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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/09/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3463/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 17/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
TEDOLDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Forte dei Marmi (LU), via G. Amendola n. 11, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FRANCESCO Parte_2 C.F._2
MAZZEI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via del Marzocco n. 102, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Le parti vivono separate con reciproco rispetto, decidendo liberamente di intrattenere relazioni personali con qualsivoglia soggetto, assicurando, comunque, ai figli minori ogni tutela al fine di non urtare la propria sensibilità.
2) La casa coniugale, di proprietà della moglie viene assegnata alla medesima, che Parte_2 vi rimarrà con i figli, i quali vengono collocati presso la stessa;
ogni variazione di residenza e/o domicilio dovranno essere comunicati all'altro genitore entro 10 giorni dall'effettiva modifica.
3) L'affidamento dei figli rimarrà condiviso da entrambi i genitori;
il padre eserciterà il proprio diritto di visita come segue: starà con i figli presso la propria abitazione ogni fine settimana in alternanza dalle ore 18 del sabato
1 fino alle ore 18 della domenica o dalle ore 18 del venerdì fino alle ore 18 del sabato;
nel giorno infrasettimanale preferibilmente il martedì dalle ore 18 sino alla mattina successiva per riaccompagnare i figli a scuola.
4) Con riguardo alle Festività Natalizie: sempre sulla base del principio dell'alternanza nell'anno successivo, i figli staranno i giorni del 24 dicembre e 25 dicembre con un genitore e i giorni dal 26 dicembre al 2 gennaio ed il giorno 6 gennaio con l'altro. Con riguardo alle Festività Pasquali: sempre sulla base del principio dell'alternanza nell'anno successivo, i figli staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta, con la possibilità sempre previo accordo fra i genitori in quegli anni in cui è possibile farlo anche in base ai giorni festivi scolastici, di tenere i bambini dal giorno di Pasqua al 25 aprile un genitore e l'altro dal 26 aprile all'1 maggio l'altro genitore. Chiaramente sempre con la possibilità di accordo su giorni e tempistiche differenti ove ci sia l'accordo tra i genitori.
5) Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere i bambini con sé e portarli anche presso mete di vacanze scelte dallo stesso, ciò fino a 15 giorni non consecutivi, da comunicarsi alla madre entro il 30 giugno di ogni anno con l'impegno da parte di entrambi i genitori di comunicare all'altro genitore i periodi e luoghi di vacanza ove decidano di recarsi con i figli minori.
6) I genitori di comune accordo potranno di volta in volta concordare giorni ed orari differenti da quelli qui indicati, tenendo ovviamente conto delle esigenze dei minori sempre prevalenti rispetto a quelle dei genitori.
7) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre euro 250,00 al mese, per ogni figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, quindi in totale euro 500,00 con aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT.
8) La rata del mutuo contratto da entrambi i coniugi per sostenere l'acquisto della casa coniugale, gravante su conto cointestato aperto presso la di euro 288,09 al mese, sarà erogata a CP_1 detta Banca esclusivamente da in qualità di proprietaria esclusiva dell'immobile Parte_2 suddetto, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, attraverso l'accollo a sé della quota parte attualmente di con riferimento al medesimo contratto di mutuo e alle medesime Parte_1 condizioni contrattuali dell'attuale; nell'eventualità che la non presti il proprio consenso CP_1 all'accollo sopra citato dello stesso contratto di mutuo in corso, i coniugi concordano sin da ora una diversa modalità che tuttavia garantisca sia a l'erogazione dell'intera rata mensile a totale Pt_1 carico di , che alla stessa il versamento effettivo di dette rate a favore della Pt_2 Pt_2 CP_1
Si fa presente che l'immobile è stato messo in vendita da parte dell'intestataria e pertanto la sig.ra si impegna all'adempimento di cui al presente punto 8) e quindi di liberazione di ogni Parte_2 gravame sul sig. il quale accetta, entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2025. Pt_1
9) Le spese straordinarie riguardanti i figli e di cui all'elenco del Tribunale di Lucca e del CNF del 2017 che qui si intendono integralmente riportate, saranno sostenute dai genitori al 50%. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail o messaggio whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 10) I coniugi sono entrambi autosufficienti economicamente e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e di aver sistemato ogni questione di natura economica, oltre,
2 esclusivamente, la regolamentazione, così come stabilita, al punto 8) che precede.
11) L'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
12) Il IG. e la IG.ra si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del Pt_1 Pt_2 passaporto e degli altri documenti validi anche per l'espatrio per i figli minori.
13) Ciascuna parte sosterrà le spese ed i compensi dei legali che le rappresenta in egual misura, con rinunzia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13, c. VIII, L. 31.12.2012 n. 247.
