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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1478/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16165/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010660946000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010660946000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820249010660946000 relativamente alle sottostanti cartelle: n. 02820210016594209000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019 in riferimento ai veicoli targati Targa_1, Targa_1, Targa_2, Targa_2 e targa3 e n. 02820220015936114000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020 in riferimento ai veicoli targati Targa_1, Targa_1, Targa_2, Targa_2 e targa3 per un importo complessivo di €. 1.568,47.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei tributi, la mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli atti prodromici.
Si costituivano la Regione Lazio e l'Agenzia Entrate e riscossione che in via preliminare controdeducevano l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo visto che l'avviso di intimazione 02820249010660946000 era stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle esattoriali sottostanti. Parti resistenti allegavano le notifiche avvenute nei termini di legge.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è inammissibile posto che dalla disamina delle relate risulta che la notifica delle cartelle 0282021001659420000 è avvenuta il 20.10.2022 e della cartella n. 02820220015936114000
è avvenuta il 20.10.2022 entrambe a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Di conseguenza, non è maturata alcuna prescrizione.
Si rileva che parte ricorrente non ha eccepito vizi propri dell'atto impugnato;
da ciò discende l'inammissibilità del ricorso. Si condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 150,00
a favore di ogni parte costituita. Si specifica che nel
p.q.m.
, già notificato, per errore materiale è scritto "si condanna parte resistente" e con il presente dispositivo viene corretto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 a favore di ogni parte costituita. Roma 15 dicembre 2025 Il Giudice Giorgio Torchia
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16165/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010660946000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010660946000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820249010660946000 relativamente alle sottostanti cartelle: n. 02820210016594209000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019 in riferimento ai veicoli targati Targa_1, Targa_1, Targa_2, Targa_2 e targa3 e n. 02820220015936114000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020 in riferimento ai veicoli targati Targa_1, Targa_1, Targa_2, Targa_2 e targa3 per un importo complessivo di €. 1.568,47.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei tributi, la mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli atti prodromici.
Si costituivano la Regione Lazio e l'Agenzia Entrate e riscossione che in via preliminare controdeducevano l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo visto che l'avviso di intimazione 02820249010660946000 era stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle esattoriali sottostanti. Parti resistenti allegavano le notifiche avvenute nei termini di legge.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è inammissibile posto che dalla disamina delle relate risulta che la notifica delle cartelle 0282021001659420000 è avvenuta il 20.10.2022 e della cartella n. 02820220015936114000
è avvenuta il 20.10.2022 entrambe a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Di conseguenza, non è maturata alcuna prescrizione.
Si rileva che parte ricorrente non ha eccepito vizi propri dell'atto impugnato;
da ciò discende l'inammissibilità del ricorso. Si condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 150,00
a favore di ogni parte costituita. Si specifica che nel
p.q.m.
, già notificato, per errore materiale è scritto "si condanna parte resistente" e con il presente dispositivo viene corretto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 a favore di ogni parte costituita. Roma 15 dicembre 2025 Il Giudice Giorgio Torchia