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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/12/2025, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MO TA Presidente Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13371/2024, cui è riunito il proc. n. 13371/2015 R.G promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Lastra a Signa (FI), Via del Piano n.33, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Crifò
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Baroncelli
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del P.M. (visto del 14-15/07/2025)
Oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da foglio di pc depositato in data 16/07/2025, come modificate con comparsa conclusionale del 22/09/2025. pagina 1 di 4 La resistente ha concluso come da foglio di pc depositato in data 16/07/2025, come modificate co memoria di replica del 7/10/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 22/11/2024 regolarmente notificato, ha adìto questo Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla relazione more uxorio, ad oggi cessata, con;
in Per_1 Controparte_1 particolare, il ricorrente ha rappresentato il verificarsi di circostanze pregiudizievoli al benessere psico- fisico della figlia ed il rischio di alienazione parentale per la figura paterna, avendo la ex compagna arbitrariamente impedito la frequentazione padre-figlia dal settembre 2024, tanto da costringere il ricorrente a chiedere l'intervento dei Carabinieri nei confronti della donna;
pertanto, ha chiesto, in via cautelare e d'urgenza, la previsione di una frequentazione padre-figlia; nel merito, ha chiesto l'affidamento condiviso in modalità paritetica della minore e, di conseguenza, la previsione del mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, con suddivisione in misura paritaria delle spese straordinarie e dell'importo dell'assegno unico familiare.
2. Con provvedimento emesso in data 23/12/2024, preso atto dell''accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza in ordine alla frequentazione padre/figlia per il periodo festivo e fino alla prima udienza di trattazione, il Giudice Delegato ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare formulata dal ed ha disposto l'assegnazione della casa familiare a favore della con Pt_1 CP_1 collocamento della minore presso la stessa, come richiesto dalla resistente in via d'urgenza. Per_1
3. In data 31/01/2025, si è costituita in giudizio chiedendo, previa riunione del Controparte_1 presente giudizio a quello pendente R.G. 13968/2024, promosso dalla resistente nelle more del presente procedimento ed avente analogo petitum;
all'udienza del 05/03/2025, il G.D. ha disposto la riunione dei due procedimenti;
in quella sede, la resistente ha richiamato le domande in punto di affido e di mantenimento della minore già formalizzate, chiedendo al Tribunale di prevedere: l'assegnazione della casa coniugale;
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
la disciplina della frequentazione padre-figlia; un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad e. 350,00 mensili;
la suddivisione in misura paritaria delle spese straordinarie, della mensa scolastica della minore, degli oneri condominiali riguardanti l'abitazione familiare e dell'importo dell'assegno unico familiare;
la corresponsione a carico del delle rate Pt_1
pagina 2 di 4 del mutuo gravante sulla casa familiare fino al raggiungimento della somma di euro 75.850,00 ovvero il pagamento delle stesse al 50% tra le parti, in qualità di comproprietari, fino alla vendita.
4. L'istruttoria si è svolta attraverso l'esame delle parti e l'espletamento di una CTU psicologica
(disposta con provvedimento emesso il 14/03/2025) finalizzata ad accertare l'idoneità genitoriale delle parti e ad individuare il miglior regime di affidamento e collocamento della minore, affidata alla dott.ssa all'esito del deposito della relazione sull'espletata CTU, il Giudice delegato ha Persona_2 fissato udienza a trattazione scritta per il giorno 17/07/2025, assegnando alle parti termine fino al giorno prima dell'udienza cartolare per il deposito di foglio di pc contenente le rispettive conclusioni, con eventuale rinunzia ai termini per il deposito di memorie e repliche;
all'esito, stante la richiesta del ricorrente dei termini ex art. 189 c.p.c., il Giudice Delegato ha fissato udienza cartolare per la remissione della causa al Collegio per il giorno 23/10/2025, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse e repliche, che sono state ritualmente depositate, di tal chè il Giudice Delegato ha posto la causa in decisione.
5. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorrente ha dedotto, in sede di Parte_1 comparsa conclusionale, fatti nuovi sopravvenuti in ordine alla sua situazione abitativa, depositando in
PCT in allegato alla comparsa conclusionale il contratto di locazione nelle more sottoscritto, rassegnando conclusioni diverse da quelle a suo tempo formulate nel foglio di pc del 16/07/2025; ciò ha dato luogo ad una sorta di contraddittorio tra le parti in sede di replica, con conseguente precisazione di nuove conclusioni anche da parte della resistente;
tanto premesso, rilevato che ile fatto sopravvenuto dedotto dal ricorrente ha sostanziale incidenza sulla decisione da assumere in punto di collocamento e frequentazione della minore con ambo i genitori, va ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria, non apparendo la causa matura per la decisione e dovendo il contraddittorio tra le parti essere svolto in sede di giudizio avanti al Giudice;
va, quindi, fissata udienza per il giorno 17/11/2025 ore 10:30 dinanzi al Giudice delegato dott.ssa MO TA per esaminare nel contraddittorio delle parti il fatto nuovo sopravvenuto dedotto dal ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via non definitiva nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rimette la causa a ruolo;
pagina 3 di 4 - fissa udienza per il giorno 17/11/2025 ore 10:30, per l'esame, nel contradditorio delle parti, dinanzi al Giudice delegato dott.ssa MO TA della nuova soluzione abitativa reperita dal ricorrente.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/11/2025 su relazione della dott.ssa MO
TA.
La Presidente
MO TA
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MO TA Presidente Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13371/2024, cui è riunito il proc. n. 13371/2015 R.G promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Lastra a Signa (FI), Via del Piano n.33, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Crifò
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Baroncelli
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del P.M. (visto del 14-15/07/2025)
Oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da foglio di pc depositato in data 16/07/2025, come modificate con comparsa conclusionale del 22/09/2025. pagina 1 di 4 La resistente ha concluso come da foglio di pc depositato in data 16/07/2025, come modificate co memoria di replica del 7/10/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 22/11/2024 regolarmente notificato, ha adìto questo Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla relazione more uxorio, ad oggi cessata, con;
in Per_1 Controparte_1 particolare, il ricorrente ha rappresentato il verificarsi di circostanze pregiudizievoli al benessere psico- fisico della figlia ed il rischio di alienazione parentale per la figura paterna, avendo la ex compagna arbitrariamente impedito la frequentazione padre-figlia dal settembre 2024, tanto da costringere il ricorrente a chiedere l'intervento dei Carabinieri nei confronti della donna;
pertanto, ha chiesto, in via cautelare e d'urgenza, la previsione di una frequentazione padre-figlia; nel merito, ha chiesto l'affidamento condiviso in modalità paritetica della minore e, di conseguenza, la previsione del mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, con suddivisione in misura paritaria delle spese straordinarie e dell'importo dell'assegno unico familiare.
2. Con provvedimento emesso in data 23/12/2024, preso atto dell''accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza in ordine alla frequentazione padre/figlia per il periodo festivo e fino alla prima udienza di trattazione, il Giudice Delegato ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare formulata dal ed ha disposto l'assegnazione della casa familiare a favore della con Pt_1 CP_1 collocamento della minore presso la stessa, come richiesto dalla resistente in via d'urgenza. Per_1
3. In data 31/01/2025, si è costituita in giudizio chiedendo, previa riunione del Controparte_1 presente giudizio a quello pendente R.G. 13968/2024, promosso dalla resistente nelle more del presente procedimento ed avente analogo petitum;
all'udienza del 05/03/2025, il G.D. ha disposto la riunione dei due procedimenti;
in quella sede, la resistente ha richiamato le domande in punto di affido e di mantenimento della minore già formalizzate, chiedendo al Tribunale di prevedere: l'assegnazione della casa coniugale;
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
la disciplina della frequentazione padre-figlia; un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad e. 350,00 mensili;
la suddivisione in misura paritaria delle spese straordinarie, della mensa scolastica della minore, degli oneri condominiali riguardanti l'abitazione familiare e dell'importo dell'assegno unico familiare;
la corresponsione a carico del delle rate Pt_1
pagina 2 di 4 del mutuo gravante sulla casa familiare fino al raggiungimento della somma di euro 75.850,00 ovvero il pagamento delle stesse al 50% tra le parti, in qualità di comproprietari, fino alla vendita.
4. L'istruttoria si è svolta attraverso l'esame delle parti e l'espletamento di una CTU psicologica
(disposta con provvedimento emesso il 14/03/2025) finalizzata ad accertare l'idoneità genitoriale delle parti e ad individuare il miglior regime di affidamento e collocamento della minore, affidata alla dott.ssa all'esito del deposito della relazione sull'espletata CTU, il Giudice delegato ha Persona_2 fissato udienza a trattazione scritta per il giorno 17/07/2025, assegnando alle parti termine fino al giorno prima dell'udienza cartolare per il deposito di foglio di pc contenente le rispettive conclusioni, con eventuale rinunzia ai termini per il deposito di memorie e repliche;
all'esito, stante la richiesta del ricorrente dei termini ex art. 189 c.p.c., il Giudice Delegato ha fissato udienza cartolare per la remissione della causa al Collegio per il giorno 23/10/2025, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse e repliche, che sono state ritualmente depositate, di tal chè il Giudice Delegato ha posto la causa in decisione.
5. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorrente ha dedotto, in sede di Parte_1 comparsa conclusionale, fatti nuovi sopravvenuti in ordine alla sua situazione abitativa, depositando in
PCT in allegato alla comparsa conclusionale il contratto di locazione nelle more sottoscritto, rassegnando conclusioni diverse da quelle a suo tempo formulate nel foglio di pc del 16/07/2025; ciò ha dato luogo ad una sorta di contraddittorio tra le parti in sede di replica, con conseguente precisazione di nuove conclusioni anche da parte della resistente;
tanto premesso, rilevato che ile fatto sopravvenuto dedotto dal ricorrente ha sostanziale incidenza sulla decisione da assumere in punto di collocamento e frequentazione della minore con ambo i genitori, va ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria, non apparendo la causa matura per la decisione e dovendo il contraddittorio tra le parti essere svolto in sede di giudizio avanti al Giudice;
va, quindi, fissata udienza per il giorno 17/11/2025 ore 10:30 dinanzi al Giudice delegato dott.ssa MO TA per esaminare nel contraddittorio delle parti il fatto nuovo sopravvenuto dedotto dal ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via non definitiva nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rimette la causa a ruolo;
pagina 3 di 4 - fissa udienza per il giorno 17/11/2025 ore 10:30, per l'esame, nel contradditorio delle parti, dinanzi al Giudice delegato dott.ssa MO TA della nuova soluzione abitativa reperita dal ricorrente.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/11/2025 su relazione della dott.ssa MO
TA.
La Presidente
MO TA
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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