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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6824/2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza di discussione orale del 4 dicembre 2025, ai sensi del novellato art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Mariano Campo, C.F._2 giusta procura in atti, attori contro p. iva , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 04.12.2017, e Parte_1
, premesso di aver acceso nel 1990 presso la Parte_2 il rapporto di conto corrente n. Controparte_1
9387.07, hanno agito in giudizio nei confronti di quest'ultima, contestando la mancata redazione per iscritto del contratto e l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, indeterminati ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e valute fittizie. Hanno, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. La costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione essendo il rapporto di conto corrente ancora aperto al momento della proposizione della domanda. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande avverse, eccependo la prescrizione delle stesse e la decadenza del correntista dalla facoltà di contestare gli estratti conto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., espletata c.t.u. contabile sul rapporto bancario in oggetto, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c. Va, preliminarmente, rilevato che non risulta agli atti che il rapporto di conto corrente sia stato chiuso prima della proposizione della domanda. A ciò consegue, così affrontando la questione sollevata dalle parti in ordine all'ammissibilità della domanda di ripetizione avanzata in costanza di conto aperto, che come confermato e chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, se è vero che il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. conto aperto), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (Cass. Civ. n. 13586/24, che chiarisce la portata di Cass. Civ. n. 4214/24). Va, sempre in via preliminare, rigettata l'eccezione avanzata dalla banca convenuta di decadenza di parte attrice per effetto della tacita approvazione dei conti correnti a lei inviati durante il rapporto contrattuale. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23421). La giurisprudenza ammette, perciò, pacificamente la possibilità di contestare l'illecita applicazione sia degli interessi ultralegali che della capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto anche dopo che sia trascorso il termine per contestare le risultanze degli estratti conto, con la conseguenza che l'eccezione della convenuta deve essere rigettata. Per le medesime motivazioni deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuto riconoscimento del debito da
2 parte degli attori con comunicazione del 24.09.2015, non essendo la richiesta di graduale estinzione del debito mediante un piano di rientro concordato, idonea a precludere agli stessi di contestare dei profili di illegittimità contrattuale. Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per i seguenti motivi. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha
3 avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Traslando i superiori principi al caso di specie, va in primo luogo rigettata l'eccezione di mancata redazione per iscritto del contratto di apertura di conto corrente, avendo la banca convenuta prodotto in atti il contratto originario del 15.02.1990, regolarmente sottoscritto da parte attrice. Parimenti la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario è infondata, risultando i medesimi specificamente pattuiti tra le parti (v. pag. 15 della c.t.u.: “Nel contratto, la banca non specifica i tassi di interesse creditori ma prevede un richiamo per i tassi attivi a “quelli concordati ed evidenziati sull'estratto conto”. Il contratto indica, invece, un “tasso di interesse debitore 15% annuo” seppur riportato e nel corpo del contratto in corrispondenza della sezione “valute”, come evidenziato nell'elaborato. Pertanto, con le precisazioni riportate nell'elaborato per le valutazioni del Giudice Istruttore, in risposta al punto B) del quesito, si può evidenziare che il contratto di conto corrente indica il tasso di interesse passivo e risulta sottoscritto dal correntista”), sicchè alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente. Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Deve, invece, essere accolta la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca durante il rapporto negoziale, essendo stato stipulato il contratto di conto corrente in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la conseguenza che l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario. In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore
4 del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr., Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999 n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845). Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta, data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). Ebbene, sul punto, il nominato c.t.u., ha rilevato all'art. 7 del contratto la pattuizione di un sistema di capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori (marzo, giugno, settembre e dicembre) e competenze ed annuale per gli interessi creditori (chiusura in via normale a fine dicembre di ogni anno), procedendo quindi ad espungere la capitalizzazione delle competenze passive dall'origine e per tutta la durata del rapporto in mancanza di documentazione dalla quale riscontrare la pattuizione per iscritto dell'applicazione di un sistema di capitalizzazione degli interessi, non risultando che, successivamente al 30 giugno 2000, il correntista abbia approvato per iscritto capitalizzazione reciproca – secondo delibera CICR 9 febbraio 2000 - da parte del correntista e della capitalizzazione secondo il regime previsto nella delibera CICR 3 agosto 2016 (v. pag. 16). Anche l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione della commissioni di massimo scoperto da parte della banca è fondata. In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009 (data del primo intervento normativo), deve ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, dovendosi considerare nulla in ogni caso per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della
5 commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Tribunale Busto Arsizio, 09.12.2009; Tribunale Padova, 10.06.2011; conformi Tribunale Padova, 26.07.2012; Tribunale Bari, 24.04.2014; Tribunale Teramo, 18.01.2010). Ebbene, nel caso di specie, il consulente ha rilevato la mancanza di una previsione nel contratto di conto corrente di una clausola che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie, escludendo le commissioni applicate fino a giugno 2009 (v. pag. 16: “si rappresenta che il contratto non prevedeva per iscritto ed in maniera univoca la percentuale, il periodo di riferimento e le modalità di calcolo, della commissione di massimo scoperto, invero applicata sul massimo saldo debitore per valuta registrato nel trimestre. È stata pertanto espunta la commissione di massimo scoperto addebitata dalla banca fino al terzo trimestre 2009”). Per il periodo successivo non ha, poi, rilevato l'adeguamento alla disciplina di cui all'art. 2 bis D.L. 185/2008, escludendo le commissioni applicate fino al giugno 2012. Il consulente ha, altresì, rilevato la mancanza in atti dell'adeguamento del rapporto negoziale alla disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e al decreto C.I.C.R. n. 644 del 20.06.2012, provvedendo all'esclusione delle commissioni applicate (v. pag. 16 della c.t.u.). Il consulente ha, infine, escluso dal ricalcolo tutte le spese e commissioni non espressamente pattuite nel contratto di conto corrente e, avendo rilevato che il contratto non prevedeva la specifica pattuizione delle “valute”, le stesse sono state eliminate ed il ricalcolo è stato eseguito in base alla data operazione. all'eccezione della banca convenuta di prescrizione decennale delle CP_2 domande formulate dall'attrice, la medesima deve essere accolta alla luce delle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico. In tema di prescrizione, la giurisprudenza è costante nel ritenere l'imprescrittibilità dell'azione di nullità delle clausole contrattuali ritenute nulle, ma la prescrittibilità del diritto a ritenere l'indebito pagato, al quale si deve applicare il termine prescrizionale ordinario di dieci anni, che decorre per i versamenti con funzione solutoria dal momento del pagamento e per i versamenti con funzione ripristinatoria della provvista dalla chiusura del rapporto contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 02.12.2010, n. 24418; conf. Cass. Civ., 23.12.2020, n. 29411). Il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale ha, altresì, osservato che “premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista
6 stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (Cass. Civ., sez. I, 11.04.2024, n. 9756). Nel caso di specie, deve quindi indagarsi la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di evidenziare che “l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito (a forma libera prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della L. n. 154 del 1992, che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dalla stessa L., art. 11, comma 4, 120 giorni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U. del 24 febbraio 1992), compete quindi al cliente” (Cass. Civ., sez. VI, 02.02.2021, n. 2297; v. anche Cass. Civ., sez. I, 11.11.2022, n. 3334: “eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (Cass. Civ., 30.01.2019, n. 2660; conf. Cass. Civ.,13.04.2023, n. 9806). Invero, nei casi di “un contratto di conto corrente stipulato anteriormente all'entrata in vigore – dall'1 gennaio 1994 - del T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1993), per il quale, quindi, non vi era obbligo di forma scritta, deve trovare applicazione il principio secondo cui, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione - generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per "facta concludentia" - di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive” (Cass. Civ. n. 20455/23), con la precisazione che la concreta sussistenza del contratto di affidamento “non potrebbe trarsi dalla