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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 484/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RD NN, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore TURCO LUISA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2602/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aragona
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Provinciale Agrigento - Piazza Metello 92100 AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 IMU 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 IRAP 2005
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato una intimazione di pagamento di somme messe in riscossione con precedenti cartelle nei confronti dell'agente della riscossione (che si è costituito), di un ente locale e dell'INPS (che non si sono costituiti), precisando successivamente che l'impugnazione riguardava soli i carichi tributari oggetto di alcune cartelle e non anche i crediti non tributari risultanti dalla stessa intimazione. Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente, senza opporre la nullità della notifica dell'intimazione, afferma, infatti, che la stessa le era stata notificata in data 4.8.2025, ma dagli atti prodotti dall'agente della riscossione risulta, di contro, che la notifica dell'intimazione era stata effettuata a mezzo posta e che, a seguito della impossibilità di consegna per temporanea irreperibilità della destinataria e dopo ulteriore tentativo di consegna rimasto pure senza esito, era stata spedita, con raccomandata, la prevista comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) il 9.6.2025, senza che, tuttavia, la raccomandata informativa risulti effettivamente consegnata al destinatario e senza che il piego contenente l'atto da notificare sia stato ritirato presso l'ufficio postale, con conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio per c.d. compiuta giacenza in data 19.6.2025, decorsi, cioè, dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito.
Pur se la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD) non risulti consegnata al destinatario, infatti, la notifica ha raggiunto il suo scopo, operando la presunzione di cui all' art. 1335 c.c., in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale (Cass. 2022 , n. 8895).
Il ricorso poteva essere proposto, quindi, entro il 18.9.2025, mentre è stato proposto tardivamente, con consegna all'agente della riscossione a mezzo posta elettronica certificata, soltanto il 7.10.2025.
Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in favore dell'unica parte costituita come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'agente della riscossione che liquida in €. 3.600,00, ivi comprese le spese della fase cautelare.
Agrigento 9.2.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
OR SP IL NN LA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RD NN, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore TURCO LUISA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2602/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aragona
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Provinciale Agrigento - Piazza Metello 92100 AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 IMU 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259008606567000 IRAP 2005
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato una intimazione di pagamento di somme messe in riscossione con precedenti cartelle nei confronti dell'agente della riscossione (che si è costituito), di un ente locale e dell'INPS (che non si sono costituiti), precisando successivamente che l'impugnazione riguardava soli i carichi tributari oggetto di alcune cartelle e non anche i crediti non tributari risultanti dalla stessa intimazione. Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente, senza opporre la nullità della notifica dell'intimazione, afferma, infatti, che la stessa le era stata notificata in data 4.8.2025, ma dagli atti prodotti dall'agente della riscossione risulta, di contro, che la notifica dell'intimazione era stata effettuata a mezzo posta e che, a seguito della impossibilità di consegna per temporanea irreperibilità della destinataria e dopo ulteriore tentativo di consegna rimasto pure senza esito, era stata spedita, con raccomandata, la prevista comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) il 9.6.2025, senza che, tuttavia, la raccomandata informativa risulti effettivamente consegnata al destinatario e senza che il piego contenente l'atto da notificare sia stato ritirato presso l'ufficio postale, con conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio per c.d. compiuta giacenza in data 19.6.2025, decorsi, cioè, dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito.
Pur se la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD) non risulti consegnata al destinatario, infatti, la notifica ha raggiunto il suo scopo, operando la presunzione di cui all' art. 1335 c.c., in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale (Cass. 2022 , n. 8895).
Il ricorso poteva essere proposto, quindi, entro il 18.9.2025, mentre è stato proposto tardivamente, con consegna all'agente della riscossione a mezzo posta elettronica certificata, soltanto il 7.10.2025.
Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in favore dell'unica parte costituita come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'agente della riscossione che liquida in €. 3.600,00, ivi comprese le spese della fase cautelare.
Agrigento 9.2.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
OR SP IL NN LA