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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/08/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2075 / 2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in opposizione a precetto iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) entrambi residenti in [...], rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. Giuseppe Faggioni, domiciliati presso lo studio del difensore in La Spezia
Via Veneto 113,
-attori-opponenti-
CONTRO
, P IVA , con sede legale in Venezia Mestre, Via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio 63, sede in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Rossi, domiciliata presso lo studio del difensore in Verona, V.le S. Bernardino 5 A,
-convenuta - opposta-
***
CONCLUSIONI
*Per gli attori – opponenti e , come in atto di citazione: Parte_1 Parte_2
1 “Voglia il Tribunale Ill.mo - contrariis reiectis-: REVOCARE e comunque DICHIARARE
NULLO, infondato o come meglio visto, il decreto ingiuntivo in oggetto n. 537/2021 emesso
dal Tribunale di La Spezia in data 16.8.2021, per le motivazioni indicate in parte narrativa.
Con vittoria di spese.”
*Per la convenuta come in comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
“In via preliminare: Concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale adito per capitale, interessi e spese legali liquidate,
trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su
prova scritta, né essendo di pronta soluzione;
- In via subordinata;
si chiede la concessione di un termine per l'instaurazione della procedura
di mediazione;
- In via principale nel merito: Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto
dell'opposizione proposta dall'opponente, rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto
ingiuntivo.
- In subordine: accertato e dichiarato che parte opponente è debitore della somma verso
[...]
di € 15.089,31, condannare la stessa al pagamento della somma predetta Controparte_1
(o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta), oltre agli interessi come in decreto, o
come meglio visti, e spese.
- In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo nr. 537 / 2021 emesso dal Tribunale della
2 Spezia su istanza ed a favore di per il capitale di Euro 15.089,31 Controparte_1
oltre interessi e spese del procedimento.
Gli opponenti sostenevano che la pretesa creditoria avanzata dalla società risultasse infondata e illegittima per diversi motivi.
In primo luogo, evidenziavano di non svolgere alcuna attività professionale o imprenditoriale,
qualificandosi come semplici consumatori. Ritenevano pertanto applicabile la disciplina del
Codice del Consumo, la quale avrebbe imposto alla controparte obblighi informativi e di correttezza contrattuale che, a loro dire, risultavano violati. Nella loro prospettiva, la condotta della società creditrice non rispettava le tutele previste a favore dei consumatori, ponendoli in una posizione di squilibrio contrattuale.
In secondo luogo, gli opponenti lamentavano l'assenza di una prova scritta sufficiente a giustificare la somma richiesta. La documentazione prodotta consisteva – secondo quanto da loro dedotto – in meri conteggi redatti unilateralmente dalla società stessa, privi di documenti contrattuali o contabili che potessero attestare con certezza l'effettiva esistenza e consistenza del credito vantato.
Altro profilo di contestazione riguardava la comunicazione relativa alla cessione del credito,
che – secondo quanto dedotto dagli opponenti – sarebbe avvenuta in modo irregolare. La
notifica risultava perfezionata mediante compiuta giacenza, circostanza che, a loro dire, non garantiva una effettiva conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto. Inoltre, la comunicazione inviata riportava esclusivamente una generica informazione circa l'avvenuta cessione da parte di a nell'ambito di un'operazione in blocco, CP_2 Controparte_1
senza allegare alcuna documentazione esplicativa né estratti della Gazzetta Ufficiale. Gli
opponenti ritenevano che tale comunicazione, così formulata, non fosse idonea a metterli nelle condizioni di comprendere chi fosse il nuovo titolare del rapporto obbligatorio.
3 In considerazione di tali elementi, gli attori ritenevano che non vi fossero i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e ne chiedevano, pertanto, la revoca o la dichiarazione di nullità o infondatezza.
* Si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata il 13.04.2025 contestando la mancata comunicazione della cessione e la presunta violazione del Codice del Consumo.
La convenuta premetteva un inquadramento fattuale della vicenda, chiarendo che il credito oggetto di ingiunzione traeva origine da un contratto di finanziamento al consumo stipulato dagli opponenti con contratto che gli stessi non avevano contestato. A Controparte_3
seguito dell'inadempimento, risultava un saldo debitorio pari a € 15.089,31, come da estratto conto analitico depositato agli atti del procedimento monitorio.
Successivamente, il credito era stato ceduto pro soluto da a in data CP_2 Controparte_1
17 giugno 2020. La cessione, secondo la difesa della società convenuta, era stata regolarmente comunicata agli opponenti mediante raccomandata A/R, ricevuta per compiuta giacenza, modalità prevista dalla legge e idonea, secondo costante giurisprudenza, a rendere legalmente conoscibile l'intervenuta cessione al debitore ceduto.