condotta tenuta di fatto dalla banca nel tollerare le scoperture del conto corrente in questione (c.d. fido di fatto)” (Cass. Civ., sez. I, 09.08.2017, n. 19751) e che, in ogni caso, l'accertamento dell'esistenza di un fido di fatto effettuata dal Giudice del merito non può “essere scissa dall'accertamento del suo ammontare, contestualmente effettuato, quale che fosse stato l'atteggiamento processuale della parte che ne negava la stessa esistenza” (Cass. Civ., sez. VI, 02.02.2021, n. 2297). Anche la giurisprudenza di merito ha osservato che “l'esistenza e l'importo dell'apertura di credito non può desumersi dai meri sconfinamenti” (Corte appello Perugia sez. I, 11.01.2023, n. 29), così come “le mancate diffide al rientro da parte dell'istituto di credito al correntista, al cospetto dei
7 sistematici sconfinamenti (unitamente al mancato recesso dal conto e/o alla mancata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia), non sono espressione di un consenso ad un affidamento di fatto o di un affidamento per un importo più elevato” (Corte appello Cagliari, sez. II, 02.11.2022, n.471), e che, ai fini della prova dell'affidamento, non è sufficiente l'analisi dell'andamento del rapporto e il fatto che la banca abbia tollerato la situazione passiva del conto corrente, “occorrendo invece determinare con precisione i limiti dell'eventuale apertura di credito al fine di capire dove ed in quale misura potrebbe semmai configurarsi una funzione ripristinatoria delle rimesse” (Corte appello Torino sez. I, 25.08.2022, n. 933, per la quale “la mera impressione relativa alla sussistenza di un qualche affidamento resta infatti compatibile con l'eventualità che le rimesse siano state eseguite dal cliente extra fido, assumendo così fisionomia solutoria e, del resto, in tanto può concettualmente configurarsi una funzione ripristinatoria, in quanto il correntista abbia il diritto tutelabile di fruire di una certa provvista, altrimenti viene soltanto a manifestarsi in via di fatto una tolleranza della banca allo sconfinamento, che non ripristina niente e non rende le rimesse giuridicamente ripristinatorie”; conf. Corte appello Firenze sez. II, 22.04.2022, n. 757). Alla luce della richiamata giurisprudenza e all'esito dell'espletata c.t.u., deve ritenersi che parte attrice non abbia fornito idonea prova in ordine alla portata dell'apertura di credito, avendo la stessa solamente allegato l'esistenza di una apertura di credito, senza indicarne il relativo importo e mancando il contratto di apertura di credito ovvero documentazione contrattuale da cui poter rilevare l'effettiva pattuizione e/o esistenza di un affidamento, non essendo a tal fine sufficiente quanto desunto dal consulente tecnico sulla base dei soli estratti conto e scalari. Sul punto, il c.t.u. ha, infatti, rilevato, anche in risposta alle osservazione di parte attrice, che “in atti risultano prodotti scalari prospetti di sintesi contenenti riferimenti dell'esistenza di un affidamento concesso (anche eventualmente “di fatto”) dall'istituto […] Tuttavia, in mancanza di specifico contratto di apertura di credito, o di contratto di affidamento, non prodotto, dal quale riscontrare l'affidamento convenzionalmente accordato, il conto è stato considerato privo di affidamento, quindi “scoperto”, e ciò in osservanza alle indicazioni del punto H.1 del quesito. La ricostruzione eseguita, pertanto, considera “solutorie” le rimesse affluenti sul conto in mancanza di specifico atto scritto di affidamento (contratto di apertura di credito) sul conto epurato dagli addebiti in osservanza al punto H.2 del quesito peritale”. Non può, quindi, sul punto, essere condiviso quanto sostenuto da parte attrice in ordine all'esistenza dell'affidamento fin dall'01.04.2001, sicchè devono ritenersi prescritte, in quanto solutorie ed insuscettibili di ripetizione,
8 le somme versate dal cliente in data antecedente al 26.07.2007, pari ad € 14.850,99. Alla luce della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti, sicchè possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza in atti), il saldo del conto corrente n. 9387.07 deve essere ricalcolato, alla data del 30.09.2017, in € 1.377,04 a credito per il correntista con una differenza rispetto al saldo negativo indicato negli estratti conto di € 17.862,57. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00. Le spese di c.t.u. devono, invece, essere poste, definitivamente, a carico di parte convenuta che l'ha resa necessaria applicando ai rapporti delle clausole invalide.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6824/2017 R.G., così provvede:
1. accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, le domande di parte attrice e, per l'effetto, accerta che il rapporto di conto corrente presentava alla data del 30.09.2017 un saldo di € 1.377,04 a credito per il correntista;
2. rigetta nel resto le domande di parte attrice;
3. condanna parte convenuta al pagamento delle spese lite in favore di parte attrice liquidite in € 2540,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
4. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte convenuta. Si comunichi. Così deciso in Messina il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Mariano Campo, C.F._2 giusta procura in atti, attori contro p. iva , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 04.12.2017, e Parte_1
, premesso di aver acceso nel 1990 presso la Parte_2 il rapporto di conto corrente n. Controparte_1
9387.07, hanno agito in giudizio nei confronti di quest'ultima, contestando la mancata redazione per iscritto del contratto e l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, indeterminati ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e valute fittizie. Hanno, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. La costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione essendo il rapporto di conto corrente ancora aperto al momento della proposizione della domanda. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande avverse, eccependo la prescrizione delle stesse e la decadenza del correntista dalla facoltà di contestare gli estratti conto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., espletata c.t.u. contabile sul rapporto bancario in oggetto, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c. Va, preliminarmente, rilevato che non risulta agli atti che il rapporto di conto corrente sia stato chiuso prima della proposizione della domanda. A ciò consegue, così affrontando la questione sollevata dalle parti in ordine all'ammissibilità della domanda di ripetizione avanzata in costanza di conto aperto, che come confermato e chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, se è vero che il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. conto aperto), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (Cass. Civ. n. 13586/24, che chiarisce la portata di Cass. Civ. n. 4214/24). Va, sempre in via preliminare, rigettata l'eccezione avanzata dalla banca convenuta di decadenza di parte attrice per effetto della tacita approvazione dei conti correnti a lei inviati durante il rapporto contrattuale. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23421). La giurisprudenza ammette, perciò, pacificamente la possibilità di contestare l'illecita applicazione sia degli interessi ultralegali che della capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto anche dopo che sia trascorso il termine per contestare le risultanze degli estratti conto, con la conseguenza che l'eccezione della convenuta deve essere rigettata. Per le medesime motivazioni deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuto riconoscimento del debito da
2 parte degli attori con comunicazione del 24.09.2015, non essendo la richiesta di graduale estinzione del debito mediante un piano di rientro concordato, idonea a precludere agli stessi di contestare dei profili di illegittimità contrattuale. Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per i seguenti motivi. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha
3 avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Traslando i superiori principi al caso di specie, va in primo luogo rigettata l'eccezione di mancata redazione per iscritto del contratto di apertura di conto corrente, avendo la banca convenuta prodotto in atti il contratto originario del 15.02.1990, regolarmente sottoscritto da parte attrice. Parimenti la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario è infondata, risultando i medesimi specificamente pattuiti tra le parti (v. pag. 15 della c.t.u.: “Nel contratto, la banca non specifica i tassi di interesse creditori ma prevede un richiamo per i tassi attivi a “quelli concordati ed evidenziati sull'estratto conto”. Il contratto indica, invece, un “tasso di interesse debitore 15% annuo” seppur riportato e nel corpo del contratto in corrispondenza della sezione “valute”, come evidenziato nell'elaborato. Pertanto, con le precisazioni riportate nell'elaborato per le valutazioni del Giudice Istruttore, in risposta al punto B) del quesito, si può evidenziare che il contratto di conto corrente indica il tasso di interesse passivo e risulta sottoscritto dal correntista”), sicchè alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente. Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Deve, invece, essere accolta la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca durante il rapporto negoziale, essendo stato stipulato il contratto di conto corrente in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la conseguenza che l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario. In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore
4 del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr., Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999 n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845). Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta, data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). Ebbene, sul punto, il nominato c.t.u., ha rilevato all'art. 7 del contratto la pattuizione di un sistema di capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori (marzo, giugno, settembre e dicembre) e competenze ed annuale per gli interessi creditori (chiusura in via normale a fine dicembre di ogni anno), procedendo quindi ad espungere la capitalizzazione delle competenze passive dall'origine e per tutta la durata del rapporto in mancanza di documentazione dalla quale riscontrare la pattuizione per iscritto dell'applicazione di un sistema di capitalizzazione degli interessi, non risultando che, successivamente al 30 giugno 2000, il correntista abbia approvato per iscritto capitalizzazione reciproca – secondo delibera CICR 9 febbraio 2000 - da parte del correntista e della capitalizzazione secondo il regime previsto nella delibera CICR 3 agosto 2016 (v. pag. 16). Anche l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione della commissioni di massimo scoperto da parte della banca è fondata. In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009 (data del primo intervento normativo), deve ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, dovendosi considerare nulla in ogni caso per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della
5 commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Tribunale Busto Arsizio, 09.12.2009; Tribunale Padova, 10.06.2011; conformi Tribunale Padova, 26.07.2012; Tribunale Bari, 24.04.2014; Tribunale Teramo, 18.01.2010). Ebbene, nel caso di specie, il consulente ha rilevato la mancanza di una previsione nel contratto di conto corrente di una clausola che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie, escludendo le commissioni applicate fino a giugno 2009 (v. pag. 16: “si rappresenta che il contratto non prevedeva per iscritto ed in maniera univoca la percentuale, il periodo di riferimento e le modalità di calcolo, della commissione di massimo scoperto, invero applicata sul massimo saldo debitore per valuta registrato nel trimestre. È stata pertanto espunta la commissione di massimo scoperto addebitata dalla banca fino al terzo trimestre 2009”). Per il periodo successivo non ha, poi, rilevato l'adeguamento alla disciplina di cui all'art. 2 bis D.L. 185/2008, escludendo le commissioni applicate fino al giugno 2012. Il consulente ha, altresì, rilevato la mancanza in atti dell'adeguamento del rapporto negoziale alla disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e al decreto C.I.C.R. n. 644 del 20.06.2012, provvedendo all'esclusione delle commissioni applicate (v. pag. 16 della c.t.u.). Il consulente ha, infine, escluso dal ricalcolo tutte le spese e commissioni non espressamente pattuite nel contratto di conto corrente e, avendo rilevato che il contratto non prevedeva la specifica pattuizione delle “valute”, le stesse sono state eliminate ed il ricalcolo è stato eseguito in base alla data operazione. all'eccezione della banca convenuta di prescrizione decennale delle CP_2 domande formulate dall'attrice, la medesima deve essere accolta alla luce delle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico. In tema di prescrizione, la giurisprudenza è costante nel ritenere l'imprescrittibilità dell'azione di nullità delle clausole contrattuali ritenute nulle, ma la prescrittibilità del diritto a ritenere l'indebito pagato, al quale si deve applicare il termine prescrizionale ordinario di dieci anni, che decorre per i versamenti con funzione solutoria dal momento del pagamento e per i versamenti con funzione ripristinatoria della provvista dalla chiusura del rapporto contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 02.12.2010, n. 24418; conf. Cass. Civ., 23.12.2020, n. 29411). Il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale ha, altresì, osservato che “premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista
6 stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (Cass. Civ., sez. I, 11.04.2024, n. 9756). Nel caso di specie, deve quindi indagarsi la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di evidenziare che “l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito (a forma libera prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della L. n. 154 del 1992, che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dalla stessa L., art. 11, comma 4, 120 giorni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U. del 24 febbraio 1992), compete quindi al cliente” (Cass. Civ., sez. VI, 02.02.2021, n. 2297; v. anche Cass. Civ., sez. I, 11.11.2022, n. 3334: “eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (Cass. Civ., 30.01.2019, n. 2660; conf. Cass. Civ.,13.04.2023, n. 9806). Invero, nei casi di “un contratto di conto corrente stipulato anteriormente all'entrata in vigore – dall'1 gennaio 1994 - del T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1993), per il quale, quindi, non vi era obbligo di forma scritta, deve trovare applicazione il principio secondo cui, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione - generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per "facta concludentia" - di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive” (Cass. Civ. n. 20455/23), con la precisazione che la concreta sussistenza del contratto di affidamento “non potrebbe trarsi dalla condotta tenuta di fatto dalla banca nel tollerare le scoperture del conto corrente in questione (c.d. fido di fatto)” (Cass. Civ., sez. I, 09.08.2017, n. 19751) e che, in ogni caso, l'accertamento dell'esistenza di un fido di fatto effettuata dal Giudice del merito non può “essere scissa dall'accertamento del suo ammontare, contestualmente effettuato, quale che fosse stato l'atteggiamento processuale della parte che ne negava la stessa esistenza” (Cass. Civ., sez. VI, 02.02.2021, n. 2297). Anche la giurisprudenza di merito ha osservato che “l'esistenza e l'importo dell'apertura di credito non può desumersi dai meri sconfinamenti” (Corte appello Perugia sez. I, 11.01.2023, n. 29), così come “le mancate diffide al rientro da parte dell'istituto di credito al correntista, al cospetto dei
