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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/12/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1277/2024 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“usucapione usurpativa”
promossa da
(PI: ), in persona del Sindaco pro–tempore, Parte_1 P.IVA_1 r anuel so il cui studio in Sanremo alla via Feraldi n. 16/4 è eletto domicilio
–ricorrente– contro
1) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._1 M dio i elio n. 27 è eletto domicilio
2) (CF: , contumace Parte_3 C.F._2
3) F: contumace Controparte_1 C.F._3
4) : ntumace Controparte_2 C.F._4
5) F: contumace Controparte_3 C.F._5
6) , contumace Controparte_4 P.IVA_2
7)ce CP_5 C.F._6
–resistenti–
conclusioni delle parti costituite
per la parte ricorrente Parte_1 «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Imperia adito, respinta ogni istanza avversaria, accertare e dichiarare che il , in persona Parte_1 Sindaco legale rappresentante pro tempore, è divenuto proprietario dei terreni censiti al Catasto del Comune di al Foglio 6 mappale Parte_1 Foglio 6 – particella 1069, Foglio 6 – particella 1148 – sub 2, Foglio 6 – particella 1148 – sub 1, Foglio 6 – particella 1148 – sub 3, Foglio 6 – particella 471, Foglio 6 – particella 1065, Foglio 6 – particella 424 e Foglio 6 – particella 423, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. ; per effetto, ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Imperia la trascrizione dell'emananda sentenza e all'UTE di Imperia di eseguire la relativa voltura di accatastamento, con esonero di responsabilità. Sentenza esecutiva come per legge. Vinte le competenze legali»
per la parte resistente Parte_2 «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, per le causali/motivi indicati in atti, vista l'istruttoria svolta alle udienze delli 31 gennaio 2025 e delli 25 marzo 2025 e contestate tutte le difese ed eccezioni ex adverso respingere perché improcedibili e non ammissibili e infondate in fatto e diritto, le domande del e conseguentemente condannare lo stesso alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre Parte_1 accessori fiscali e previdenziali in favore del convenuto » Parte_2
Ragioni della decisione
(1) abstract. Il in persona del Sindaco pro-tempore, premesso di avere, Parte_1 dall'anno 1998, il possesso pubblico/pacifico/continuato dell'impianto sportivo o “sferisterio”, in ragione di un accordo bonario con i proprietari dei terreni a) Foglio 6 – particella 1069 – catastalmente di proprietà di Persona_1 Persona_2
1 dott. Persona_3
[...] [...]
b) Foglio 6 – particella 1148 – sub 2 – catastalmente di proprietà di
[...] [...]
c) Foglio 6 – particella 1148 – sub 1 – Persona_1 Persona_4
Persona_1 Persona_4
d) Foglio 6 – particella 1148 – sub 3 – catastalmente di proprietà di
[...] [...]
e) Foglio 6 – particella 471 – Persona_5
catastalmente di proprietà di f) Foglio 6 – particella 1065 – Controparte_3
catastalmente di proprietà di g) Foglio 6 – particella 424 – Parte_2
catastalmente di proprietà della in persona del suo Controparte_6 legale rappresentante pro tem particella 423 – CP_5
catastalmente di proprietà di osservato che il possesso CP_5 interrotto/pacifico/pubblico era stato riconosciuto da tutti i proprietari dei mappali interessati con esclusione del solo proprietario del terreno indicato Parte_2 al F.6/Mapp.1065, con ricorso ex art. 281decies cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio
Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
per sentirsi dichiarare proprietario esclusivo a titolo originario, per CP_5 intervenuta usucapione ultraventennale, dei terreni censiti al Catasto del Comune di al Foglio 6 mappale Foglio 6 – particella 1069, Foglio 6 – particella 1148 – sub 2, Parte_1
Foglio 6 – particella 1148 – sub 1, Foglio 6 – particella 1148 – sub 3, Foglio 6 – particella 471, Foglio 6 – particella 1065, Foglio 6 – particella 424 e Foglio 6 – particella 423, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepita la improcedibilità Controparte_7 dell'azione per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del proprietario, litisconsorte necessario, del terreno censito a CT F.6/mapp.1036 sul quale insiste lo
“sferisterio”, rilevata l'assenza delle condizioni necessarie per l'usucapione usurpativa da parte del Comune, dedotto di essere sempre stato proprietario e possessore del terreno censito al CT F.6/Mapp. 1065, instava per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese 1.2) Nella contumacia di Parte_3 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
assunta la prova orale (interpello testi di parte CP_5 Testimone_1
stente: Testimone_2 Testimone_3 [...]
