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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/11/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 71/2022
Tra
, (C.F., ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
EL IU (C.F., ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliato alla Via M. Del Giudice n. 3, San Severo (FG), presso lo studio del difensore avv. EL IU;
ATTORE contro (P.IVA, ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv.to GRASSI RAFFAELE (C.F., ), C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Via S. Murat n. 98, Bari, presso lo studio del difensore avv. GRASSI RAFFAELE;
CONVENUTO
, (C.F., ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._4 dell'avv.to BORTONE CARMINE A. (C.F., ), giusta procura in atti, C.F._5 elettivamente domiciliato in Viale Due Giugno n.210/A, San Severo (FG), presso lo studio del difensore avv. BORTONE CARMINE A.; CONVENUTA Oggi 21 ottobre 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte: Per , EL IU;
Parte_1
Per in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. GRASSI Controparte_1
RAFFAELE;
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
lette le difese delle parti da intendersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex artt. 127ter c.p.c. e 281sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art 281sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.g. 71/2022 promossa da:
, (C.F., ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
EL IU (C.F., ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliato alla Via M. Del Giudice n. 3, San Severo (FG), presso lo studio del difensore avv. EL IU;
ATTORE contro (P.IVA, ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv.to GRASSI RAFFAELE (C.F., ), C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Via S. Murat n. 98, Bari, presso lo studio del difensore avv. GRASSI RAFFAELE;
CONVENUTO
, (C.F., ), con il Controparte_2 C.F._4 patrocinio dell'avv.to BORTONE CARMINE A. (C.F., ), giusta procura in atti, C.F._5 elettivamente domiciliato in Viale Due Giugno n.210/A, San Severo (FG), presso lo studio del difensore avv. BORTONE CARMINE A.; CONVENUTA
pagina 2 di 15 OGGETTO: RISARCIMENTO NN PER LESIONI PERSONALI
CONCLUSIONI I procuratori delle parti, ricevuti i termini di cui all'art. 127ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di udienza ex art. 281sexies c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato il 05.01.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'adito Tribunale di Foggia, e la Controparte_2 Controparte_3 al fine di sentirli condannare in solido all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza
[...] delle lesioni fisiche patite a seguito dell'investimento verificatosi in data 24.09.2019, alle ore 08.50, in San Severo (FG) alla Via Soccorso, all'altezza dell'Azienda “La Meccanica Agricola”. Segnatamente, l'attore ha esposto che nelle dette circostanze di luogo e di tempo veniva investito, mentre percorreva a piedi la predetta via, dall'autovettura Fiat Punto, tg. DX 616 HE, condotta da , la quale non si avvedeva, nell'effettuare la manovra di Controparte_2 retromarcia per uscire dal cancello della suindicata Azienda, della presenza del NE, facendolo rovinare a terra e passando con la ruota destra posteriore su entrambi gli arti inferiori. A causa del sinistro, l'attore ha precisato che veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso di San Severo dalla conducente l'autovettura antagonista e dal di lei figlio, , ove gli veniva riscontrato Persona_1 frattura del piede sinistro con ferita lacerocontusa a gamba destra;
tuttavia, veniva poi ricoverato ed operato presso l'Ospedale Riuniti di Foggia. L'attore ha, infine, esposto che a seguito di visita medica per accertamento dell'invalidità civile, la Commissione gli aveva riconosciuto un'invalidità nella misura del 46% con riduzione permanente della capacità lavorativa. Parte attrice ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro fosse da addebitare esclusivamente alla negligente e imprudente condotta della conducente dell'autovettura, con la conseguente condanna della compagnia assicurativa in solido e/o alternativamente della conducente all'integrale risarcimento delle lesioni fisiche subite, ammontanti ad € 412.247,48; nonché al pagamento di spese e competenze di giudizio, posta la propria ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Costituitasi in giudizio, la convenuta ha confermato quanto Controparte_2 dichiarato da parte attrice, chiedendo di essere manlevata da ogni forma di risarcimento e/o indennizzo del danno.
pagina 3 di 15 Con comparsa di costituzione e risposta, la ha eccepito Controparte_3 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, co. 3, n. 4 e 164, co. 4, c.p.c. La convenuta compagnia ha contestato l'an debeatur, deducendo la carenza di nesso causale tra il sinistro e i danni lamentati, contestando altresì le modalità riferite dalla parte attrice sulla dinamica del sinistro. In particolare, la convenuta compagnia ha constatato dichiarazioni difformi rispetto a quanto riferito dall'attore negli atti introduttivi e dalla stessa presunta convenuta investitrice: più precisamente, l'attore avrebbe dichiarato, in prima battuta, all'informatore della compagnia di essere stato condotto al Pronto Soccorso da alcuni passanti e non già dalla convenuta, tanto verrebbe confermato dal rapporto di registrazione del sistema satellitare installato sulla presunta auto antagonista Fiat Punto, per cui l'autovettura antagonista sarebbe sempre rimasta in Via Soccorso. Vieppiù, la convenuta compagnia ha evidenziato, come in sede di dichiarazioni rilasciate all'informatore della compagnia, l'attore avrebbe riferito della mancanza di testi, della cui assenza è stata constatata durante la fase stragiudiziale ed in sede di citazione. La convenuta compagnia ha chiesto, pertanto, di dichiarare preliminarmente la nullità della citazione e, nel merito, rigettare, la domanda poiché non provata;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, ridurre il quantum ad una somma inferiore e comunque proporzionata agli effettivi danni subiti;
con vittoria di spese e competenze di causa. Espletata l'istruttoria (cfr., verbali di udienza del 18.09.2023 e del 02.10.2024 in atti), consistita nell'escussione dei testi, nel deferimento di interrogatorio formale nei confronti dell'attore e in attività di CTU medica, si è accertato in particolare, attraverso il CTU, Dott. , con la relazione Persona_2 di consulenza, depositata il 13.04.2025, che il danneggiato, , “ha subito a sx Parte_1 lussazione scafo-cuboidea, fratture multiple, lussazione di Lisfrang, fratture pluriframmentarie metatarsali, lussazione metatarso-falangea V dito con sofferenza cutanea;
a dx frattura tibio- peroneale, lesioni compatibili con la dinamica dell'incidente perché occorse per schiacciamento dei due piedi sotto la ruota dell'autoveicolo. Tali lesioni hanno quindi comportato un periodo di incapacità biologica temporanea assoluta di giorni 60 (2 ricoveri), una incapacità biologica temporanea in misura del 75 % di giorni 60, in misura del 50% di giorni 60. Il danno biologico permanente subito dall' istante, e consistente nelle limitazioni funzionali a carico dei due piedi e della conseguente sindrome depressiva reattiva, è da valutarsi nella misura del 30%, con incidenza dell'infortunio subito sulla sua capacità lavorativa specifica e conseguente maggiorazione di 1/4 del danno biologico su indicato, se si dimostra una perdita reddituale dell'attore dopo l'incidente. Le spese mediche attestate e congrue ammontano ad euro 664,23”.
pagina 4 di 15 Con ordinanza del 02.05.2023, il Giudice ha ordinato l'esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. all'INPS e all'INAIL al fine di acquisire documentazione in ordine alle eventuali provvidenze pubbliche corrisposte in favore di parte attrice, , cui con pec del 19.09.2023 la Parte_1 direzione provinciale dell'INPS ha così risposto “l'esibizione di “[…] documentazione in ordine alle eventuali provvidenze pubbliche corrisposte in favore del sig. […] con riguardo Parte_1 all'infortunio del 24.09.2019” si significa che non sussistono prestazioni temporanee (i.e. indennità di malattia) liquidate dall'INPS, a seguito dell'evento citato, in favore del predetto Parte_1
(8/12/1981). Per completezza di informazione, risulta tuttavia, agli atti dell'Istituto, decreto di omologa RG 3291/21 che ha riconosciuto, in favore del sig. con decorrenza 9/20, Parte_1
l'assegno mensile di assistenza, quale invalido civile parziale, sulla scorta delle risultanze della CTU esperita in giudizio, ove si legge, espressamente, che il “caso in esame, (è) originato da un trauma stradale […]”. Si allega, per ogni migliore valutazione e possibile approfondimento, la documentazione relativa al giudizio sub RG 3291/21”. Con ordinanza del 21.09.2025, il Giudice ha ordinato il rinvio della causa per la decisione ai sensi degli artt. 127ter e 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 21.10.2025, invitando le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale. A seguito di rinvio, all'udienza del 26 novembre 2025, all'esito dello scambio cartolare disposto tra le parti in luogo della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***** Preliminarmente, in ordine all'eccezione sollevata dalla costituita convenuta compagnia assicuratrice, occorre analizzare la questione di rito concernente la Controparte_3 pregiudiziale di nullità assoluta dell'atto di citazione per violazione dell'art.163, punti n.3 e n.4 c.p.c., in combinato disposto con l'art.164 co. 4 c.p.c. L'eccezione è infondata e non merita accoglimento. L'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 c.p.c. impone che l'atto introduttivo del giudizio contenga, rispettivamente, la determinazione della cosa oggetto della domanda (c.d. petitum) e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa (c.d. causa petendi). La ricorrenza di tali elementi è presidiata con la sanzione della nullità ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c., ciò a dimostrazione che sono posti a tutela di valori elementari ma imprescindibili, quali il diritto costituzionalmente garantito del convenuto di esercitare le proprie difese (art. 24 Cost.), nonché il potere/dovere del giudice di individuare il thema decidendum della controversia e così esercitare il potere di cognizione che gli viene richiesto.