7 sistematici sconfinamenti (unitamente al mancato recesso dal conto e/o alla mancata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia), non sono espressione di un consenso ad un affidamento di fatto o di un affidamento per un importo più elevato” (Corte appello Cagliari, sez. II, 02.11.2022, n.471), e che, ai fini della prova dell'affidamento, non è sufficiente l'analisi dell'andamento del rapporto e il fatto che la banca abbia tollerato la situazione passiva del conto corrente, “occorrendo invece determinare con precisione i limiti dell'eventuale apertura di credito al fine di capire dove ed in quale misura potrebbe semmai configurarsi una funzione ripristinatoria delle rimesse” (Corte appello Torino sez. I, 25.08.2022, n. 933, per la quale “la mera impressione relativa alla sussistenza di un qualche affidamento resta infatti compatibile con l'eventualità che le rimesse siano state eseguite dal cliente extra fido, assumendo così fisionomia solutoria e, del resto, in tanto può concettualmente configurarsi una funzione ripristinatoria, in quanto il correntista abbia il diritto tutelabile di fruire di una certa provvista, altrimenti viene soltanto a manifestarsi in via di fatto una tolleranza della banca allo sconfinamento, che non ripristina niente e non rende le rimesse giuridicamente ripristinatorie”; conf. Corte appello Firenze sez. II, 22.04.2022, n. 757). Alla luce della richiamata giurisprudenza e all'esito dell'espletata c.t.u., deve ritenersi che parte attrice non abbia fornito idonea prova in ordine alla portata dell'apertura di credito, avendo la stessa solamente allegato l'esistenza di una apertura di credito, senza indicarne il relativo importo e mancando il contratto di apertura di credito ovvero documentazione contrattuale da cui poter rilevare l'effettiva pattuizione e/o esistenza di un affidamento, non essendo a tal fine sufficiente quanto desunto dal consulente tecnico sulla base dei soli estratti conto e scalari. Sul punto, il c.t.u. ha, infatti, rilevato, anche in risposta alle osservazione di parte attrice, che “in atti risultano prodotti scalari prospetti di sintesi contenenti riferimenti dell'esistenza di un affidamento concesso (anche eventualmente “di fatto”) dall'istituto […] Tuttavia, in mancanza di specifico contratto di apertura di credito, o di contratto di affidamento, non prodotto, dal quale riscontrare l'affidamento convenzionalmente accordato, il conto è stato considerato privo di affidamento, quindi “scoperto”, e ciò in osservanza alle indicazioni del punto H.1 del quesito. La ricostruzione eseguita, pertanto, considera “solutorie” le rimesse affluenti sul conto in mancanza di specifico atto scritto di affidamento (contratto di apertura di credito) sul conto epurato dagli addebiti in osservanza al punto H.2 del quesito peritale”. Non può, quindi, sul punto, essere condiviso quanto sostenuto da parte attrice in ordine all'esistenza dell'affidamento fin dall'01.04.2001, sicchè devono ritenersi prescritte, in quanto solutorie ed insuscettibili di ripetizione,
8 le somme versate dal cliente in data antecedente al 26.07.2007, pari ad € 14.850,99. Alla luce della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo il medesimo attentamente analizzato la documentazione in atti, sicchè possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza in atti), il saldo del conto corrente n. 9387.07 deve essere ricalcolato, alla data del 30.09.2017, in € 1.377,04 a credito per il correntista con una differenza rispetto al saldo negativo indicato negli estratti conto di € 17.862,57. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta ed in favore di parte attrice e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00. Le spese di c.t.u. devono, invece, essere poste, definitivamente, a carico di parte convenuta che l'ha resa necessaria applicando ai rapporti delle clausole invalide.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6824/2017 R.G., così provvede:
1. accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, le domande di parte attrice e, per l'effetto, accerta che il rapporto di conto corrente presentava alla data del 30.09.2017 un saldo di € 1.377,04 a credito per il correntista;
2. rigetta nel resto le domande di parte attrice;
3. condanna parte convenuta al pagamento delle spese lite in favore di parte attrice liquidite in € 2540,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
4. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte convenuta. Si comunichi. Così deciso in Messina il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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