, , la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del Tes_4 Testimone_5
03.12.2025 previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sul merito del ricorso. Premesso che la mancata citazione in giudizio del proprietario del mappale 1036 trova giustificazione nel fatto che tale mappale non è interessato all'impianto sportivo “sferisterio”, il ricorso, procedibile, che presuppone la risoluzione del rapporto tra gli istituti dell'usucapione (art. 1158 c.c.) e quello dell'occupazione usurpativa, come regolato dall'art. 42bis del Testo Unico degli Espropri, è parzialmente fondato. 2.1) È idoneo possesso “ad usucapionem” quello conseguito ed esercitato dalla PA per effetto di un'occupazione usurpativa, cioè non assistista “a monte” dall'instaurazione di una legittima procedura espropriativa dell'immobile per pubblica utilità: «dovendo, anzi considerarsi l'usucapione una delle possibili cause che pone fine all'illecito permanente dell'occupazione da parte della P.A., la quale può essere avversata da terzi che abbiano un diverso titolo da accampare sul medesimo bene, potendo anche far valere la pretesa di aver usucapito lo stesso nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1158 c.c.» (cass. 28445/2023). 2.1.1) Occupando il bene senza titolo, l'amministrazione viene a trovarsi in una posizione paritetica con il privato proprietario dell'immobile, il quale – a fronte al possesso da parte
2 dott. Pasquale LONGARINI della PA. – rimane legittimato ad esercitare le azioni di “restitutio in integrum” o di risarcimento danni, contestando la sussistenza delle necessarie condizioni imposte dall'art. 1158 cc, per l'acquisto a titolo originario del bene controverso da parte della PA. 2.1.2) In presenza di un'occupazione usurpativa della PA, caratterizzata da un possesso utile ad usucapionem, il diritto del proprietario dell'immobile illegittimamente occupato di esercitare l'azione recuperatoria o risarcitoria e, in difetto dell'instaurazione della prima ed in conseguenza del possesso ultraventennale da parte della PA, legittima, in favore di quest'ultima, la dichiarazione di acquisto per usucapione (cass. UU 21575/2011). 2.1.3) L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della PA è dunque, in linea generale, compatibile con l'usucapione del fondo da parte dell'ente occupante. 2.2) Tuttavia, le condizioni perchè si possa ritenere operante l'usucapione a favore della PA sono quelle riassunte dal Consiglio di Stato nella sentenza della sezione IV, 18 gennaio 2019, n. 460: _ il carattere non violento della condotta;
_ l'esatta individuazione del momento della interversio possesionis; _la decorrenza della prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del testo unico dell'espropriazione (30 giugno 2003), perché solo l'art. 43 del medesimo TU n. 327/2001 ha sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex 2935 cc, il giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2). 2.2.1) L'usucapione, può, dunque, essere riconosciuta solo con decorso ventennale del termine a partire dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del testo Unico delle Espropriazioni «perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. 8 giugno 2001, n. 327 ha sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 cc, il … giorno in cui il diritto può essere fatto valere». 2.2.2) Solo in questi ristretti limiti è ammissibile l'acquisizione mediante usucapione, «volendo in tal modo evitare che sotto mentite spoglie si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, laddove tale normativa va intesa come parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost., e, dunque, impone di riconoscere che l'ablazione autoritativa del diritto di proprietà non possa predicarsi al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante» (Cons. Stato, n. 460/019). 2.3) Tanto premesso, nella fattispecie di causa, ricorrono, nei confronti di tutte le parti resistenti, le prime due condizioni necessarie per l'usucapione a favore della PA: il carattere non violento della condotta, desunto dalla tolleranza dei proprietari e dal fatto che gli stessi non si sono mai opposti alla realizzazione dell'impianto sportivo, ove il Comune organizzava tornei sportivi e feste aperte al pubblico, come confermato dai testi assunti;
