Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 435
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Altro
    Pagamento spese di lite

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, dato che il Comune ha documentato l'avvenuto pagamento delle somme dovute, anche se successivamente all'introduzione del presente procedimento.

  • Accolto
    Spese di lite

    Le spese di lite sono state poste a carico del Comune resistente, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, dato che l'adempimento è avvenuto solo dopo l'introduzione del procedimento di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 100,00 oltre spese vive e accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 435
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 435
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo