Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01431/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15540/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15540 del 2022, proposto da
IO FR, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Segnalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Di Grezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. repertorio CP/1150/2022 del 29.08.22, Numero Protocollo CP/83268/2022 del 29.08.22, notificata in data 11.11.22, nonché di tutti gli altri atti precedenti, contemporanei e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Comune di Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, in qualità di proprietario dell’area sita in Via Vescovali snc, angolo via Portuense, distinta al catasto al foglio 750, mappale n. 838, ha impugnato il provvedimento mediante il quale l’Amministrazione comunale gli ha ingiunto, unitamente alla Società agricola forestale S.r.l., l’immediata sospensione dell’attività edilizia in corso di svolgimento.
1.1. Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato l’Amministrazione comunale, a seguito del sopralluogo eseguito il 14 giugno 2022, ha contestato al ricorrente: a) “la realizzazione di una modifica dell’orografia del lotto mediante livellamento del terreno e realizzazione di uno strato di calcinacci a sottofondo con sovrastante posizionamento di fresato; b) la realizzazione di un solettone di base in cemento armato di circa 13,80 x 10,30 metri, pari a 142 mq; c) la realizzazione di una platea in cemento armato sovrastante al solettone di circa 109 mq, alta 26 cm; d) la realizzazione di muratura in elevazione a base rettangolare di dimensioni pari a circa 96 mq, con altezza di 3,35 metri, rimasto grezzo e privo di infissi. Lungo le murature perimetrali sono presenti vani aperti propedeutici alla realizzazione di finestre e porta. Detto manufatto dista 53 metri dal traliccio dell’elettrodotto e circa 120 metri dall’autostrada e circa 30 metri dalla Via Portuense. Gli interventi sono riconducibili ai fini urbanistici ad interventi di nuova costruzione in quanto lotto libero ai sensi degli articoli 10 e 44 del DPR n. 380/2001 […] e pertanto ai fini urbanistici assoggettati alla preventiva presentazione di titolo edilizio, mai pervenuti a questa amministrazione” .
2. Dell’impugnato provvedimento il ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la violazione di legge e l’eccesso di potere. In primo luogo, il ricorrente ha evidenziato come essendo l’area già sottoposta a sequestro penale, non vi sarebbe alcuna attività edilizia da sospendere, fermo restando che per i lavori contestati era stato presentato un Piano ambientale di miglioramento agricolo, rispetto al quale Roma Capitale aveva espresso il proprio parere favorevole. Successivamente, la Società Agricola Forestale Agriporto S.r.l. ha presentato apposita scia per la realizzazione dei lavori, allegandovi il parere favorevole rilasciato in data 22 febbraio 2021, ottenendo successivamente anche l’autorizzazione sismica. Conseguentemente, non si tratterebbe di un manufatto abusivo e non sarebbe tale neanche il solettone di cemento sul quale lo stesso è basato. Quanto, infine, al contestato livellamento del terreno, lo stesso rappresenterebbe soltanto il necessario approntamento dell’area di cantiere.
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio, in data 19 dicembre 2022, per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale soltanto Roma Capitale ha depositato documenti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso non è fondato.
2. Il Collegio ritiene dirimente, infatti, il rilievo in base al quale, per la realizzazione del manufatto contestato, la Società Agricola Forestale Agriporto ha presentato presso il SUAP del Dipartimento Tutela Ambientale una richiesta di Autorizzazione Unica per “Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo” (PAMA) per la realizzazione di pertinenze agricole, su una superficie di Ha 61.34.07.
L’iter approvativo di tale piano è stato sospeso su richiesta della società stessa. Ne consegue che non essendo concluso l’iter per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex D.P.R. 160/2020, il ricorrente (e la società esecutrice dei lavori) non avevano alcun titolo autorizzativo/abilitativo per la realizzazione di interventi edilizi. Non poteva deporre in senso diverso il verbale favorevole della Commissione Agraria nell’ambito dell’iter approvativo del Piano, depositato dal ricorrente nel presente giudizio, trattandosi di un parere endoprocedimentale vincolante per l’emissione dell’autorizzazione unica, ma che non costituisce titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori. Infine, alcun rilievo può avere la scia presentata dalla Società esecutrice dei lavori atteso quanto accertato in sede di sopralluogo, ossia che a quella data i lavori erano già in corso di svolgimento, mentre la segnalazione riportava una data successiva per il loro inizio.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, essendo legittimo il provvedimento impugnato che ha evidenziato la realizzazione di opere edilizie in totale assenza di un titolo autorizzativo.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere a Roma Capitale le spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IA, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | CA IA |
IL SEGRETARIO