Articolo 223 terdecies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223 duodeciesArticolo 223 quaterdecies
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1 gennaio 2004
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14 gennaio 2005
Art. 223-terdecies.

((Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile e' fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle societa' cooperative.
Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.))
Entrata in vigore il 14 gennaio 2005
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