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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.541 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.24/2020 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 14.1.2020 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(P.iva , in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 Avv. Lorena Volpe, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Prete presso il cui studio in Matera, alla Via Lucana n.70, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Attilio Lo Murno presso il cui studio in Matera, alla Via Vincenzo Cappellutti n.35, elettivamente domicilia;
APPELLATA
trattenuta in decisione il 28.10.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 21.10.2025 ed il 27.10.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.11.2013 il Parte_2
, in persona del curatore, premesso che nell'attivo del compendio fallimentare erano
[...]
compresi i diritti di proprietà pari a ½ di un appartamento della superficie di mq.149,32 e di un locale garage di mq. 44 siti alla Via Nazionale n.85 di Matera e che i restanti diritti di proprietà pari a ½ appartenevano alla sig.ra , coniuge di in Controparte_1 Parte_3
regime patrimoniale di separazione dei beni, conveniva dinanzi al Tribunale di Matera la sig.ra perchè fosse disposta la divisione del predetto compendio immobiliare Controparte_1 ovvero, in subordine, ove accertata l'indivisibilità degli immobili, fosse disposta la vendita dei beni ai sensi dell'art.788 c.p.c. con successiva ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra insisteva per il rigetto della domanda Controparte_1 ovvero per la vendita del compendio immobiliare ad un prezzo non inferiore ad € 330.000,00 con successiva ripartizione tra i comproprietari della somma ricavata in base al valore della quota a ciascuno di essi spettante e, comunque, con attribuzione alla stessa convenuta di una somma non inferiore ad € 165.000,00.
In corso di causa veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio intesa ad accertare la comoda divisibilità del compendio immobiliare e la entità ed i costi dei lavori necessari per la realizzazione di due autonome unità immobiliari nonché a predisporre un progetto di divisione con l'indicazione di eventuali conguagli in denaro.
All'esito, precisate le conclusioni ad opera delle parti, la causa era decisa nelle forme dell'art.281 sexies c.p.c. con sentenza n.24/2020 emessa il 14.1.2020 e pubblicata in pari data, con la quale il
Tribunale di Matera, dichiarata la divisione in due quote del compendio immobiliare, assegnava al la quota che nella relazione peritale Parte_2 depositata il 6.2.2019 era composta da “appartamento B” e da “Piano interrato – Parte LA” ed alla sig.ra la quota che nella stessa relazione peritale era composta da Controparte_1
“appartamento A” e da “Piano interrato – Parte LB”, ponendo a carico dell'attore il pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 950,00 a titolo di conguaglio e compensando le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 19.10.2020 il Parte_2
, in persona del curatore, proponeva appello avverso l'indicata sentenza assumendo,
[...]
quali motivi di impugnazione, la errata interpretazione delle risultanze contraddittorie della consulenza tecnica d'ufficio, la mancata corretta valutazione delle difese articolate nel corso del giudizio dalla curatela fallimentare e la violazione di legge in riferimento al concetto di “non comoda divisibilità” dei beni in comunione di cui all'art.720 c.c. Su tali basi il Fallimento
conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Parte_2
Potenza la sig.ra affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1
provvisoria della sentenza impugnata in riferimento al capo della decisione contemplante la condanna al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di € 950,00 a titolo di conguaglio, in riforma della sentenza stessa fosse accertata la non comoda divisibilità del compendio immobiliare e fosse ordinata la vendita dei beni ai sensi dell'art.788 c.p.c. con successiva ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
il tutto con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 15.2.2021 si costituiva in giudizio la sig.ra , Controparte_1
pag. 2 la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c.
e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame, del quale invocava l'integrale rigetto con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 9.3.2021 la Corte, preso atto che la parte appellante non aveva coltivato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 19.11.2024 la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto emesso il 20.3.2025, in ragione delle sopravvenute dimissioni dall'incarico rassegnate dal Giudice Ausiliare, Avv. Roberta Ciotti, componente del collegio che aveva trattenuto in decisione la causa, dimissioni accettate dal con delibera del 5.3.2025, il Presidente di Pt_4
Sezione disponeva la rimessione della causa sul ruolo con fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni al fine di consentire la costituzione di un nuovo collegio che potesse pronunciare la sentenza a definizione del giudizio di impugnazione.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 25.9.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 28.10.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 21.10.2025 ed il
27.10.2025, con provvedimento emesso il giorno 28.10.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per avervi tutte le parti concordemente rinunciato.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342
c.p.c., eccezione sollevata da con la comparsa di costituzione depositata Controparte_1
il 15.2.2021. Invero, contrariamente a quanto opinato da , l'atto di Controparte_1 impugnazione proposto dal esprime Parte_2
articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che il aspira a veder riformati. Parte_2
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e pag. 3 dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
***
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei termini che si vanno ad illustrare.
*
I motivi di impugnazione possono essere scrutinati congiuntamente, giacchè tutti vertono intorno ad una unica questione: la non comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto della domanda azionata dall'attore in primo grado.
1.0 Con un primo motivo di impugnazione il Parte_2
ha denunciato l'errore di valutazione in cui è incorso il Tribunale di Matera in sede di
[...]
interpretazione delle risultanze contraddittorie della consulenza tecnica d'ufficio, errore che aveva indotto lo stesso giudice a ritenere che l'ausiliare avesse sostenuto la comoda divisibilità del compendio immobiliare in comunione.