l'individuazione esatta del momento della interversio possesionis, risalente documentalmente all'anno 1989, addirittura agli anni 70, come da deposizione testimoniale di Testimone_2
2.4) Constatato come sia sostanzialmente impossibile un acquisto per usucapionem ad opera della pubblica amministrazione fino al 29 giugno 2023, dovendosi escludere che fino a quel momento la pubblica amministrazione possa acquisire il bene per usucapione, la terza condizione, in assenza di allegazioni di fatti incompatibili con il possesso pubblico/pacifico/continuato per venti anni, ricorre soltanto relativamente ai fondisti contumaci, ma non anche riguardo che, con le deposizioni dei testi Parte_2
e (essendo inutilizzabile la dichiarazione a firma Testimone_4 Testimone_5
resistente – non essendo stato indicato come teste;
Controparte_2 essendo irrilevante la produzione n. 11 di parte resistente, in quanto la richiesta di permesso di costruire era relativa ad un mappale diverso da quello oggetto di contesa), ha offerto la prova di aver posseduto il mappale prima del 29.6.2023, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte ricorrente laddove, alla pagina 7 della comparsa conclusionale, dopo aver evidenziato che «la verità è che il sig. ha tentato di interrompere termini utili ai fini Persona_6
3 dott. Pasquale LONGARINI dell'usucapione quando questa era già avvenuta», ammette che non vi era stata «alcuna opposizione da parte dello stesso fino al 2015», quando il diritto, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune ricorrente, non era ancora perfezionato. 2.5) Tale situazione impone: _ l'accoglimento della domanda, sussistendo i requisiti di legge per il maturato acquisto a titolo originario, nei confronti di Parte_3
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
i e Controparte_4 CP_5 requisito della continuità del possesso, pacifico ed incontestato, per l'intero periodo ventennale previsto dalla legge. 2.6) In ragione della mancata opposizione, nulla per le spese processuali nei rapporti tra il e le parti resistenti Parte_1 Parte_3
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Controparte_4 CP_5
2.7) La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese processuali nei rapporti tra e Parte_1 Parte_2
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) dichiara acquisita per usucapione, da parte del , in persona del Parte_1 Sindaco pro–tempore, la proprietà dei terreni siti ne identificati a Parte_1 Catasto Terreni del Comune di : a) Foglio 6 – parti atastalmente di Parte_1 proprietà di b) Foglio 6 – Persona_5
Persona_1 ; c) Foglio 6 – particella 1148 Persona_4
d) Foglio 6 – particella Persona_1 Persona_4 11 i Persona_1
e) Foglio 6 – particella 47 Persona_4 [...] 6 – particella 424 – catastalmente di proprietà della Controparte_3 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 CP_5 423 – catastalmente di proprietà di ,
[...] CP_5 na al competente Conservatore dei Registri Immobiliari d rascrizione Contr della presente sentenza, e al competente di eseguire la relativa voltura di accatastamento, con esonero da ogni res
3) respinge la domanda nei confronti di Parte_2
4) dichiara irripetibili le spese di ca di e Pt_1 Parte_1
Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 CP_5
e Parte_1 [...]
