Art. 28.
I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneita', previsti dal n. 2), lettera b), dell'articolo 8 e dal n. 2), dell'articolo 9, nonche' il concorso per esame previsto dal n. 2) dell' articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 , vengono sostenuti, rispettivamente, per le promozioni a ispettore amministrativo, a revisore, a perito principale di 2ª classe, a capo tecnico di 2ª classe ed a computista, anziche' per le qualifiche previste negli articoli sopra citati. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera, c) del n. 2) dell' articolo 8 ed al n. 3 ) degli articoli 9 e 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 .
L'anzianita' richiesta per la partecipazione ai predetti esami e' quella stabilita, dalle disposizioni 141 testo unico per le promozioni alle qualifiche corrispondenti a quelle indicate nel precedente comma.
I concorsi e gli esami di avanzamento alle qualifiche di cui al primo comma si effettuano secondo i programmi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844 , per ciascuna ruolo.
Per le promozioni a consigliere e a vice ispettore amministrativo, a ragioniere e a primo ragioniere, a perito aggiunto di 1ª classe e a perito, a capo tecnico aggiunto, ad applicato ed a primo applicato, ad usciere e ad usciere capo si applicano le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per le promozioni alle qualifiche corrispondenti.
I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneita', previsti dal n. 2), lettera b), dell'articolo 8 e dal n. 2), dell'articolo 9, nonche' il concorso per esame previsto dal n. 2) dell' articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 , vengono sostenuti, rispettivamente, per le promozioni a ispettore amministrativo, a revisore, a perito principale di 2ª classe, a capo tecnico di 2ª classe ed a computista, anziche' per le qualifiche previste negli articoli sopra citati. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera, c) del n. 2) dell' articolo 8 ed al n. 3 ) degli articoli 9 e 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 .
L'anzianita' richiesta per la partecipazione ai predetti esami e' quella stabilita, dalle disposizioni 141 testo unico per le promozioni alle qualifiche corrispondenti a quelle indicate nel precedente comma.
I concorsi e gli esami di avanzamento alle qualifiche di cui al primo comma si effettuano secondo i programmi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844 , per ciascuna ruolo.
Per le promozioni a consigliere e a vice ispettore amministrativo, a ragioniere e a primo ragioniere, a perito aggiunto di 1ª classe e a perito, a capo tecnico aggiunto, ad applicato ed a primo applicato, ad usciere e ad usciere capo si applicano le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per le promozioni alle qualifiche corrispondenti.