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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/11/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 954/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Emilia Criscuolo Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
RR e GI NA resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.2.2025 ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio l' e, premesso di essere titolare di pensione n. 044250007101582 CP_1 categoria INVCIV e di aver ricevuto il 5.10.2024 la nota dell' del CP_2
30.9.2024 con la quale era stata comunicata la indebita percezione nel periodo da luglio 2021 al luglio 2024 dell'importo di € 11.791,50 sulla prestazione
INVCIV in godimento, con conseguente richiesta di restituzione, lamentava la infondatezza della pretesa creditoria per la tardività dell'azione di recupero per violazione dell'art. 12 L. n. 413/1991, per insussistenza di dolo nella percezione delle somme e per la buona fede di esso percipiente, per indeterminatezza della natura dell'indebito.
Dopo aver dedotto di aver sempre comunicato i redditi e che la prestazione era erogata dall' sicchè l'eventuale errore nell'erogazione delle somme non CP_2
1 poteva esserle attribuito, concludeva chiedendo “[..] a) accertare e dichiarare al irrecuperabilità delle somme richieste, in quanto percepite in buona fede e soggette a prescrizione, per come evidenziato in atti;
b) Annullare il provvedimento di recupero dell'indebito [..]”. CP_1
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L' fonda l'azione di ripetizione sull'avvenuto superamento dei limiti CP_2 reddituali deducendo che “[..] Come si evince dal modello T08 [..] il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). E infatti l'indebito di complessive € 11.791,50 relativo al periodo 07/2021 - 06/2024 scaturisce dalla revoca della maggiorazione sociale per superamento limite reddituale personale [..]”. (così in memoria alle pagg. 1-2).
Ora, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n. 26036/2019 e, più di recente, Cass. n. 13223/2020).
La Corte ha, in proposito, rilevato che “[…] è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici
2 indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”.
Ha inoltre rilevato che “[…] Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)
[…]” e che “[…] si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite
(...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014,
n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977
(secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».
Ad avviso della Corte quindi “[…] la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il
3 provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003,
n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Ha quindi affermato la Corte che “[…] Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” precisando che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass n. 13223/2020).
Facendo applicazione di tali principi, si osserva che la ricorrente ha dedotto di aver percepito in buona fede le somme ritenute indebite dall' e chieste in CP_1 restituzione e l' non ha provato né il dolo dell'interessato né l'omessa od CP_2 incompleta segnalazione da parte sua di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta non conosciuti da esso nè, comunque, la CP_2 sussistenza di dati fattuali da cui desumere che, appunto, l'accipiens si
4 trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto ovvero di ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento dell'accipiens.
Come evidenzia l' , piuttosto, l'indebito scaturisce dalla revoca della CP_1 maggiorazione sociale per superamento limite reddituale personale del ricorrente ma, come detto, non è contestato da parte dell' l'omessa od CP_2 incompleta segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta non conosciuti da esso . CP_2
Posto che l'indebito contestato è relativo alle somme corrisposte nel periodo da luglio 2021 a luglio 2024 (cfr. nota del 30.9.2024 in fasc. ricorrente) deve CP_1 concludersi – coerentemente al richiamato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata - che l' non è abilitato alla ripetizione CP_2 di queste somme in quanto relative a periodo antecedente al provvedimento che ha accertato l'indebito per il venir meno del requisito reddituale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute in restituzione le somme pretese dall'Istituto con la nota in contestazione;
condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.697,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 14 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 954/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Emilia Criscuolo Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
RR e GI NA resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.2.2025 ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio l' e, premesso di essere titolare di pensione n. 044250007101582 CP_1 categoria INVCIV e di aver ricevuto il 5.10.2024 la nota dell' del CP_2
30.9.2024 con la quale era stata comunicata la indebita percezione nel periodo da luglio 2021 al luglio 2024 dell'importo di € 11.791,50 sulla prestazione
INVCIV in godimento, con conseguente richiesta di restituzione, lamentava la infondatezza della pretesa creditoria per la tardività dell'azione di recupero per violazione dell'art. 12 L. n. 413/1991, per insussistenza di dolo nella percezione delle somme e per la buona fede di esso percipiente, per indeterminatezza della natura dell'indebito.
Dopo aver dedotto di aver sempre comunicato i redditi e che la prestazione era erogata dall' sicchè l'eventuale errore nell'erogazione delle somme non CP_2
1 poteva esserle attribuito, concludeva chiedendo “[..] a) accertare e dichiarare al irrecuperabilità delle somme richieste, in quanto percepite in buona fede e soggette a prescrizione, per come evidenziato in atti;
b) Annullare il provvedimento di recupero dell'indebito [..]”. CP_1
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L' fonda l'azione di ripetizione sull'avvenuto superamento dei limiti CP_2 reddituali deducendo che “[..] Come si evince dal modello T08 [..] il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). E infatti l'indebito di complessive € 11.791,50 relativo al periodo 07/2021 - 06/2024 scaturisce dalla revoca della maggiorazione sociale per superamento limite reddituale personale [..]”. (così in memoria alle pagg. 1-2).
Ora, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n. 26036/2019 e, più di recente, Cass. n. 13223/2020).
La Corte ha, in proposito, rilevato che “[…] è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici
2 indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”.
Ha inoltre rilevato che “[…] Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)
[…]” e che “[…] si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite
(...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014,
n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977
(secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».
Ad avviso della Corte quindi “[…] la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il
3 provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003,
n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Ha quindi affermato la Corte che “[…] Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” precisando che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass n. 13223/2020).
Facendo applicazione di tali principi, si osserva che la ricorrente ha dedotto di aver percepito in buona fede le somme ritenute indebite dall' e chieste in CP_1 restituzione e l' non ha provato né il dolo dell'interessato né l'omessa od CP_2 incompleta segnalazione da parte sua di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta non conosciuti da esso nè, comunque, la CP_2 sussistenza di dati fattuali da cui desumere che, appunto, l'accipiens si
4 trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto ovvero di ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento dell'accipiens.
Come evidenzia l' , piuttosto, l'indebito scaturisce dalla revoca della CP_1 maggiorazione sociale per superamento limite reddituale personale del ricorrente ma, come detto, non è contestato da parte dell' l'omessa od CP_2 incompleta segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta non conosciuti da esso . CP_2
Posto che l'indebito contestato è relativo alle somme corrisposte nel periodo da luglio 2021 a luglio 2024 (cfr. nota del 30.9.2024 in fasc. ricorrente) deve CP_1 concludersi – coerentemente al richiamato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata - che l' non è abilitato alla ripetizione CP_2 di queste somme in quanto relative a periodo antecedente al provvedimento che ha accertato l'indebito per il venir meno del requisito reddituale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute in restituzione le somme pretese dall'Istituto con la nota in contestazione;
condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.697,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 14 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
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