Ha sostenuto l'appellante che il C.t.u. in una prima relazione scritta depositata il 10.5.2016, nel rispondere ai quesiti del giudice, avesse chiaramente rappresentato che la comoda divisibilità dell'immobile fosse possibile esclusivamente dal punto di vista architettonico, non anche sotto il profilo dei costi dei lavori necessari per la realizzazione di due unità immobiliari distinte ed autonome. In particolare, il C.t.u. aveva messo in evidenza che, essendo l'appartamento in questione munito di un unico impianto idrico ed elettrico e di un unico impianto di riscaldamento gestito da una sola caldaia, la realizzazione di due unità immobiliari distinte risulterebbe “piuttosto onerosa in quanto gli impianti andrebbero completamente rifatti non essendo percorribile l'ipotesi dell'adeguamento di quelli esistenti poiché trattasi di impianti vecchi, realizzati con materiali ormai obsoleti, deteriorati e non rispondenti alle attuali normative vigenti”.
Ai costi di realizzazione ex novo degli impianti il C.t.u. aveva aggiunto la necessità di sostenere i costi delle opere murarie da eseguirsi per l'installazione dei nuovi impianti e l'appellante ha altresì evidenziato la necessità di sopportare anche i costi per l'apertura di una nuova porta di ingresso e per la realizzazione di muri divisori interni che garantiscano il livello di insonorizzazione e coibentazione tra le due distinte unità immobiliari.
Per tali motivi il C.t.u. aveva concluso che “non vi sono i presupposti per eseguire una comoda
pag. 4 divisione dell'alloggio in termini di costi che sarebbero insostenibili dalle parti coinvolte in una procedura fallimentare”.
L'appellante ha poi rimarcato che in una relazione peritale integrativa, sollecitata dal giudice e depositata il 6.2.2019, il C.t.u. aveva prospettato la divisibilità del locale garage, benchè nell'originaria relazione ne avesse ritenuto l'indivisibilità, ed aveva ipotizzato la realizzazione di due distinte unità, delle quali una avrebbe conservato la categoria catastale C6 (garage) e l'altra avrebbe acquisito la categoria C2 (deposito). Tuttavia, nel nuovo elaborato tecnico l'ausiliare non era intervenuto sulla questione della comoda divisibilità del compendio immobiliare e, quindi, non aveva modificato il suo convincimento espresso nella relazione peritale originaria.
Ha lamentato l'appellante che il Tribunale di Matera non abbia adeguatamente valutato le risultanze dell'accertamento tecnico ed abbia del tutto omesso di considerare le argomentazioni spese dal
C.t.u. a supporto della ritenuta non comoda divisibilità del compendio immobiliare.
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione il Parte_2
ha contestato l'assunto del Tribunale di Matera secondo cui l'attore in primo grado
[...]
nelle memorie conclusionali e di replica depositate non avrebbe sollevato nessuna contestazione in merito alla richiesta della convenuta di vedersi assegnato il lotto “A” indicato nella relazione peritale.
Ha sostenuto l'appellante di avere in primo grado costantemente rappresentato al giudice l'insussistenza dei presupposti per una comoda divisione dell'unità immobiliare, depositando in giudizio anche i provvedimenti del giudice delegato al fallimento con i quali le proposte di divisione materiale del compendio immobiliare erano state ritenute non condivisibili e reiterando le ragioni della non comoda divisibilità del bene proprio nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. depositate, nelle quali era stata ribadita la richiesta di procedersi alla vendita dei beni ai sensi dell'art.788 c.p.c.
3.0 Con un terzo motivo di impugnazione il Parte_2
ha lamentato che il Tribunale di Matera abbia del tutto trascurato il consolidato ed
[...]
autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale si ritengono “non comodamente divisibili”, ai sensi dell'art.720 c.c., quei beni che, per essere divisi, richiederebbero soluzioni tecniche costose e, con particolare riferimento agli immobili, quegli appartamenti per la cui divisione occorrerebbe sopportare eccessive spese di adattamento.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto condividere le valutazioni tecniche rese dal C.t.u. e discostarsi, invece, dalle contraddittorie conclusioni dal medesimo rassegnate, a tal fine facendo applicazione del potere discrezionale, riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza al giudice, di disattendere le conclusioni della consulenza tecnica pag. 5 d'ufficio, pure da lui disposta, munendo la decisione di adeguata motivazione.
A tanto il primo giudice sarebbe dovuto pervenire, secondo l'appellante, anche in considerazione delle finalità prettamente liquidatorie della parte attrice, Parte_2
, la quale in seno alla procedura fallimentare non ha capacità gestoria per
[...] poter procedere all'esecuzione dei lavori di divisione materiale dell'unità immobiliare in comunione.
*
4.0 Tutti gli esposti motivi di impugnazione sono fondati.
4.1 La lettura attenta e non superficiale della relazione peritale originaria depositata il 10.5.2016 evidenzia che, come sostenuto dall'appellante, il C.t.u. ha espresso una valutazione chiara ed inequivocabile in merito all'insussistenza dei presupposti per eseguire una “comoda” divisione dell'appartamento al secondo piano dello stabile in Matera, alla Via Nazionale n.85.
