 settembre 1993
Art. 3. Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea 1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, da parte di personale medico.
2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non e' richiesta alcuna autorizzazione particolare.
2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non e' richiesta alcuna autorizzazione particolare.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2003, n. 9643Provvedimento: Aula B 09 643 / 03 REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D I CASSAZIONE Lavoro R.G.n.22842/00 SEZIONE LAVORO Cron. 21117 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Trezza Rep. - Presidente Consigliere Rel. Ud. 17.01.2003 " Giovanni Prestipino Michele De Luca TI IT Alessandro De Renzis "F "T Grazia Cataldi זי ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Sesto Rufo n. 23, presso 10 studio del Prof. Avv. Nicola Corbo, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del …Leggi di più...
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