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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
ARMENANTE NN, RE
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5606/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 839/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
12 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0002993435000 REC.CREDITO.IMP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7118/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento notificata il 17.3.2023 in epigrafe , dell'imposto di Euro 3.139,86 , a titolo di recupero di credito di imposta – anno 2002 per investimenti in aree svantaggiate . La pretesa discendeva dagli accertamenti REMCR0100053 –
REMCA0100057-REMCR0100058 – avvisi di recupero del credito di imposta notificati separatamente alla s.r.l. Società 2 ( già Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 e C. ) e ai soci . Gli avvisi di recupero erano stati annullati dalla Commissione Tributaria Provinciale di NO con sentenza n.
498/2008 , confermata dalla sentenza n. 127/5/11 della Ctr di Napoli – sez. NO , , essendo stato ritenuto che , avendo la società e i soci aderito al condono cd. tombale , era preclusa ogni ulteriore attività di accertamento , ivi compresa l'azione di recupero oggetto di lite . A seguito di ricorso dell'Ufficio , peraltro , la Suprema Corte , con ordinanza n. 5114/2019 , aveva cassato la sentenza della Ctr , avendo ritenuto che , in tema di condono “ tombale “ , era consentito all'Erario accertare e recuperare i crediti da agevolazioni esposti dal contribuente in dichiarazione , con rinvio alla Ctr in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio di appello . Poiché non era stata presentata alcuna istanza di riassunzione nel termine di legge , con decreto presidenziale depositato il 4.5.2022 , la Ctr Campania – sez. NO aveva dichiarato l'estinzione del giudizio , e , a seguito della estinzione , era stata notificata la cartella in oggetto per il recupero .
Con sentenza in data 21.2.2024 la Cgt di primo grado di NO ha rigettato il ricorso della parte , che propone appello , deducendo che la cartella difettava di motivazione specifica , facendo riferimento esclusivamente al decreto presidenziale della Ctr di Napoli – sez. NO , che in realtà non accertava la sussistenza della pretesa impositiva , e che solo con la produzione successiva era stato chiarito che il decreto dichiarava estinto il giudizio per mancata riassunzione , sicchè esso non era idoneo titolo per la riscossione;
la parte eccepiva , altresì , la decadenza dal potere di riscossione per mancato rispetto del termine biennale di cui all'art. 25 Dpr 602/73 , in quanto la cartella era stata notificata oltre i due anni dalla definitività dell'accertamento , avvenuta sei mesi dal deposito dell'ordinanza della Suprema Corte in data
21.2.2019 .
L'Ufficio resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la cartella impugnata , sia pure in forma sintetica , ma conforme al modello legale tipico , esplicita che il ruolo è stato emesso a seguito del decreto presidenziale della Ctr di Napoli – sez. NO n. 994/05/22 , depositato il 4.5.22 , e richiama anche l'accertamento REMCR0100058/2008 da cui la pretesa erariale promana , enunciando chiaramente che l'atto si riferiva al recupero del credito di imposta – anno 2002 per investimenti in area svantaggiata . Il decreto del Presidente della Ctr di Napoli –
Sez. NO è atto relativo al procedimento giudiziario coinvolgente , in svariati gradi di giudizio , la parte
, e conoscibile nel suo contenuto analitico da essa , quanto al merito della estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione del giudizio di rinvio ( sicuramente consapevole , atteso il tenore sfavorevole alla parte del principio enunciato dalla Suprema Corte ) . Del tutto intelligibile , poi , è il preciso riferimento al recupero del credito di imposta – anno 2002 relativo all'investimento in aree svantaggiate , parimenti oggetto dell'annoso giudizio tributario inscenato dalla parte . L'esigenza di motivazione della pretesa e del suo titolo , allora , appare soddisfatta .
La parte deduce la decadenza dal potere di riscossione per superamento del termine biennale ex art. 25
Dpr 602.73 , in quanto il termine decorreva non dal decreto di estinzione del giudizio , ma dalla definitività dell'accertamento per decorrenza del termine semestrale di riassunzione dalla pubblicazione dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte ( avvenuta in data 21.2.2019 ) , che scadeva il 21.8.2019 , sicchè , per la sospensione feriale , la riassunzione doveva avvenire entro il 21.9.2019 , producendosi , in mancanza , la definitività dell'accertamento e l'obbligo di iniziare la riscossione entro il 21.9.2021 ; la cartella , al contrario , era stata notificata il 17.3.2023 . Al riguardo , peraltro , deve tenersi conto della sospensione della riscossione disposta dall'art. 68 comma 4-bis D.L. n.18/2020 che , per i carichi scadenti negli anni 2020 e 2021 , disponeva la proroga fino al 31.12.2023 .
L'appello , allora , non può accogliersi .