L'ausiliare ha spiegato che la divisione materiale dell'unità immobiliare non crea problemi da un punto di vista architettonico, ma si rivela estremamente dispendiosa sotto il profilo della realizzazione ex novo degli impianti che “andrebbero completamente rifatti in quanto non è percorribile l'ipotesi dell'adeguamento di quelli esistenti poiché trattasi di impianti vecchi, realizzati con materiali ormai obsoleti, deteriorati e non rispondenti alle attuali normative vigenti”.
Operata l'esposta valutazione che non si presta a dubbi interpretativi, il C.t.u. ha comunque elaborato una soluzione di suddivisione dell'appartamento in questione in due unità immobiliari autonome, soluzione graficamente riportata su una planimetria allegata alla relazione peritale.
Tuttavia, dai contenuti della relazione medesima è chiaramente evincibile che l'ausiliare si sia limitato a rappresentare graficamente la divisione materiale dell'appartamento da un punto di vista architettonico, senza approfondire e risolvere la problematica del rifacimento integrale di tutti gli impianti, intervento di rifacimento del quale ha cercato di dare un'indicazione di massima dei relativi costi (stimandoli in complessivi € 16.000,00). In sostanza, l'ausiliare ha soltanto ipotizzato una soluzione di suddivisione in quanto il giudice gli aveva ordinato di predisporre un progetto di divisione, ma non ha in tal modo inteso sconfessare il convincimento espresso in precedenza sull'insussistenza dei presupposti per eseguire una “comoda” divisione dell'appartamento.
Quanto al locale garage, sempre nella relazione peritale originaria depositata il 10.5.2016 il C.t.u. ha escluso categoricamente la possibilità materiale di divisione in due distinte unità immobiliari.
La successiva relazione peritale integrativa, depositata il 6.2.2019, è stata redatta dal C.t.u. su sollecitazione del giudice operata all'udienza del 16.1.2019, sollecitazione volta a verificare la predisposizione di un progetto di divisione che contemplasse la formazione di due distinti lotti in cui comprendere anche il locale garage previa divisione di questo in due distinte ed autonome unità.
pag. 6 Nella relazione peritale integrativa il C.t.u. ha assecondato la richiesta del giudice effettuando una divisione del locale garage in due unità immobiliari (con parziale mutamento della originaria destinazione d'uso per una delle due unità, che dalla categoria “garage” è passata a quella di
“deposito”) e procedendo alla composizione dei lotti mediante l'inclusione in ciascuno di essi di una porzione dell'appartamento al secondo piano e di una porzione del locale garage.
Inoltre, il C.t.u. ha anche effettuato una stima del valore di mercato dell'intero compendio immobiliare, determinando tale valore nell'importo complessivo di € 222.300,00.
Tuttavia, dai contenuti della relazione peritale integrativa non emerge che l'ausiliare abbia rinnegato le valutazioni espresse nell'elaborato tecnico depositato il 10.5.2016. Egli non ha, infatti, modificato il convincimento espresso in precedenza sull'insussistenza dei presupposti per eseguire una “comoda” divisione dell'appartamento e neppure ha modificato la propria valutazione in ordine alla impossibilità materiale di divisione del locale garage in due distinte unità immobiliari.
L'ausiliare si è limitato ancora una volta ad offrire una soluzione di suddivisione dell'intero compendio immobiliare in quanto all'udienza del 16.1.2019 il giudice gli aveva ordinato di predisporre un progetto di divisione che contemplasse entrambi gli immobili in discorso, appartamento al secondo piano e garage. E tale soluzione costituisce solo un'ipotesi di divisione da un punto di vista architettonico, non essendo stata ancora una volta risolta la problematica del rifacimento integrale di tutti gli impianti a servizio delle due unità immobiliari risultanti dall'unico appartamento al secondo piano e non essendo stata neppure affrontata la questione dell'accesso alle due unità risultanti dalla divisione dell'unico locale garage.
Quanto illustrato vale a significare che, come correttamente opinato dall'appellante, il giudice di prime cure, ai fini della decisione, non potesse concentrarsi esclusivamente sulle soluzioni di divisione del compendio immobiliare, soluzioni che all'evidenza rappresentavano ipotesi del tutto astratte (in quanto contemplanti una divisione solo da un punto di vista architettonico senza la considerazione delle problematiche concrete che la realizzazione delle opere di divisione avrebbero comportato) e formulate allo scopo di dare risposta ai quesiti ed alle indicazioni del giudice, ma dovesse attentamente valutare quanto espresso dal C.t.u. in merito all'insussistenza dei presupposti per eseguire una “comoda” divisione dell'apparta-mento ed in merito all'assoluta impossibilità di suddivisione del locale garage.
