Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/02/2026, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02823/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07978/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7978 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 25.10.2022 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
La Prefettura di Roma, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto n. K10/-OMISSIS- del 6.3.2025 ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza dell’interessato per la ritenuta carenza del requisito della residenza legale continuativa alla stregua delle verifiche effettuate sul portale anagrafico di Roma Capitale, dal quale risulta, a carico del ricorrente, “ una cancellazione per irreperibilità accertata dal Comune di Roma in data 22-1-2023 con pratica n. 34390 a seguito della quale lo stesso è stato iscritto nuovamente nei predetti registri presso un indirizzo di residenza reale a far data dal 30-10-2023” .
A fondamento del decreto di inammissibilità la Prefettura ha, altresì, rilevato che il ricorrente, in precedenza, “ era iscritto nei registri della popolazione residente presso un indirizzo di residenza virtuale (ossia via Dadolo n. 10) dal 1-6-2012 al 22-4-2015 per poi iscriversi presso un indirizzo di residenza reale a far data dal 23-4-2015” , con la conseguenza che il periodo in cui l’istante è risultato iscritto presso un indirizzo di residenza – non già “reale” bensì - “virtuale” o “fittizia” non può essere computato quale periodo di residenza legale sul territorio nazionale, in quanto inidoneo a dimostrare l’effettiva integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto socio-economico dello Stato italiano.
Avverso il predetto decreto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per un unico articolato motivo di diritto rubricato “ Violazione di legge dell’art. 9 co. 1 lett. f) della L. n. 91/1992 - Eccesso di potere per travisamento /erronea valutazione dei fatti ”, a mezzo del quale lamenta che:
- quanto alla cancellazione per irreperibilità, rileva che, anche nei pochi mesi intercorsi tra la cancellazione e la reiscrizione (pari a dieci mesi, intervenuti, tra l’altro, dopo la presentazione della domanda), il richiedente non si è mai allontanato dall’Italia come dimostrabile con ogni mezzo, ivi compresa la documentazione lavorativa relativa a quel periodo. Del resto, il requisito della residenza legale dovrebbe essere correttamente inteso in senso sostanziale, come presenza effettiva sul territorio italiano comprovabile con ogni tipo di documentazione;
- quanto al rilievo ostativo della inidoneità della residenza virtuale o fittizia a soddisfare il requisito della residenza “legale”, eccepisce che la Prefettura è pervenuta a tale conclusione sulla scorta di un nuovo orientamento interpretativo privo di ogni base giuridica e contrastante con la pregressa prassi applicativa. Difatti, la residenza virtuale o fittizia è stata introdotta dalla legge italiana per permettere a tutti i soggetti sprovvisti di residenza anagrafica di accedere ai principali diritti derivanti da quest’ultima, come il diritto alla salute (se non si ha una residenza fissa e non si è iscritti al servizio sanitario nazionale si può accedere solo le prestazioni al pronto soccorso), il diritto a rinnovare la carta d’identità, il diritto a prestazioni previdenziali, il diritto di voto etc., pertanto deve ritenersi equiparabile, anche ai fini in esame, alla residenza “reale”.
Si è costituita la Prefettura intimata in data 11.11.2025 per resistere al ricorso, eccependo in via pregiudiziale l’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione e contestando, nel merito, i motivi di censura dedotti.
All’udienza pubblica del 12.11.2025 il ricorrente ha chiesto il rinvio della causa per esigenze difensive.
All’udienza pubblica del 28.1.2026, in vista della quale il ricorrente non ha depositato né memoria né documenti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso – in disparte la dubbia ricevibilità del medesimo stante la tardività della notificazione - è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.
Deve, infatti, ritenersi esente da ogni censura la motivazione del decreto con riferimento alla ragione ostativa – autonomamente sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato - riguardante la rilevata carenza del requisito della residenza legale per la cancellazione del richiedente dai registri anagrafici “ per irreperibilità ”.
