Articolo 34 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 gennaio 1938
Art. 34.

La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane minorenni i quali al raggiungimento della maggiore eta' non si trovino nelle condizioni di cui al comma terzo dell'art. 30 perdono il diritto alla pensione.

Le orfane, anche di eta' minore, perdono il diritto a pensione se contraggono matrimonio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938