Detta valutazione era imposta al giudice dal dettato normativo (art.720 c.c.) e dalla interpretazione di esso offerta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che il giudizio di “non comoda divisibilità” di un immobile va operato sulla base della considerazione complessiva di tutti gli elementi messi in evidenza dal C.t.u. e dalle parti, non solo dalla mera accertata possibilità materiale di una divisione del bene dal punto di vista architettonico.
pag. 7 4.2 Non risponde al vero che, come riportato dal Tribunale di Matera nella sentenza impugnata, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.9.2019 le parti abbiano “chiesto procedersi alla divisione nei termini indicati dal CTU” (v. pag.3 della sentenza).
Dai contenuti del verbale di udienza del 13.9.2019 emerge che il difensore del
[...]
, nel riportarsi ai propri scritti difensivi ed ai Controparte_2
provvedimenti emessi dal giudice delegato al fallimento, abbia espressamente richiamato il provvedimento del 20.3.2019 reso dallo stesso giudice delegato, con il quale non era stata ritenuta conveniente per il fallimento la proposta di divisione elaborata, ed abbia chiesto soltanto
“procedersi alla divisione giudiziale del bene”, in coerenza con la domanda avanzata in citazione, senza in alcun modo fare riferimento al progetto di divisione predisposto dal C.t.u. e, quindi, senza esprimere – né esplicitamente, né implicitamente – nessun consenso al progetto di divisione medesimo.
Non risponde neppure al vero che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. il non abbia “sollevato Parte_2 alcuna contestazione” avverso la richiesta di di vedersi assegnato il lotto Controparte_1
“A”, richiesta formulata sempre all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.9.2019. È vero esattamente il contrario giacchè la difesa del nella comparsa conclusionale depositata il Parte_2
12.11.2019 ha messo in risalto la circostanza che il giudice delegato al fallimento, a cui erano stati sottoposti in valutazione il nuovo progetto di divisione elaborato nel 2019 dal C.t.u. nonché la richiesta di assegnazione del lotto 2 avanzata da , avesse respinto la Controparte_1
proposta di divisione, tanto valendo a contestare la richiesta promanante dalla convenuta, e nella successiva memoria di replica depositata il 2.12.2019 ha ribadito la posizione degli organi della procedura fallimentare in ordine al progetto di divisione elaborato da ultimo dal C.t.u.
4.3 È fondato l'assunto che il Tribunale di Matera abbia del tutto trascurato il consolidato ed autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito al concetto di immobile “non comodamente divisibile” di cui all'art.720 c.c.
Premesso che, ai sensi dell'art.1116 c.c., alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità in quanto non contrastanti con quelle dettate negli artt.1100 e ss. c.c., il concetto di comoda divisibilità di un immobile, a cui fa riferimento l'art.720 c.c. in tema di divisione dell'eredità, postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al pag. 8 valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (cfr.
Cass.civ.sez.II, 29 maggio 2007, n.12498; Cass.civ. sez.II, 30 luglio 2004, n.14540; Cass.civ. sez.II,
22 luglio 2005 n.15380; Cass.civ. sez.II 9 settembre 2004 n.18135).
Si tratta di un orientamento ormai pacificamente acquisito.
Più di recente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli immobili non siano "comodamente" divisibili quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento senza l'esecuzione di opere complesse o di notevole costo (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 27984 del 04/10/2023; Cass.Sez. 2, Ordinanza n.21612 del 28/07/2021; Cass.Sez.2, Sentenza
n.25888 del 15/12/2016).
In applicazione degli illustrati principi, deve pervenirsi alla conclusione che il compendio immobiliare in comunione tra i sigg. e , ubicato Parte_2 Controparte_1
alla Via Nazionale n.85 di Matera, non comprenda beni comodamente divisibili, atteso che, come accertato dal C.t.u. e non contrastato con argomentazioni adeguate da nessuna delle parti, la divisione materiale dell'appartamento al secondo piano dello stabile, pur possibile sotto il profilo architettonico, comporta l'esecuzione di opere di notevole costo consistenti nella realizzazione ex novo di tutti gli impianti (idrico, elettrico, gas, riscaldamento) “in quanto non è percorribile
l'ipotesi dell'adeguamento di quelli esistenti poiché trattasi di impianti vecchi, realizzati con materiali ormai obsoleti, deteriorati e non rispondenti alle attuali normative vigenti”, mentre la divisione materiale del locale garage in due distinte ed autonome unità immobiliari incide sull'originaria destinazione del bene, giacché delle due unità immobiliari risultanti dall'ipotetico frazionamento l'una conserverebbe la categoria catastale originaria di “garage” e l'altra sarebbe degradata a “deposito”, con conseguente deprezzamento del valore complessivo del locale nella sua attuale consistenza.
*
5.0 Le svolte argomentazioni inducono ad accogliere l'appello proposto dal
[...]
. Parte_2
Pertanto, in riforma della sentenza n.24/2020 emessa dal Tribunale di Matera il 14.1.2020 e pubblicata in pari data, va dichiarata la non comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di divisione giudiziale, vale a dire dell'appartamento della superficie di mq.149,32, al secondo piano dell'edificio sito alla Via Nazionale n.85 di Matera, distinto in catasto al foglio 69, p.lla n.454, subalterno 18, e del locale garage di mq. 44, al piano seminterrato del medesimo edificio, distinto in catasto al foglio 69, p.lla 454, subalterno 37.