2.1- Si rende necessario premettere (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. V- bis , 18.09.2023, n. 13815) che il requisito della residenza almeno decennale nel territorio della Repubblica italiana costituisce un presupposto indefettibile per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, non solo sulla base della chiara formulazione letterale delle disposizioni che lo prevedono, ma anche alla luce della ratio delle relative prescrizioni.
Invero, dal tenore testuale del menzionato art. 9 lett. f) della legge n. 91/1992, laddove prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero che risieda legalmente (non per dieci anni, bensì) “ da almeno ” dieci anni nel territorio della Repubblica, va inteso nel senso che « la parola "almeno" evidenzia che la disposizione primaria qualifica il decennio della residenza in Italia non come requisito per la proposizione della domanda, con irrilevanza di ciò che avviene dopo di essa, ma come necessario requisito di fatto che deve perdurare pur dopo la maturazione del decennio, sino al momento del giuramento » (Consiglio di Stato, sez. III, 19/04/2022, n. 2902). Del resto, l’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993 (“ Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”) stabilisce espressamente che le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 “ devono permanere sino alla prestazione del giuramento” .
Tale requisito è necessario in quanto rilevante “criterio di collegamento” che costituisce la “causa” dell’attribuzione del particolare status allo straniero che si trovi in un Paese diverso dallo Stato di appartenenza, evidenziando come la “durata” della permanenza sul suolo nazionale assuma una particolare rilevanza, nel procedimento del riconoscimento dello status di lungosoggiornante, ai sensi dell’art. 9 TUI, che è finalizzato a “stabilizzare” la presenza in Italia dello straniero, sottraendolo a quello stato di incertezza di dover ripetutamente chiedere e ottenere ogni volta il rinnovo del titolo autorizzatorio cui è soggetto lo straniero in possesso di mero permesso di soggiorno.
La “durata” della permanenza sul suolo nazionale assume, a maggior ragione, rilevanza anche nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana in quanto è indicativo di quel “legame con il territorio del Paese ospitante”, divenuto “centro delle proprie relazioni”, che costituisce “il presupposto e la ragione della naturalizzazione” (cfr. Cons. St., n. 6143/2011).
In tale prospettiva e tenendo conto della ratio della normativa in materia, va distinta la posizione di chi può vantare una posizione di soggiornante di “mero fatto” (straniero privo di permesso di soggiorno), in cui la durata della permanenza in Italia resta nell’ambito del giuridicamente irrilevante, da chi, pur partendo da un’analoga situazione di fatto, abbia poi conseguito il “riconoscimento”, da parte dell’ordinamento giuridico, della medesima circostanza (del soggiorno “di fatto” protratto per una determinata durata), quale condizione legittimante per chiedere ed ottenere un “titolo”.
L’TT ratio va tenuta in considerazione nell’interpretazione ed applicazione della normativa in materia, incluse quelle disposizioni dettate dal regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 572/93) che prescrive i requisiti della “continuità” (Consiglio di Stato, sez. I, parere 22.2.1995 n. 2800 e 1.3.1995 n. 363, nonchè TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 08/05/2020, n. 4843, secondo cui « le disposizioni succitate non esigono la mera presenza in Italia dello straniero, ma la “residenza legale ultradecennale”, ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe ») e della “legalità”, atteso che l’art. 1, comma 2, lett. a) del menzionato d.P.R. n. 572/93 dispone che “ si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica ”.
Dalle coordinate che precedono emerge che, ai fini della concessione della cittadinanza, non assume rilievo il tempo trascorso dallo straniero sul nostro territorio in posizione di mera “residenza abituale”, ma solo quello in “posizione di legalità” nel senso sopra delineato, in quanto “ indicativo della piena integrazione nel tessuto nazionale da parte dell’aspirante cittadino ” (Consiglio di Stato, sez. I, parere 30.11.92 n. 2482).
