Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 7823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7823 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07823/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02547/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2547 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Salmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2023, nella parte in cui dispone che gli ivi richiamati introdotti nuovi benefici - inerenti il trattamento di quiescenza (e, in particolare, l'applicazione della più elevata aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile maturato nel sistema retributivo) - siano privi di effetto retroattivo e si applichino esclusivamente nei confronti del personale che cessa, con diritto a pensione, dall'11 maggio 2023 (art. 10, comma 5, del medesimo DPCM n. 1/2023);
- occorrendo, della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2025, prot. n. -OMISSIS- Reg. U, di formale rigetto della domanda di attribuzione dei ridetti benefici economici;
per l’accertamento
- del diritto dei ricorrenti a beneficiare della nuova più favorevole disciplina sul trattamento di quiescenza (senza il limite temporale di cui al sopra menzionato DPCM);
per la condanna
- della Amministrazione convenuta a provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico con inclusione del beneficio economico in questione (oltre alla corresponsione di arretrati, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. TO GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. – Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto in sintesi:
- di essersi arruolati, agli inizi degli anni ’80, nell’Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza; di essere poi passati alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica di funzionari “AISI” fra il 2002 e il 2004; e, infine, di essere transitati in quiescenza tra il 2022 e il 2023;
- di essere stati destinatari, al termine del rapporto di impiego, di un trattamento pensionistico di tipo “misto”;
- di aver appreso che con DPCM n. 1 del 2023 sono state dettate nuove regole in materia di trattamento di quiescenza, integrando le disposizioni contenute negli artt. 118 e 126 del DPCM n. 1 del 2011;
- che tra queste nuove regole vi è, in particolare, quella che “ riguarda il personale che alla data del 31 dicembre 1995 ha maturato una anzianità contributiva utile inferiore a 18 anni ed è destinatario del sistema di calcolo c.d. misto: sistema retributivo per la quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995, sistema contributivo per la quota di pensione corrispondente alle ulteriori anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1996. Nei confronti di tale personale, è prevista l'applicazione della più elevata aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile maturato nel sistema retributivo, analoga a quella prevista per il personale militare e recentemente estesa alle Forze di Polizia ad ordinamento civile. La nuova disciplina, come espressamente sancito dall'articolo 10, comma 5 del medesimo DPCM n. 1/2023, è priva di effetti retroattivi e si applica solo nei confronti del personale che cessa, con diritto a pensione, dall'11 maggio 2023, data di entrata in vigore del regolamento ”;
- che gli odierni ricorrenti sono tutti transitati in quiescenza prima dell’11 maggio 2023 e, pertanto, essi risultano esclusi dai benefici economici di cui alla nuova disciplina;
- che tale disciplina è ingiusta, perché concepita come applicabile, senza alcuna giustificazione logicamente comprensibile, unicamente al personale che cessa (con diritto a pensione) dall'11 maggio 2023;
- che i ricorrenti hanno pertanto formulato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri istanza di attribuzione / estensione (anche a loro favore) del beneficio in argomento, ricevendo tuttavia riscontro negativo.
1.1. – Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento:
a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2023, nella parte in cui dispone che i nuovi benefici - inerenti il trattamento di quiescenza (e, in particolare, l'applicazione della più elevata aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile maturato nel sistema retributivo) - siano privi di effetto retroattivo e si applichino esclusivamente nei confronti del personale che cessa, con diritto a pensione, dall'11 maggio 2023;
b) occorrendo, della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui è stata rigettata la domanda di attribuzione dei ridetti benefici economici.
Essi hanno, inoltre, chiesto l’accertamento del loro preteso diritto a beneficiare della nuova più favorevole disciplina sul trattamento di quiescenza (senza il limite temporale di cui al sopra menzionato DPCM), nonché la conseguente condanna della Presidenza del Consiglio a provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico con inclusione del beneficio economico in questione, oltre alla corresponsione di arretrati, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
1.2. – A sostegno delle domande proposte, essi hanno svolto un unico, articolato motivo di impugnazione, deducendo:
- la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della Legge 3 agosto 2007, n. 124, in relazione al DPCM n. 1 del 2023, dell’art. 10, comma 5, in materia di trattamento di quiescenza; degli artt. 1 e 3 della Legge 241/90;
- la violazione dei principi generali dell’ordinamento in tema di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’amministrazione;
- l’eccesso di potere per illogicità, assurdità e ingiustizia manifesta, perplessità, contrarietà ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, carenza assoluta di ogni ragionevole giustificazione in ordine alla prescritta retroattività della disposizione inerente al beneficio, ingiustificata disparità di trattamento.
