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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA GI, Presidente
GH NN, RE
RIZZIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna N. 8 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920250004175142000 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920250004175142000 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920250004175142000 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920250004175142000 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17/07/2025 è stata notificata dall'Agente della Riscossione - Ufficio di Ferrara all'arch.
Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 03920250004175142000 ed il relativo ruolo n. 2025/000161, emessi a seguito di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti per la definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6, D.L. 119/2018, prot. n. 0952902 del 31/05/2019 per il recupero dell'importo complessivo di € 34.959,00 a titolo di tributi, sanzioni ed interessi, concordato in n. 20 rate.
I versamenti venivano eseguiti regolarmente con cadenza trimestrale sino alla 9° rata del 31/05/2021, la quale è stata versata in data 06/09/2021, quindi oltre il termine della rata successiva (31/08/2021), determinando così la decadenza dalla rateazione concordata. Verificato che tutte le rate, anche le successive, sono state regolarmente saldate, veniva irrogata solo la sanzione di € 19.710,26, prevista ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 471/97, pari al 45% sui residui importi dovuti a titolo di imposta, come previsto dall'art. 15-ter, comma 2 del D.P.R. 602/73, in relazione all'art. 8, comma 4 D.Lgs. 218/1997, espressamente richiamato dall'art. 6, comma 6 del D.L. 119/2018.
Il contribuente in data 14/10/2025 ha notificato all'Ufficio ricorso avverso il ruolo n. 2025/000161 e la cartella sopra indicata, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di ricorso:
- L'iscrizione a ruolo è illegittima per violazione e falsa applicazione dell'art. 15- ter comma 3 D.P.R. 602/73;
- Illegittimità della sanzione in violazione dei principi di proporzionalità, offensività e buona fede.
Prima della udienza di discussione della causa le parti davano atto di avere raggiunto la conciliazione della lite e chiedevano dichiararsi estinto il procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno raggiunto una conciliazione e la Corte deve pertanto pronunziare la estinzione della causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA GI, Presidente
GH NN, RE
RIZZIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna N. 8 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920250004175142000 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920250004175142000 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920250004175142000 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920250004175142000 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17/07/2025 è stata notificata dall'Agente della Riscossione - Ufficio di Ferrara all'arch.
Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 03920250004175142000 ed il relativo ruolo n. 2025/000161, emessi a seguito di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti per la definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6, D.L. 119/2018, prot. n. 0952902 del 31/05/2019 per il recupero dell'importo complessivo di € 34.959,00 a titolo di tributi, sanzioni ed interessi, concordato in n. 20 rate.
I versamenti venivano eseguiti regolarmente con cadenza trimestrale sino alla 9° rata del 31/05/2021, la quale è stata versata in data 06/09/2021, quindi oltre il termine della rata successiva (31/08/2021), determinando così la decadenza dalla rateazione concordata. Verificato che tutte le rate, anche le successive, sono state regolarmente saldate, veniva irrogata solo la sanzione di € 19.710,26, prevista ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 471/97, pari al 45% sui residui importi dovuti a titolo di imposta, come previsto dall'art. 15-ter, comma 2 del D.P.R. 602/73, in relazione all'art. 8, comma 4 D.Lgs. 218/1997, espressamente richiamato dall'art. 6, comma 6 del D.L. 119/2018.
Il contribuente in data 14/10/2025 ha notificato all'Ufficio ricorso avverso il ruolo n. 2025/000161 e la cartella sopra indicata, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di ricorso:
- L'iscrizione a ruolo è illegittima per violazione e falsa applicazione dell'art. 15- ter comma 3 D.P.R. 602/73;
- Illegittimità della sanzione in violazione dei principi di proporzionalità, offensività e buona fede.
Prima della udienza di discussione della causa le parti davano atto di avere raggiunto la conciliazione della lite e chiedevano dichiararsi estinto il procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno raggiunto una conciliazione e la Corte deve pertanto pronunziare la estinzione della causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere.
Spese compensate.