pagina 5 di 15 È pur vero che la giurisprudenza di legittimità esorta ad un vaglio globale dell'atto di citazione, chiarendo che "Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). Giova altresì precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza" (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, del 22.5.2012 n. 8077). Nel caso di specie, tuttavia, dall'atto di citazione, emerge un'esposizione dei fatti che, sebbene sia generica, poco chiara, e lacunosa in ordine al punto di urto tra il mezzo e il NE, il lato dal quale il NE rispetto alla direzione di marcia provenisse e la velocità del mezzo investitore, consenta la determinazione della cosa oggetto della domanda, ovverosia la domanda pretesa dalla parte attrice di risarcimento danno da lesione personale dovuto al presunto sinistro che nel merito si deve accertare. Difatti, sul punto la S.C. più volte si è espressa e, in particolare, in una recente sentenza ha ribadito che
“ai sensi dell'art.164, comma 4, cpc la citazione deve considerarsi nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n.3 del III° comma dell'art.163 cpc ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n.4) del comma III° dell'art.163 cpc”, ( cfr., Cass. Civ. sentenza n.22330/2017). L'eccezione va, pertanto, disattesa. Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Innanzitutto, la controversia oggetto di decisione rientra nell'ambito applicativo disciplinato dall'art. 2054, comma I, c.c., il quale prevede che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Pertanto, in caso di sinistro coinvolgente un NE, grava sul conducente la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054, comma I, c.c., il quale si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del NE nella causazione del sinistro. Tuttavia, quanto detto non esonera in ogni caso il danneggiato dal fornire la prova dei danni patiti a seguito dell'investimento e del nesso causale intercorrente tra essi e il fatto storico così come rappresentato.
pagina 6 di 15 Si osserva in via generale che, anche in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno;
in particolare, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui incombe sul danneggiato l'onere di provare che l'evento dannoso è stato cagionato dall'urto contro un veicolo o comunque che l'evento è avvenuto in dipendenza di una situazione di fatto posta in essere dalla condotta del conducente del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (Cass. n. 10609/2001). Ciò comporta che l'attore che agisca in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente-danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità; è onere dell'attore, in altri termini, provare innanzitutto il fatto storico e, in assenza di tale prova, non è possibile invocare il regime di imputazione di responsabilità dell'art. 2054, comma I, c.c. Ebbene, nel caso di specie, essendo stata tempestivamente contestata dalla convenuta compagnia assicuratrice la dinamica del sinistro, spettava al NE istante offrire la prova dell'avvenuto investimento o, comunque, di altra condotta riferibile al conducente che avesse determinato, sotto il profilo causale, l'incidente per il quale chiede risarcimento. Tale prova, tuttavia, non risulta essere stata fornita, essendo emersi gravi elementi di contraddizione nell'impianto probatorio acquisito, non superabili dalla costituzione della conducente del presunto veicolo antagonista e dalla conferma da parte della stessa di quanto dichiarato dall'attore, avendo la stessa piuttosto contribuito ad aumentare i dubbi sulla reale dinamica del sinistro. Sul punto, circa la dinamica del sinistro, si osserva, innanzitutto che il NE , nei Parte_1 propri scritti difensivi, si limita a riferire di essere investito dalla Fiat Punto tg. DX616HE, condotta dalla . CP_2
Nei propri atti difensivi parte attrice menziona e deposita la documentazione concernente certificato di Pronto Soccorso, certificazione medica e spese sostenute, certificazione della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile e della relazione medico legale nel giudizio di ATP ex art. 445bis c.p.c., fornendo, tuttavia, elementi di prova contraddittori su aspetti affatto marginali della vicenda.
pagina 7 di 15 Destano per esempio perplessità le dichiarazioni contrastanti in ordine ai momenti successivi all'investimento, in relazione ai quali si rileva che l'attore sia in citazione, sia fornendo informazioni al dott. incaricato dalla compagnia assicurativa di esperire indagini, ha dichiarato di Persona_3 essere stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dal alcuni passanti, aggiungendo, altresì, che non vi erano testimoni al momento del presunto sinistro (cfr., doc. 3, all. nel fascicolo di parte convenuta;
viceversa la presunta conducente antagonista, , ha Controparte_4 Controparte_2 dichiarato di aver accompagnato lei stessa insieme al figlio in Ospedale il NE (ciò viene anche confermato in sede di dichiarazione testimoniale dal figlio della presunta conducente antagonista,
, cfr., verbale di udienza 2.10.2024) e che sul posto non vi erano testimoni e la versione Persona_1 della convenuta è confermata anche dal rapporto di registrazione del sistema satellitare installato sull'auto Fiat Punto, da cui emerge esattamente che la presunta auto antagonista è rimasta per tutto il tempo in Via Soccorso (cfr., doc. 5, all. in fascicolo di parte convenuta . Il dettaglio, Controparte_4 tutt'altro che marginale, assume particolare rilievo ove si osservi che dei presunti passanti a cui ha fatto riferimento la convenuta che avrebbero soccorso e accompagnato al pronto soccorso l'attore si perde traccia nel corso del giudizio, mentre se il racconto fosse stato veritiero gli stessi avrebbero dovuto essere citati quali testi elettivi. Vengono invece citate come testi due passanti che riferiscono di aver visto l'investimento ma che sarebbero intervenute solo nel momento in cui l'attore, fino a quel momento sconosciuto, veniva caricato in macchina per essere trasportato al pronto soccorso, senza che nulla sia chiarito in merito al motivo per cui le parti abbiano nella fase stragiudiziale dichiarato che non ci fossero testimoni. La percezione è pertanto quella di una versione dei fatti progressivamente accomodata al fine di renderla credibile, ma proprio per questo che appare come non corrispondente a verità, anche in considerazione della specificazione che l'attore fa in merito al fatto che era giunto presso l'azienda della convenuta per chiedere lavoro, negando di esserne già dipendente. Eppure, anche il particolare per cui la macchina della era carica di pomodori lascia intuire una scena del CP_2 sinistro legata piuttosto allo svolgimento di mansioni lavorative nell'azienda. Insufficiente in senso inverso è anche la produzione in giudizio della relazione medico legale a firma del Dr. allegata dalla parte attrice con la propria memoria istruttoria n. 2 ex art. Persona_4
183 co. 6 c.p.c. Invero, la relazione a firma del Dr. non può produrre effetti nell'ambito del Per_4 presente procedimento poiché attiene al diverso giudizio di ATP ex art. 445bis c.p.c. che ha visto coinvolte altre parti processuali. A ciò si aggiunga che il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. contro l'INPS veniva proposto dall'odierno attore per accertare la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile e/o della pensione di inabilità, instaurando, quindi, un procedimento con un petitum e una causa petendi difformi da quelli della presente causa. Quanto indicato nella suddetta relazione di CTU non appare sufficiente: si presta a vagliare i detti requisiti sanitari senza alcun riferimento all'investimento, senza indicazione di dettagli sul punto e senza estendere la perizia all'accertamento del nesso di causalità tra l'evento incidentale e le lesioni personali, nonché all'accertamento dell'eventuale preesistenza del danno fisico lamentato. La carenza di dettagli sulle modalità del sinistro stradale non permette di rilevare la sussistenza né dell'evento dannoso, né tantomeno del nesso causale tra la condotta e i lamentati danni – conseguenza.
pagina 8 di 15 Della stessa portata è la documentazione relativa alle provvidenze pubbliche. Difatti, a seguito di ordinanza del 02.05.2023, con cui il Tribunale ha disposto ordine di esibizione e deposito ex artt. 210 e 213 c.p.c. nei confronti di INPS e INAIL di esibire e depositare documentazione relativa alle provvidenze pubbliche eventualmente corrisposte in favore di , per l'infortunio Parte_1 occorso il 24.09.2019, l'INAIL ha attestato l'assenza di prestazioni economiche corrisposte dall'Istituto in favore dell'attore e l'INPS ottemperando parzialmente all'ordine di esibizione ha dichiarato di aver riconosciuto in favore del un assegno mensile di assistenza (cfr. deposito del 19.09.2023 Parte_1 dell'INPS), ma non ha provveduto a depositare alcun documento in ordine alla quantificazione della prestazione assistenziale corrisposta. Ciò posto, le suddette provvidenze economiche non rappresentano alcun presupposto perché la RCA, per un sinistro stradale, debba coprire i danni patrimoniali e non patrimoniali non coperti dall'Inail o Inps, come a titolo esemplificativo il danno biologico, se non è certo e provato l'an dell'evento dannoso. Anche con riguardo alla espletata prova testimoniale non si ravvisano elementi che possano contribuire ad una possibile ricostruzione della dinamica del fatto.
pagina 9 di 15 All'udienza del 18 settembre 2023, (cfr., verbale di udienza allegato in atti) durante l'interrogatorio formale, deferito nei confronti di , questi ha dichiarato: “sulle Parte_1 circostanze articolate nella memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. n. 2 a firma dell'avv. Gassi, non le confermo perché l'impatto è effettivamente avvenuto e perché non è vero che dopo l'incidente ho potuto continuare a svolgere regolarmente tutte le attività di lavoro e di svago che svolgevo precedentemente. Ed infatti, non riuscendo più a salire sulle scale e sui tetti, perché ho un piede inclinato che non mi consente di mantenere l'equilibrio, non posso più svolgere il mio lavoro di elettricista. Non posso più giocare a calcetto e fare sport e dilettarmi in serate suonando la batteria perché non posso più usare il piede per il pedale”. La teste di parte attrice Testimone_1 nella medesima udienza del 18.09.2023 (cfr., verbale di udienza) ha riferito: “essendo diventata amica dell'attore solo a seguito dell'incidente e del soccorso che ho prestato. Sono attualmente una OSS mentre all'epoca lavoravo in un magazzino per indumenti ma quel giorno non lavoravo e stavo andando al 3G (un discount per bambini); sulle circostanze articolate nella memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. n. 2 a firma dell'avv. Mastrangelo, le confermo, precisando che assistetti all'incidente e non ero sola, ma ero in macchina in compagnia di una mia amica che si chiama . Ho Parte_2 proprio visto tutta la dinamica del sinistro e cioè l'investimento del sig. e la macchina Parte_1 guidata da una signora anziana che era proprio sopra le gambe del sig. . Lo ricordo come Parte_1 se fosse ora. La macchina era posizionata più o meno dalla tibia in giù e cioè tra il piede e il ginocchio. Ricordo che il fu caricato su una macchina Station di cui non ricordo il Parte_1 marchio. C'era chi lo sorreggeva dalle gambe e chi lo tirava su. Ricordo che gridava per il dolore, mentre la signora che lo aveva investito urlava anche lei e non capiva più niente per lo spavento. Sulle circostanze di prova contraria a firma dell'avv. Gassi, non confermo le circostanze di cui alle lett. A e B per quanto ho già precisato e tanto meno confermo la circostanza di cui alla lett. C, non avendo mai assistito ad altro incidente”. La teste all'udienza del 2 ottobre 2024 (cfr., verbale di Parte_2 udienza), ha riferito che “preciso che quel giorno ero in auto con la mia amica e stavamo Tes_1 andando al negozio 3g su via Soccorso e abbiamo visto dal lato opposto al nostro senso di marcia che una auto che non ricordo il modello investiva un NE facendo retromarcia e quindi urtando con la ruota posteriore. Il NE è caduto e l'auto gli è passata sugli arti inferiori. Ci siamo fermati per soccorrere l'investito il quale urlava dolorante e la signora investitrice urlava per lo spavento. (…) ho visto che il è stato caricato in una macchina con l'aiuto di un altro ragazzo che è uscito Parte_1 dal capannone e portato in ospedale. Io e la mia amica siamo andate via. Su prova contraria della convenuta non conferma il capitolo di cui alla lettera a della memoria 183 n. 3 in quanto c'è CP_5 stato contatto tra l'auto e il NE. Sul capitolo di cui alla lettera b, sono arrivata al momento dell'investimento cui ho assistito”. Alla medesima udienza, il figlio della presunta conducente dell'auto antagonista, , ha dichiarato che “sono intervenuto subito dopo il verificarsi Persona_1 dell'investimento da parte di mia madre che avevo appena salutato per tornare al mio lavoro. Ho sentito delle urla e sono tornato indietro vedendo mia madre agitata fuori dal veicolo mentre ho visto dall'altro lato della macchina, lato passeggero, un ragazzo a terra con le gambe tra le due ruote. Ho quindi prestato soccorso al ragazzo che è stato sollevato ed adagiato in un'auto che l'ha portato al Pronto Soccorso di San Severo. Successivamente, con un'altra auto mi sono recato con mia madre al Pronto soccorso per sincerarmi delle condizioni di salute del ragazzo investito ed ho constatato che gli stavamo prestando la cura del caso”. Sulla prova contraria “non ho visto l'impatto tra l'auto ed il NE ma l'ho desunto dalla posizione dell'auto e del NE stesso. Confermo che sono giunto sul pagina 10 di 15 luogo del sinistro dopo il suo verificarsi ed io mi trovavo a circa 20 metri quando ho sentito le urla ed ero di spalle. Ritengo opportuno precisare che l'auto di mia madre nell'occasione era carica di cassette di pomodori”. È pacifico come le testimonianze assunte, alla luce di quanto già osservato, non consentano di formulare un giudizio di attendibilità; le stesse, pur riferendo le testimoni di essere frutto della visione diretta della dinamica del sinistro, appaiono generiche e lacunose anche in ordine al punto d'urto e di contatto tra il NE e l'auto e non consentono di spiegare come mai, a fronte di un evento tanto grave, non vi sia stato alcun intervento delle forze dell'ordine o di un'ambulanza e come mai le parti non abbiano ricordato la presenza delle due testimoni che si sarebbero avvicinate e avrebbero cercato di calmare l'investitrice, la quale ha dichiarato al medico fiduciario di ricordare solo la presenza di qualcuno parcheggiato (che, dunque, non sarebbe sceso dalla macchina). È pacifico che le testimonianze non possano essere utilizzate neppure ai fini della risarcibilità dei danni lamentati dall'istante, in quanto risultate del tutto inverosimili, non consegnando al Tribunale una descrizione della dinamica del sinistro corroborata da evidenze istruttorie. Ciò posto, è evidente come la dinamica dell'accaduto sia ricostruita in maniera totalmente generica, non incompatibile con una dispercezione, ed incapace di assolvere all'onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata;
la ricostruzione del fatto storico, contraddittoria e lacunosa, appare inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto e specificamente su come si sarebbe realizzato l'impatto tra il veicolo presunto investitore e l'istante e sulle rispettive responsabilità; analogamente e conseguentemente generica risulta inoltre l'allegazione in ordine al profilo della sussistenza del nesso causale tra l'evento e i lamentati danni - conseguenza in ordine alla domanda formulata. Le predette carenze si riflettono, pertanto, sul profilo del quadro probatorio non risultando provati nel giudizio di primo grado quei fatti costitutivi della fattispecie mancanti in quanto neppure specificamente allegati e che comunque spettava alla parte istante provare, secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall' art. 2697 c.c. In definitiva, parte attrice non ha fornito una chiara ed esatta ricostruzione della dinamica del sinistro;
non ha indicato con precisione il punto di contatto tra investitore ed investito e, infine, non ha fornito una ricostruzione precisa del nesso eziologico sussistente tra tutto quanto lamentato e l'eventus damni da questi narrato;
ne deriva conseguentemente l'impossibilità di accertare una responsabilità tanto esclusiva in ordine alla convenuta quanto concorrente tra le parti in causa. Pertanto, posto che dall'istruttoria espletata durante il giudizio di primo grado non siano emersi gli elementi costitutivi della fattispecie invocata, ovvero l'evento dannoso, il nesso causale esistente tra il fatto storico così come rappresentato e il danno conseguenza patito, in questa sede la domanda non è risultata fondata e dovrà essere rigettata. Di qui la conclusione per cui, “in assenza di riscontri oggettivi circa il reale accadimento del sinistro in questione, la domanda risarcitoria di parte attrice va rigettata nei confronti della compagnia assicuratrice, non essendo stato provato - secondo il criterio del più probabile che non - lo specifico fatto illecito che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe provocato il danno del quale si chiede in questa sede il risarcimento”, (cfr., Tribunale di Venezia, sent. 1830/2019). Da una valutazione comparativa e complessiva delle allegazioni e delle risultanze istruttorie emerge che parte attrice non ha provato la domanda, e questa carenza non può essere sopperita dall'espletamento della CTU medica.
pagina 11 di 15 Difatti, occorre ancora una volta sottolineare il difetto di allegazione dell'atto introduttivo;
parte attorea si è limitata a dedurre che “in data 24.09.2019, alle ore 08:50 circa, nell'abitato di San Severo (FG), l'odierno attore, nel mentre percorreva a piedi Via Soccorso, giunto all'altezza della Azienza
“La Meccanica Agricola”, veniva investito dall'autovettura, Fiat Punto, tg. DX616HE (…) condotta dalla sig.ra , la quale, nell'effettuare la manovra di retromarcia per Controparte_2 uscire dal cancello della suindicata Azienda, non avvedendosi della presenza del NE, lo urtava facendolo rovinare a terra e, quindi, con la ruota destra posteriore, passava su entrambi gli arti inferiori” senza null'altro specificare sulle modalità dell'urto tra il veicolo e il NE, sulle modalità della propria caduta, sulle modalità di urto del veicolo sul NE, su come il veicolo abbia colpito entrambi gli arti inferiori. Tale difetto di allegazione non rende possibile a questo Tribunale una ricostruzione chiara della dinamica.
pagina 12 di 15 Ciò posto, preme osservare che la c.t.u. espletata in primo grado è estimativa dei danni e non supplisce alle carenze probatorie. Infatti, la c.t.u. non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi. Esso è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio. In linea con tale principio la Corte di Cassazione ha precisato che “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al ctu anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo, posti direttamente a fondamento della domanda o dell'eccezione delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.” (Cass. 5422/2002; in senso analogo, ex multiis, Cass. civ., 2205/1996, 3343/2001). La Suprema Corte afferma chiaramente che la c.t.u. non deve costituire una relevatio ab onere probandi, né uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate, né tantomeno deve avere funzione esplorativa, salvo il limite in cui essa diventa lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (es. prove immunoematologiche e genetiche, determinazione del nesso di causalità tra fatto illecito – comunque già dimostrato nella individuazione della condotta illecita - e lesioni, ecc.); “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, (Cass. civ., sez. 6 – lav., ord. 8-2- 2011, n. 3139). È nota la funzione asseverativa dei mezzi di prova e dei documenti rispetto all'attività assertiva, ovvero all'allegazione dei fatti costitutivi, impeditivi o modificativi, che deve avvenire entro i termini fissati a pena di decadenza dal codice di rito, che sono di ordine pubblico, le cui preclusioni sono rilevabili d'ufficio. In particolare, va sottolineato che i documenti prodotti in giudizio hanno la funzione di asseverare quanto allegato dalla parte e non di introdurre (cd. allegazioni silenti) fatti non oggetto di specifica attività assertiva. Regola fondamentale del processo civile ordinario, infatti, è il principio dispositivo in base al quale è vietato al giudice di porre a base della propria decisione fatti non dedotti dalle parti.
pagina 13 di 15 L'allegazione dei fatti (costitutivi, da parte dell'attore, e impeditivi, modificativi ed estintivi, da parte del convenuto) è necessaria, e deve aver luogo al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Cass. civ., sez. III, 22- 6-2007, n. 14581; v., quanto alla distinzione tra potere di allegazione e potere di rilevazione e relative preclusioni, Cass. civ., sez. un., 3-2-1998, n. 1099); il fatto tardivamente allegato in giudizio da una delle parti a fondamento delle proprie richieste non può essere oggetto di prova, non appartenendo al thema decidendum, e l'eventuale prova acquisita nel processo (costituenda o documentale) su di esso è inutilizzabile. Inoltre, nelle conclusioni della perizia deposita in data 13.04.2025 dal CTU, seppur si legga che il danneggiato, , “ha subito a sx lussazione scafo-cuboidea, fratture multiple, Parte_1 lussazione di Lisfrang, fratture pluriframmentarie metatarsali, lussazione metatarso-falangea V dito con sofferenza cutanea;
a dx frattura tibio-peroneale, lesioni compatibili con la dinamica dell'incidente perché occorse per schiacciamento dei due piedi sotto la ruota dell'autoveicolo. Tali lesioni hanno quindi comportato un periodo di incapacità biologica temporanea assoluta di giorni 60 (2 ricoveri), una incapacità biologica temporanea in misura del 75 % di giorni 60, in misura del 50% di giorni 60. Il danno biologico permanente subito dall' istante, e consistente nelle limitazioni funzionali a carico dei due piedi e della conseguente sindrome depressiva reattiva, è da valutarsi nella misura del 30%, con incidenza dell'infortunio subito sulla sua capacità lavorativa specifica e conseguente maggiorazione di 1/4 del danno biologico su indicato, se si dimostra una perdita reddituale dell'attore dopo l'incidente. Le spese mediche attestate e congrue ammontano ad euro 664,23”, è possibile affermare, alla luce di quanto ut supra argomentato ed evidenziato, che la residuale compatibilità riscontrata dal CTU in termini di “lesioni compatibili con la dinamica dell'incidente” sia espressione di un accertamento di compatibilità astratta in mancanza della prova sull'an; di talché, resta assorbito. La compatibilità tra i danni – conseguenza e il sinistro è una compatibilità astratta. Benchè la ctu abbia riscontrato una compatibilità causale tra il danno evento e i danni – conseguenza, quindi tra le lesioni patite e il fatto storico, l'assenza di prova in ordine al fatto storico non consente di addebitare la responsabilità alla convenuta compagnia assicurativa del proprietario del presunto veicolo investitore per i danni subiti, proprio per la mancanza di prova del fatto privo di modalità che siano riscontrabili e circostanziabili. Nel caso all'esame parte attrice si limita a riferire di essere stato investito senza fornire prove certe sul tipo di investimento, sulle modalità, sulle dichiarazioni del presunto conducente, senza fornire una adeguata prova testimoniale sul fatto storico;
in definitiva, l'an del diritto invocato è non provato. Da qui, le valutazioni del CTU sui danni – conseguenza restano assorbiti, data la genericità del fatto che non permette neanche una compiuta riscontrabilità dei danni – conseguenza, sebbene ci sia stata una valutazione di compatibilità meramente astratta da parte del CTU rispetto a una descrizione lata di un investimento, ma non sufficiente per l'infondatezza dell'an che assorbe in ordine alla valutazione di accertabilità della compatibilità dei danni – conseguenza.
pagina 14 di 15 Quanto valutato non consente a questo Tribunale di poter applicare nel caso di specie il principio del più probabile che non, ovvero poter con ragionevole probabilità logica ritenere un dato fatto avvenuto secondo determinate modalità da cui siano derivate causalmente date conseguenze, secondo la ben nota giurisprudenza per cui “la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra”, (cfr., Cass., sent. n. 26304/2021). Ebbene, alla luce delle argomentazioni ut supra illustrate, attese le incertezze in ordine a una specifica e precisa descrizione del fatto evento, (rectius: sinistro stradale), e delle sue modalità, ne consegue l'impossibilità di fornire un altrettanto quadro probatorio dello stesso, nonché delle contestate responsabilità in ordine al fatto di causa, a cui si aggiunge l'assenza di prova in ordine alla sussistenza di un nesso eziologico tra l'evento e i danni – conseguenza lamentati. La domanda risulta, quindi, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per la accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie. In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo anche in questa sede l'esame del quantum debeatur; si ritiene di confermarsi che dall'esame complessivo delle risultanze emerge una forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie invocata ai fini della richiesta condanna, che impone il rigetto delle domande così formulate. Ogni altra questione, anche riferibile alla difesa della convenuta, in quanto dipendente dal positivo accertamento dell'an del sinistro, resta assorbita. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto, ai fini della liquidazione, dell'ammissione dell'attore ammesso al gratuito patrocinio. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte. Va, inoltre, posto definitivamente a carico dell'erario le spese di C.T.U., come da separato decreto nella misura prestabilita.
P.Q.M.
Il Tribunale Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna l'attore e la convenuta in solido al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia convenuta che, aumentate per il numero delle parti, si liquidano in euro € 9.150,00 oltre Iva, cpa e rimborso forfettario come p.er legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza e per gli altri adempimenti di legge.
