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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 34403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34403 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LLSE BI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/6/2023 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE AL, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Marta De Manincor, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/6/2023, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia emessa il 7/10/2020 dal Tribunale di Pordenone, con la quale BI LLSE era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di due anni di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 34403 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 28/06/2024 - mancanza, manifesta illogicità o apparenza della motivazione con riguardo alle fatture emesse dalla società "Unymedyu". La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza valutare la carenza argonnentativa della decisione di primo grado, dalla quale non sarebbero emersi elementi sufficienti a sostegno dell'imputazione, quanto a profili oggettivi e soggettivi. In particolare, le sentenze non avrebbero considerato i contratti di consulenza sottoscritti tra la società della quale il ricorrente era legale rappresentante ("Recycla s.r.l.") e l'altra, così come non avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese da un funzionario attestanti l'attività svolta dall'emittente. Analogamente, i Giudici non avrebbero preso in esame le parole del teste Bossetti, per contro ritenute fondamentali per assolvere il ricorrente - in diverso processo - dal medesimo reato quanto agli anni di imposta 2012 e 2013; - la stessa censura è poi mossa con riguardo alle fatture emesse da "Recycla d.o.o.". La sentenza si fonderebbe su mere deduzioni, su semplici indizi ricavati dal processo verbale di constatazione, al quale i Giudici avrebbero semplicemente aderito. Anche in ordine a queste fatture, peraltro, l'istruttoria avrebbe dimostrato l'esistenza di contratti tra le due società, così come l'effettività dei lavori eseguiti e la congruità dei costi sostenuti, tanto da negarsi fondatezza alla tesi della sovrafattu razione;
- violazione dell'art. 13, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000. La Corte di appello avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità di cui alla norma non risultando l'integrale pagamento dell'importo dovuto;
ebbene, ad oggi tutte le rate concordate sarebbero state versate, e di ciò il Giudice dovrebbe tener conto, come peraltro già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte;
- infine, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, maturata il 26/8/2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo ai primi due motivi, in punto di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 2 4.1. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato sono inammissibili;
dietro la parvenza di un vizio motivazionale, infatti, il ricorso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie (dichiarative) già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4.2. La duplice doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica;
come tale, quindi, non censurabile. 5. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che, quanto alle fatture emesse da "Unyrnedyu", l'oggettiva inesistenza delle prestazioni lì indicate era stata già ritenuta dal Tribunale con motivazione solida e fondata su concreti elementi, tra i quali: a) l'incongruenza delta data della prima fattura rispetto a quella del contratto di servizio concluso tra le due società; b) la natura dello studio trasmesso da "Recycla s.r.l." a dimostrazione dell'esistenza della prestazione, trattandosi di un documento relativo ad un file redatto successivamente alla data in cui avrebbe dovuto essere formato;
c) l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal teste Atanase. Sul punto, peraltro, il ricorso risulta generico, limitandosi ad affermare che questi avrebbe "dato atto dell'attività svolta dalla società", senza alcun argomento ulteriore;
d) l'irrilevanza della sentenza che aveva assolto l'imputato, per la medesima contestazione, quanto agli anni d'imposta 2012 e 2013, perché motivata esclusivamente su una carenza investigativa. 5.1. Tanto riportato, il ricorso si limita a reiterare gli stessi argomenti senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello, così da risultare inammissibile;
negli stessi termini è poi il richiamo alla testimonianza Bossetti, "al contrario ritenuta fondamentale" per la già richiamata assoluzione, ancora senza specificazione sul punto. 6. Il ricorso, di seguito, risulta inammissibile anche sul secondo motivo, che concerne le fatture emesse da "Recycla d.o.o.". La Corte di appello, dopo aver precisato che questa società (al pari, peraltro, di "Unymedyu"), era composta dalla medesima compagine sociale della "Recycla s.r.l.", ha sottolineato che la sovrafatturazione contestata aveva trovato pieno riscontro. In particolare, la tempistica dei pagamenti risultanti dalle fatture non rispettava le scadenze stabilite nel contratto stipulato tra le due società, né i relativi importi, fermo restando, peraltro, che lo stesso contratto risultava privo di data certa e verosimilmente predisposto solo a seguito della verifica fiscale, così da giustificare le ingenti e continue movimentazioni di denaro tra i due soggetti giuridici. Ancora, 3 la sentenza ha esaminato i costi che "Recycla s.r.l." avrebbe sostenuto, evidenziandone la mancanza di congruità. 6.1. Anche con riguardo a questo profilo della contestazione, peraltro, il ricorso si sviluppa su argomenti di puro merito, non ammessi in sede di legittimità. In particolare, il richiamo ai contratti, all'effettività delle prestazioni fatturate, alla congruità dei costi sostenuti, alla mera adesione al PVC che reggerebbe la motivazione della sentenza sul punto, ebbene tutti questi costituiscono argomenti propri della sola fase di cognizione, come tali non proponibili dinanzi a questa Corte, peraltro senza adeguato confronto con la sentenza impugnata. 7. Il ricorso, infine, risulta manifestamente infondato anche sulla terza censura, con la quale si chiede il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, per integrale versamento dell'importo dovuto. 7.1. E' stato più volte affermato che l'istituto, come modificato dalla legge n. 158 del 2015, trova applicazione ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento di primo grado, se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, risultano essere stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previsto dalle norme tributarie (Sez. 3, n. 30139 del 12/4/2017, Fregolent, Rv. 270464; Sez. 3, n. 15237 del 1/2/2017, Volanti, Rv. 269653). Con queste decisioni, in particolare, è stato sostenuto che la diversa natura assegnata al pagamento del debito tributario, quale 'fatto' che non riguarda più soltanto il quantum della punibilità, ma anche l'an della stessa, comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto dalla norma, l'imputato debba essere considerato nelle medesime condizioni fondanti l'efficacia della causa estintiva;
il principio di uguaglianza, che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali, impone, infatti, di ritenere che, sotto il profilo sostanziale, il pagamento del debito tributario assuma la medesima efficacia estintiva, sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 158 del 2015 (come quello in esame), che avvenga dopo tale limite, purché prima del giudicato. La preclusione assegnata, in maniera non irragionevole, ad un momento della scansione processuale, non può operare allorquando, in applicazione del principio del favor rei, la più favorevole disciplina - introdotta in pendenza del procedimento, ed allorquando la scansione era stata già superata - debba essere applicata agli imputati che hanno provveduto al pagamento integrale del debito tributario. 4 7.2. Tanto premesso in termini generali, la Corte osserva tuttavia che l'integrale pagamento di quanto dovuto, non riscontrato dalla Corte di appello, non può essere accertato in questa sede, nella quale non è offerto alcun elemento documentale a conforto, e la circostanza in questione - peraltro di puro merito - risulta soltanto dedotta. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza della prescrizione del reato nel frattempo maturata. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024 Il C(,Tigliere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE AL, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Marta De Manincor, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/6/2023, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia emessa il 7/10/2020 dal Tribunale di Pordenone, con la quale BI LLSE era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di due anni di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 34403 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 28/06/2024 - mancanza, manifesta illogicità o apparenza della motivazione con riguardo alle fatture emesse dalla società "Unymedyu". La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza valutare la carenza argonnentativa della decisione di primo grado, dalla quale non sarebbero emersi elementi sufficienti a sostegno dell'imputazione, quanto a profili oggettivi e soggettivi. In particolare, le sentenze non avrebbero considerato i contratti di consulenza sottoscritti tra la società della quale il ricorrente era legale rappresentante ("Recycla s.r.l.") e l'altra, così come non avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese da un funzionario attestanti l'attività svolta dall'emittente. Analogamente, i Giudici non avrebbero preso in esame le parole del teste Bossetti, per contro ritenute fondamentali per assolvere il ricorrente - in diverso processo - dal medesimo reato quanto agli anni di imposta 2012 e 2013; - la stessa censura è poi mossa con riguardo alle fatture emesse da "Recycla d.o.o.". La sentenza si fonderebbe su mere deduzioni, su semplici indizi ricavati dal processo verbale di constatazione, al quale i Giudici avrebbero semplicemente aderito. Anche in ordine a queste fatture, peraltro, l'istruttoria avrebbe dimostrato l'esistenza di contratti tra le due società, così come l'effettività dei lavori eseguiti e la congruità dei costi sostenuti, tanto da negarsi fondatezza alla tesi della sovrafattu razione;
- violazione dell'art. 13, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000. La Corte di appello avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità di cui alla norma non risultando l'integrale pagamento dell'importo dovuto;
ebbene, ad oggi tutte le rate concordate sarebbero state versate, e di ciò il Giudice dovrebbe tener conto, come peraltro già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte;
- infine, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, maturata il 26/8/2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo ai primi due motivi, in punto di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 2 4.1. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato sono inammissibili;
