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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 39174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39174 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. MANFREDO FIORMONTI, per il ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 10 ottobre 2025 la Corte d'Appello d Napoli confermava la sentenza emessa il 18 luglio 2016 dal Tribunale di Napoli con la quale l'imputato AV US era stato dichiarato colpevole dei reati di estorsione ascrittigli ai capi F) e G) dell'imputazione e condannato alle pene di legge. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione degli artt. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39174 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 10/09/2025 99, 133 e 62-bis cod. pen., 533, comma 1, 125, e 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Assumeva che la Corte d'Appello non aveva reso adeguata motivazione in relazione alla mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche, essendosi limitata a richiamare il fatto che l'imputato aveva negato l'addebito e non aveva tenuto un comportamento improntato a collaborazione, senza considerare che il AV era un collaboratore di giustizia e aveva già beneficiato della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 della legge n. 203/1991. Quanto alla commisurazione della pena rassegnava che non era sufficiente una motivazione che facesse riferimento a espressioni quali "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" e che nella specie la Corte di merito aveva reso una motivazione del tutto incongrua in quanto priva di riferimenti specifici alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. In relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la difesa assumeva che ciò aveva impedito di "approfondire tematiche, già in parte emerse nel corso del giudizio di primo grado, utili ad una più completa ricostruzione dei fatti" (v. pag. 8 del ricorso) e che avrebbero potuto rafforzare la tesi difensiva in relazione alla dedotta estraneità del ricorrente ai fatti contestati, in relazione ai quali la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità del AV considerando le sole dichiarazioni accusatorie della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e inoltre, per alcuni aspetti, caratterizzato da genericità. Ed invero, la Corte d'Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione a tutti i profili rassegnati in ricorso. Con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte di merito ha argomentato evidenziando congruamente l'insussistenza di elementi positivamente valutabili per l'imputato, il quale non aveva adottato un comportamento processuale improntato a collaborazione, e inoltre osservando che con l'atto di appello la difesa si era limitata "ad affermazioni di stile circa l'utilizzo delle circostanze generiche ai fini di una graduazione ulteriore" (v. pag. 7 del provvedimento impugnato). Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (v., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01). Nel caso di specie risulta adeguato il riferimento effettuato dalla Corte d'Appello all'assenza di elementi positivamente valutabili e al comportamento processuale del AV, connotato da mancanza di collaborazione, ciò a fronte dell'assenza di specifici rilievi mossi sul punto con l'atto di appello, come osservato dalla stessa Corte di merito. il richiamo, poi, al fatto che il AV in passato avesse collaborato con la giustizia appare del tutto generico, avendo la difesa affermato soltanto che l'imputato "viene da una collaborazione con la giustizia proficua e di lungo corso" (v. pag. 5 del ricorso), senza allegare alcun elemento specifico in ordine al tenore, alla durata e ai risultati di tale collaborazione. In relazione alla dosimetria della pena la Corte territoriale ha ritenuto la pena inflitta dal giudice di primo grado equa e proporzionata alla gravità del fatto commesso, evidenziando che il primo giudice aveva applicato una pena base pari al minimo edittale e ritenendo congruo l'aumento effettuato per la continuazione in ragione del fatto che il reato satellite di estorsione presentava "connotazioni particolarmente allarmanti" (v. pag. 8 della sentenza impugnata). Risulta, pertanto, evidente che nella specie la Corte territoriale, lungi dall'avere reso una motivazione caratterizzata da mere formule di stile, ha effettuato un adeguato e specifico riferimento alla gravità dei reati contestati. In relazione, infine, al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la Corte d'Appello ha del pari reso una motivazione immune da vizi, osservando congruamente che il quadro probatorio era idoneo ad accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato e che l'ulteriore escussione di testi già esaminati non poteva essere ritenuta dirimente ai fini del decidere. Del resto, con riferimento a tale aspetto il ricorso non fa riferimento a una prova indispensabile ai fini della decisione, indispensabilità che costituisce presupposto necessario per procedere alla rinnovazione (l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. dispone che "il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale") ma soltanto a una prova che ritiene "utile"; il parametro della utilità non è contemplato dalla citata disposizione quale presupposto per la rinnovazione istruttoria. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. MANFREDO FIORMONTI, per il ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 10 ottobre 2025 la Corte d'Appello d Napoli confermava la sentenza emessa il 18 luglio 2016 dal Tribunale di Napoli con la quale l'imputato AV US era stato dichiarato colpevole dei reati di estorsione ascrittigli ai capi F) e G) dell'imputazione e condannato alle pene di legge. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione degli artt. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39174 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 10/09/2025 99, 133 e 62-bis cod. pen., 533, comma 1, 125, e 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Assumeva che la Corte d'Appello non aveva reso adeguata motivazione in relazione alla mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche, essendosi limitata a richiamare il fatto che l'imputato aveva negato l'addebito e non aveva tenuto un comportamento improntato a collaborazione, senza considerare che il AV era un collaboratore di giustizia e aveva già beneficiato della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 della legge n. 203/1991. Quanto alla commisurazione della pena rassegnava che non era sufficiente una motivazione che facesse riferimento a espressioni quali "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" e che nella specie la Corte di merito aveva reso una motivazione del tutto incongrua in quanto priva di riferimenti specifici alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. In relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la difesa assumeva che ciò aveva impedito di "approfondire tematiche, già in parte emerse nel corso del giudizio di primo grado, utili ad una più completa ricostruzione dei fatti" (v. pag. 8 del ricorso) e che avrebbero potuto rafforzare la tesi difensiva in relazione alla dedotta estraneità del ricorrente ai fatti contestati, in relazione ai quali la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità del AV considerando le sole dichiarazioni accusatorie della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e inoltre, per alcuni aspetti, caratterizzato da genericità. Ed invero, la Corte d'Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione a tutti i profili rassegnati in ricorso. Con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte di merito ha argomentato evidenziando congruamente l'insussistenza di elementi positivamente valutabili per l'imputato, il quale non aveva adottato un comportamento processuale improntato a collaborazione, e inoltre osservando che con l'atto di appello la difesa si era limitata "ad affermazioni di stile circa l'utilizzo delle circostanze generiche ai fini di una graduazione ulteriore" (v. pag. 7 del provvedimento impugnato). Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (v., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01). Nel caso di specie risulta adeguato il riferimento effettuato dalla Corte d'Appello all'assenza di elementi positivamente valutabili e al comportamento processuale del AV, connotato da mancanza di collaborazione, ciò a fronte dell'assenza di specifici rilievi mossi sul punto con l'atto di appello, come osservato dalla stessa Corte di merito. il richiamo, poi, al fatto che il AV in passato avesse collaborato con la giustizia appare del tutto generico, avendo la difesa affermato soltanto che l'imputato "viene da una collaborazione con la giustizia proficua e di lungo corso" (v. pag. 5 del ricorso), senza allegare alcun elemento specifico in ordine al tenore, alla durata e ai risultati di tale collaborazione. In relazione alla dosimetria della pena la Corte territoriale ha ritenuto la pena inflitta dal giudice di primo grado equa e proporzionata alla gravità del fatto commesso, evidenziando che il primo giudice aveva applicato una pena base pari al minimo edittale e ritenendo congruo l'aumento effettuato per la continuazione in ragione del fatto che il reato satellite di estorsione presentava "connotazioni particolarmente allarmanti" (v. pag. 8 della sentenza impugnata). Risulta, pertanto, evidente che nella specie la Corte territoriale, lungi dall'avere reso una motivazione caratterizzata da mere formule di stile, ha effettuato un adeguato e specifico riferimento alla gravità dei reati contestati. In relazione, infine, al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la Corte d'Appello ha del pari reso una motivazione immune da vizi, osservando congruamente che il quadro probatorio era idoneo ad accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato e che l'ulteriore escussione di testi già esaminati non poteva essere ritenuta dirimente ai fini del decidere. Del resto, con riferimento a tale aspetto il ricorso non fa riferimento a una prova indispensabile ai fini della decisione, indispensabilità che costituisce presupposto necessario per procedere alla rinnovazione (l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. dispone che "il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale") ma soltanto a una prova che ritiene "utile"; il parametro della utilità non è contemplato dalla citata disposizione quale presupposto per la rinnovazione istruttoria. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2025