Foggia, 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 71/2022
Tra
, (C.F., ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
EL IU (C.F., ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliato alla Via M. Del Giudice n. 3, San Severo (FG), presso lo studio del difensore avv. EL IU;
ATTORE contro (P.IVA, ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv.to GRASSI RAFFAELE (C.F., ), C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Via S. Murat n. 98, Bari, presso lo studio del difensore avv. GRASSI RAFFAELE;
CONVENUTO
, (C.F., ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._4 dell'avv.to BORTONE CARMINE A. (C.F., ), giusta procura in atti, C.F._5 elettivamente domiciliato in Viale Due Giugno n.210/A, San Severo (FG), presso lo studio del difensore avv. BORTONE CARMINE A.; CONVENUTA Oggi 21 ottobre 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte: Per , EL IU;
Parte_1
Per in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. GRASSI Controparte_1
RAFFAELE;
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
lette le difese delle parti da intendersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex artt. 127ter c.p.c. e 281sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art 281sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.g. 71/2022 promossa da:
, (C.F., ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
EL IU (C.F., ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliato alla Via M. Del Giudice n. 3, San Severo (FG), presso lo studio del difensore avv. EL IU;
ATTORE contro (P.IVA, ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv.to GRASSI RAFFAELE (C.F., ), C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Via S. Murat n. 98, Bari, presso lo studio del difensore avv. GRASSI RAFFAELE;
CONVENUTO
, (C.F., ), con il Controparte_2 C.F._4 patrocinio dell'avv.to BORTONE CARMINE A. (C.F., ), giusta procura in atti, C.F._5 elettivamente domiciliato in Viale Due Giugno n.210/A, San Severo (FG), presso lo studio del difensore avv. BORTONE CARMINE A.; CONVENUTA
pagina 2 di 15 OGGETTO: RISARCIMENTO NN PER LESIONI PERSONALI
CONCLUSIONI I procuratori delle parti, ricevuti i termini di cui all'art. 127ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di udienza ex art. 281sexies c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato il 05.01.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'adito Tribunale di Foggia, e la Controparte_2 Controparte_3 al fine di sentirli condannare in solido all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza
[...] delle lesioni fisiche patite a seguito dell'investimento verificatosi in data 24.09.2019, alle ore 08.50, in San Severo (FG) alla Via Soccorso, all'altezza dell'Azienda “La Meccanica Agricola”. Segnatamente, l'attore ha esposto che nelle dette circostanze di luogo e di tempo veniva investito, mentre percorreva a piedi la predetta via, dall'autovettura Fiat Punto, tg. DX 616 HE, condotta da , la quale non si avvedeva, nell'effettuare la manovra di Controparte_2 retromarcia per uscire dal cancello della suindicata Azienda, della presenza del NE, facendolo rovinare a terra e passando con la ruota destra posteriore su entrambi gli arti inferiori. A causa del sinistro, l'attore ha precisato che veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso di San Severo dalla conducente l'autovettura antagonista e dal di lei figlio, , ove gli veniva riscontrato Persona_1 frattura del piede sinistro con ferita lacerocontusa a gamba destra;
tuttavia, veniva poi ricoverato ed operato presso l'Ospedale Riuniti di Foggia. L'attore ha, infine, esposto che a seguito di visita medica per accertamento dell'invalidità civile, la Commissione gli aveva riconosciuto un'invalidità nella misura del 46% con riduzione permanente della capacità lavorativa. Parte attrice ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro fosse da addebitare esclusivamente alla negligente e imprudente condotta della conducente dell'autovettura, con la conseguente condanna della compagnia assicurativa in solido e/o alternativamente della conducente all'integrale risarcimento delle lesioni fisiche subite, ammontanti ad € 412.247,48; nonché al pagamento di spese e competenze di giudizio, posta la propria ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Costituitasi in giudizio, la convenuta ha confermato quanto Controparte_2 dichiarato da parte attrice, chiedendo di essere manlevata da ogni forma di risarcimento e/o indennizzo del danno.
pagina 3 di 15 Con comparsa di costituzione e risposta, la ha eccepito Controparte_3 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, co. 3, n. 4 e 164, co. 4, c.p.c. La convenuta compagnia ha contestato l'an debeatur, deducendo la carenza di nesso causale tra il sinistro e i danni lamentati, contestando altresì le modalità riferite dalla parte attrice sulla dinamica del sinistro. In particolare, la convenuta compagnia ha constatato dichiarazioni difformi rispetto a quanto riferito dall'attore negli atti introduttivi e dalla stessa presunta convenuta investitrice: più precisamente, l'attore avrebbe dichiarato, in prima battuta, all'informatore della compagnia di essere stato condotto al Pronto Soccorso da alcuni passanti e non già dalla convenuta, tanto verrebbe confermato dal rapporto di registrazione del sistema satellitare installato sulla presunta auto antagonista Fiat Punto, per cui l'autovettura antagonista sarebbe sempre rimasta in Via Soccorso. Vieppiù, la convenuta compagnia ha evidenziato, come in sede di dichiarazioni rilasciate all'informatore della compagnia, l'attore avrebbe riferito della mancanza di testi, della cui assenza è stata constatata durante la fase stragiudiziale ed in sede di citazione. La convenuta compagnia ha chiesto, pertanto, di dichiarare preliminarmente la nullità della citazione e, nel merito, rigettare, la domanda poiché non provata;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, ridurre il quantum ad una somma inferiore e comunque proporzionata agli effettivi danni subiti;
con vittoria di spese e competenze di causa. Espletata l'istruttoria (cfr., verbali di udienza del 18.09.2023 e del 02.10.2024 in atti), consistita nell'escussione dei testi, nel deferimento di interrogatorio formale nei confronti dell'attore e in attività di CTU medica, si è accertato in particolare, attraverso il CTU, Dott. , con la relazione Persona_2 di consulenza, depositata il 13.04.2025, che il danneggiato, , “ha subito a sx Parte_1 lussazione scafo-cuboidea, fratture multiple, lussazione di Lisfrang, fratture pluriframmentarie metatarsali, lussazione metatarso-falangea V dito con sofferenza cutanea;
a dx frattura tibio- peroneale, lesioni compatibili con la dinamica dell'incidente perché occorse per schiacciamento dei due piedi sotto la ruota dell'autoveicolo. Tali lesioni hanno quindi comportato un periodo di incapacità biologica temporanea assoluta di giorni 60 (2 ricoveri), una incapacità biologica temporanea in misura del 75 % di giorni 60, in misura del 50% di giorni 60. Il danno biologico permanente subito dall' istante, e consistente nelle limitazioni funzionali a carico dei due piedi e della conseguente sindrome depressiva reattiva, è da valutarsi nella misura del 30%, con incidenza dell'infortunio subito sulla sua capacità lavorativa specifica e conseguente maggiorazione di 1/4 del danno biologico su indicato, se si dimostra una perdita reddituale dell'attore dopo l'incidente. Le spese mediche attestate e congrue ammontano ad euro 664,23”.
pagina 4 di 15 Con ordinanza del 02.05.2023, il Giudice ha ordinato l'esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. all'INPS e all'INAIL al fine di acquisire documentazione in ordine alle eventuali provvidenze pubbliche corrisposte in favore di parte attrice, , cui con pec del 19.09.2023 la Parte_1 direzione provinciale dell'INPS ha così risposto “l'esibizione di “[…] documentazione in ordine alle eventuali provvidenze pubbliche corrisposte in favore del sig. […] con riguardo Parte_1 all'infortunio del 24.09.2019” si significa che non sussistono prestazioni temporanee (i.e. indennità di malattia) liquidate dall'INPS, a seguito dell'evento citato, in favore del predetto Parte_1
(8/12/1981). Per completezza di informazione, risulta tuttavia, agli atti dell'Istituto, decreto di omologa RG 3291/21 che ha riconosciuto, in favore del sig. con decorrenza 9/20, Parte_1
l'assegno mensile di assistenza, quale invalido civile parziale, sulla scorta delle risultanze della CTU esperita in giudizio, ove si legge, espressamente, che il “caso in esame, (è) originato da un trauma stradale […]”. Si allega, per ogni migliore valutazione e possibile approfondimento, la documentazione relativa al giudizio sub RG 3291/21”. Con ordinanza del 21.09.2025, il Giudice ha ordinato il rinvio della causa per la decisione ai sensi degli artt. 127ter e 281sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 21.10.2025, invitando le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale. A seguito di rinvio, all'udienza del 26 novembre 2025, all'esito dello scambio cartolare disposto tra le parti in luogo della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***** Preliminarmente, in ordine all'eccezione sollevata dalla costituita convenuta compagnia assicuratrice, occorre analizzare la questione di rito concernente la Controparte_3 pregiudiziale di nullità assoluta dell'atto di citazione per violazione dell'art.163, punti n.3 e n.4 c.p.c., in combinato disposto con l'art.164 co. 4 c.p.c. L'eccezione è infondata e non merita accoglimento. L'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 c.p.c. impone che l'atto introduttivo del giudizio contenga, rispettivamente, la determinazione della cosa oggetto della domanda (c.d. petitum) e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa (c.d. causa petendi). La ricorrenza di tali elementi è presidiata con la sanzione della nullità ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c., ciò a dimostrazione che sono posti a tutela di valori elementari ma imprescindibili, quali il diritto costituzionalmente garantito del convenuto di esercitare le proprie difese (art. 24 Cost.), nonché il potere/dovere del giudice di individuare il thema decidendum della controversia e così esercitare il potere di cognizione che gli viene richiesto.
