Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, ad emanare, sentita una apposita Commissione di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nell'accordo citato, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo e per procedere ai necessari adattamenti della legislazione nazionale vigente.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, ad emanare, sentita una apposita Commissione di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nell'accordo citato, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo e per procedere ai necessari adattamenti della legislazione nazionale vigente.