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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 157/2024 r.g.
Tribunale di Perugia SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Teresa Giardino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 157/2024 r.g. promossa da e , in proprio e in qualità di liquidatori della Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi Controparte_1 Parte_3 dall'avv. LAURA PULITANÒ, per delega in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. LAURA PULITANÒ in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi 28
ATTORI, OPPONENTI nei confronti di
, e per essa la mandataria in virtù di procura Controparte_2 Controparte_3 generale 25.5.2021 a rogito Notaio in Milano, rep. 3633 racc. 1224, in persona della Persona_1 dott.ssa in forza di procura Notaio in Milano del 28.1.2019 rep. Controparte_4 Persona_1
1620 racc. 529, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO FERRARO per delega in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso Indirizzo telematico del difensore avv. MARCO
FERRARO
CONVENUTA, OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER GLI OPPONENTI (note dep. 11.10.2024): “- in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la inidoneità del contratto di mutuo indicato in narrativa ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art 474 cpc e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
-in via subordinata al mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate, accertare e dichiarare, per tutti i fatti, atti, titoli e ragioni indicati in narrativa, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto ovvero che le somme intimate sono in tutto o in parte non dovute;
-in via istruttoria: si chiede ammettere CTU tecnico contabile diretta ad accertare se effettivamente le condizioni applicate al rapporto dedotto hanno determinato l'applicazione di tassi di interessi superiori al tasso soglia usurario, così come rilevato in pari periodo, e per l'effetto volta a quantificare le somme indebitamente percepite a titolo di interessi, commissioni ed oneri vari. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
PER L'OPPOSTA (note dep. 9.10.2024): “-in via preliminare, attesa la totale infondatezza e pretestuosità dell'impugnazione per i motivi sopra descritti, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto di causa;
pagina 1 di 5 -sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
e, per essa, , in merito a domande in relazione a qualsivoglia eventuale pretesa Controparte_3 restitutoria o risarcitoria essendo subentrata solo nel lato attivo del credito;
- nel merito, rigettare l'esperita opposizione in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
-condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con “atto di citazione in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.” notificato in data 3.1.2024, Pt_2
e , in proprio ed in qualità di liquidatori della società
[...] Parte_1 Controparte_1
nonché premesso di avere ricevuto in data 14.12.2023 la notifica di un
[...] Parte_3 atto di precetto da parte di e per essa della mandataria con il Controparte_2 Controparte_3 quale era stato intimato ad essi istanti, quali terzi datori di ipoteca, ed alla società, quale debitrice principale, il pagamento della somma di € 127.392,17 oltre interessi e spese, dichiaravano di proporre impugnazione avverso l'atto citato, adducendo:
-la mancata prova della titolarità del credito in capo a società dichiaratasi Controparte_2 creditrice in forza di operazione di cartolarizzazione di cui sarebbe stato pubblicato l'avviso nella G.U.
n.11 del 29.1.2022, per effetto della quale sarebbe divenuta titolare di un portafoglio di crediti già nella titolarità di operazione rispetto alla quale però non era dato desumere con certezza che Controparte_5
l'intimante avesse la titolarità del credito azionato;
-l'inidoneità del contratto di mutuo azionato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. nei confronti della mutuataria, posto che dall'atto di mutuo non emergeva l'effettiva dazione delle somme mutuate, che erano state costituite in deposito cauzionale contestualmente all'erogazione, a garanzia dell'adempimento di obblighi posti a carico dell'impresa, senza un successivo atto di erogazione e quietanza;
parte delle somme erano inoltre state utilizzate per il parziale ripianamento di altre posizioni debitorie, difettando la stessa traditio;
-l'inidoneità del mutuo ad assumere efficacia di titolo esecutivo nei confronti dei terzi datori di ipoteca;
-il superamento del tasso soglia ex L. 108/96 nel mutuo, posto che il tasso effettivamente applicato all'operazione di finanziamento, per quanto attinente agli interessi, era pari alla percentuale complessiva del 7,82%, cumulando gli interessi corrispettivi (5,82%) e quelli moratori (del 2%).
Gli opponenti instavano in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e nel merito chiedevano accertarsi la inidoneità del contratto di mutuo ad assumere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., con conseguente nullità e/o inefficacia del precetto;
nonché in via subordinata la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto ovvero la dichiarazione che le somme intimante non erano in tutto o in parte dovute.