pagina 5 di 15 È pur vero che la giurisprudenza di legittimità esorta ad un vaglio globale dell'atto di citazione, chiarendo che "Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). Giova altresì precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza" (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, del 22.5.2012 n. 8077). Nel caso di specie, tuttavia, dall'atto di citazione, emerge un'esposizione dei fatti che, sebbene sia generica, poco chiara, e lacunosa in ordine al punto di urto tra il mezzo e il NE, il lato dal quale il NE rispetto alla direzione di marcia provenisse e la velocità del mezzo investitore, consenta la determinazione della cosa oggetto della domanda, ovverosia la domanda pretesa dalla parte attrice di risarcimento danno da lesione personale dovuto al presunto sinistro che nel merito si deve accertare. Difatti, sul punto la S.C. più volte si è espressa e, in particolare, in una recente sentenza ha ribadito che
“ai sensi dell'art.164, comma 4, cpc la citazione deve considerarsi nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n.3 del III° comma dell'art.163 cpc ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n.4) del comma III° dell'art.163 cpc”, ( cfr., Cass. Civ. sentenza n.22330/2017). L'eccezione va, pertanto, disattesa. Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Innanzitutto, la controversia oggetto di decisione rientra nell'ambito applicativo disciplinato dall'art. 2054, comma I, c.c., il quale prevede che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Pertanto, in caso di sinistro coinvolgente un NE, grava sul conducente la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054, comma I, c.c., il quale si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del NE nella causazione del sinistro. Tuttavia, quanto detto non esonera in ogni caso il danneggiato dal fornire la prova dei danni patiti a seguito dell'investimento e del nesso causale intercorrente tra essi e il fatto storico così come rappresentato.
pagina 6 di 15 Si osserva in via generale che, anche in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno;
in particolare, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui incombe sul danneggiato l'onere di provare che l'evento dannoso è stato cagionato dall'urto contro un veicolo o comunque che l'evento è avvenuto in dipendenza di una situazione di fatto posta in essere dalla condotta del conducente del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (Cass. n. 10609/2001). Ciò comporta che l'attore che agisca in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente-danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità; è onere dell'attore, in altri termini, provare innanzitutto il fatto storico e, in assenza di tale prova, non è possibile invocare il regime di imputazione di responsabilità dell'art. 2054, comma I, c.c. Ebbene, nel caso di specie, essendo stata tempestivamente contestata dalla convenuta compagnia assicuratrice la dinamica del sinistro, spettava al NE istante offrire la prova dell'avvenuto investimento o, comunque, di altra condotta riferibile al conducente che avesse determinato, sotto il profilo causale, l'incidente per il quale chiede risarcimento. Tale prova, tuttavia, non risulta essere stata fornita, essendo emersi gravi elementi di contraddizione nell'impianto probatorio acquisito, non superabili dalla costituzione della conducente del presunto veicolo antagonista e dalla conferma da parte della stessa di quanto dichiarato dall'attore, avendo la stessa piuttosto contribuito ad aumentare i dubbi sulla reale dinamica del sinistro. Sul punto, circa la dinamica del sinistro, si osserva, innanzitutto che il NE , nei Parte_1 propri scritti difensivi, si limita a riferire di essere investito dalla Fiat Punto tg. DX616HE, condotta dalla . CP_2
Nei propri atti difensivi parte attrice menziona e deposita la documentazione concernente certificato di Pronto Soccorso, certificazione medica e spese sostenute, certificazione della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile e della relazione medico legale nel giudizio di ATP ex art. 445bis c.p.c., fornendo, tuttavia, elementi di prova contraddittori su aspetti affatto marginali della vicenda.
pagina 7 di 15 Destano per esempio perplessità le dichiarazioni contrastanti in ordine ai momenti successivi all'investimento, in relazione ai quali si rileva che l'attore sia in citazione, sia fornendo informazioni al dott. incaricato dalla compagnia assicurativa di esperire indagini, ha dichiarato di Persona_3 essere stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dal alcuni passanti, aggiungendo, altresì, che non vi erano testimoni al momento del presunto sinistro (cfr., doc. 3, all. nel fascicolo di parte convenuta;
viceversa la presunta conducente antagonista, , ha Controparte_4 Controparte_2 dichiarato di aver accompagnato lei stessa insieme al figlio in Ospedale il NE (ciò viene anche confermato in sede di dichiarazione testimoniale dal figlio della presunta conducente antagonista,
, cfr., verbale di udienza 2.10.2024) e che sul posto non vi erano testimoni e la versione Persona_1 della convenuta è confermata anche dal rapporto di registrazione del sistema satellitare installato sull'auto Fiat Punto, da cui emerge esattamente che la presunta auto antagonista è rimasta per tutto il tempo in Via Soccorso (cfr., doc. 5, all. in fascicolo di parte convenuta . Il dettaglio, Controparte_4 tutt'altro che marginale, assume particolare rilievo ove si osservi che dei presunti passanti a cui ha fatto riferimento la convenuta che avrebbero soccorso e accompagnato al pronto soccorso l'attore si perde traccia nel corso del giudizio, mentre se il racconto fosse stato veritiero gli stessi avrebbero dovuto essere citati quali testi elettivi. Vengono invece citate come testi due passanti che riferiscono di aver visto l'investimento ma che sarebbero intervenute solo nel momento in cui l'attore, fino a quel momento sconosciuto, veniva caricato in macchina per essere trasportato al pronto soccorso, senza che nulla sia chiarito in merito al motivo per cui le parti abbiano nella fase stragiudiziale dichiarato che non ci fossero testimoni. La percezione è pertanto quella di una versione dei fatti progressivamente accomodata al fine di renderla credibile, ma proprio per questo che appare come non corrispondente a verità, anche in considerazione della specificazione che l'attore fa in merito al fatto che era giunto presso l'azienda della convenuta per chiedere lavoro, negando di esserne già dipendente. Eppure, anche il particolare per cui la macchina della era carica di pomodori lascia intuire una scena del CP_2 sinistro legata piuttosto allo svolgimento di mansioni lavorative nell'azienda. Insufficiente in senso inverso è anche la produzione in giudizio della relazione medico legale a firma del Dr. allegata dalla parte attrice con la propria memoria istruttoria n. 2 ex art. Persona_4
183 co. 6 c.p.c. Invero, la relazione a firma del Dr. non può produrre effetti nell'ambito del Per_4 presente procedimento poiché attiene al diverso giudizio di ATP ex art. 445bis c.p.c. che ha visto coinvolte altre parti processuali. A ciò si aggiunga che il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. contro l'INPS veniva proposto dall'odierno attore per accertare la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile e/o della pensione di inabilità, instaurando, quindi, un procedimento con un petitum e una causa petendi difformi da quelli della presente causa. Quanto indicato nella suddetta relazione di CTU non appare sufficiente: si presta a vagliare i detti requisiti sanitari senza alcun riferimento all'investimento, senza indicazione di dettagli sul punto e senza estendere la perizia all'accertamento del nesso di causalità tra l'evento incidentale e le lesioni personali, nonché all'accertamento dell'eventuale preesistenza del danno fisico lamentato. La carenza di dettagli sulle modalità del sinistro stradale non permette di rilevare la sussistenza né dell'evento dannoso, né tantomeno del nesso causale tra la condotta e i lamentati danni – conseguenza.
