CASS
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2025, n. 35932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35932 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ON OL nato a [...] il [...] 2. De CI LI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/04/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere SA MA OS;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CI Parasporo, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Gabriele Amodio, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi e di condannare gli imputati alla rifusione delle spese processuali;
lette le conclusioni dei difensori, avv. Vincenzo Domenico Ferraro e avv. Giro Sepe, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di OL ON e LI De CI in ordine Penale Sent. Sez. 5 Num. 35932 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 24/10/2025 2 al delitto di cui agli artt. 48, 110, 479 e 476 comma secondo cod. pen., perché, in concorso tra loro e con persona rimasta sconosciuta che, attraverso l'esibizione di un documento di identità contraffatto si presentava come EN ON, inducevano in errore il notaio Oliva Antonio, rogante l'atto di donazione di quote societarie del 10 settembre 2013; atto con cui OL ON cedeva in favore di LI De CI la sua intera partecipazione al capitale sociale della società "Perla" s.r.l. e nel quale si attestava falsamente la presenza di EN ON e il suo "gradimento" al subentro della De CI nelle quote del fratello (capo A). Sin dal primo grado venivano dichiarati estinti per prescrizione i delitti di cui agli artt. 494 cod. pen. (capo B) e 477-482 cod. pen. (capo C). 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti del medesimo contenuto sottoscritti dai rispetti difensori, articolando due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità degli imputati. Le censure percorrono due direttrici. Si evidenzia che non era necessaria la presenza di EN ON dinanzi al notaio, ai fini del perfezionamento dell'atto di donazione che interessava unicamente il donante OL ON e la donataria LI De CI. Si sostiene pertanto, per un verso, che non avrebbe avuto senso inscenare la presenza di un soggetto non necessario e, per altro verso, che l'eventuale falso sarebbe "innocuo" e/o "inutile" poiché cadrebbe su una circostanza estranea all'atto pubblico. Si lamenta, poi, l'erronea o omessa valutazione degli elementi di prova valorizzabili al fine di dimostrare la presenza dell'imputato all'atto e, contestualmente, l'irrilevanza probatoria di quelli assunti dalla Corte di appello a base della affermazione opposta: la opinabilità delle conclusioni del perito;
le incongruenze nella deposizione di EN ON anche in merito alle modalità di smarrimento e ritrovamento della carta di identità; la compatibilità della presenza di EN ON presso il notaio con il viaggio aereo verso la Spagna;
le dichiarazioni delle collaboratrici del notaio sulle verifiche eseguite e sul mancato riscontro di irregolarità della carta di identità; l'ordinanza emessa il 3 settembre 2023 con cui il Tribunale civile di Napoli ha revocato l'autorizzazione al sequestro giudiziario richiesto da EN ON sul 50% delle quote della "Perla Holding srl"; l'incongrua partecipazione di EN ON al rogito volto alla "risoluzione parziale" della precedente donazione. 2.2. Il secondo motivo contesta l'entità della pena, ritenuta immotivatamente severa. 3 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel complesso infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità. 2. Il primo motivo dei ricorsi si articola in una parte in fatto e in una parte in diritto: la parte in fatto si espone a censure di inammissibilità, quella in diritto è priva di fondamento. 2.1. Attengono alla prima parte quegli assunti che mirano a contestare la ritenuta assenza della persona offesa alla redazione dell’atto di donazione. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure verso la motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Nella specie il giudice di merito ha esaminato, con ampio e attento scrutinio, le tesi difensive sulla diversa ricostruzione del fatto, confutandole in maniera puntuale e senza cadute di logicità. A fronte di tanto, i ricorrenti non possono sollecitare questa Corte a una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, dato che non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Invero l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). 2.2. È infondata la questione giuridica imperniata sulla figura del falso innocuo. 2.2.1. Secondo la coerente ricostruzione dei giudici di merito, OL ON e LI De CI si sono recati dal notaio Oliva per la redazione di un atto di 4 donazione, dal primo alla seconda, di quote societarie di notevole valore (circa 6 milioni di euro). I due imputati hanno portato con sé un terzo uomo, mai identificato, che si è presentato come EN ON, esibendo una carta di identità contraffatta. Le quote oggetto di donazione riguardavano una società a responsabilità limitata di cui faceva parte anche EN ON, fratello di OL. Lo statuto societario prevedeva che, in caso di alienazione di quote, gli altri soci esprimessero il proprio "gradimento", proprio per preservare la compagine ristretta e impedire l'ingresso di soci sgraditi agli altri componenti del nucleo familiare. L'atto pubblico redatto dal notaio attesta che EN ON ha dichiarato il proprio gradimento alla donazione. Come ha spiegato il notaio rogante nel corso della sua testimonianza, la donazione priva del "gradimento" sarebbe stata valida nei confronti dei terzi, ma inefficace (e quindi inopponibile) nei riguardi del socio "di famiglia" che non avesse espresso il proprio gradimento. Va, pertanto, fissato un primo essenziale punto: il gradimento di EN ON non è un elemento esterno e irrilevante della fattispecie contrattuale, poiché è requisito che incide sulla opponibilità dell'atto. 2.2.2. Il falso ideologico oggetto di addebito ricade nella figura del c.d. falso per induzione: l’art. 479 cod. pen. viene collegato alla previsione dell’art. 48 cod. pen., a mente del quale quando l’agente sia indotto in errore sul fatto costituente reato «del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo». Lo schema normativo risultante dalla combinazione degli articoli indicati viene così a configurare una fattispecie particolare di falsità ideologica che, come fa notare autorevole dottrina, vede capovolto il normale rapporto tra falso e inganno, in quanto è il secondo a precedere il primo. In questi casi, infatti, un soggetto (autore immediato), indotto in errore da un altro (autore mediato), si forma ed esterna una falsa rappresentazione della realtà, dando corpo agli estremi oggettivi di un delitto di falso ideologico, di cui egli non risponde per mancanza di dolo, ma che viene addebitato all’autore dell’inganno. Nella fattispecie in rassegna, gli odierni ricorrenti, autori mediati, di concerto tra loro e con un terzo mai identificato, hanno indotto in errore il notaio rogante circa l'identità del terzo presentatosi (mediante esibizione di una carta di identità contraffatta) come EN ON, così causando anche una falsità ideologica, quella inconsapevolmente compiuta dall’autore immediato (il notaio) che ha attestato la presenza e la dichiarazione di gradimento all'atto di donazione di una persona in realtà assente. 5 2.2.3. Va escluso che una falsità siffatta possa essere ricondotta alla nozione di "falso innocuo". Il falso c.d. innocuo rientra nella categoria del reato impossibile per “inesistenza dell’oggetto” (art. 49, comma secondo cod. pen.) e ricorre nel falso "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso, assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep 2014, Vetriglia, Rv. 258946, che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132; conf. Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 - 01). In sostanza, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell’azione, tutte le volte in cui l’alterazione risulti del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Sez. 5 n. 5896 del 29/10/2020, dep.2021, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395). L’irrilevanza che connota il falso innocuo concerne non eventuali ricadute pratiche negative — in ipotesi scongiurate per effetto di altre evenienze — ma il senso dell’atto in sé, considerato nella sua funzione attestativa. La giurisprudenza si è occupata di declinare tale principio con riferimento alla categoria dei documenti dotati di fede pubblica, i quali ricevono, nel sistema dei delitti di falso, una particolare protezione, come evidenzia il più elevato livello edittale della fattispecie aggravata di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen. Si tratta di atti precostituiti ab initio alla prova, ossia a garanzia della pubblica fede, redatti da un pubblico ufficiale autorizzato. Tale è certamente l’atto che viene in rilievo nel caso di specie, ossia l’atto di donazione di quote societarie nella titolarità dell’imputato in favore dell’imputata e redatto da un notaio. Dalla previsione dell’art. 2699 cod. civ. si ricava che tra i contenuti dell’atto pubblico, oltre a quelli funzionali, rilevano a fini documentali anche i contenuti formali e necessari dell’attestazione di presenza, tempo e luogo accertati dal pubblico ufficiale. Nel caso in esame il profilo di falsità enucleato dai giudici di merito rende evidente che l’infedele attestazione verte sul significato dell’atto e sul suo valore probatorio (presenza di EN ON e sua dichiarazione di gradimento) sì da esplicare effetti sulla funzione documentale dello stesso e dunque sulla idoneità dell’atto ad ingannare la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812). 6 Va ribadito che l'atto pubblico redatto da notaio ha valore fidefacente nella parte in cui il pubblico ufficiale attesta circostanze da lui direttamente rilevate e che il notaio ha l’obbligo di attestare il vero riguardo ai fatti caduti nella sua sfera conoscitiva nell'esercizio delle sue funzioni;
tra questi rilevano anche le parti presenti all'atto e le relative dichiarazioni, indipendentemente dal fatto che queste ultime riguardino il perfezionamento del negozio giuridico tra le parti, o elementi ulteriori comunque giuridicamente rilevanti (quali, come detto, la dichiarazione di gradimento). La conclusione si pone in linea con quanto statuito anche di recente da questa Corte, che ha ritenuto «configurabile il reato di falso quando la falsità ricade, oltre che su contenuti funzionali alla prova dei quali l’atto è specificamente destinato, anche su requisiti formali e necessari dell’attestazione, quali i dati di presenza, relativi al tempo e al luogo di essa e di formazione dell’atto, asseverati dal pubblico ufficiale» (cfr. Sez. 5, n. 16012 del 28/02/2025, dep. 2025, Morena, Rv. 287917). 3. Il secondo motivo dei ricorsi. La richiesta di rivedere il giudizio di bilanciamento, in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, viene formulata per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile, perché inedita. Nel resto il motivo è manifestamente infondato, dato che, come ha già osservato la Corte di appello, la pena è stata applicata in misura corrispondente al minimo edittale. 5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre i ricorrenti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge. Il presente procedimento riguarda questioni economiche e societarie, pertanto non ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 52 d. lgs. n. 106 del 2003 per disporre l'oscuramento dei dati personali ex lege, non venendo in rilievo la materia dei rapporti di famiglia e di stato delle persone. Neppure sussistono le condizioni per disporre l'oscuramento d'ufficio in ragione della sensibilità dei dati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 7 Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 24/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SA MA OS GR SA NA MI
sentita la relazione svolta dal consigliere SA MA OS;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CI Parasporo, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Gabriele Amodio, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi e di condannare gli imputati alla rifusione delle spese processuali;
lette le conclusioni dei difensori, avv. Vincenzo Domenico Ferraro e avv. Giro Sepe, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di OL ON e LI De CI in ordine Penale Sent. Sez. 5 Num. 35932 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 24/10/2025 2 al delitto di cui agli artt. 48, 110, 479 e 476 comma secondo cod. pen., perché, in concorso tra loro e con persona rimasta sconosciuta che, attraverso l'esibizione di un documento di identità contraffatto si presentava come EN ON, inducevano in errore il notaio Oliva Antonio, rogante l'atto di donazione di quote societarie del 10 settembre 2013; atto con cui OL ON cedeva in favore di LI De CI la sua intera partecipazione al capitale sociale della società "Perla" s.r.l. e nel quale si attestava falsamente la presenza di EN ON e il suo "gradimento" al subentro della De CI nelle quote del fratello (capo A). Sin dal primo grado venivano dichiarati estinti per prescrizione i delitti di cui agli artt. 494 cod. pen. (capo B) e 477-482 cod. pen. (capo C). 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti del medesimo contenuto sottoscritti dai rispetti difensori, articolando due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità degli imputati. Le censure percorrono due direttrici. Si evidenzia che non era necessaria la presenza di EN ON dinanzi al notaio, ai fini del perfezionamento dell'atto di donazione che interessava unicamente il donante OL ON e la donataria LI De CI. Si sostiene pertanto, per un verso, che non avrebbe avuto senso inscenare la presenza di un soggetto non necessario e, per altro verso, che l'eventuale falso sarebbe "innocuo" e/o "inutile" poiché cadrebbe su una circostanza estranea all'atto pubblico. Si lamenta, poi, l'erronea o omessa valutazione degli elementi di prova valorizzabili al fine di dimostrare la presenza dell'imputato all'atto e, contestualmente, l'irrilevanza probatoria di quelli assunti dalla Corte di appello a base della affermazione opposta: la opinabilità delle conclusioni del perito;