Ne consegue che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, proprio perché il presupposto della residenza legale va accertato in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe, l'interessato non può provare la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica, atteso che la legge demanda ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e coerentemente l'art. 1, d.P.R. n. 362 del 1994 e l'art. 1 comma 2 lett. a), d.P.R. n. 572 del 1993 impongono che la prova della residenza sia fornita solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza di una precisa definizione della nozione di residenza legale ai sensi della disposizione regolamentare innanzi richiamata, tale elemento possa essere surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 22/11/2011, n.6143; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 30/04/2019, n.186; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 14/01/2022, n.3).
Del resto, l’iscrizione nei registri anagrafici va incontro anche all’esigenza di controllo del territorio da parte delle pubbliche amministrazioni, permettendo “ alle autorità di pubblica sicurezza di individuare, rintracciare i soggetti iscritti anagraficamente ai fini di legge ” (Consiglio di Stato, sez. III, 16.12.2022, n. 11044). In tale prospettiva, invero, la recente sentenza della Corte Costituzionale, 31.07.2020, n. 186, ha precisato che la registrazione della situazione effettiva dei residenti nel territorio comunale “costituisce il presupposto necessario per l'adeguato esercizio di tutte le funzioni affidate alla pubblica amministrazione, da quelle di sicurezza e ordine pubblico, appunto, a quelle sanitarie, da quelle di regolazione e controllo degli insediamenti abitativi all'erogazione di servizi pubblici, e via dicendo (…). Da ultimo, non è inutile osservare che la necessità di un controllo e di un monitoraggio della residenza sul territorio (…) presenta anzi particolare importanza, anche a fini sanitari, poiché è sulla base dell'anagrafe dei residenti che il comune può avere contezza delle effettive presenze sul suo territorio ed essere in condizione di esercitare in maniera adeguata le funzioni attribuite al sindaco dall'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), soprattutto in caso di emergenze sanitarie circoscritte al territorio comunale ”.
Né può giovare, a sostegno degli assunti difensivi del ricorrente, quanto stabilito dalla circolare ministeriale del 05.01.2007, la quale, sebbene disponga, da un lato, che in ragione delle mutate condizioni di vita dell'era contemporanea non dovranno essere ritenute pregiudizievoli ai fini della concessione dello status civitatis eventuali assenze temporanee dello straniero dal territorio nazionale, dall’altro lato ribadisce espressamente che l'aspirante cittadino deve aver " comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale (iscrizione anagrafica presso il Comune e titolo di soggiorno valido per l’intero arco temporale )”, il che conferma, in armonia con il dato normativo sopra indicato, che “ l'iscrizione anagrafica ininterrotta rappresenta un requisito ineludibile ai fini della richiesta di concessione della cittadinanza ” (cfr. Consiglio di Stato n. 6143/2011 cit.).
Peraltro, come già statuito da questo TAR in una fattispecie analoga (TAR Lazio, Roma, sez. V- bis , n. 13815/2023 cit.), non appare manifestamente illogica o irragionevole - tenuto anche conto dell’elevatissimo numero delle richieste di cittadinanza - una previsione che disponga di ancorare la nozione di residenza legale, a tali fini, ad un dato formale di immediato accertamento quale, appunto, le risultanze delle certificazioni anagrafiche, e ciò anche al fine di salvaguardare la speditezza e, più in generale, il buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost.
Infatti, va osservato che onerare, in via generale, l’Amministrazione procedente dell’accertamento del requisito della residenza “legale” anche sulla base di altri documenti dai quali desumere un’asserita residenza “effettiva”, significherebbe aggravare notevolmente il procedimento amministrativo, con conseguente dilatazione dei tempi per la sua conclusione già notoriamente lunghi.
Non sembra, in definitiva, che, a fronte della riscontrata discontinuità delle iscrizioni anagrafiche, si debba esigere dalla Prefettura (ovvero dal Ministero dell’Interno) di disattendere ovvero di rettificare d’ufficio tale documentazione.