Si costituiva il creditore istante e per esso la sua mandataria Controparte_2 Controparte_3 contestando i motivi di opposizione.
Ribadiva di essere divenuta, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 29.1.2022, titolare di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco di titolarità di sorti nel Controparte_5 periodo intercorrente tra la data dell'1.1.1960 e il 31.12.2020 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, crediti deteriorabili espressamente elencati nel sito internet www.krukinestimenti.it; depositava altresì attestazione di avvenuta cessione da parte della banca cedente, nonché il contratto di cessione e l'elenco dei crediti ceduti, nei quali erano espressamente ricompresi quelli di cui è causa;
in ogni caso, asseriva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ad eventuali domande avversarie, essendo subentrata alla cedente solo dal lato attivo.
Sosteneva l'idoneità del contratto di mutuo ad assumere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.,
pagina 2 di 5 posto che la costituzione del deposito cauzionale costituiva evidente manifestazione della previa traditio della somma mutuata,.
Negava il superamento del tasso soglia, sostenendo la genericità delle contestazioni avversarie.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e nel merito la reiezione dell'opposizione.
Fissata dal Giudice l'udienza ex art. 183 c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 171 bis c.p.c., e richiamate dalle parti all'udienza del 4.7.2024 le rispettive richieste, di cui alle memorie depositate, il G.I. con ordinanza riservata 16.7.2024 rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettava la richiesta di CTU e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione ex art. 281 quinquies c.p.c. l'udienza del 12.12.2024, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza, le parti si riportavano ai rispettivi scritti, ed il G.I. tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia infondata.
1. In primo luogo, infondata appare la contestazione della legittimazione della precettante, che ha fornito piena prova di essere divenuta titolare del credito posto a base dell'atto di precetto, frutto di una operazione di cartolarizzazione debitamente pubblicizzata in Gazzetta Ufficiale. Vero è che la pubblicazione della cessione di un portafoglio di crediti in blocco attiene, più che alla prova della titolarità del credito, all'aspetto probatorio della cessione;
ma ciò non toglie che, come chiarito dalla
Suprema Corte, anche dalla pubblicazione in sé possano derivare elementi probatori a sostegno della titolarità del credito, allorquando ad esempio lo stesso avviso sia congegnato in modo compiuto e consenta fin da subito l'identificazione dei crediti, indicati anche con riferimento a dati alfanumerici (si parla di valutazione di “idoneità asseverativa” dell' avviso -così, Cass. n°4277/2023; n°17944/2023-, in ragione della compiutezza e precisione delle tipologie di crediti indicate nell'avviso di pubblicazione
-cfr. Cass. n°31188/2017; n°7866/2024; n° 21821/2023-). Nel caso di specie peraltro vi è di più, posto che risulta l'allegazione nel fascicolo della procedura di apposita dichiarazione del cedente della ricomprensione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione (cfr. Cass. n°18016/2018) -peraltro identificabile già dall'avviso-, oltre al contratto di cessione con l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali quelli in oggetto.
2. In secondo luogo, deve negarsi l'asserita inidoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., richiamata la giurisprudenza che ammette costantemente che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, non è necessaria la materiale e fisica consegna della res, essendo sufficiente che questa sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario. La disponibilità giuridica dell'importo mutuato, considerata equipollente alla traditio, sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass. n. 38331/2021; n. 25632/2017; n. 17194/2015; n. 14270/2011; specificamente la Suprema Corte, con la prima decisione, nel richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25632/2017, ha evidenziato che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”); la genesi dell'obbligo di restituzione delle somme concesse a mutuo, atteso il carattere reale che connota tale fattispecie contrattuale, deve collegarsi e ancorarsi al momento pagina 3 di 5 in cui si è perfezionato il contratto di mutuo, quando le somme sono entrate a far parte del patrimonio della mutuataria, non avendo incidenza sul momento genetico dell'obbligazione restitutoria la successiva costituzione delle somme medesime in deposito cauzionale infruttifero presso l'istituto bancario;
la costituzione del predetto deposito è fatto a garanzia dell'adempimento degli obblighi posto in capo alla parte mutuataria, non determinando un differimento in avanti o una posticipazione dell'obbligo di restituzione delle somme. Non si reputa pertanto del tutto condivisibile quanto sostenuto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12007/2024, apparendo inconciliabile con l'affermato perfezionamento del contratto in ragione della realità della traditio pur in presenza di deposito cauzionale, la necessità della formalizzazione successiva dell'atto di erogazione con ulteriore atto notarile (che la precedente giurisprudenza infatti correttamente fondava sull'asserita natura di mutuo condizionato, ora esclusa), risultando incontestata nel caso di specie l'erogazione della somma.
3. Infondata (in realtà, inconferente) anche la contestazione in ordine all'inidoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo nei confronti dei terzi datori di ipoteca: i terzi datori infatti, non sono tenuti ad alcun pagamento, ma solo a sopportare l'azione esecutiva sul bene concesso in garanzia, sì che il mutuo non è un titolo che viene speso nei confronti del terzo datore, nei cui confronti nel precetto non è chiesto alcun pagamento.
4. Infine, palesemente erroneo il preteso superamento del limite soglia dei tassi di interesse, che è stato fondato su un dato giuridicamente erroneo, quale il cumulo di interessi corrispettivi (per dichiarazione della parte, rientranti nel tasso soglia) e di interessi moratori: come la giurisprudenza di legittimità ha avuto in più occasioni modo di precisare (ad es. Cass n°31615/2021), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per
i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. altresì Sez. Un. n°19597/2020; Cass n°14214/22, secondo cui “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”).
5. L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Consequenziale alla soccombenza, la condanna degli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in dispositivo -d'ufficio, in difetto di notula-, con applicazione dei minimi in riferimento allo scaglione indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, tra Parte_1
e , in proprio e in qualità di liquidatori della Parte_2 Controparte_1
opponenti- contro e
[...] Parte_4 Controparte_2 per essa la mandataria -convenuta, opposta-, ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_3 disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, qui pagina 4 di 5 liquidate -d'ufficio, in difetto di notula- in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed Iva come per legge.
Perugia, 4 febbraio 2025
Il giudice
Teresa Giardino
pagina 5 di 5
Tribunale di Perugia SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Teresa Giardino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 157/2024 r.g. promossa da e , in proprio e in qualità di liquidatori della Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi Controparte_1 Parte_3 dall'avv. LAURA PULITANÒ, per delega in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. LAURA PULITANÒ in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi 28
ATTORI, OPPONENTI nei confronti di
, e per essa la mandataria in virtù di procura Controparte_2 Controparte_3 generale 25.5.2021 a rogito Notaio in Milano, rep. 3633 racc. 1224, in persona della Persona_1 dott.ssa in forza di procura Notaio in Milano del 28.1.2019 rep. Controparte_4 Persona_1
1620 racc. 529, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO FERRARO per delega in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso Indirizzo telematico del difensore avv. MARCO
FERRARO
CONVENUTA, OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER GLI OPPONENTI (note dep. 11.10.2024): “- in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la inidoneità del contratto di mutuo indicato in narrativa ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art 474 cpc e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
-in via subordinata al mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate, accertare e dichiarare, per tutti i fatti, atti, titoli e ragioni indicati in narrativa, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto ovvero che le somme intimate sono in tutto o in parte non dovute;
-in via istruttoria: si chiede ammettere CTU tecnico contabile diretta ad accertare se effettivamente le condizioni applicate al rapporto dedotto hanno determinato l'applicazione di tassi di interessi superiori al tasso soglia usurario, così come rilevato in pari periodo, e per l'effetto volta a quantificare le somme indebitamente percepite a titolo di interessi, commissioni ed oneri vari. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
PER L'OPPOSTA (note dep. 9.10.2024): “-in via preliminare, attesa la totale infondatezza e pretestuosità dell'impugnazione per i motivi sopra descritti, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto di causa;
pagina 1 di 5 -sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
e, per essa, , in merito a domande in relazione a qualsivoglia eventuale pretesa Controparte_3 restitutoria o risarcitoria essendo subentrata solo nel lato attivo del credito;
- nel merito, rigettare l'esperita opposizione in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
-condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con “atto di citazione in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.” notificato in data 3.1.2024, Pt_2
e , in proprio ed in qualità di liquidatori della società
[...] Parte_1 Controparte_1
nonché premesso di avere ricevuto in data 14.12.2023 la notifica di un
[...] Parte_3 atto di precetto da parte di e per essa della mandataria con il Controparte_2 Controparte_3 quale era stato intimato ad essi istanti, quali terzi datori di ipoteca, ed alla società, quale debitrice principale, il pagamento della somma di € 127.392,17 oltre interessi e spese, dichiaravano di proporre impugnazione avverso l'atto citato, adducendo:
-la mancata prova della titolarità del credito in capo a società dichiaratasi Controparte_2 creditrice in forza di operazione di cartolarizzazione di cui sarebbe stato pubblicato l'avviso nella G.U.
n.11 del 29.1.2022, per effetto della quale sarebbe divenuta titolare di un portafoglio di crediti già nella titolarità di operazione rispetto alla quale però non era dato desumere con certezza che Controparte_5
l'intimante avesse la titolarità del credito azionato;
-l'inidoneità del contratto di mutuo azionato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. nei confronti della mutuataria, posto che dall'atto di mutuo non emergeva l'effettiva dazione delle somme mutuate, che erano state costituite in deposito cauzionale contestualmente all'erogazione, a garanzia dell'adempimento di obblighi posti a carico dell'impresa, senza un successivo atto di erogazione e quietanza;
parte delle somme erano inoltre state utilizzate per il parziale ripianamento di altre posizioni debitorie, difettando la stessa traditio;
-l'inidoneità del mutuo ad assumere efficacia di titolo esecutivo nei confronti dei terzi datori di ipoteca;
-il superamento del tasso soglia ex L. 108/96 nel mutuo, posto che il tasso effettivamente applicato all'operazione di finanziamento, per quanto attinente agli interessi, era pari alla percentuale complessiva del 7,82%, cumulando gli interessi corrispettivi (5,82%) e quelli moratori (del 2%).
Gli opponenti instavano in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e nel merito chiedevano accertarsi la inidoneità del contratto di mutuo ad assumere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., con conseguente nullità e/o inefficacia del precetto;
nonché in via subordinata la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di precetto ovvero la dichiarazione che le somme intimante non erano in tutto o in parte dovute.
Si costituiva il creditore istante e per esso la sua mandataria Controparte_2 Controparte_3 contestando i motivi di opposizione.
Ribadiva di essere divenuta, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 29.1.2022, titolare di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco di titolarità di sorti nel Controparte_5 periodo intercorrente tra la data dell'1.1.1960 e il 31.12.2020 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, crediti deteriorabili espressamente elencati nel sito internet www.krukinestimenti.it; depositava altresì attestazione di avvenuta cessione da parte della banca cedente, nonché il contratto di cessione e l'elenco dei crediti ceduti, nei quali erano espressamente ricompresi quelli di cui è causa;
in ogni caso, asseriva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ad eventuali domande avversarie, essendo subentrata alla cedente solo dal lato attivo.
Sosteneva l'idoneità del contratto di mutuo ad assumere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.,
pagina 2 di 5 posto che la costituzione del deposito cauzionale costituiva evidente manifestazione della previa traditio della somma mutuata,.
Negava il superamento del tasso soglia, sostenendo la genericità delle contestazioni avversarie.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e nel merito la reiezione dell'opposizione.
Fissata dal Giudice l'udienza ex art. 183 c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 171 bis c.p.c., e richiamate dalle parti all'udienza del 4.7.2024 le rispettive richieste, di cui alle memorie depositate, il G.I. con ordinanza riservata 16.7.2024 rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettava la richiesta di CTU e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione ex art. 281 quinquies c.p.c. l'udienza del 12.12.2024, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza, le parti si riportavano ai rispettivi scritti, ed il G.I. tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia infondata.