le incongruenze nella deposizione di EN ON anche in merito alle modalità di smarrimento e ritrovamento della carta di identità; la compatibilità della presenza di EN ON presso il notaio con il viaggio aereo verso la Spagna;
le dichiarazioni delle collaboratrici del notaio sulle verifiche eseguite e sul mancato riscontro di irregolarità della carta di identità; l'ordinanza emessa il 3 settembre 2023 con cui il Tribunale civile di Napoli ha revocato l'autorizzazione al sequestro giudiziario richiesto da EN ON sul 50% delle quote della "Perla Holding srl"; l'incongrua partecipazione di EN ON al rogito volto alla "risoluzione parziale" della precedente donazione. 2.2. Il secondo motivo contesta l'entità della pena, ritenuta immotivatamente severa. 3 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel complesso infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità. 2. Il primo motivo dei ricorsi si articola in una parte in fatto e in una parte in diritto: la parte in fatto si espone a censure di inammissibilità, quella in diritto è priva di fondamento. 2.1. Attengono alla prima parte quegli assunti che mirano a contestare la ritenuta assenza della persona offesa alla redazione dell’atto di donazione. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure verso la motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Nella specie il giudice di merito ha esaminato, con ampio e attento scrutinio, le tesi difensive sulla diversa ricostruzione del fatto, confutandole in maniera puntuale e senza cadute di logicità. A fronte di tanto, i ricorrenti non possono sollecitare questa Corte a una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, dato che non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Invero l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). 2.2. È infondata la questione giuridica imperniata sulla figura del falso innocuo. 2.2.1. Secondo la coerente ricostruzione dei giudici di merito, OL ON e LI De CI si sono recati dal notaio Oliva per la redazione di un atto di 4 donazione, dal primo alla seconda, di quote societarie di notevole valore (circa 6 milioni di euro). I due imputati hanno portato con sé un terzo uomo, mai identificato, che si è presentato come EN ON, esibendo una carta di identità contraffatta. Le quote oggetto di donazione riguardavano una società a responsabilità limitata di cui faceva parte anche EN ON, fratello di OL. Lo statuto societario prevedeva che, in caso di alienazione di quote, gli altri soci esprimessero il proprio "gradimento", proprio per preservare la compagine ristretta e impedire l'ingresso di soci sgraditi agli altri componenti del nucleo familiare. L'atto pubblico redatto dal notaio attesta che EN ON ha dichiarato il proprio gradimento alla donazione. Come ha spiegato il notaio rogante nel corso della sua testimonianza, la donazione priva del "gradimento" sarebbe stata valida nei confronti dei terzi, ma inefficace (e quindi inopponibile) nei riguardi del socio "di famiglia" che non avesse espresso il proprio gradimento. Va, pertanto, fissato un primo essenziale punto: il gradimento di EN ON non è un elemento esterno e irrilevante della fattispecie contrattuale, poiché è requisito che incide sulla opponibilità dell'atto. 2.2.2. Il falso ideologico oggetto di addebito ricade nella figura del c.d. falso per induzione: l’art. 479 cod. pen. viene collegato alla previsione dell’art. 48 cod. pen., a mente del quale quando l’agente sia indotto in errore sul fatto costituente reato «del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo». Lo schema normativo risultante dalla combinazione degli articoli indicati viene così a configurare una fattispecie particolare di falsità ideologica che, come fa notare autorevole dottrina, vede capovolto il normale rapporto tra falso e inganno, in quanto è il secondo a precedere il primo. In questi casi, infatti, un soggetto (autore immediato), indotto in errore da un altro (autore mediato), si forma ed esterna una falsa rappresentazione della realtà, dando corpo agli estremi oggettivi di un delitto di falso ideologico, di cui egli non risponde per mancanza di dolo, ma che viene addebitato all’autore dell’inganno. Nella fattispecie in rassegna, gli odierni ricorrenti, autori mediati, di concerto tra loro e con un terzo mai identificato, hanno indotto in errore il notaio rogante circa l'identità del terzo presentatosi (mediante esibizione di una carta di identità contraffatta) come EN ON, così causando anche una falsità ideologica, quella inconsapevolmente compiuta dall’autore immediato (il notaio) che ha attestato la presenza e la dichiarazione di gradimento all'atto di donazione di una persona in realtà assente. 