Sentenza 5 marzo 2026
Decreto collegiale 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00469/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2025, proposto da
IN RA, rappresentato e difeso dall’avvocato Pierluigi Vicidomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’avviso di accertamento per omessa demolizione e sanzione numero 7 del 5 aprile 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa RA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna l’avviso di accertamento per omesso/parziale versamento n. 7 del 5 aprile 2023, per un importo pari ad euro 21.664,74, in uno con qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.
Deduce il ricorrente di aver proposto, con ricorso depositato il 19 giugno 2024, opposizione avverso il suddetto avviso di accertamento, reso ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dal Comune resistente, con il quale veniva ingiunto al pagamento di complessivi € 21.664,74 (analiticamente così dettagliati: € 20.000,00 debito dettaglio anno 2016, € 1.655,46 interessi legali, € 9,28 spese di notifica dell’avviso), a titolo di omesso pagamento di sanzioni amministrative derivanti da abusi edilizi ex art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001, il cui dettaglio addebiti trovava descrizione nell’ordinanza di demolizione n. 8/2016 del 27 gennaio 2016, nella conseguenziale sanzione amministrativa n. prot. 99521 del 14 giugno 2016 e nella nota interruttiva n. prot. 83614 del 17 aprile 2023.
In particolare, evidenzia di aver articolato quale unico motivo di opposizione che il credito oggetto di ingiunzione si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981 in data 24 giugno 2021, a nulla rilevando la successiva nota del 17 aprile 2023, notificata ampiamente dopo lo spirare del relativo termine.
Espone che il Comune si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Tribunale di Salerno e contestando nel merito la prescrizione, la quale, per le sanzioni amministrative derivanti da abusi edilizi ex art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001, inizierebbe a decorrere solo dal giorno in cui cessa la situazione di illiceità, attraverso il conseguimento delle prescritte autorizzazioni o con l’effettiva demolizione delle opere abusive.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza numero 1617/2025 pubblicata in data 10 aprile 2025, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e pertanto il giudizio viene qui riassunto eccependo nuovamente l’estinzione del diritto a riscuotere la somma per intervenuta prescrizione in data 24 giugno 2021, ovvero al massimo nel 2022.
Si è costituito il Comune deducendo che l’illecito edilizio ha carattere permanente e, pertanto, esso si protrae nel tempo, conservando intangibilmente la sua natura sino all’eventuale ottenimento delle prescritte autorizzazioni in sanatoria oppure con il ripristino dello stato dei luoghi da parte del titolare del bene o del responsabile dell’abuso.
Ha sostenuto che l’illecito amministrativo prevede sanzioni che non hanno natura afflittiva, ma hanno valenza ripristinatoria dell’interesse pubblico violato e ciò anche nel caso in cui le stesse siano di tipo pecuniario.
Ha eccepito che l’istituto della prescrizione non opera in materia di sanzione di illeciti edilizi, non configurandosi in capo alla P.A. una posizione di “diritto”, bensì sussistendo l’esercizio di un potere autoritativo, rispetto al quale la legge non prevede alcun termine di decadenza, aggiungendo che, anche laddove si ritenesse configurabile la prescrizione delle sanzioni pecuniarie per l’inottemperanza agli ordini di demolizione, va considerato che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 della L. n. 689/1981 potrebbe iniziare a decorrere solo dal momento in cui sia cessata la situazione illecita.
Ha osservato di aver dato prova dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione n. 8/2016 e n. 14/2017 attraverso il deposito delle relazioni di servizio del Corpo di P.M. del 19 maggio 2016 e del 6 giugno 2017, mentre il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato l’avvenuta rimozione dell’opera abusiva.
Ha evidenziato che la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001 consegue a un autonomo e distinto illecito rispetto all’edificazione sine titulo , che è costituito dalla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nel termine indicato dall’Amministrazione.
In conclusione, ha eccepito che non è tutelabile alcun affidamento del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il mero decorso del tempo non può sanare.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 4 marzo 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto in ragione della fondatezza della censura con cui il ricorrente fa valere l’intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale sancito dall’art. 28 della Legge n. 689 del 1981.
Come è noto, tale disposizione prevede che “ Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (…) ”.
La violazione rappresentata dall’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione di opere abusive è stata condivisibilmente qualificata dalla giurisprudenza amministrativa come illecito ad effetti permanenti, che si consuma con l’inutile decorso del termine (novanta giorni) assegnato dall’autorità amministrativa con l’ordine demolitorio (cfr. su tutte Ad Plen. 11 ottobre 2023, n. 16, nonché ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2025, n. 7739).
Trattasi di violazione autonoma e distinta rispetto alla realizzazione di opere abusive: “ la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente ‘primo’ illecito - avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive ” (cfr. Ad. Plen. n. 16/2023, cit.).
Ciò precisato, il Collegio intende dare seguito a quell’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che la disposizione dettata dal citato art. 28 sia applicabile anche alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380 del 2001,
Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso in scrutinio la violazione sanzionata è rappresentata dal decorso del termine di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione senza che il suo destinatario abbia provveduto al ripristino dello status quo ante ; deve anche rilevarsi che, nella prospettazione accolta dalla citata sentenza n. 16/2023 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l’illecito in esame costituisce un illecito istantaneo ad effetti permanenti e, pertanto, la prescrizione inizia a decorrere dal momento del suo perfezionamento, costituito dall’inutile decorso del termine di legge (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 5 gennaio 2026, n. 118; T.A.R. Campania, Napoli, 2 febbraio 2024, n. 861).
Ciò premesso, nel caso di specie, l’ordinanza di demolizione risulta notificata al destinatario il 16 febbraio 2016 (sicché la scadenza del termine di novanta giorni, coincidente con il dies a quo per il decorso della prescrizione, si è avuta il 16 maggio 2016) e l’accertamento dell’inottemperanza con contestuale ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria risulta notificato il 24 giugno 2016.
Tuttavia, la prima nota interruttiva della prescrizione è stata emessa, per ammissione dello stesso Comune, in data 17 aprile 2023 e notificata in data 28 aprile 2023, mentre il gravato provvedimento reca la data del 5 aprile 2023 e il protocollo del 5 aprile 2024 e risulta notificato in data 22 maggio 2024.
Ne consegue che l’Amministrazione ha esercitato il potere sanzionatorio oltre il termine quinquennale di prescrizione dell’illecito previsto dall’art. 28 L. n. 689 del 1981, avendo riguardo alla notifica dell’ingiunzione di pagamento, con la conseguenza che alla data del 24 giugno 2021 il termine quinquennale di prescrizione è maturato.
In conclusione, il ricorso va accolto, nei limiti di quanto sopra argomentato, disponendosi per l’effetto l’annullamento del citato avviso di accertamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Salerno a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
RA ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ZO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO