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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1483/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Domenica Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terranova AP IN - Piazza Xxiv Maggio N. 1 89010 Terranova AP IN RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 286 IMU 2019
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Domenica Macri' - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Terranova AP IN - Piazza Xxiv Maggio N. 1 89010 Terranova AP IN RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 285 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7612/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al comune di Terranova AP IN Ricorrente_1 e Nominativo_1
hanno impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato relativo a IMU anno 2019.
A sostegno del ricorso hanno eccepito la violazione del principio del contraddittorio, il difetto di motivazione, la nullità dell'atto per mancata pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe IMU.
Il Comune è rimasto contumace.
In data 15.12.2025 la difesa dei ricorrenti ha depositato comunicazione del Comune di accoglimento dell'istanza in autotutela e all'udienza del 18.12.2025 ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento dell'atto impugnato da parte dell'ente impositore determina la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno compensate conformemente a quanto richiesto dalla difesa dei ricorrenti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1483/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Domenica Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terranova AP IN - Piazza Xxiv Maggio N. 1 89010 Terranova AP IN RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 286 IMU 2019
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Domenica Macri' - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Terranova AP IN - Piazza Xxiv Maggio N. 1 89010 Terranova AP IN RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 285 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7612/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al comune di Terranova AP IN Ricorrente_1 e Nominativo_1
hanno impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe indicato relativo a IMU anno 2019.
A sostegno del ricorso hanno eccepito la violazione del principio del contraddittorio, il difetto di motivazione, la nullità dell'atto per mancata pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe IMU.
Il Comune è rimasto contumace.
In data 15.12.2025 la difesa dei ricorrenti ha depositato comunicazione del Comune di accoglimento dell'istanza in autotutela e all'udienza del 18.12.2025 ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento dell'atto impugnato da parte dell'ente impositore determina la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno compensate conformemente a quanto richiesto dalla difesa dei ricorrenti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa le spese.