Tuttavia, all'accoglimento sul punto dell'impugnazione proposta dal Fallimento Parte_2
pag. 9 individuale di non consegue necessariamente la pronuncia del Parte_2
provvedimento con il quale disporre la vendita dei menzionati immobili.
In ragione della accertata non comoda divisibilità dell'immobile in proprietà comune occorre attingere ai criteri dettati dall'art.720 c.c. al fine di addivenire allo scioglimento della comunione.
Tali criteri sono, in ordine preferenziale: a) il conferimento per l'intero con addebito dell'eccedenza ad uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore;
b) l'assegnazione nelle porzioni di più condividenti se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione; c) la vendita all'incanto dell'immobile, criterio questo che, sulla base dello stesso disposto normativo, si qualifica come soluzione estrema a cui ricorrere soltanto ove non si riesca ad applicare uno dei criteri alternativi di attribuzione in precedenza evocati.
L'interpretazione della portata della disposizione deve essere compiuta avuto riguardo sia al contesto normativo in cui la stessa è inserita (artt.713 e ss. c.c.), sia al collegamento di tali norme con altre sulla comunione in generale (artt. 1100, 1111, 1114 e 1116 c.c.).
Da tale ultimo collegamento indicativo di una disciplina divisoria generale sostanzialmente unitaria, emerge, in particolare, il principio generale del c.d. favor divisionis, secondo il quale la permanenza dello stato di comunione, fondato sul consenso di tutti i partecipanti, cessa (salvo le ipotesi di protrazione temporanea espressamente previsti dalla legge e salva, ovviamente, la possibilità che alcuni partecipanti, successivamente allo scioglimento, costituiscano un nuovo rapporto di comunione sui beni loro rispettivamente assegnati) allorché anche uno solo dei partecipanti stessi ne chieda lo scioglimento.
L'esistenza di tale principio e delle relative deroghe si desume, per quanto riguarda la divisione ereditaria, dall'art.713 c.c. - che, nel primo comma dispone "i coeredi possono sempre domandare la divisione"; nel terzo comma prevede la facoltà del testatore di disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia decorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio;
nel quarto comma prevede il potere dell'autorità giudiziaria, di consentire, su istanza di uno o più coeredi che la divisione si effettui senza indugio - e dall'art.717 c.c. che prevede il potere dell'autorità giudiziaria di sospendere, su istanza di uno dei coeredi, la divisione dell'eredità per un tempo non eccedente i cinque anni.
Per quanto riguarda la comunione in genere il principio del favor divisionis si desume dall'art.1111
c.c., che, nel primo comma, dispone che "ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione" e che "l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore ai cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare l'interesse degli altri"; nel secondo comma prevede che, nell'eventuale patto di rimanere in comunione, sia prevista una durata non maggiore di dieci anni con conseguente riduzione a tale termine, ove il pag. 10 patto stesso sia stato stipulato per un termine maggiore;
infine, nell'ultimo comma, attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto, "se gravi circostanze lo richiedono".
A conclusione dell'esame delle citate disposizioni deve dunque affermarsi che il principio generale del favor divisionis è stato espresso dal legislatore non solo attraverso l'attribuzione al comunista
(qualunque sia la fonte della comunione) del diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione, ma, soprattutto, attraverso la previsione tassativa delle ipotesi di sospensione temporanea dell'esercizio del diritto potestativo stesso e la limitazione dell'autonomia contrattuale
(riduzione ope legis a dieci anni della maggior durata pattiziamente prevista della permanenza dello stato di comunione).
Tanto premesso in ordine al favor divisionis, vale osservare - per quanto riguarda il rapporto con il complesso di norme nel quale è inserito - che l'art.720 c.c. ha nei confronti degli artt.718 e 727 c.c. -
i quali enunciano rispettivamente il principio generale del diritto di ciascun coerede di chiedere la sua parte in natura dei beni mobili ed immobili dell'eredità ed il principio della proporzionalità nella formazione delle porzioni (queste devono comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e quantità in proporzione dell'entità di ciascuna quota) - natura di norma speciale sussidiaria. Invero, ove si analizzino le due parti in cui è scomponibile la norma - "se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento ..." e "essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto si fa luogo alla vendita all'incanto" -, si rileva che nella prima parte è specificato il presupposto (indivisibilità accertata o non contestata di uno o più immobili compreso nell'eredità e conseguente impossibilità di osservare i due suindicati principi generali contemplati negli artt.718 e 727 c.c.) per l'applicazione della norma, mentre nella seconda sono indicate le regole a cui il giudice deve attenersi nel caso d'indivisibilità. Due regole sono cogenti: 1)
l'immobile indivisibile (o ciascuno di essi se sono più) deve essere compreso per intero e con addebito dell'eccedenza in una sola porzione;
2) se nessuno dei condividenti è disposto a far includere l'intero immobile con addebito dell'eccedenza alla propria porzione, deve disporsi la vendita all'incanto. La terza regola (sulla cui portata vertono i contrasti) enucleabile dal testo della seconda parte riguarda il modo in cui deve essere scelta la porzione nella quale va compreso l'immobile indivisibile ed è enunciata come segue: "devono preferibilmente essere compresi ... nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni di più coeredi
pag. 11 se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione".
