Art. 36.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.