1. In primo luogo, infondata appare la contestazione della legittimazione della precettante, che ha fornito piena prova di essere divenuta titolare del credito posto a base dell'atto di precetto, frutto di una operazione di cartolarizzazione debitamente pubblicizzata in Gazzetta Ufficiale. Vero è che la pubblicazione della cessione di un portafoglio di crediti in blocco attiene, più che alla prova della titolarità del credito, all'aspetto probatorio della cessione;
ma ciò non toglie che, come chiarito dalla
Suprema Corte, anche dalla pubblicazione in sé possano derivare elementi probatori a sostegno della titolarità del credito, allorquando ad esempio lo stesso avviso sia congegnato in modo compiuto e consenta fin da subito l'identificazione dei crediti, indicati anche con riferimento a dati alfanumerici (si parla di valutazione di “idoneità asseverativa” dell' avviso -così, Cass. n°4277/2023; n°17944/2023-, in ragione della compiutezza e precisione delle tipologie di crediti indicate nell'avviso di pubblicazione
-cfr. Cass. n°31188/2017; n°7866/2024; n° 21821/2023-). Nel caso di specie peraltro vi è di più, posto che risulta l'allegazione nel fascicolo della procedura di apposita dichiarazione del cedente della ricomprensione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione (cfr. Cass. n°18016/2018) -peraltro identificabile già dall'avviso-, oltre al contratto di cessione con l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali quelli in oggetto.
2. In secondo luogo, deve negarsi l'asserita inidoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., richiamata la giurisprudenza che ammette costantemente che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, non è necessaria la materiale e fisica consegna della res, essendo sufficiente che questa sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario. La disponibilità giuridica dell'importo mutuato, considerata equipollente alla traditio, sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass. n. 38331/2021; n. 25632/2017; n. 17194/2015; n. 14270/2011; specificamente la Suprema Corte, con la prima decisione, nel richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25632/2017, ha evidenziato che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”); la genesi dell'obbligo di restituzione delle somme concesse a mutuo, atteso il carattere reale che connota tale fattispecie contrattuale, deve collegarsi e ancorarsi al momento pagina 3 di 5 in cui si è perfezionato il contratto di mutuo, quando le somme sono entrate a far parte del patrimonio della mutuataria, non avendo incidenza sul momento genetico dell'obbligazione restitutoria la successiva costituzione delle somme medesime in deposito cauzionale infruttifero presso l'istituto bancario;
la costituzione del predetto deposito è fatto a garanzia dell'adempimento degli obblighi posto in capo alla parte mutuataria, non determinando un differimento in avanti o una posticipazione dell'obbligo di restituzione delle somme. Non si reputa pertanto del tutto condivisibile quanto sostenuto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12007/2024, apparendo inconciliabile con l'affermato perfezionamento del contratto in ragione della realità della traditio pur in presenza di deposito cauzionale, la necessità della formalizzazione successiva dell'atto di erogazione con ulteriore atto notarile (che la precedente giurisprudenza infatti correttamente fondava sull'asserita natura di mutuo condizionato, ora esclusa), risultando incontestata nel caso di specie l'erogazione della somma.
3. Infondata (in realtà, inconferente) anche la contestazione in ordine all'inidoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo nei confronti dei terzi datori di ipoteca: i terzi datori infatti, non sono tenuti ad alcun pagamento, ma solo a sopportare l'azione esecutiva sul bene concesso in garanzia, sì che il mutuo non è un titolo che viene speso nei confronti del terzo datore, nei cui confronti nel precetto non è chiesto alcun pagamento.
4. Infine, palesemente erroneo il preteso superamento del limite soglia dei tassi di interesse, che è stato fondato su un dato giuridicamente erroneo, quale il cumulo di interessi corrispettivi (per dichiarazione della parte, rientranti nel tasso soglia) e di interessi moratori: come la giurisprudenza di legittimità ha avuto in più occasioni modo di precisare (ad es. Cass n°31615/2021), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per
i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. altresì Sez. Un. n°19597/2020; Cass n°14214/22, secondo cui “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”).
5. L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Consequenziale alla soccombenza, la condanna degli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in dispositivo -d'ufficio, in difetto di notula-, con applicazione dei minimi in riferimento allo scaglione indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, tra Parte_1
e , in proprio e in qualità di liquidatori della Parte_2 Controparte_1
opponenti- contro e
[...] Parte_4 Controparte_2 per essa la mandataria -convenuta, opposta-, ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_3 disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, qui pagina 4 di 5 liquidate -d'ufficio, in difetto di notula- in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed Iva come per legge.
Perugia, 4 febbraio 2025
Il giudice
Teresa Giardino
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