Parte_2 2 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 07.12.2025
IL GIUDICE Dr. Pasquale LONGARINI
4 dott. Pasquale LONGARINI
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1277/2024 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“usucapione usurpativa”
promossa da
(PI: ), in persona del Sindaco pro–tempore, Parte_1 P.IVA_1 r anuel so il cui studio in Sanremo alla via Feraldi n. 16/4 è eletto domicilio
–ricorrente– contro
1) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._1 M dio i elio n. 27 è eletto domicilio
2) (CF: , contumace Parte_3 C.F._2
3) F: contumace Controparte_1 C.F._3
4) : ntumace Controparte_2 C.F._4
5) F: contumace Controparte_3 C.F._5
6) , contumace Controparte_4 P.IVA_2
7)ce CP_5 C.F._6
–resistenti–
conclusioni delle parti costituite
per la parte ricorrente Parte_1 «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Imperia adito, respinta ogni istanza avversaria, accertare e dichiarare che il , in persona Parte_1 Sindaco legale rappresentante pro tempore, è divenuto proprietario dei terreni censiti al Catasto del Comune di al Foglio 6 mappale Parte_1 Foglio 6 – particella 1069, Foglio 6 – particella 1148 – sub 2, Foglio 6 – particella 1148 – sub 1, Foglio 6 – particella 1148 – sub 3, Foglio 6 – particella 471, Foglio 6 – particella 1065, Foglio 6 – particella 424 e Foglio 6 – particella 423, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. ; per effetto, ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Imperia la trascrizione dell'emananda sentenza e all'UTE di Imperia di eseguire la relativa voltura di accatastamento, con esonero di responsabilità. Sentenza esecutiva come per legge. Vinte le competenze legali»
per la parte resistente Parte_2 «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, per le causali/motivi indicati in atti, vista l'istruttoria svolta alle udienze delli 31 gennaio 2025 e delli 25 marzo 2025 e contestate tutte le difese ed eccezioni ex adverso respingere perché improcedibili e non ammissibili e infondate in fatto e diritto, le domande del e conseguentemente condannare lo stesso alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre Parte_1 accessori fiscali e previdenziali in favore del convenuto » Parte_2
Ragioni della decisione
(1) abstract. Il in persona del Sindaco pro-tempore, premesso di avere, Parte_1 dall'anno 1998, il possesso pubblico/pacifico/continuato dell'impianto sportivo o “sferisterio”, in ragione di un accordo bonario con i proprietari dei terreni a) Foglio 6 – particella 1069 – catastalmente di proprietà di Persona_1 Persona_2
1 dott. Persona_3
[...] [...]
b) Foglio 6 – particella 1148 – sub 2 – catastalmente di proprietà di
[...] [...]
c) Foglio 6 – particella 1148 – sub 1 – Persona_1 Persona_4
Persona_1 Persona_4
d) Foglio 6 – particella 1148 – sub 3 – catastalmente di proprietà di
[...] [...]
e) Foglio 6 – particella 471 – Persona_5
catastalmente di proprietà di f) Foglio 6 – particella 1065 – Controparte_3
catastalmente di proprietà di g) Foglio 6 – particella 424 – Parte_2
catastalmente di proprietà della in persona del suo Controparte_6 legale rappresentante pro tem particella 423 – CP_5
catastalmente di proprietà di osservato che il possesso CP_5 interrotto/pacifico/pubblico era stato riconosciuto da tutti i proprietari dei mappali interessati con esclusione del solo proprietario del terreno indicato Parte_2 al F.6/Mapp.1065, con ricorso ex art. 281decies cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio
Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
per sentirsi dichiarare proprietario esclusivo a titolo originario, per CP_5 intervenuta usucapione ultraventennale, dei terreni censiti al Catasto del Comune di al Foglio 6 mappale Foglio 6 – particella 1069, Foglio 6 – particella 1148 – sub 2, Parte_1
Foglio 6 – particella 1148 – sub 1, Foglio 6 – particella 1148 – sub 3, Foglio 6 – particella 471, Foglio 6 – particella 1065, Foglio 6 – particella 424 e Foglio 6 – particella 423, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepita la improcedibilità Controparte_7 dell'azione per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del proprietario, litisconsorte necessario, del terreno censito a CT F.6/mapp.1036 sul quale insiste lo
“sferisterio”, rilevata l'assenza delle condizioni necessarie per l'usucapione usurpativa da parte del Comune, dedotto di essere sempre stato proprietario e possessore del terreno censito al CT F.6/Mapp. 1065, instava per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese 1.2) Nella contumacia di Parte_3 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
assunta la prova orale (interpello testi di parte CP_5 Testimone_1
stente: Testimone_2 Testimone_3 [...]