pagina 8 di 15 Della stessa portata è la documentazione relativa alle provvidenze pubbliche. Difatti, a seguito di ordinanza del 02.05.2023, con cui il Tribunale ha disposto ordine di esibizione e deposito ex artt. 210 e 213 c.p.c. nei confronti di INPS e INAIL di esibire e depositare documentazione relativa alle provvidenze pubbliche eventualmente corrisposte in favore di , per l'infortunio Parte_1 occorso il 24.09.2019, l'INAIL ha attestato l'assenza di prestazioni economiche corrisposte dall'Istituto in favore dell'attore e l'INPS ottemperando parzialmente all'ordine di esibizione ha dichiarato di aver riconosciuto in favore del un assegno mensile di assistenza (cfr. deposito del 19.09.2023 Parte_1 dell'INPS), ma non ha provveduto a depositare alcun documento in ordine alla quantificazione della prestazione assistenziale corrisposta. Ciò posto, le suddette provvidenze economiche non rappresentano alcun presupposto perché la RCA, per un sinistro stradale, debba coprire i danni patrimoniali e non patrimoniali non coperti dall'Inail o Inps, come a titolo esemplificativo il danno biologico, se non è certo e provato l'an dell'evento dannoso. Anche con riguardo alla espletata prova testimoniale non si ravvisano elementi che possano contribuire ad una possibile ricostruzione della dinamica del fatto.
pagina 9 di 15 All'udienza del 18 settembre 2023, (cfr., verbale di udienza allegato in atti) durante l'interrogatorio formale, deferito nei confronti di , questi ha dichiarato: “sulle Parte_1 circostanze articolate nella memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. n. 2 a firma dell'avv. Gassi, non le confermo perché l'impatto è effettivamente avvenuto e perché non è vero che dopo l'incidente ho potuto continuare a svolgere regolarmente tutte le attività di lavoro e di svago che svolgevo precedentemente. Ed infatti, non riuscendo più a salire sulle scale e sui tetti, perché ho un piede inclinato che non mi consente di mantenere l'equilibrio, non posso più svolgere il mio lavoro di elettricista. Non posso più giocare a calcetto e fare sport e dilettarmi in serate suonando la batteria perché non posso più usare il piede per il pedale”. La teste di parte attrice Testimone_1 nella medesima udienza del 18.09.2023 (cfr., verbale di udienza) ha riferito: “essendo diventata amica dell'attore solo a seguito dell'incidente e del soccorso che ho prestato. Sono attualmente una OSS mentre all'epoca lavoravo in un magazzino per indumenti ma quel giorno non lavoravo e stavo andando al 3G (un discount per bambini); sulle circostanze articolate nella memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. n. 2 a firma dell'avv. Mastrangelo, le confermo, precisando che assistetti all'incidente e non ero sola, ma ero in macchina in compagnia di una mia amica che si chiama . Ho Parte_2 proprio visto tutta la dinamica del sinistro e cioè l'investimento del sig. e la macchina Parte_1 guidata da una signora anziana che era proprio sopra le gambe del sig. . Lo ricordo come Parte_1 se fosse ora. La macchina era posizionata più o meno dalla tibia in giù e cioè tra il piede e il ginocchio. Ricordo che il fu caricato su una macchina Station di cui non ricordo il Parte_1 marchio. C'era chi lo sorreggeva dalle gambe e chi lo tirava su. Ricordo che gridava per il dolore, mentre la signora che lo aveva investito urlava anche lei e non capiva più niente per lo spavento. Sulle circostanze di prova contraria a firma dell'avv. Gassi, non confermo le circostanze di cui alle lett. A e B per quanto ho già precisato e tanto meno confermo la circostanza di cui alla lett. C, non avendo mai assistito ad altro incidente”. La teste all'udienza del 2 ottobre 2024 (cfr., verbale di Parte_2 udienza), ha riferito che “preciso che quel giorno ero in auto con la mia amica e stavamo Tes_1 andando al negozio 3g su via Soccorso e abbiamo visto dal lato opposto al nostro senso di marcia che una auto che non ricordo il modello investiva un NE facendo retromarcia e quindi urtando con la ruota posteriore. Il NE è caduto e l'auto gli è passata sugli arti inferiori. Ci siamo fermati per soccorrere l'investito il quale urlava dolorante e la signora investitrice urlava per lo spavento. (…) ho visto che il è stato caricato in una macchina con l'aiuto di un altro ragazzo che è uscito Parte_1 dal capannone e portato in ospedale. Io e la mia amica siamo andate via. Su prova contraria della convenuta non conferma il capitolo di cui alla lettera a della memoria 183 n. 3 in quanto c'è CP_5 stato contatto tra l'auto e il NE. Sul capitolo di cui alla lettera b, sono arrivata al momento dell'investimento cui ho assistito”. Alla medesima udienza, il figlio della presunta conducente dell'auto antagonista, , ha dichiarato che “sono intervenuto subito dopo il verificarsi Persona_1 dell'investimento da parte di mia madre che avevo appena salutato per tornare al mio lavoro. Ho sentito delle urla e sono tornato indietro vedendo mia madre agitata fuori dal veicolo mentre ho visto dall'altro lato della macchina, lato passeggero, un ragazzo a terra con le gambe tra le due ruote. Ho quindi prestato soccorso al ragazzo che è stato sollevato ed adagiato in un'auto che l'ha portato al Pronto Soccorso di San Severo. Successivamente, con un'altra auto mi sono recato con mia madre al Pronto soccorso per sincerarmi delle condizioni di salute del ragazzo investito ed ho constatato che gli stavamo prestando la cura del caso”. Sulla prova contraria “non ho visto l'impatto tra l'auto ed il NE ma l'ho desunto dalla posizione dell'auto e del NE stesso. Confermo che sono giunto sul pagina 10 di 15 luogo del sinistro dopo il suo verificarsi ed io mi trovavo a circa 20 metri quando ho sentito le urla ed ero di spalle. Ritengo opportuno precisare che l'auto di mia madre nell'occasione era carica di cassette di pomodori”. È pacifico come le testimonianze assunte, alla luce di quanto già osservato, non consentano di formulare un giudizio di attendibilità; le stesse, pur riferendo le testimoni di essere frutto della visione diretta della dinamica del sinistro, appaiono generiche e lacunose anche in ordine al punto d'urto e di contatto tra il NE e l'auto e non consentono di spiegare come mai, a fronte di un evento tanto grave, non vi sia stato alcun intervento delle forze dell'ordine o di un'ambulanza e come mai le parti non abbiano ricordato la presenza delle due testimoni che si sarebbero avvicinate e avrebbero cercato di calmare l'investitrice, la quale ha dichiarato al medico fiduciario di ricordare solo la presenza di qualcuno parcheggiato (che, dunque, non sarebbe sceso dalla macchina). È pacifico che le testimonianze non possano essere utilizzate neppure ai fini della risarcibilità dei danni lamentati dall'istante, in quanto risultate del tutto inverosimili, non consegnando al Tribunale una descrizione della dinamica del sinistro corroborata da evidenze istruttorie. Ciò posto, è evidente come la dinamica dell'accaduto sia ricostruita in maniera totalmente generica, non incompatibile con una dispercezione, ed incapace di assolvere all'onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata;
la ricostruzione del fatto storico, contraddittoria e lacunosa, appare inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto e specificamente su come si sarebbe realizzato l'impatto tra il veicolo presunto investitore e l'istante e sulle rispettive responsabilità; analogamente e conseguentemente generica risulta inoltre l'allegazione in ordine al profilo della sussistenza del nesso causale tra l'evento e i lamentati danni - conseguenza in ordine alla domanda formulata. Le predette carenze si riflettono, pertanto, sul profilo del quadro probatorio non risultando provati nel giudizio di primo grado quei fatti costitutivi della fattispecie mancanti in quanto neppure specificamente allegati e che comunque spettava alla parte istante provare, secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall' art. 2697 c.c. In definitiva, parte attrice non ha fornito una chiara ed esatta ricostruzione della dinamica del sinistro;
non ha indicato con precisione il punto di contatto tra investitore ed investito e, infine, non ha fornito una ricostruzione precisa del nesso eziologico sussistente tra tutto quanto lamentato e l'eventus damni da questi narrato;
ne deriva conseguentemente l'impossibilità di accertare una responsabilità tanto esclusiva in ordine alla convenuta quanto concorrente tra le parti in causa. Pertanto, posto che dall'istruttoria espletata durante il giudizio di primo grado non siano emersi gli elementi costitutivi della fattispecie invocata, ovvero l'evento dannoso, il nesso causale esistente tra il fatto storico così come rappresentato e il danno conseguenza patito, in questa sede la domanda non è risultata fondata e dovrà essere rigettata. Di qui la conclusione per cui, “in assenza di riscontri oggettivi circa il reale accadimento del sinistro in questione, la domanda risarcitoria di parte attrice va rigettata nei confronti della compagnia assicuratrice, non essendo stato provato - secondo il criterio del più probabile che non - lo specifico fatto illecito che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe provocato il danno del quale si chiede in questa sede il risarcimento”, (cfr., Tribunale di Venezia, sent. 1830/2019). Da una valutazione comparativa e complessiva delle allegazioni e delle risultanze istruttorie emerge che parte attrice non ha provato la domanda, e questa carenza non può essere sopperita dall'espletamento della CTU medica.