CP_ Quanto all'eccezione relativa alla carenza di prova scritta, ribadiva di aver prodotto tutta la documentazione necessaria e sufficiente a fondare la pretesa: in particolare, il contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti e l'estratto conto conforme alle scritture contabili della banca, redatto ai sensi dell'art. 50 del T.U.B. Secondo la convenuta, tali documenti costituivano prova piena del credito, non essendo stati oggetto di contestazione specifica nella prima difesa utile, come invece richiesto dall'art. 115 c.p.c.
Con riferimento alla comunicazione della cessione del credito, la difesa precisava che, anche laddove tale comunicazione fosse stata ritenuta carente, ciò non avrebbe inciso sulla validità
della cessione né sulla legittimazione attiva del nuovo creditore, in quanto – in diritto – il
4 contratto di cessione si perfezionava con il solo consenso tra cedente e cessionario, senza necessità di accettazione da parte del debitore.
In merito alla presunta violazione del Codice del Consumo, la società contestava l'argomentazione avversaria in quanto assolutamente generica, priva di qualsiasi allegazione concreta e inidonea a integrare una doglianza giuridicamente rilevante.
*Alla prima udienza del 17.11.2022 le parti chiedevano un rinvio per trattive;
pertanto, il
Giudice fissava la successiva udienza del 13.04.2023 per il prosieguo del procedimento, salvi ed impregiudicati i diritti di prima udienza.
Le trattative non andavano a buon fine e all'udienza del 13.04.2023, la convenuta opposta chiedeva concedersi ex art. 648 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Il
Giudice, con ordinanza del 03.07.2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.04.2023, concedeva la provvisoria esecutorietà ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 cpc, fissando l'udienza del 15.02.2024 per la discussione sulle istanze istruttorie.
Non veniva successivamente svolta istruttoria.
All'udienza del 13.02.2025 le parti precisavano le conclusioni, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
La domanda attorea è infondata e come tale dovrà essere respinta per i seguenti motivi.
*La documentazione allegata al ricorso monitorio e riproposta in giudizio da
[...]
consente di ritenere provata sia l'esistenza del credito che la sua titolarità in Controparte_1
capo alla società opposta. Risulta infatti acquisito agli atti il contratto di finanziamento n.
4120428 stipulato dagli odierni opponenti con la documentazione attestante Controparte_3
l'avvenuta cessione del relativo credito a favore di in data 15 giugno 2020, Controparte_1
nonché un estratto conto analitico dal quale emerge con chiarezza il saldo passivo in capo
5 agli opponenti per l'importo ingiunto (vedasi in particolare i documenti nn. 3, 4 e 7 prodotti in allegato al ricorso monitorio).
Tali elementi, conformi alle prescrizioni dell'art. 50 del T.U.B., costituiscono prova sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e sono idonei a fondare la pretesa anche in fase di opposizione, ove – come nel caso di specie – non risultano specificamente contestati nelle singole voci o nel loro complesso. Né parte attrice ha fornito, in giudizio, elementi probatori di segno contrario o fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito vantato, limitandosi ad affermazioni generiche e prive di supporto documentale.
Neppure può ritenersi accoglibile l'eccezione relativa alla mancata comunicazione della cessione. La documentazione in atti dimostra che la comunicazione dell'intervenuto trasferimento del credito è stata inviata a mezzo raccomandata A/R ed è stata perfezionata per compiuta giacenza. Come noto, la giurisprudenza ritiene che tale modalità realizzi una conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, essendo equiparata alla ricezione.
Inoltre, anche la notifica del ricorso per ingiunzione, con allegazione dell'atto di cessione,
costituisce idonea forma di comunicazione della stessa.
Quanto alla dedotta violazione del Codice del Consumo, le relative contestazioni si presentano prive di concretezza e di qualsiasi allegazione di fatto specifica. In difetto di indicazioni puntuali circa le modalità con cui tale normativa sarebbe stata violata, l'eccezione si rivela priva di consistenza giuridica e deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità.
L'opposizione dovrà dunque essere respinta, mentre il decreto ingiuntivo opposto confermato.
*Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari del presente procedimento vengono liquidate in euro 3.397,00 per onorari oltre accessori di legge secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche,
tenendo conto del valore della controversia (euro 15.089,31), del tipo di procedimento
6 (procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, istruttoria, decisionale).
***
P.Q.M.
A) RIGETTA l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
B) CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 537/2021 emesso dal Tribunale della Spezia il
16.08.2021;
C) CONDANNA e , in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, in favore di Controparte_1
La Spezia, 08.08.2025.