, , la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del Tes_4 Testimone_5
03.12.2025 previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sul merito del ricorso. Premesso che la mancata citazione in giudizio del proprietario del mappale 1036 trova giustificazione nel fatto che tale mappale non è interessato all'impianto sportivo “sferisterio”, il ricorso, procedibile, che presuppone la risoluzione del rapporto tra gli istituti dell'usucapione (art. 1158 c.c.) e quello dell'occupazione usurpativa, come regolato dall'art. 42bis del Testo Unico degli Espropri, è parzialmente fondato. 2.1) È idoneo possesso “ad usucapionem” quello conseguito ed esercitato dalla PA per effetto di un'occupazione usurpativa, cioè non assistista “a monte” dall'instaurazione di una legittima procedura espropriativa dell'immobile per pubblica utilità: «dovendo, anzi considerarsi l'usucapione una delle possibili cause che pone fine all'illecito permanente dell'occupazione da parte della P.A., la quale può essere avversata da terzi che abbiano un diverso titolo da accampare sul medesimo bene, potendo anche far valere la pretesa di aver usucapito lo stesso nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1158 c.c.» (cass. 28445/2023). 2.1.1) Occupando il bene senza titolo, l'amministrazione viene a trovarsi in una posizione paritetica con il privato proprietario dell'immobile, il quale – a fronte al possesso da parte
2 dott. Pasquale LONGARINI della PA. – rimane legittimato ad esercitare le azioni di “restitutio in integrum” o di risarcimento danni, contestando la sussistenza delle necessarie condizioni imposte dall'art. 1158 cc, per l'acquisto a titolo originario del bene controverso da parte della PA. 2.1.2) In presenza di un'occupazione usurpativa della PA, caratterizzata da un possesso utile ad usucapionem, il diritto del proprietario dell'immobile illegittimamente occupato di esercitare l'azione recuperatoria o risarcitoria e, in difetto dell'instaurazione della prima ed in conseguenza del possesso ultraventennale da parte della PA, legittima, in favore di quest'ultima, la dichiarazione di acquisto per usucapione (cass. UU 21575/2011). 2.1.3) L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della PA è dunque, in linea generale, compatibile con l'usucapione del fondo da parte dell'ente occupante. 2.2) Tuttavia, le condizioni perchè si possa ritenere operante l'usucapione a favore della PA sono quelle riassunte dal Consiglio di Stato nella sentenza della sezione IV, 18 gennaio 2019, n. 460: _ il carattere non violento della condotta;
_ l'esatta individuazione del momento della interversio possesionis; _la decorrenza della prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del testo unico dell'espropriazione (30 giugno 2003), perché solo l'art. 43 del medesimo TU n. 327/2001 ha sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex 2935 cc, il giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2). 2.2.1) L'usucapione, può, dunque, essere riconosciuta solo con decorso ventennale del termine a partire dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del testo Unico delle Espropriazioni «perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. 8 giugno 2001, n. 327 ha sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 cc, il … giorno in cui il diritto può essere fatto valere». 2.2.2) Solo in questi ristretti limiti è ammissibile l'acquisizione mediante usucapione, «volendo in tal modo evitare che sotto mentite spoglie si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, laddove tale normativa va intesa come parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost., e, dunque, impone di riconoscere che l'ablazione autoritativa del diritto di proprietà non possa predicarsi al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante» (Cons. Stato, n. 460/019). 2.3) Tanto premesso, nella fattispecie di causa, ricorrono, nei confronti di tutte le parti resistenti, le prime due condizioni necessarie per l'usucapione a favore della PA: il carattere non violento della condotta, desunto dalla tolleranza dei proprietari e dal fatto che gli stessi non si sono mai opposti alla realizzazione dell'impianto sportivo, ove il Comune organizzava tornei sportivi e feste aperte al pubblico, come confermato dai testi assunti;