pagina 11 di 15 Difatti, occorre ancora una volta sottolineare il difetto di allegazione dell'atto introduttivo;
parte attorea si è limitata a dedurre che “in data 24.09.2019, alle ore 08:50 circa, nell'abitato di San Severo (FG), l'odierno attore, nel mentre percorreva a piedi Via Soccorso, giunto all'altezza della Azienza
“La Meccanica Agricola”, veniva investito dall'autovettura, Fiat Punto, tg. DX616HE (…) condotta dalla sig.ra , la quale, nell'effettuare la manovra di retromarcia per Controparte_2 uscire dal cancello della suindicata Azienda, non avvedendosi della presenza del NE, lo urtava facendolo rovinare a terra e, quindi, con la ruota destra posteriore, passava su entrambi gli arti inferiori” senza null'altro specificare sulle modalità dell'urto tra il veicolo e il NE, sulle modalità della propria caduta, sulle modalità di urto del veicolo sul NE, su come il veicolo abbia colpito entrambi gli arti inferiori. Tale difetto di allegazione non rende possibile a questo Tribunale una ricostruzione chiara della dinamica.
pagina 12 di 15 Ciò posto, preme osservare che la c.t.u. espletata in primo grado è estimativa dei danni e non supplisce alle carenze probatorie. Infatti, la c.t.u. non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi. Esso è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio. In linea con tale principio la Corte di Cassazione ha precisato che “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al ctu anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo, posti direttamente a fondamento della domanda o dell'eccezione delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.” (Cass. 5422/2002; in senso analogo, ex multiis, Cass. civ., 2205/1996, 3343/2001). La Suprema Corte afferma chiaramente che la c.t.u. non deve costituire una relevatio ab onere probandi, né uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate, né tantomeno deve avere funzione esplorativa, salvo il limite in cui essa diventa lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (es. prove immunoematologiche e genetiche, determinazione del nesso di causalità tra fatto illecito – comunque già dimostrato nella individuazione della condotta illecita - e lesioni, ecc.); “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, (Cass. civ., sez. 6 – lav., ord. 8-2- 2011, n. 3139). È nota la funzione asseverativa dei mezzi di prova e dei documenti rispetto all'attività assertiva, ovvero all'allegazione dei fatti costitutivi, impeditivi o modificativi, che deve avvenire entro i termini fissati a pena di decadenza dal codice di rito, che sono di ordine pubblico, le cui preclusioni sono rilevabili d'ufficio. In particolare, va sottolineato che i documenti prodotti in giudizio hanno la funzione di asseverare quanto allegato dalla parte e non di introdurre (cd. allegazioni silenti) fatti non oggetto di specifica attività assertiva. Regola fondamentale del processo civile ordinario, infatti, è il principio dispositivo in base al quale è vietato al giudice di porre a base della propria decisione fatti non dedotti dalle parti.
pagina 13 di 15 L'allegazione dei fatti (costitutivi, da parte dell'attore, e impeditivi, modificativi ed estintivi, da parte del convenuto) è necessaria, e deve aver luogo al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Cass. civ., sez. III, 22- 6-2007, n. 14581; v., quanto alla distinzione tra potere di allegazione e potere di rilevazione e relative preclusioni, Cass. civ., sez. un., 3-2-1998, n. 1099); il fatto tardivamente allegato in giudizio da una delle parti a fondamento delle proprie richieste non può essere oggetto di prova, non appartenendo al thema decidendum, e l'eventuale prova acquisita nel processo (costituenda o documentale) su di esso è inutilizzabile. Inoltre, nelle conclusioni della perizia deposita in data 13.04.2025 dal CTU, seppur si legga che il danneggiato, , “ha subito a sx lussazione scafo-cuboidea, fratture multiple, Parte_1 lussazione di Lisfrang, fratture pluriframmentarie metatarsali, lussazione metatarso-falangea V dito con sofferenza cutanea;
a dx frattura tibio-peroneale, lesioni compatibili con la dinamica dell'incidente perché occorse per schiacciamento dei due piedi sotto la ruota dell'autoveicolo. Tali lesioni hanno quindi comportato un periodo di incapacità biologica temporanea assoluta di giorni 60 (2 ricoveri), una incapacità biologica temporanea in misura del 75 % di giorni 60, in misura del 50% di giorni 60. Il danno biologico permanente subito dall' istante, e consistente nelle limitazioni funzionali a carico dei due piedi e della conseguente sindrome depressiva reattiva, è da valutarsi nella misura del 30%, con incidenza dell'infortunio subito sulla sua capacità lavorativa specifica e conseguente maggiorazione di 1/4 del danno biologico su indicato, se si dimostra una perdita reddituale dell'attore dopo l'incidente. Le spese mediche attestate e congrue ammontano ad euro 664,23”, è possibile affermare, alla luce di quanto ut supra argomentato ed evidenziato, che la residuale compatibilità riscontrata dal CTU in termini di “lesioni compatibili con la dinamica dell'incidente” sia espressione di un accertamento di compatibilità astratta in mancanza della prova sull'an; di talché, resta assorbito. La compatibilità tra i danni – conseguenza e il sinistro è una compatibilità astratta. Benchè la ctu abbia riscontrato una compatibilità causale tra il danno evento e i danni – conseguenza, quindi tra le lesioni patite e il fatto storico, l'assenza di prova in ordine al fatto storico non consente di addebitare la responsabilità alla convenuta compagnia assicurativa del proprietario del presunto veicolo investitore per i danni subiti, proprio per la mancanza di prova del fatto privo di modalità che siano riscontrabili e circostanziabili. Nel caso all'esame parte attrice si limita a riferire di essere stato investito senza fornire prove certe sul tipo di investimento, sulle modalità, sulle dichiarazioni del presunto conducente, senza fornire una adeguata prova testimoniale sul fatto storico;
in definitiva, l'an del diritto invocato è non provato. Da qui, le valutazioni del CTU sui danni – conseguenza restano assorbiti, data la genericità del fatto che non permette neanche una compiuta riscontrabilità dei danni – conseguenza, sebbene ci sia stata una valutazione di compatibilità meramente astratta da parte del CTU rispetto a una descrizione lata di un investimento, ma non sufficiente per l'infondatezza dell'an che assorbe in ordine alla valutazione di accertabilità della compatibilità dei danni – conseguenza.
pagina 14 di 15 Quanto valutato non consente a questo Tribunale di poter applicare nel caso di specie il principio del più probabile che non, ovvero poter con ragionevole probabilità logica ritenere un dato fatto avvenuto secondo determinate modalità da cui siano derivate causalmente date conseguenze, secondo la ben nota giurisprudenza per cui “la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra”, (cfr., Cass., sent. n. 26304/2021). Ebbene, alla luce delle argomentazioni ut supra illustrate, attese le incertezze in ordine a una specifica e precisa descrizione del fatto evento, (rectius: sinistro stradale), e delle sue modalità, ne consegue l'impossibilità di fornire un altrettanto quadro probatorio dello stesso, nonché delle contestate responsabilità in ordine al fatto di causa, a cui si aggiunge l'assenza di prova in ordine alla sussistenza di un nesso eziologico tra l'evento e i danni – conseguenza lamentati. La domanda risulta, quindi, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per la accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie. In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo anche in questa sede l'esame del quantum debeatur; si ritiene di confermarsi che dall'esame complessivo delle risultanze emerge una forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie invocata ai fini della richiesta condanna, che impone il rigetto delle domande così formulate. Ogni altra questione, anche riferibile alla difesa della convenuta, in quanto dipendente dal positivo accertamento dell'an del sinistro, resta assorbita. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto, ai fini della liquidazione, dell'ammissione dell'attore ammesso al gratuito patrocinio. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte. Va, inoltre, posto definitivamente a carico dell'erario le spese di C.T.U., come da separato decreto nella misura prestabilita.
P.Q.M.
Il Tribunale Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna l'attore e la convenuta in solido al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia convenuta che, aumentate per il numero delle parti, si liquidano in euro € 9.150,00 oltre Iva, cpa e rimborso forfettario come p.er legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza e per gli altri adempimenti di legge.
Foggia, 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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