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in opposizione a precetto iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) entrambi residenti in [...], rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. Giuseppe Faggioni, domiciliati presso lo studio del difensore in La Spezia
Via Veneto 113,
-attori-opponenti-
CONTRO
, P IVA , con sede legale in Venezia Mestre, Via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio 63, sede in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Rossi, domiciliata presso lo studio del difensore in Verona, V.le S. Bernardino 5 A,
-convenuta - opposta-
***
CONCLUSIONI
*Per gli attori – opponenti e , come in atto di citazione: Parte_1 Parte_2
1 “Voglia il Tribunale Ill.mo - contrariis reiectis-: REVOCARE e comunque DICHIARARE
NULLO, infondato o come meglio visto, il decreto ingiuntivo in oggetto n. 537/2021 emesso
dal Tribunale di La Spezia in data 16.8.2021, per le motivazioni indicate in parte narrativa.
Con vittoria di spese.”
*Per la convenuta come in comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
“In via preliminare: Concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale adito per capitale, interessi e spese legali liquidate,
trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su
prova scritta, né essendo di pronta soluzione;
- In via subordinata;
si chiede la concessione di un termine per l'instaurazione della procedura
di mediazione;
- In via principale nel merito: Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto
dell'opposizione proposta dall'opponente, rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto
ingiuntivo.
- In subordine: accertato e dichiarato che parte opponente è debitore della somma verso
[...]
di € 15.089,31, condannare la stessa al pagamento della somma predetta Controparte_1
(o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta), oltre agli interessi come in decreto, o
come meglio visti, e spese.
- In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo nr. 537 / 2021 emesso dal Tribunale della
2 Spezia su istanza ed a favore di per il capitale di Euro 15.089,31 Controparte_1
oltre interessi e spese del procedimento.
Gli opponenti sostenevano che la pretesa creditoria avanzata dalla società risultasse infondata e illegittima per diversi motivi.
In primo luogo, evidenziavano di non svolgere alcuna attività professionale o imprenditoriale,
qualificandosi come semplici consumatori. Ritenevano pertanto applicabile la disciplina del
Codice del Consumo, la quale avrebbe imposto alla controparte obblighi informativi e di correttezza contrattuale che, a loro dire, risultavano violati. Nella loro prospettiva, la condotta della società creditrice non rispettava le tutele previste a favore dei consumatori, ponendoli in una posizione di squilibrio contrattuale.
In secondo luogo, gli opponenti lamentavano l'assenza di una prova scritta sufficiente a giustificare la somma richiesta. La documentazione prodotta consisteva – secondo quanto da loro dedotto – in meri conteggi redatti unilateralmente dalla società stessa, privi di documenti contrattuali o contabili che potessero attestare con certezza l'effettiva esistenza e consistenza del credito vantato.
Altro profilo di contestazione riguardava la comunicazione relativa alla cessione del credito,
che – secondo quanto dedotto dagli opponenti – sarebbe avvenuta in modo irregolare. La
notifica risultava perfezionata mediante compiuta giacenza, circostanza che, a loro dire, non garantiva una effettiva conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto. Inoltre, la comunicazione inviata riportava esclusivamente una generica informazione circa l'avvenuta cessione da parte di a nell'ambito di un'operazione in blocco, CP_2 Controparte_1
senza allegare alcuna documentazione esplicativa né estratti della Gazzetta Ufficiale. Gli
opponenti ritenevano che tale comunicazione, così formulata, non fosse idonea a metterli nelle condizioni di comprendere chi fosse il nuovo titolare del rapporto obbligatorio.
3 In considerazione di tali elementi, gli attori ritenevano che non vi fossero i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e ne chiedevano, pertanto, la revoca o la dichiarazione di nullità o infondatezza.
* Si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata il 13.04.2025 contestando la mancata comunicazione della cessione e la presunta violazione del Codice del Consumo.
La convenuta premetteva un inquadramento fattuale della vicenda, chiarendo che il credito oggetto di ingiunzione traeva origine da un contratto di finanziamento al consumo stipulato dagli opponenti con contratto che gli stessi non avevano contestato. A Controparte_3
seguito dell'inadempimento, risultava un saldo debitorio pari a € 15.089,31, come da estratto conto analitico depositato agli atti del procedimento monitorio.
Successivamente, il credito era stato ceduto pro soluto da a in data CP_2 Controparte_1
17 giugno 2020. La cessione, secondo la difesa della società convenuta, era stata regolarmente comunicata agli opponenti mediante raccomandata A/R, ricevuta per compiuta giacenza, modalità prevista dalla legge e idonea, secondo costante giurisprudenza, a rendere legalmente conoscibile l'intervenuta cessione al debitore ceduto.
CP_ Quanto all'eccezione relativa alla carenza di prova scritta, ribadiva di aver prodotto tutta la documentazione necessaria e sufficiente a fondare la pretesa: in particolare, il contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti e l'estratto conto conforme alle scritture contabili della banca, redatto ai sensi dell'art. 50 del T.U.B. Secondo la convenuta, tali documenti costituivano prova piena del credito, non essendo stati oggetto di contestazione specifica nella prima difesa utile, come invece richiesto dall'art. 115 c.p.c.
Con riferimento alla comunicazione della cessione del credito, la difesa precisava che, anche laddove tale comunicazione fosse stata ritenuta carente, ciò non avrebbe inciso sulla validità
della cessione né sulla legittimazione attiva del nuovo creditore, in quanto – in diritto – il
4 contratto di cessione si perfezionava con il solo consenso tra cedente e cessionario, senza necessità di accettazione da parte del debitore.
In merito alla presunta violazione del Codice del Consumo, la società contestava l'argomentazione avversaria in quanto assolutamente generica, priva di qualsiasi allegazione concreta e inidonea a integrare una doglianza giuridicamente rilevante.
*Alla prima udienza del 17.11.2022 le parti chiedevano un rinvio per trattive;
pertanto, il
Giudice fissava la successiva udienza del 13.04.2023 per il prosieguo del procedimento, salvi ed impregiudicati i diritti di prima udienza.
Le trattative non andavano a buon fine e all'udienza del 13.04.2023, la convenuta opposta chiedeva concedersi ex art. 648 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Il
Giudice, con ordinanza del 03.07.2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.04.2023, concedeva la provvisoria esecutorietà ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 cpc, fissando l'udienza del 15.02.2024 per la discussione sulle istanze istruttorie.
Non veniva successivamente svolta istruttoria.
All'udienza del 13.02.2025 le parti precisavano le conclusioni, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
La domanda attorea è infondata e come tale dovrà essere respinta per i seguenti motivi.
*La documentazione allegata al ricorso monitorio e riproposta in giudizio da
[...]
consente di ritenere provata sia l'esistenza del credito che la sua titolarità in Controparte_1
capo alla società opposta. Risulta infatti acquisito agli atti il contratto di finanziamento n.
4120428 stipulato dagli odierni opponenti con la documentazione attestante Controparte_3
l'avvenuta cessione del relativo credito a favore di in data 15 giugno 2020, Controparte_1
nonché un estratto conto analitico dal quale emerge con chiarezza il saldo passivo in capo
5 agli opponenti per l'importo ingiunto (vedasi in particolare i documenti nn. 3, 4 e 7 prodotti in allegato al ricorso monitorio).
Tali elementi, conformi alle prescrizioni dell'art. 50 del T.U.B., costituiscono prova sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e sono idonei a fondare la pretesa anche in fase di opposizione, ove – come nel caso di specie – non risultano specificamente contestati nelle singole voci o nel loro complesso. Né parte attrice ha fornito, in giudizio, elementi probatori di segno contrario o fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito vantato, limitandosi ad affermazioni generiche e prive di supporto documentale.
Neppure può ritenersi accoglibile l'eccezione relativa alla mancata comunicazione della cessione. La documentazione in atti dimostra che la comunicazione dell'intervenuto trasferimento del credito è stata inviata a mezzo raccomandata A/R ed è stata perfezionata per compiuta giacenza. Come noto, la giurisprudenza ritiene che tale modalità realizzi una conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, essendo equiparata alla ricezione.
Inoltre, anche la notifica del ricorso per ingiunzione, con allegazione dell'atto di cessione,
costituisce idonea forma di comunicazione della stessa.
Quanto alla dedotta violazione del Codice del Consumo, le relative contestazioni si presentano prive di concretezza e di qualsiasi allegazione di fatto specifica. In difetto di indicazioni puntuali circa le modalità con cui tale normativa sarebbe stata violata, l'eccezione si rivela priva di consistenza giuridica e deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità.
L'opposizione dovrà dunque essere respinta, mentre il decreto ingiuntivo opposto confermato.
*Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari del presente procedimento vengono liquidate in euro 3.397,00 per onorari oltre accessori di legge secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche,
tenendo conto del valore della controversia (euro 15.089,31), del tipo di procedimento
6 (procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, istruttoria, decisionale).
***
P.Q.M.
A) RIGETTA l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
B) CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 537/2021 emesso dal Tribunale della Spezia il
16.08.2021;
C) CONDANNA e , in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, in favore di Controparte_1
La Spezia, 08.08.2025.
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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