l'individuazione esatta del momento della interversio possesionis, risalente documentalmente all'anno 1989, addirittura agli anni 70, come da deposizione testimoniale di Testimone_2
2.4) Constatato come sia sostanzialmente impossibile un acquisto per usucapionem ad opera della pubblica amministrazione fino al 29 giugno 2023, dovendosi escludere che fino a quel momento la pubblica amministrazione possa acquisire il bene per usucapione, la terza condizione, in assenza di allegazioni di fatti incompatibili con il possesso pubblico/pacifico/continuato per venti anni, ricorre soltanto relativamente ai fondisti contumaci, ma non anche riguardo che, con le deposizioni dei testi Parte_2
e (essendo inutilizzabile la dichiarazione a firma Testimone_4 Testimone_5
resistente – non essendo stato indicato come teste;
Controparte_2 essendo irrilevante la produzione n. 11 di parte resistente, in quanto la richiesta di permesso di costruire era relativa ad un mappale diverso da quello oggetto di contesa), ha offerto la prova di aver posseduto il mappale prima del 29.6.2023, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte ricorrente laddove, alla pagina 7 della comparsa conclusionale, dopo aver evidenziato che «la verità è che il sig. ha tentato di interrompere termini utili ai fini Persona_6
3 dott. Pasquale LONGARINI dell'usucapione quando questa era già avvenuta», ammette che non vi era stata «alcuna opposizione da parte dello stesso fino al 2015», quando il diritto, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune ricorrente, non era ancora perfezionato. 2.5) Tale situazione impone: _ l'accoglimento della domanda, sussistendo i requisiti di legge per il maturato acquisto a titolo originario, nei confronti di Parte_3
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
i e Controparte_4 CP_5 requisito della continuità del possesso, pacifico ed incontestato, per l'intero periodo ventennale previsto dalla legge. 2.6) In ragione della mancata opposizione, nulla per le spese processuali nei rapporti tra il e le parti resistenti Parte_1 Parte_3
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Controparte_4 CP_5
2.7) La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese processuali nei rapporti tra e Parte_1 Parte_2
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) dichiara acquisita per usucapione, da parte del , in persona del Parte_1 Sindaco pro–tempore, la proprietà dei terreni siti ne identificati a Parte_1 Catasto Terreni del Comune di : a) Foglio 6 – parti atastalmente di Parte_1 proprietà di b) Foglio 6 – Persona_5
Persona_1 ; c) Foglio 6 – particella 1148 Persona_4
d) Foglio 6 – particella Persona_1 Persona_4 11 i Persona_1
e) Foglio 6 – particella 47 Persona_4 [...] 6 – particella 424 – catastalmente di proprietà della Controparte_3 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 CP_5 423 – catastalmente di proprietà di ,
[...] CP_5 na al competente Conservatore dei Registri Immobiliari d rascrizione Contr della presente sentenza, e al competente di eseguire la relativa voltura di accatastamento, con esonero da ogni res
3) respinge la domanda nei confronti di Parte_2
4) dichiara irripetibili le spese di ca di e Pt_1 Parte_1
Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 CP_5
e Parte_1 [...]
Parte_2 2 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 07.12.2025
IL GIUDICE Dr. Pasquale LONGARINI
4 dott. Pasquale LONGARINI