Va rilevato, innanzitutto, che siffatta regola, come formulata, non appare dettata con riferimento ad un conflitto tra due richieste di attribuzione, l'una da parte dell'avente diritto alla quota maggiore,
l'altra da parte di un gruppo di titolari di quote all'uopo congiunte. In realtà, ove si ponga mente alla struttura del periodo e, soprattutto, all'uso della particella disgiuntiva “o” e dell'avverbio “anche” nel significato complessivo di “oppure”, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso fare riferimento e disciplinare espressamente soltanto due delle diverse situazioni di conflitto astrattamente ipotizzabili. L'una ricorrente allorché uno dei condividenti sia titolare di una quota maggiore di tutte le altre (ad es., una quota di un 1/2 e due quote di 1/4; oppure una quota di 1/2, una quota di 1/4, due quote di 1/8); l'altra ricorrente allorché, in presenza di quote di eguale entità, i titolari di una parte di esse le raggruppino ai fini della inclusione nella porzione congiunta dell'immobile indivisibile (ad es., in presenza di quattro quote di ¼ ciascuna, due dei titolari si raggruppano formando una porzione corrispondente a 1/2). In definitiva in tali due distinte situazioni, deve osservarsi preferibilmente (l'avverbio, riferentesi all'intero periodo e, quindi, ad entrambe le situazioni, denota l'attribuzione al giudice di un margine di discrezionalità, esercitabile motivatamente, in presenza di ragioni di opportunità, normalmente ravvisabili nel comune interesse dei condividenti) la regola dell'attribuzione alla porzione del titolare della quota ab origine maggiore delle altre oppure da considerarsi tale a seguito di raggruppamento.
In sostanza, l'espressione "preferibilmente" contenuta nell'art.720 c.c. rende esplicita sotto un profilo letterale la scelta legislativa per l'attribuzione di un immobile indivisibile tendenzialmente al titolare della quota maggiore ovvero alle porzioni di più coeredi che ne abbiano chiesto congiuntamente l'attribuzione, ma non esclude la legittimità di una opzione diversa senza peraltro indicare i presupposti che consentano tale deroga. La formulazione della norma, quindi, attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale che, per non sconfinare nell'arbitrio, deve pur sempre tener conto dei concreti elementi di fatto che caratterizzano le singole fattispecie e della esigenza, pertanto, di esaminare i contrapposti interessi dei condividenti in proposito. Ciò comporta l'obbligo del giudice, nel discostarsi dal criterio preferenziale dell'attribuzione dell'immobile indivisibile al condividente titolare della quota maggiore ovvero alle porzioni di più coeredi che ne abbiano chiesto congiuntamente l'attribuzione, di fornire adeguata e logica motivazione di tale diversa opzione.
Pertanto, nulla osta a che il potere discrezionale del giudice si eserciti anche nelle altre situazioni astrattamente configurabili e non espressamente previste dalla norma dell'art.720 c.c., come ad esempio in quella in cui tutti i condividenti siano titolari di quote eguali e non vi sia richiesta congiunta di attribuzione. In tale evenienza, facendo applicazione dei principi emergenti dal pag. 12 contesto normativo che governa la materia (si rammenti che l'ordinamento giuridico tra le modalità di divisione accorda evidente preferenza all'attribuzione per intero ad uno dei condividenti del bene immobile in comunione non comodamente divisibile e prevede il ricorso alla vendita come extrema ratio), il giudice può, per ragioni di opportunità congruamente motivate, attribuire la porzione includente l'immobile indivisibile ad un determinato condividente e formare le restanti porzioni comprendendo in ciascuna una frazione dell'eccedenza in denaro addebitata alla prima.
In aderenza agli illustrati principi, ritiene opportuno la Corte di Appello attribuire per intero il compendio immobiliare alla condividente , facendo carico alla stessa di Controparte_1 corrispondere all'appellante l'equivalente in denaro della quota di spettanza dell'altro condividente.
La soluzione prescelta consente, innanzitutto, di tutelare l'interesse della sig.ra Controparte_1
a conservare la piena disponibilità materiale e giuridica dell'appartamento al secondo piano
[...] dell'edificio sito alla Via Nazionale n.85 di Matera, appartamento in cui, per stessa ammissione dell'appellata (v. pag.7 della comparsa di costituzione depositata il 15.2.2021), ella abita;
interesse che si è manifestato ripetutamente nel corso del giudizio attraverso la chiara manifestazione della volontà di non preferire la vendita del compendio immobiliare, ma di vedersi attribuita una delle due porzioni in cui il C.t.u. aveva frazionato l'appartamento.
Nello stesso tempo, la soluzione in discorso consente di assecondare anche l'interesse della parte appellante, la quale nell'atto di impugnazione ha tenuto a mettere in risalto le finalità prettamente liquidatorie della procedura fallimentare e, quindi, l'insussistenza di capacità gestoria per procedere all'esecuzione di lavori all'interno dell'appartamento e del locale garage. In sostanza, con l'attribuzione per intero del compendio immobiliare alla condividente , il Controparte_1
Fallimento dell'impresa individuale di otterrebbe in tempi ristretti Parte_2
l'equivalente in denaro della quota di spettanza dell'altro condividente, denaro liquido che potrebbe immediatamente impiegare in funzione del soddisfacimento della massa dei creditori e, quindi, del perseguimento delle finalità prettamente liquidatorie della procedura, senza dover affrontare le lungaggini ed i rischi di ulteriore deprezzamento del valore dei cespiti connessi alla vendita dei cespiti stessi ed i costi della relativa procedura.
