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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 18/12/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 348/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dott. Antonino CUCINELLA Presidente Relatore dott.ssa Valentina STABILE Giudice dott.ssa Valentina DEL RIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 348/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. OCCHIPINTI GIUSEPPA che la difende giusta procura in atti
E
nato in [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LA PLACA LUIGI che lo difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
1 Premesso che con ricorso depositato il giorno 22/05/2025 i coniugi
[...]
e hanno congiuntamente richiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/11/2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 06/10/2012 in Menfi, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 2012 al n. 38, parte II, serie A,
Ufficio 1;
2) con decreto del Tribunale di Sciacca del 07/10/2019 è stata omologata separazione fra gli stessi, nella procedura portante il n. 687/2019 r.g.; ritenuto che è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n.
898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Menfi il giorno 06/10/2012 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune Parte_2 in uso nell'anno 2012 al n. 38, parte II, serie A, Ufficio 1;
2 2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Menfi di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge 1.12.1970 n. 898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 18/12/2025.
Il Presidente F.F.
Dott. Antonino Cucinella
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dott. Antonino CUCINELLA Presidente Relatore dott.ssa Valentina STABILE Giudice dott.ssa Valentina DEL RIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.v.g. 348/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. OCCHIPINTI GIUSEPPA che la difende giusta procura in atti
E
nato in [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LA PLACA LUIGI che lo difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
1 Premesso che con ricorso depositato il giorno 22/05/2025 i coniugi
[...]
e hanno congiuntamente richiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/11/2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 06/10/2012 in Menfi, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 2012 al n. 38, parte II, serie A,
Ufficio 1;
2) con decreto del Tribunale di Sciacca del 07/10/2019 è stata omologata separazione fra gli stessi, nella procedura portante il n. 687/2019 r.g.; ritenuto che è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n.
898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Menfi il giorno 06/10/2012 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune Parte_2 in uso nell'anno 2012 al n. 38, parte II, serie A, Ufficio 1;
2 2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Menfi di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge 1.12.1970 n. 898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 18/12/2025.
Il Presidente F.F.
Dott. Antonino Cucinella
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