5 2.2.3. Va escluso che una falsità siffatta possa essere ricondotta alla nozione di "falso innocuo". Il falso c.d. innocuo rientra nella categoria del reato impossibile per “inesistenza dell’oggetto” (art. 49, comma secondo cod. pen.) e ricorre nel falso "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso, assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep 2014, Vetriglia, Rv. 258946, che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132; conf. Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 - 01). In sostanza, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell’azione, tutte le volte in cui l’alterazione risulti del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Sez. 5 n. 5896 del 29/10/2020, dep.2021, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395). L’irrilevanza che connota il falso innocuo concerne non eventuali ricadute pratiche negative — in ipotesi scongiurate per effetto di altre evenienze — ma il senso dell’atto in sé, considerato nella sua funzione attestativa. La giurisprudenza si è occupata di declinare tale principio con riferimento alla categoria dei documenti dotati di fede pubblica, i quali ricevono, nel sistema dei delitti di falso, una particolare protezione, come evidenzia il più elevato livello edittale della fattispecie aggravata di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen. Si tratta di atti precostituiti ab initio alla prova, ossia a garanzia della pubblica fede, redatti da un pubblico ufficiale autorizzato. Tale è certamente l’atto che viene in rilievo nel caso di specie, ossia l’atto di donazione di quote societarie nella titolarità dell’imputato in favore dell’imputata e redatto da un notaio. Dalla previsione dell’art. 2699 cod. civ. si ricava che tra i contenuti dell’atto pubblico, oltre a quelli funzionali, rilevano a fini documentali anche i contenuti formali e necessari dell’attestazione di presenza, tempo e luogo accertati dal pubblico ufficiale. Nel caso in esame il profilo di falsità enucleato dai giudici di merito rende evidente che l’infedele attestazione verte sul significato dell’atto e sul suo valore probatorio (presenza di EN ON e sua dichiarazione di gradimento) sì da esplicare effetti sulla funzione documentale dello stesso e dunque sulla idoneità dell’atto ad ingannare la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812). 6 Va ribadito che l'atto pubblico redatto da notaio ha valore fidefacente nella parte in cui il pubblico ufficiale attesta circostanze da lui direttamente rilevate e che il notaio ha l’obbligo di attestare il vero riguardo ai fatti caduti nella sua sfera conoscitiva nell'esercizio delle sue funzioni;
tra questi rilevano anche le parti presenti all'atto e le relative dichiarazioni, indipendentemente dal fatto che queste ultime riguardino il perfezionamento del negozio giuridico tra le parti, o elementi ulteriori comunque giuridicamente rilevanti (quali, come detto, la dichiarazione di gradimento). La conclusione si pone in linea con quanto statuito anche di recente da questa Corte, che ha ritenuto «configurabile il reato di falso quando la falsità ricade, oltre che su contenuti funzionali alla prova dei quali l’atto è specificamente destinato, anche su requisiti formali e necessari dell’attestazione, quali i dati di presenza, relativi al tempo e al luogo di essa e di formazione dell’atto, asseverati dal pubblico ufficiale» (cfr. Sez. 5, n. 16012 del 28/02/2025, dep. 2025, Morena, Rv. 287917). 3. Il secondo motivo dei ricorsi. La richiesta di rivedere il giudizio di bilanciamento, in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, viene formulata per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile, perché inedita. Nel resto il motivo è manifestamente infondato, dato che, come ha già osservato la Corte di appello, la pena è stata applicata in misura corrispondente al minimo edittale. 5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre i ricorrenti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge. Il presente procedimento riguarda questioni economiche e societarie, pertanto non ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 52 d. lgs. n. 106 del 2003 per disporre l'oscuramento dei dati personali ex lege, non venendo in rilievo la materia dei rapporti di famiglia e di stato delle persone. Neppure sussistono le condizioni per disporre l'oscuramento d'ufficio in ragione della sensibilità dei dati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 7 Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 24/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SA MA OS GR SA NA MI