In estrema sintesi, i ricorrenti lamentano l’illegittimità per irragionevolezza e disparità di trattamento della limitazione temporale (al solo personale cessato dall'11 maggio 2023 in avanti) dell’applicazione del nuovo beneficio consistente nell’attribuzione della più elevata aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile maturato nel sistema retributivo.
Sarebbe illogico e ingiusto che il suddetto beneficio sia goduto esclusivamente da coloro che sono andati in pensione dopo l’11 maggio 2023, venendo invece negato a coloro che (come i ricorrenti), a parità di condizioni, sono passati in quiescenza anteriormente a tale data.
L'Amministrazione, che ben avrebbe potuto estendere il beneficio a tutti i destinatari del sistema pensionistico misto, non lo ha fatto, con conseguente manifesta insensatezza del suo operato.
2. – Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare la controversia in quella della Corte dei conti, in quanto il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale della domanda proposta nel presente giudizio.
L’amministrazione resistente ha dedotto, in ogni caso, l’infondatezza nel merito della pretesa azionata, in quanto:
- alla data di collocamento in quiescenza dei ricorrenti, nel regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale degli Organismi di Informazione per la Sicurezza non era esistente una disposizione che prevedesse l’applicazione (al personale del ruolo unico in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni) di una aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva di pensione da liquidare con il sistema misto; di conseguenza, tale previsione non potrebbe trovare applicazione per i ricorrenti in virtù del principio generale dell’irretroattività della legge;
- inoltre, la circostanza che un determinato beneficio in materia previdenziale (come la rivalutazione con aliquota del 2,44% della quota retributiva di pensione da liquidare con il sistema misto) resti soggetto a due diverse discipline, a seconda della data di collocamento in quiescenza del dipendente, non integrerebbe violazione dei parametri normativi indicati in ricorso; rientrerebbe, infatti, nella discrezionalità del legislatore disciplinare in modo diverso gli stessi oggetti in momenti diversi nel tempo.
3. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 marzo 2026.
4. – Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia di cui è causa, rientrando quest’ultima nella giurisdizione della Corte dei conti.
4.1. – Le domande svolte in questo giudizio attengono all’accertamento del diritto dei ricorrenti, già in quiescenza, a ricevere una liquidazione della pensione in godimento con l’applicazione – sulla quota calcolata con il sistema retributivo – di un coefficiente annuale del 2,44% per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico con inclusione del beneficio economico in questione, senza alcuna incidenza sullo stipendio a suo tempo percepito in servizio.
La pretesa azionata dai ricorrenti, dunque, attiene indubbiamente al quantum pensionistico.
Come già chiarito in vicende sovrapponibili alla presente, tutte le questioni relative all’ an e al quantum del trattamento pensionistico rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti di cui agli artt. 1, comma 2, d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, 13 e 62, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214.
Nella specie, come detto, i ricorrenti chiedono unicamente l’accertamento del diritto a percepire un trattamento pensionistico più favorevole di quello loro spettante, formulando così un petitum che è direttamente afferente all’entità dell’assegno di quiescenza (cfr. Tar Lazio, Sez. I, 21 gennaio 2016; n. 718; id. Sez. I stralcio, 31 gennaio 2024, n. 1849).
Del resto, la Corte di Cassazione (SS.UU. 20 giugno 2012, n. 10131) ha chiarito che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni attiene al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell'ex dipendente in ordine all' an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare dell'assegno pensionistico, ivi comprese le questioni in ordine agli emolumenti integrativi e agli assegni accessori, ancorché la decisione sulla pensionabilità di uno di detti assegni, percepiti in attività di servizio, implichi un'indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell'assegno medesimo, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di pubblico impiego, ma solo sul trattamento pensionistico.
Pertanto, nel caso in cui la domanda del dipendente già in quiescenza, sia diretta al computo di emolumenti, a suo tempo percepiti sulla retribuzione, nella pensione o nella base pensionistica, ai fini della quantificazione del relativo trattamento, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.
In altri termini, la giurisdizione della Corte dei Conti copre anche le controversie nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo (Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2013 n. 4853).
5. – Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e nel rispetto dei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
6. – Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, nei sensi e nei modi espressi in motivazione, indicando quale giudice dotato di giurisdizione la Corte dei Conti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER OL, Presidente
Matthias Viggiano, Primo Referendario
TO GO, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| TO GO | ER OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.