Sentenza 26 novembre 2024
Massime • 3
In tema di ricorso per cassazione, non è sindacabile per vizio di motivazione l'ordinanza con la quale il giudice della cognizione si sia pronunciato in merito all'ammissibilità della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, qualora la sussistenza o insussistenza delle condizioni previste dalla legge sia fondata su una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria in merito alla verifica delle risultanze fattuali e concretamente sussistenti, relative sia all'utilità della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, sia all'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che diverso e successivo è il giudizio di fattibilità del programma, la cui valutazione spetta eventualmente ai mediatori).
In tema di impugnazioni, è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio.
Il vizio di motivazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, non può mai tradursi in una ragione di nullità del giudizio, specie quando il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva, rielaborandone l'apparato giustificativo.
Commentari • 11
- 1. Sul controverso tema dell’impugnabilità dell’ordinanza che rigetta l’istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. qualcosa di meglio del raddoppio del male | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. qualcosa di meglio del raddoppio del male | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Sul controverso tema dell’impugnabilità dell’ordinanza che rigetta l’istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 5. Impugnazione delle ordinanze di rigetto dell'istanza per la giustizia riparativa: la parola alle Sezioni UniteAvv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 16 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento