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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2024, n. 16950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16950 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. BA NI, nato a [...] il [...] 2. GI CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 febbraio 2023, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza del 19 maggio 2021 della Seconda Sezione Penale di questa Corte, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo O, ha ridotto ad anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa per NI BA e CA GI, Penale Sent. Sez. 6 Num. 16950 Anno 2024 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 26/03/2024 pena inflitta in relazione al reato di furto pluriaggravato (artt. 110, 112, n. 1, 624, 625 nn. 2 e n. 7, 61 n. 7 cod. pen.), con la contestata recidiva specifica e reiterata per entrambi gli imputati, reato commesso in Terrasini intorno alle ore 02:30 del 26 febbraio 2003. La Corte di appello ha così rideterminato la pena: pena base per il reato sub capo O, anni tre di reclusione ed euro duecento di multa;
aumentata per l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa nonché, per la recidiva, di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa. 2. Con i motivi di ricorso entrambi i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e, in particolare, 2.1. BA NI: denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. per la mancata rilevazione della prescrizione del reato per erronea applicazione della recidiva;
2.1.2. chiede, altresì, di dichiarare l'estinzione del reato per mancanza di querela e, quindi, per difetto della condizione di procedibilità. La persona offesa si era limitata a denunziare il furto dello sportello bancomat ma non aveva proposto la querela che, a seguito della riforma introdotta con d. Igs. n. 150/2022, pur in presenza delle contestate aggravanti, è procedibile a querela che non presentata nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo cioè dal 30 dicembre 2022. 2.2. GI CA chiede l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza di querela e, quindi, per difetto di procedibilità del reato di furto aggravato, come ritenuto. Anche tale ricorrente rileva che la persona offesa si era limitata a denunziare il furto dello sportello bancomat ma non aveva proposto la querela che, a seguito della riforma introdotta con d. Igs. n. 150/2022, pur in presenza delle contestate aggravanti, è procedibile a querela che non risulta presentata nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo (cioè dal 30 dicembre 2022). 2.2.1. Con il secondo motivo di ricorso rileva che erroneamente la Corte territoriale non ha motivato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.. Non rileva, infatti, ai fini della integrazione della gravità del danno economico l'importo sottratto (euro 17.000,00) tenuto conto della consistente disponibilità economica della Banca, persona offesa. 3.L'udienza del 20 marzo 2023, fissata con trattazione in presenza, su richiesta del difensore, avvocato Alessandro Cristofori, è stata rinviata, con ordinanza resa a verbale, alla data odierna a seguito di richiesta di rinvio, per legittimo impedimento, del predetto difensore. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono proposti per motivi manifestamente infondati e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. 2.Con il primo motivo di ricorso di NI BA sostiene che il reato, anche con la contestata recidiva, è prescritto. Rileva il Collegio che la contestata e ritenuta recidiva era stata già oggetto del giudizio conclusosi con sentenza di annullamento con rinvio (pagg. 5 della sintesi e pagg. 8 e 9 della sentenza) che non aveva riguardato la recidiva ma una circostanza comune. In tal caso il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento, valendo la regola opposta nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona il tempo necessario a prescrivere il reato. (Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Cintoi, Rv. 276378). Il difensore sostiene, altresì, che il termine di prescrizione del reato, anche tenuto conto della recidiva, sarebbe, comunque, maturato in data 26 ottobre 2019 e, quindi, prima della pronuncia rescindente di questa Corte. Anche tale rilievo è manifestamente infondato. E', invero, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, sin dall'arresto a Sezioni Unite Ligresti ed altri, che nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione. Le Sezioni Unite hanno precisato, a tal riguardo, che per l'applicazione dell'art. 129 del cod. proc. pen., è necessario sussista ancora un "procedimento" in punto esistenza del reato-affermazione di responsabilità dell'imputato, ma evidentemente detto "procedimento" non esiste una volta che la Corte di Cassazione abbia annullato solo su altri punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418). 3.E' del pari manifestamente infondato il motivo di ricorso, comune al GI, della improcedibilità per mancanza di querela che, come noto, è stata introdotta, per il reato di furto, dalla cd. riforma Cartabia. 3 La questione della incidenza della condizione di procedibilità nel giudizio di legittimità, è stata già esaminata, e negativamente risolta da questa Corte affermando che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467). Nel caso in esame alla data della sentenza di appello (27 febbraio 2023), non era scaduto il termine di novanta giorni utile ai fini della proposizione della querela e dalla data della pronuncia della sentenza di appello, prima della scadenza del termine, il giudizio pendeva in fase di legittimità come affermato, in diversa materia ma con principio condivisibile, da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, Bianchi, Rv. 285684). 3.Anche il secondo motivo di ricorso proposto da CA GI è manifestamente infondato poiché la questione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. era stata esaminata e ritenuta infondata con la sentenza rescindente sicché si trattava di questione non devoluta al giudice di rinvio che, pertanto, non avrebbe potuto riesaminarla. dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 marzo 2024 Il Prestete rei.
udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 febbraio 2023, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza del 19 maggio 2021 della Seconda Sezione Penale di questa Corte, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo O, ha ridotto ad anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa per NI BA e CA GI, Penale Sent. Sez. 6 Num. 16950 Anno 2024 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 26/03/2024 pena inflitta in relazione al reato di furto pluriaggravato (artt. 110, 112, n. 1, 624, 625 nn. 2 e n. 7, 61 n. 7 cod. pen.), con la contestata recidiva specifica e reiterata per entrambi gli imputati, reato commesso in Terrasini intorno alle ore 02:30 del 26 febbraio 2003. La Corte di appello ha così rideterminato la pena: pena base per il reato sub capo O, anni tre di reclusione ed euro duecento di multa;
aumentata per l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa nonché, per la recidiva, di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa. 2. Con i motivi di ricorso entrambi i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e, in particolare, 2.1. BA NI: denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. per la mancata rilevazione della prescrizione del reato per erronea applicazione della recidiva;
2.1.2. chiede, altresì, di dichiarare l'estinzione del reato per mancanza di querela e, quindi, per difetto della condizione di procedibilità. La persona offesa si era limitata a denunziare il furto dello sportello bancomat ma non aveva proposto la querela che, a seguito della riforma introdotta con d. Igs. n. 150/2022, pur in presenza delle contestate aggravanti, è procedibile a querela che non presentata nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo cioè dal 30 dicembre 2022. 2.2. GI CA chiede l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza di querela e, quindi, per difetto di procedibilità del reato di furto aggravato, come ritenuto. Anche tale ricorrente rileva che la persona offesa si era limitata a denunziare il furto dello sportello bancomat ma non aveva proposto la querela che, a seguito della riforma introdotta con d. Igs. n. 150/2022, pur in presenza delle contestate aggravanti, è procedibile a querela che non risulta presentata nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo (cioè dal 30 dicembre 2022). 2.2.1. Con il secondo motivo di ricorso rileva che erroneamente la Corte territoriale non ha motivato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.. Non rileva, infatti, ai fini della integrazione della gravità del danno economico l'importo sottratto (euro 17.000,00) tenuto conto della consistente disponibilità economica della Banca, persona offesa. 3.L'udienza del 20 marzo 2023, fissata con trattazione in presenza, su richiesta del difensore, avvocato Alessandro Cristofori, è stata rinviata, con ordinanza resa a verbale, alla data odierna a seguito di richiesta di rinvio, per legittimo impedimento, del predetto difensore. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono proposti per motivi manifestamente infondati e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. 2.Con il primo motivo di ricorso di NI BA sostiene che il reato, anche con la contestata recidiva, è prescritto. Rileva il Collegio che la contestata e ritenuta recidiva era stata già oggetto del giudizio conclusosi con sentenza di annullamento con rinvio (pagg. 5 della sintesi e pagg. 8 e 9 della sentenza) che non aveva riguardato la recidiva ma una circostanza comune. In tal caso il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento, valendo la regola opposta nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona il tempo necessario a prescrivere il reato. (Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Cintoi, Rv. 276378). Il difensore sostiene, altresì, che il termine di prescrizione del reato, anche tenuto conto della recidiva, sarebbe, comunque, maturato in data 26 ottobre 2019 e, quindi, prima della pronuncia rescindente di questa Corte. Anche tale rilievo è manifestamente infondato. E', invero, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, sin dall'arresto a Sezioni Unite Ligresti ed altri, che nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione. Le Sezioni Unite hanno precisato, a tal riguardo, che per l'applicazione dell'art. 129 del cod. proc. pen., è necessario sussista ancora un "procedimento" in punto esistenza del reato-affermazione di responsabilità dell'imputato, ma evidentemente detto "procedimento" non esiste una volta che la Corte di Cassazione abbia annullato solo su altri punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418). 3.E' del pari manifestamente infondato il motivo di ricorso, comune al GI, della improcedibilità per mancanza di querela che, come noto, è stata introdotta, per il reato di furto, dalla cd. riforma Cartabia. 3 La questione della incidenza della condizione di procedibilità nel giudizio di legittimità, è stata già esaminata, e negativamente risolta da questa Corte affermando che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467). Nel caso in esame alla data della sentenza di appello (27 febbraio 2023), non era scaduto il termine di novanta giorni utile ai fini della proposizione della querela e dalla data della pronuncia della sentenza di appello, prima della scadenza del termine, il giudizio pendeva in fase di legittimità come affermato, in diversa materia ma con principio condivisibile, da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, Bianchi, Rv. 285684). 3.Anche il secondo motivo di ricorso proposto da CA GI è manifestamente infondato poiché la questione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. era stata esaminata e ritenuta infondata con la sentenza rescindente sicché si trattava di questione non devoluta al giudice di rinvio che, pertanto, non avrebbe potuto riesaminarla. dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 marzo 2024 Il Prestete rei.