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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 687/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, LA
FEDULLO EZIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4943/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202590152597840000 500,00
contro
Ag.entrate - OS - Salerno Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110022317843000 RECUPERO CREDIT 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120048291211000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130019393763000 IRES-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130030841659000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140019832462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140028631575000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140044758381000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150018300773000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160001465938000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021611657000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160023684749000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170012786344000 24/08/201 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 14 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 7 ottobre 2025 all'Agenzia delle Entrate – OS (in sigla: AdER), nonché depositato presso questa Corte il 27 di quello stesso mese, Ricorrente_1 s.r.l. (d'ora in poi: la società) ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 100 2025 90152597 84000, notificatale il 22 settembre di quello stesso anno e scaturita da sedici cartelle di pagamento e da due avvisi di addebito. A detrimento di tale intimazione, recante un ammontare dovuto di 802.482,97 euro, l'odierna ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti recati dalle suddette cartelle, l'omessa notificazione degli atti prodromici all'intimazione stessa e la decadenza dalla potestà impositiva.
Perciò la società ha domandato l'annullamento dell'intimazione impugnata.
2. Con memoria depositata il 14 novembre 2025 si è costituita l'AdER, eccependo la carenza di giurisdizione del giudice tributario riguardo a quattro delle cartelle di pagamento e ai due avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata;
e, nel merito, evidenziando che tutte le cartelle erano state validamente notificate e che, rispetto ad esse, la società aveva presentato plurime istanze di definizione agevolata o di rateazione.
3. All'udienza pubblica del 19 gennaio 2026 la causa è stata discussa dalle parti, entrambe in collegamento da remoto, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va osservato che, tra i molteplici atti dai quali è scaturita l'intimazione impugnata, difetta la giurisdizione tributaria riguardo ai due avvisi di addebito, entrambi aventi ad oggetto crediti previdenziali,
e alle cartelle di pagamento n° 100 2013 00229762 83000, n° 100 2016 00134355 43000, n° 100 2016
00216115 56000 e n° 100 2017 00069233 04000: tutte concernenti sanzioni amministrative per violazioni stradali.
5. Ciò posto, l'AdER ha prodotto un'istanza di definizione agevolata presentata il 30 luglio 2019 (all. 25), nella quale erano contemplate tutte le residue dodici cartelle di pagamento poi poste a fondamento dell'intimazione qui impugnata. In particolare si tratta delle seguenti cartelle e della seguente rispettiva pagina dell'elenco accluso a quell'istanza:
- 100 2011 00223178 43000 (pag. 2);
- 100 2012 00482912 11000 (pag. 3);
- 100 2013 00193937 63000 (pag. 3);
- 100 2013 00308416 59000 (pag. 3);
- 100 2014 00198324 62000 (pag. 4);
- 100 2014 00286315 75000 (pag. 4);
- 100 2014 00447583 81000 (pag. 4);
- 100 2015 00183007 73000 (pag. 5);
- 100 2016 00014659 38000 (pag. 5);
- 100 2016 00216116 57000 (pag. 6);
- 100 2016 00236847 49000 (pag. 6);
- 100 2017 00127863 44000 (pag. 6).
Perciò, posto che l'esistenza ed il contenuto di tali cartelle devono reputarsi conosciuti dalla società almeno dalla data in cui essa ha presentato quell'istanza di definizione agevolata, successivamente a quella medesima data è indubbio come non sia compiutamente maturato neppure il termine quinquennale, ove applicabile: semplicemente avendo riguardo alla proroga emergenziale di cui al comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. n° 18/2020.
6. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna della società a pagare all'AdER le spese di lite: le quali, alla luce del rilevantissimo ammontare dell'intimazione impugnata, vanno liquidate in misura di 5.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, riguardo all'intimazione n° 100 2025 90152597 84000 nella parte in cui essa è scaturita agli avvisi di addebito n° 40020130006936610000
e n° 40020140009458509000, nonché dalle cartelle di pagamento n° 100 2013 00229762 83000, n° 100
2016 00134355 43000, n° 100 2016 00216115 56000 e n° 100 2017 00069233 04000;
- rigetta nel resto il ricorso proposto da Ricorrente_1 s.r.l.;
- condanna Ricorrente_1 s.r.l. a pagare all'Agenzia delle Entrate - OS le spese di lite, liquidate in 5.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
il giudice estensore il presidente
(UG UM) (ST AR)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, LA
FEDULLO EZIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4943/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100202590152597840000 500,00
contro
Ag.entrate - OS - Salerno Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110022317843000 RECUPERO CREDIT 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120048291211000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130019393763000 IRES-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130030841659000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140019832462000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140028631575000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140044758381000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150018300773000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160001465938000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021611657000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160023684749000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170012786344000 24/08/201 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle della memoria depositata il 14 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 7 ottobre 2025 all'Agenzia delle Entrate – OS (in sigla: AdER), nonché depositato presso questa Corte il 27 di quello stesso mese, Ricorrente_1 s.r.l. (d'ora in poi: la società) ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 100 2025 90152597 84000, notificatale il 22 settembre di quello stesso anno e scaturita da sedici cartelle di pagamento e da due avvisi di addebito. A detrimento di tale intimazione, recante un ammontare dovuto di 802.482,97 euro, l'odierna ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti recati dalle suddette cartelle, l'omessa notificazione degli atti prodromici all'intimazione stessa e la decadenza dalla potestà impositiva.
Perciò la società ha domandato l'annullamento dell'intimazione impugnata.
2. Con memoria depositata il 14 novembre 2025 si è costituita l'AdER, eccependo la carenza di giurisdizione del giudice tributario riguardo a quattro delle cartelle di pagamento e ai due avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata;
e, nel merito, evidenziando che tutte le cartelle erano state validamente notificate e che, rispetto ad esse, la società aveva presentato plurime istanze di definizione agevolata o di rateazione.
3. All'udienza pubblica del 19 gennaio 2026 la causa è stata discussa dalle parti, entrambe in collegamento da remoto, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va osservato che, tra i molteplici atti dai quali è scaturita l'intimazione impugnata, difetta la giurisdizione tributaria riguardo ai due avvisi di addebito, entrambi aventi ad oggetto crediti previdenziali,
e alle cartelle di pagamento n° 100 2013 00229762 83000, n° 100 2016 00134355 43000, n° 100 2016
00216115 56000 e n° 100 2017 00069233 04000: tutte concernenti sanzioni amministrative per violazioni stradali.
5. Ciò posto, l'AdER ha prodotto un'istanza di definizione agevolata presentata il 30 luglio 2019 (all. 25), nella quale erano contemplate tutte le residue dodici cartelle di pagamento poi poste a fondamento dell'intimazione qui impugnata. In particolare si tratta delle seguenti cartelle e della seguente rispettiva pagina dell'elenco accluso a quell'istanza:
- 100 2011 00223178 43000 (pag. 2);
- 100 2012 00482912 11000 (pag. 3);
- 100 2013 00193937 63000 (pag. 3);
- 100 2013 00308416 59000 (pag. 3);
- 100 2014 00198324 62000 (pag. 4);
- 100 2014 00286315 75000 (pag. 4);
- 100 2014 00447583 81000 (pag. 4);
- 100 2015 00183007 73000 (pag. 5);
- 100 2016 00014659 38000 (pag. 5);
- 100 2016 00216116 57000 (pag. 6);
- 100 2016 00236847 49000 (pag. 6);
- 100 2017 00127863 44000 (pag. 6).
Perciò, posto che l'esistenza ed il contenuto di tali cartelle devono reputarsi conosciuti dalla società almeno dalla data in cui essa ha presentato quell'istanza di definizione agevolata, successivamente a quella medesima data è indubbio come non sia compiutamente maturato neppure il termine quinquennale, ove applicabile: semplicemente avendo riguardo alla proroga emergenziale di cui al comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. n° 18/2020.
6. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna della società a pagare all'AdER le spese di lite: le quali, alla luce del rilevantissimo ammontare dell'intimazione impugnata, vanno liquidate in misura di 5.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, riguardo all'intimazione n° 100 2025 90152597 84000 nella parte in cui essa è scaturita agli avvisi di addebito n° 40020130006936610000
e n° 40020140009458509000, nonché dalle cartelle di pagamento n° 100 2013 00229762 83000, n° 100
2016 00134355 43000, n° 100 2016 00216115 56000 e n° 100 2017 00069233 04000;
- rigetta nel resto il ricorso proposto da Ricorrente_1 s.r.l.;
- condanna Ricorrente_1 s.r.l. a pagare all'Agenzia delle Entrate - OS le spese di lite, liquidate in 5.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
il giudice estensore il presidente
(UG UM) (ST AR)