14) Le pattuizioni e le condizioni appena esposte varranno tra le parti a partire dalla data della sottoscrizione del presente atto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AV (LU) il 14/4/2018, antecedentemente al quale è nato il figlio
(nato il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il Persona_1 Persona_2
20/6/2018), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in AV (LU) in data 14/4/2018, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di AV (LU) all'Atto Numero 4, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2018; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AV (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 17/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 17/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
TEDOLDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Forte dei Marmi (LU), via G. Amendola n. 11, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FRANCESCO Parte_2 C.F._2
MAZZEI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via del Marzocco n. 102, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Le parti vivono separate con reciproco rispetto, decidendo liberamente di intrattenere relazioni personali con qualsivoglia soggetto, assicurando, comunque, ai figli minori ogni tutela al fine di non urtare la propria sensibilità.
2) La casa coniugale, di proprietà della moglie viene assegnata alla medesima, che Parte_2 vi rimarrà con i figli, i quali vengono collocati presso la stessa;
ogni variazione di residenza e/o domicilio dovranno essere comunicati all'altro genitore entro 10 giorni dall'effettiva modifica.
3) L'affidamento dei figli rimarrà condiviso da entrambi i genitori;
il padre eserciterà il proprio diritto di visita come segue: starà con i figli presso la propria abitazione ogni fine settimana in alternanza dalle ore 18 del sabato
1 fino alle ore 18 della domenica o dalle ore 18 del venerdì fino alle ore 18 del sabato;
nel giorno infrasettimanale preferibilmente il martedì dalle ore 18 sino alla mattina successiva per riaccompagnare i figli a scuola.
4) Con riguardo alle Festività Natalizie: sempre sulla base del principio dell'alternanza nell'anno successivo, i figli staranno i giorni del 24 dicembre e 25 dicembre con un genitore e i giorni dal 26 dicembre al 2 gennaio ed il giorno 6 gennaio con l'altro. Con riguardo alle Festività Pasquali: sempre sulla base del principio dell'alternanza nell'anno successivo, i figli staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta, con la possibilità sempre previo accordo fra i genitori in quegli anni in cui è possibile farlo anche in base ai giorni festivi scolastici, di tenere i bambini dal giorno di Pasqua al 25 aprile un genitore e l'altro dal 26 aprile all'1 maggio l'altro genitore. Chiaramente sempre con la possibilità di accordo su giorni e tempistiche differenti ove ci sia l'accordo tra i genitori.
5) Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere i bambini con sé e portarli anche presso mete di vacanze scelte dallo stesso, ciò fino a 15 giorni non consecutivi, da comunicarsi alla madre entro il 30 giugno di ogni anno con l'impegno da parte di entrambi i genitori di comunicare all'altro genitore i periodi e luoghi di vacanza ove decidano di recarsi con i figli minori.
6) I genitori di comune accordo potranno di volta in volta concordare giorni ed orari differenti da quelli qui indicati, tenendo ovviamente conto delle esigenze dei minori sempre prevalenti rispetto a quelle dei genitori.
7) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre euro 250,00 al mese, per ogni figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, quindi in totale euro 500,00 con aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT.
8) La rata del mutuo contratto da entrambi i coniugi per sostenere l'acquisto della casa coniugale, gravante su conto cointestato aperto presso la di euro 288,09 al mese, sarà erogata a CP_1 detta Banca esclusivamente da in qualità di proprietaria esclusiva dell'immobile Parte_2 suddetto, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, attraverso l'accollo a sé della quota parte attualmente di con riferimento al medesimo contratto di mutuo e alle medesime Parte_1 condizioni contrattuali dell'attuale; nell'eventualità che la non presti il proprio consenso CP_1 all'accollo sopra citato dello stesso contratto di mutuo in corso, i coniugi concordano sin da ora una diversa modalità che tuttavia garantisca sia a l'erogazione dell'intera rata mensile a totale Pt_1 carico di , che alla stessa il versamento effettivo di dette rate a favore della Pt_2 Pt_2 CP_1
Si fa presente che l'immobile è stato messo in vendita da parte dell'intestataria e pertanto la sig.ra si impegna all'adempimento di cui al presente punto 8) e quindi di liberazione di ogni Parte_2 gravame sul sig. il quale accetta, entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2025. Pt_1
9) Le spese straordinarie riguardanti i figli e di cui all'elenco del Tribunale di Lucca e del CNF del 2017 che qui si intendono integralmente riportate, saranno sostenute dai genitori al 50%. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail o messaggio whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 10) I coniugi sono entrambi autosufficienti economicamente e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e di aver sistemato ogni questione di natura economica, oltre,
2 esclusivamente, la regolamentazione, così come stabilita, al punto 8) che precede.
11) L'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
12) Il IG. e la IG.ra si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del Pt_1 Pt_2 passaporto e degli altri documenti validi anche per l'espatrio per i figli minori.
13) Ciascuna parte sosterrà le spese ed i compensi dei legali che le rappresenta in egual misura, con rinunzia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13, c. VIII, L. 31.12.2012 n. 247.
14) Le pattuizioni e le condizioni appena esposte varranno tra le parti a partire dalla data della sottoscrizione del presente atto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AV (LU) il 14/4/2018, antecedentemente al quale è nato il figlio
(nato il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il Persona_1 Persona_2
20/6/2018), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in AV (LU) in data 14/4/2018, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di AV (LU) all'Atto Numero 4, Parte I, Ufficio 1, dell'Anno 2018; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AV (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 17/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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