dietro la parvenza di un vizio motivazionale, infatti, il ricorso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie (dichiarative) già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4.2. La duplice doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica;
come tale, quindi, non censurabile. 5. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che, quanto alle fatture emesse da "Unyrnedyu", l'oggettiva inesistenza delle prestazioni lì indicate era stata già ritenuta dal Tribunale con motivazione solida e fondata su concreti elementi, tra i quali: a) l'incongruenza delta data della prima fattura rispetto a quella del contratto di servizio concluso tra le due società; b) la natura dello studio trasmesso da "Recycla s.r.l." a dimostrazione dell'esistenza della prestazione, trattandosi di un documento relativo ad un file redatto successivamente alla data in cui avrebbe dovuto essere formato;
c) l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal teste Atanase. Sul punto, peraltro, il ricorso risulta generico, limitandosi ad affermare che questi avrebbe "dato atto dell'attività svolta dalla società", senza alcun argomento ulteriore;
d) l'irrilevanza della sentenza che aveva assolto l'imputato, per la medesima contestazione, quanto agli anni d'imposta 2012 e 2013, perché motivata esclusivamente su una carenza investigativa. 5.1. Tanto riportato, il ricorso si limita a reiterare gli stessi argomenti senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello, così da risultare inammissibile;
negli stessi termini è poi il richiamo alla testimonianza Bossetti, "al contrario ritenuta fondamentale" per la già richiamata assoluzione, ancora senza specificazione sul punto. 6. Il ricorso, di seguito, risulta inammissibile anche sul secondo motivo, che concerne le fatture emesse da "Recycla d.o.o.". La Corte di appello, dopo aver precisato che questa società (al pari, peraltro, di "Unymedyu"), era composta dalla medesima compagine sociale della "Recycla s.r.l.", ha sottolineato che la sovrafatturazione contestata aveva trovato pieno riscontro. In particolare, la tempistica dei pagamenti risultanti dalle fatture non rispettava le scadenze stabilite nel contratto stipulato tra le due società, né i relativi importi, fermo restando, peraltro, che lo stesso contratto risultava privo di data certa e verosimilmente predisposto solo a seguito della verifica fiscale, così da giustificare le ingenti e continue movimentazioni di denaro tra i due soggetti giuridici. Ancora, 3 la sentenza ha esaminato i costi che "Recycla s.r.l." avrebbe sostenuto, evidenziandone la mancanza di congruità. 6.1. Anche con riguardo a questo profilo della contestazione, peraltro, il ricorso si sviluppa su argomenti di puro merito, non ammessi in sede di legittimità. In particolare, il richiamo ai contratti, all'effettività delle prestazioni fatturate, alla congruità dei costi sostenuti, alla mera adesione al PVC che reggerebbe la motivazione della sentenza sul punto, ebbene tutti questi costituiscono argomenti propri della sola fase di cognizione, come tali non proponibili dinanzi a questa Corte, peraltro senza adeguato confronto con la sentenza impugnata. 7. Il ricorso, infine, risulta manifestamente infondato anche sulla terza censura, con la quale si chiede il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, per integrale versamento dell'importo dovuto. 7.1. E' stato più volte affermato che l'istituto, come modificato dalla legge n. 158 del 2015, trova applicazione ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento di primo grado, se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, risultano essere stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previsto dalle norme tributarie (Sez. 3, n. 30139 del 12/4/2017, Fregolent, Rv. 270464; Sez. 3, n. 15237 del 1/2/2017, Volanti, Rv. 269653). Con queste decisioni, in particolare, è stato sostenuto che la diversa natura assegnata al pagamento del debito tributario, quale 'fatto' che non riguarda più soltanto il quantum della punibilità, ma anche l'an della stessa, comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto dalla norma, l'imputato debba essere considerato nelle medesime condizioni fondanti l'efficacia della causa estintiva;
il principio di uguaglianza, che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali, impone, infatti, di ritenere che, sotto il profilo sostanziale, il pagamento del debito tributario assuma la medesima efficacia estintiva, sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 158 del 2015 (come quello in esame), che avvenga dopo tale limite, purché prima del giudicato. La preclusione assegnata, in maniera non irragionevole, ad un momento della scansione processuale, non può operare allorquando, in applicazione del principio del favor rei, la più favorevole disciplina - introdotta in pendenza del procedimento, ed allorquando la scansione era stata già superata - debba essere applicata agli imputati che hanno provveduto al pagamento integrale del debito tributario. 4 7.2. Tanto premesso in termini generali, la Corte osserva tuttavia che l'integrale pagamento di quanto dovuto, non riscontrato dalla Corte di appello, non può essere accertato in questa sede, nella quale non è offerto alcun elemento documentale a conforto, e la circostanza in questione - peraltro di puro merito - risulta soltanto dedotta. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza della prescrizione del reato nel frattempo maturata. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024 Il C(,Tigliere estensore Il Presidente