D’altronde, tale conclusione non appare neanche irrazionale o sproporzionata considerato che, sul punto, l’interessato non è affatto sprovvisto di strumenti di tutela, avendo egli l’onere di attivare - come ribadito a più riprese anche da questa Sezione (cfr., di recente, T.A.R. Roma, sez. V-bis, 03/02/2023, n.1939) - gli appositi rimedi per correggere gli asseriti errori nelle cancellazioni anagrafiche (ed in caso di esito positivo presentare un'eventuale istanza di riesame) presso i competenti uffici anagrafici comunali ovvero gli ulteriori rimedi a disposizione di tutela giustiziali o giurisdizionali presso le autorità competenti.
2.2- Nel caso di specie, pertanto, ove l'interessato avesse voluto efficacemente sostenere la propria effettiva residenza ininterrotta e la conseguente erroneità della cancellazione anagrafica operata dal Comune, avrebbe potuto chiedere al medesimo Comune l'annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione oppure avrebbe potuto proporre ricorso gerarchico improprio al Prefetto (ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge n. 1228/1954 e art. 36 D.P.R. 223/1989) o, ancora, avrebbe potuto adire l'autorità giudiziaria competente, i.e. il giudice ordinario, non essendo l’adito giudice amministrativo munito di giurisdizione su tale questione.
Il ricorrente, invece, ha dedotto nell’odierno giudizio l’illegittimità della cancellazione anagrafica operata dal Comune per una pluralità di ragioni che non possono però essere scrutinate in questa sede.
A quest’ultimo riguardo, infatti, si rende opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ le controversie aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dai registri anagrafici della popolazione appartengono alla cognizione del giudice ordinario, concernendo posizioni di diritto soggettivo (cfr., quam multis, Tar Milano, 4.9.2017, n.1779; Tar L'Aquila, 9.4.2015, n.253; Tar Roma, 19.5.2009, n.5172; Tribunale Ferrara, ordinanza 24.9.2019; Tribunale Padova, 19.6.2020), posto che le norme disciplinanti l'attività dell'ufficiale d'anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità alla p.a. procedente, predefinendo in modo rigido, attraverso norme di relazione, i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2022, n. 3276).
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, le risultanze anagrafiche – e l’eventuale illegittimità della cancellazione dai relativi registri - non possono essere rimesse in discussione in questa sede, difettando il giudice amministrativo della relativa giurisdizione (cfr. anche TAR Lazio, sez. I bis, n. 3204/2021).
In ultima analisi, ritiene il Collegio di ribadire il principio secondo cui “ il rispetto delle regole formali in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica attesta il pieno inserimento dello straniero nel tessuto sociale e l’assimilazione delle norme fondamentali che regolano il soggiorno e la mobilità dei cittadini del nostro Paese ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 08/05/2020, n. 4843).
2.3- In conclusione, nella vicenda in esame la Prefettura ha motivato il decreto di inammissibilità in ragione dell’irregolarità della posizione del ricorrente, in quanto dalle risultanze anagrafiche è emersa “ una cancellazione per irreperibilità accertata dal Comune di Roma in data 22-1-2023 con pratica n. 34390 a seguito della quale lo stesso è stato iscritto nuovamente nei predetti registri presso un indirizzo di residenza reale a far data dal 30-10-2023” .
Tale circostanza di fatto, pertanto, anche suffragata dal compendio documentale prodotto in giudizio, vale ex se ad escludere i requisiti della “continuità” e della “legalità” che devono indefettibilmente connotare, in virtù di quanto sinora chiarito, il presupposto della residenza legale ultradecennale nel territorio della Repubblica – che deve perdurare sino al momento del giuramento ai sensi dell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993 (“ Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza” ) - ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi del ridetto art. 9, lett. f) legge n. 91/1992.
Ne consegue, pertanto, che l’impugnato decreto di inammissibilità deve ritenersi immune dai vizi denunciati alla luce delle considerazioni innanzi descritte e, per l’effetto, il ricorso proposto va respinto.
3.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ET, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
IA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RI | IA ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.