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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5869 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7399/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di BE, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7399/2025 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. STRANO FORTUNATO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUT
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso non abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del giugno 2025 parte attrice, premesso il contratto di locazione del 9.5.2011 registrato il 18.5.2011, avente ad oggetto la bottega con annessa casa terrana site in Catania Via
BE n. 218 ed ivi meglio descritte per un canone mensile di € 800,00 poi ridotto ad € 600,00, riferiva che parte conduttrice non aveva pagato il canone di locazione alle scadenze dovute sin dal mese di febbraio 2021, rendendosi morosa della complessiva somma di € 10.600,00; riferiva altresì che era stato omesso il pagamento della somma di € 1728,91 di cui € 1390,46 a titolo di oneri condominiali
2022-2023 e 2024 ed € 338,45 per la quota del 50% dovuta per la registrazione del contratto;
chiedeva, pertanto, convalidarsi l'intimato sfratto per morosità ed emettersi decreto ingiuntivo esecutivo, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 3.7.2025 parte attrice, tenuto conto delle difficoltà incontrate per il perfezionamento della notifica, chiedeva convalidarsi lo sfratto ovvero disporsi il mutamento del rito per coltivare la pagina 1 di 3 domanda di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni.
Veniva dunque disposto il mutamento del rito.
La controversia, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituita benchè ritualmente Controparte_1 citata.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Risulta dagli atti di causa, che con contratto di locazione del 9.5.2021 parte attrice, unitamente alla di lei madre ed al fratello concedevano in locazione Parte_2 Parte_3
l'immobile sito in Catania e per il canone mensile di € 800,00; a seguito del decesso di e Parte_2 della gestione delle questioni ereditarie, il rapporto proseguiva in via esclusiva tra l'attrice e la convenuta ( cfr allegato n. 3 all'atto introduttivo); risulta inoltre che in data 17.5.2017, le parti concordavano la proroga della locazione e il canone di locazione in € 600,00 ( cfr allegato n. 4 all'atto introduttivo).
Parte attrice lamenta il mancato pagamento dei canoni di locazione.
Secondo il costante orientamento della Corte di Legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione, costituisce grave inadempimento all'obbligazione primaria del conduttore che comporta la risoluzione contrattuale ( cfr ex multis Cass. n. 21242/2006); infatti il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività con la prestazione del locatore integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto
(vd. Cass. n.12769/98); l'entità della morosità e la durata dell'inadempimento nel caso che occupa, inoltre, integrano senz'altro la gravità del comportamento del conduttore e consentono la valutazione di fondatezza della domanda attorea.
Per tali motivi, il contratto di locazione oggetto del contendere va risolto per grave inadempimento della conduttrice e quest'ultima va condannata al rilascio dell'immobile ed al pagamento delle somme richieste in ricorso e quantificate all'odierna udienza in € 13528,91, di cui € 11800,00 per canoni di locazione ed € 1728,91 per oneri condominiali, oltre che al pagamento dei canoni successivamente scaduti ed a scadere sino all'effettivo rilascio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dei compensi minimi del pagina 2 di 3 terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'effettivo valore della controversia, al carattere documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna la convenuta all'immediato rilascio del bene immobile oggetto del contratto;
- condanna la convenuta al pagamento dell'importo di € 1728,91 per oneri condominiali e di €
11800,00 a titolo di canoni di locazione scaduti ed al pagamento dei canoni successivamente scaduti ed a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna la convenuta, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2540,00 per compensi ed € 250.00 per esborsi oltre IVA , CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 4.12.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di BE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di BE, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7399/2025 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. STRANO FORTUNATO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUT
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso non abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del giugno 2025 parte attrice, premesso il contratto di locazione del 9.5.2011 registrato il 18.5.2011, avente ad oggetto la bottega con annessa casa terrana site in Catania Via
BE n. 218 ed ivi meglio descritte per un canone mensile di € 800,00 poi ridotto ad € 600,00, riferiva che parte conduttrice non aveva pagato il canone di locazione alle scadenze dovute sin dal mese di febbraio 2021, rendendosi morosa della complessiva somma di € 10.600,00; riferiva altresì che era stato omesso il pagamento della somma di € 1728,91 di cui € 1390,46 a titolo di oneri condominiali
2022-2023 e 2024 ed € 338,45 per la quota del 50% dovuta per la registrazione del contratto;
chiedeva, pertanto, convalidarsi l'intimato sfratto per morosità ed emettersi decreto ingiuntivo esecutivo, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 3.7.2025 parte attrice, tenuto conto delle difficoltà incontrate per il perfezionamento della notifica, chiedeva convalidarsi lo sfratto ovvero disporsi il mutamento del rito per coltivare la pagina 1 di 3 domanda di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni.
Veniva dunque disposto il mutamento del rito.
La controversia, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituita benchè ritualmente Controparte_1 citata.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Risulta dagli atti di causa, che con contratto di locazione del 9.5.2021 parte attrice, unitamente alla di lei madre ed al fratello concedevano in locazione Parte_2 Parte_3
l'immobile sito in Catania e per il canone mensile di € 800,00; a seguito del decesso di e Parte_2 della gestione delle questioni ereditarie, il rapporto proseguiva in via esclusiva tra l'attrice e la convenuta ( cfr allegato n. 3 all'atto introduttivo); risulta inoltre che in data 17.5.2017, le parti concordavano la proroga della locazione e il canone di locazione in € 600,00 ( cfr allegato n. 4 all'atto introduttivo).
Parte attrice lamenta il mancato pagamento dei canoni di locazione.
Secondo il costante orientamento della Corte di Legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione, costituisce grave inadempimento all'obbligazione primaria del conduttore che comporta la risoluzione contrattuale ( cfr ex multis Cass. n. 21242/2006); infatti il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività con la prestazione del locatore integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto
(vd. Cass. n.12769/98); l'entità della morosità e la durata dell'inadempimento nel caso che occupa, inoltre, integrano senz'altro la gravità del comportamento del conduttore e consentono la valutazione di fondatezza della domanda attorea.
Per tali motivi, il contratto di locazione oggetto del contendere va risolto per grave inadempimento della conduttrice e quest'ultima va condannata al rilascio dell'immobile ed al pagamento delle somme richieste in ricorso e quantificate all'odierna udienza in € 13528,91, di cui € 11800,00 per canoni di locazione ed € 1728,91 per oneri condominiali, oltre che al pagamento dei canoni successivamente scaduti ed a scadere sino all'effettivo rilascio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dei compensi minimi del pagina 2 di 3 terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'effettivo valore della controversia, al carattere documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna la convenuta all'immediato rilascio del bene immobile oggetto del contratto;
- condanna la convenuta al pagamento dell'importo di € 1728,91 per oneri condominiali e di €
11800,00 a titolo di canoni di locazione scaduti ed al pagamento dei canoni successivamente scaduti ed a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna la convenuta, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2540,00 per compensi ed € 250.00 per esborsi oltre IVA , CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 4.12.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di BE
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