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del grado
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
ARMENANTE NN, RE
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5606/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 839/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
12 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0002993435000 REC.CREDITO.IMP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7118/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento notificata il 17.3.2023 in epigrafe , dell'imposto di Euro 3.139,86 , a titolo di recupero di credito di imposta – anno 2002 per investimenti in aree svantaggiate . La pretesa discendeva dagli accertamenti REMCR0100053 –
REMCA0100057-REMCR0100058 – avvisi di recupero del credito di imposta notificati separatamente alla s.r.l. Società 2 ( già Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 e C. ) e ai soci . Gli avvisi di recupero erano stati annullati dalla Commissione Tributaria Provinciale di NO con sentenza n.
498/2008 , confermata dalla sentenza n. 127/5/11 della Ctr di Napoli – sez. NO , , essendo stato ritenuto che , avendo la società e i soci aderito al condono cd. tombale , era preclusa ogni ulteriore attività di accertamento , ivi compresa l'azione di recupero oggetto di lite . A seguito di ricorso dell'Ufficio , peraltro , la Suprema Corte , con ordinanza n. 5114/2019 , aveva cassato la sentenza della Ctr , avendo ritenuto che , in tema di condono “ tombale “ , era consentito all'Erario accertare e recuperare i crediti da agevolazioni esposti dal contribuente in dichiarazione , con rinvio alla Ctr in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio di appello . Poiché non era stata presentata alcuna istanza di riassunzione nel termine di legge , con decreto presidenziale depositato il 4.5.2022 , la Ctr Campania – sez. NO aveva dichiarato l'estinzione del giudizio , e , a seguito della estinzione , era stata notificata la cartella in oggetto per il recupero .
Con sentenza in data 21.2.2024 la Cgt di primo grado di NO ha rigettato il ricorso della parte , che propone appello , deducendo che la cartella difettava di motivazione specifica , facendo riferimento esclusivamente al decreto presidenziale della Ctr di Napoli – sez. NO , che in realtà non accertava la sussistenza della pretesa impositiva , e che solo con la produzione successiva era stato chiarito che il decreto dichiarava estinto il giudizio per mancata riassunzione , sicchè esso non era idoneo titolo per la riscossione;
la parte eccepiva , altresì , la decadenza dal potere di riscossione per mancato rispetto del termine biennale di cui all'art. 25 Dpr 602/73 , in quanto la cartella era stata notificata oltre i due anni dalla definitività dell'accertamento , avvenuta sei mesi dal deposito dell'ordinanza della Suprema Corte in data
21.2.2019 .
L'Ufficio resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la cartella impugnata , sia pure in forma sintetica , ma conforme al modello legale tipico , esplicita che il ruolo è stato emesso a seguito del decreto presidenziale della Ctr di Napoli – sez. NO n. 994/05/22 , depositato il 4.5.22 , e richiama anche l'accertamento REMCR0100058/2008 da cui la pretesa erariale promana , enunciando chiaramente che l'atto si riferiva al recupero del credito di imposta – anno 2002 per investimenti in area svantaggiata . Il decreto del Presidente della Ctr di Napoli –
Sez. NO è atto relativo al procedimento giudiziario coinvolgente , in svariati gradi di giudizio , la parte
, e conoscibile nel suo contenuto analitico da essa , quanto al merito della estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione del giudizio di rinvio ( sicuramente consapevole , atteso il tenore sfavorevole alla parte del principio enunciato dalla Suprema Corte ) . Del tutto intelligibile , poi , è il preciso riferimento al recupero del credito di imposta – anno 2002 relativo all'investimento in aree svantaggiate , parimenti oggetto dell'annoso giudizio tributario inscenato dalla parte . L'esigenza di motivazione della pretesa e del suo titolo , allora , appare soddisfatta .
La parte deduce la decadenza dal potere di riscossione per superamento del termine biennale ex art. 25
Dpr 602.73 , in quanto il termine decorreva non dal decreto di estinzione del giudizio , ma dalla definitività dell'accertamento per decorrenza del termine semestrale di riassunzione dalla pubblicazione dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte ( avvenuta in data 21.2.2019 ) , che scadeva il 21.8.2019 , sicchè , per la sospensione feriale , la riassunzione doveva avvenire entro il 21.9.2019 , producendosi , in mancanza , la definitività dell'accertamento e l'obbligo di iniziare la riscossione entro il 21.9.2021 ; la cartella , al contrario , era stata notificata il 17.3.2023 . Al riguardo , peraltro , deve tenersi conto della sospensione della riscossione disposta dall'art. 68 comma 4-bis D.L. n.18/2020 che , per i carichi scadenti negli anni 2020 e 2021 , disponeva la proroga fino al 31.12.2023 .
L'appello , allora , non può accogliersi .
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del grado