In ultimo, la soluzione suggerita, evitando il frazionamento del locale garage, consente di non modificare l'originaria destinazione d'uso del bene.
Pertanto, vanno attribuiti alla sig.ra i diritti di proprietà pari a ½ vantati Controparte_1 da sull'appartamento al secondo piano dell'edificio sito alla Via Nazionale Parte_2
n.85 di Matera, distinto in catasto al foglio 69, p.lla n.454, subalterno 18, e sul locale garage al piano seminterrato del medesimo edificio, distinto in catasto al foglio 69, p.lla 454, subalterno 37, e quindi vanno attribuiti per l'intero alla sig.ra i predetti beni immobili Controparte_1
pag. 13 con obbligo di corrispondere al Fallimento dell'impresa individuale di una Parte_2
somma corrispondente alla quota di ½ del valore complessivo del compendio immobiliare.
Come già segnalato, il C.t.u. nella relazione peritale integrativa del 2019 ha effettuato una stima del valore di mercato dell'intero compendio immobiliare facendo utilizzo dei valori indicati nella Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) redatti dall'Agenzia delle Entrate e così determinando il valore dell'intero compendio immobiliare nell'importo complessivo di € 222.300,00. Nel presente giudizio di impugnazione non si sono registrate contestazioni delle parti in ordine alla stima operata dall'ausiliare, né emergono dall'incarto processuale elementi oggettivi di valutazione che inducano ad inferire che dall'epoca a cui risale la stima del C.t.u. e fino all'attualità il valore di mercato dei cespiti si sia modificato, avuto altresì riguardo alla vetustà del fabbricato (realizzato alla fine degli anni '60, come accertato dal C.t.u.) ed alla mancata esecuzione, all'interno dell'appartamento, di apprezzabili interventi di manutenzione straordinaria (come desumibile dalla circostanza, pure accertata dal C.t.u., che l'immobile sia ancora dotato degli impianti originari, vecchi, realizzati con materiali ormai obsoleti, deteriorati e non rispondenti alle attuali normative vigenti).
Pertanto, la somma corrispondente alla quota di ½ del valore complessivo del compendio immobiliare che la sig.ra deve corrispondere alla parte appellante è pari Controparte_1 ad € 111.150,00 (= € 222.300,00 x ½).
In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a titolo di conguaglio dal condividente assegnatario del bene immobile non comodamente divisibile al condividente non assegnatario ha natura di debito di valore (cfr. Cass.civ.sez.II, 24 luglio 2000 n.9659; Cass.civ.sez.I, 6 aprile 1990
n.2914). Trattandosi di debito di valore, consegue che il giudice, in sede di liquidazione della predetta somma, debba tenere conto, anche d'ufficio, dell'incidenza della svalutazione monetaria adeguando l'importo liquidato al mutato valore della moneta. Nel caso in esame, tuttavia, il valore della quota del condividente non assegnatario è stato determinato con riferimento all'attualità, essendo stato dalla Corte ritenuto che la stima del compendio immobiliare operata dal C.t.u. corrisponda al valore di mercato attuale dei beni immobili in questione. Di conseguenza, la somma di € 111.150,00 non è soggetta a rivalutazione.
Per converso, sulla somma in discorso vanno riconosciuti gli interessi legali che sono di natura corrispettiva e decorrono dal passaggio in giudicato della presente pronuncia giudiziale di assegnazione dei beni immobili ad uno dei condividenti - il quale per effetto di tale assegnazione è contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro condividente - e non già dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado (cfr. Cass.Sez. 2, Sentenza n.20457 dell'11/10/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 406 del 10/01/2014; Cass.civ. sez.II, 29 aprile 2003 n.6653).
pag. 14 In ultimo, va segnalato che il principio della natura dichiarativa della divisione, che opera inderogabilmente con esclusivo riguardo alla retroattività dell'effetto distributivo, si applica solo qualora le porzioni del complesso attribuite a ciascun condividente siano proporzionali alle rispettive quote di partecipazione alla comunione;
esso non si applica, invece, qualora ad un condividente sia assegnata, oltre a quella di sua pertinenza secondo il detto criterio, anche la porzione corrispondente alla quota di un altro condividente, in base all'art.720 c.c. In tale fattispecie, infatti, la pronunzia ha effetto traslativo-costitutivo ed efficacia "ex nunc" in relazione alla porzione dei beni comuni che il titolare della corrispondente quota cede in cambio di un corrispettivo e l'eventuale credito per conguaglio sorge solo a partire dalla pronunzia giudiziale definitiva di scioglimento della comunione e di assegnazione ad uno soltanto dei condividenti
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 406 del 10/01/2014). Ne consegue che, confermata la natura di sentenza costitutiva della presente pronuncia, il pagamento della suindicata somma da parte della condividente assegnataria dell'intero compendio immobiliare, , vada Controparte_1 imposta quale condizione per il verificarsi in capo alla stessa appellata dell'effetto traslativo della proprietà dei predetti beni immobili derivante dalla sentenza medesima.
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Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello proposto dal , la stessa va operata tenendo Parte_2 conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav.,
22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In tale prospettiva occorre, però, considerare che il giudizio ha ad oggetto lo scioglimento di una comunione e, per giurisprudenza consolidata, nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.12068 del 03/05/2024; Cass.
Sez. 2, Sentenza n.1635 del 24/01/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22903 del 08/10/2013).
pag. 15 Pertanto, attesa la natura necessaria del procedimento, le spese processuali relative al giudizio di primo grado, ivi comprese quelle occorse per l'espletata consulenza tecnica d'ufficio come liquidate dal Tribunale di Matera con separato decreto, e quelle relative al presente giudizio di impugnazione vanno poste a carico della massa e, quindi, di ogni partecipante alla divisione in proporzione delle rispettive quote.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali, le prestazioni professionali rese dai difensori delle parti nel giudizio di primo grado, esauritosi nel vigore delle tariffe professionali di cui al D.M.
10.3.2014 n.55 ed al successivo D.M.
8.3.2018 n.37, vanno liquidate nel rispetto dei parametri previsti dai predetti decreti ministeriali, in riferimento al valore della causa (valore: € 222.300,00; scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), applicando i compensi fissati per ciascuna fase nei valori tariffari minimi attesa la circoscritta difficoltà delle questioni in fatto ed in diritto affrontate e la modesta attività istruttoria svolta.
Per converso, le attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito nel vigore delle tariffe professionali di cui al D.M. 13.8.2022 n.147, vanno liquidate sulla base di queste ultime tariffe in riferimento al valore della causa (valore: € 222.300,00; scaglione da
€ 52.000,01 a € 260.000,00), sempre applicando i compensi fissati per ciascuna fase nei valori tariffari minimi attesa la circoscritta difficoltà delle questioni in fatto ed in diritto affrontate e la insussistenza di attività istruttoria svolta in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.24/2020 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
14.1.2020 e pubblicata in pari data, proposto dal Parte_2
, in persona del curatore, con atto di citazione notificato il 19.10.2020 nei confronti
[...]
di , ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così Controparte_1
provvede:
- Accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto dal
[...]
, in persona del curatore, con atto di citazione Parte_2 notificato il 19.10.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma sentenza n.24/2020 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 14.1.2020 e pubblicata in pari data, confermato lo scioglimento della comunione:
A) dichiara la non comoda divisibilità del compendio immobiliare in comunione composto dall'appartamento al secondo piano dell'edificio sito alla Via Nazionale n.85 di Matera, distinto in catasto al foglio 69, p.lla n.454, subalterno 18, e dal locale garage al piano seminterrato del medesimo edificio, distinto in catasto al foglio 69, p.lla 454,
pag. 16 subalterno 37;
B) attribuisce alla sig.ra i diritti di proprietà pari a ½ vantati Controparte_1 da sull'appartamento al secondo piano dell'edificio sito alla Via Parte_2
Nazionale n.85 di Matera, distinto in catasto al foglio 69, p.lla n.454, subalterno 18, e sul locale garage al piano seminterrato del medesimo edificio, distinto in catasto al foglio
69, p.lla 454, subalterno 37, e quindi attribuisce per l'intero alla sig.ra Controparte_1
i predetti beni immobili con obbligo di corrispondere al Fallimento dell'impresa
[...] individuale di , a titolo di conguaglio, la somma di € 111.150,00, Parte_2
oltre interessi legali a decorrere dal passaggio in giudicato della presente pronuncia;
C) fissa in mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia giudiziale il termine entro il quale la sig.ra è tenuta a Controparte_1 corrispondere la predetta somma, a titolo di conguaglio, al
[...]
, subordinando il trasferimento in capo alla sig.ra Parte_2
dei diritti sul menzionato compendio immobiliare già Controparte_1
appartenuti a , come attribuiti ex art.720 c.c. alla stessa Parte_2 [...]
, all'effettivo intervenuto pagamento della somma liquidata a titolo di Controparte_1
conguaglio;
D) pone a definitivo carico della massa e, per l'effetto, di ogni partecipante alla divisione in proporzione della rispettiva quota, oltre alle spese occorse per l'espletata consulenza tecnica d'ufficio come liquidate dal Tribunale di Matera con separato decreto, le restanti spese processuali relative al giudizio di primo grado che liquida nella seguente misura:
- con riferimento alla posizione del Fallimento dell'impresa individuale
[...]
complessivi € 7.795,00 per compensi professionali, oltre Parte_2
maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- con riferimento alla posizione di : complessivi € 7.795,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Pone a definitivo carico della massa e, per l'effetto, di ogni partecipante alla divisione in proporzione della rispettiva quota, le spese processuali relative al presente giudizio di impugnazione che liquida nella seguente misura:
- con riferimento alla posizione del Parte_2
complessivi € 7.160,00 per compensi professionali, oltre
[...]
maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
pag. 17 - con riferimento alla posizione di : complessivi € 7.160,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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