Art. 3. Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea 1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, da parte di personale medico.
2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non e' richiesta alcuna autorizzazione particolare.
2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non e' richiesta alcuna autorizzazione particolare.