Articolo 36 della Legge 17 maggio 1952, n. 629
Articolo 35
Versione
1 luglio 1952
Art. 36.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entrata in vigore il 1 luglio 1952