Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verbania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliato in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Vittorio Pinolini e Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-a) del permesso di costruire -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, rilasciato dal Dipartimento Programmazione Territoriale del Comune di Verbania, ed avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia con ampliamento riguardanti le costruzioni precedentemente sanate dal permesso -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
-b) dell'autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-, rilasciata dal Dipartimento Programmazione Territoriale del Comune di Verbania in data -OMISSIS-, per ristrutturazione di costruzione esistente sanata con p.d.c. n. -OMISSIS- con intervento di ampliamento e sopraelevazione per la realizzazione di edificio residenziale composto da quattro appartamenti;
-c) dell'autorizzazione paesaggistica n.-OMISSIS-, rilasciata dal Dipartimento Programmazione Territoriale del Comune di Verbania in data -OMISSIS- e costituente una Variante alla precedente autorizzazione n. -OMISSIS-, in relazione al quale ci si riserva fin d'ora per la presentazione di motivi aggiunti di ricorso;
-d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale;
accertamento ex art. 116, comma 2, c.p.a., dell'illegittimità del parziale diniego di accesso ai documenti amministrativi adottato con nota del -OMISSIS- dal Comune di Verbania sull'istanza ostensiva presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
e per la condanna
del Comune di Verbania alla immediata, esatta ed integrale ostensione e trasmissione della documentazione richiesta dal ricorrente in data -OMISSIS-;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14.9.2022:
-a) del permesso di costruire -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, rilasciato dal Dipartimento Programmazione Territoriale del Comune di Verbania, ed avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia con ampliamento riguardanti le costruzioni precedentemente sanate dal permesso -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
-b) dell'autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-, rilasciata dal Dipartimento Programmazione Territoriale del Comune di Verbania in data -OMISSIS-, per ristrutturazione di costruzione esistente sanata con p.d.c. n. -OMISSIS- con intervento di ampliamento e sopraelevazione per la realizzazione di edificio residenziale composto da quattro appartamenti, in relazione al quale ci si riserva fin d'ora per la presentazione di motivi aggiunti di ricorso;
-c) dell'autorizzazione paesaggistica n.-OMISSIS-, rilasciata dal Dipartimento Programmazione Territoriale del Comune di Verbania in data -OMISSIS- e costituente una Variante alla precedente autorizzazione n. -OMISSIS-, in relazione al quale ci si riserva fin d'ora per la presentazione di motivi aggiunti di ricorso;
-d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale;
nonché per l'accertamento
dell'avvenuta decadenza del permesso di costruire-OMISSIS-, -OMISSIS-, per mancata ultimazione dei lavori entro 3 anni dall'inizio degli stessi;
per l'accertamento ex art. 116, comma 2, c.p.a., dell'illegittimità del parziale diniego di accesso ai documenti amministrativi adottato con nota del -OMISSIS- dal Comune di Verbania sull'istanza ostensiva presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
e per la condanna
del Comune di Verbania alla immediata, esatta ed integrale ostensione e trasmissione della documentazione richiesta dal ricorrente in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verbania, del Ministero della Cultura e del controinteressato -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli antefatti della presente vicenda sono già stati oggetto di plurimi contenziosi, definiti, in ultimo, con sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, confermata in appello con decisione della II Sezione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, cui, pertanto, in questa sede si rinvia.
2. Rispetto all’intervento edilizio di cui è causa, il gravato titolo edilizio n. -OMISSIS- si colloca al termine di una serie di precedenti assensi che muove dal permesso di costruire -OMISSIS-, rilasciato dal Comune intimato ai danti causa dell’odierno controinteressato e avente ad oggetto la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato rurale e relativo mutamento di destinazione d’uso in residenziale, nonché la costruzione di una pertinenziale autorimessa interrata. Il titolo in questione era accompagnato da connessa autorizzazione paesaggistica, necessaria in ragione del vincolo di tutela posto sulle aree trasformande.
3. Successivamente, a seguito di plurimi sopralluoghi del personale comunale, sono state accertate numerose difformità dell’edificio realizzando rispetto al citato permesso di costruire -OMISSIS- e alla pertinente autorizzazione paesaggistica. Gli scostamenti riguardavano, oltre ai muri di contenimento oggetto del verbale comunale del-OMISSIS- , la realizzazione di un piano sottostante a quello interrato, suddiviso in due locali, il più piccolo dei quali descritto dal direttore dei lavori come vasca di raccolta di acque meteoriche; la costruzione di una intercapedine lungo il lato sud est del piano seminterrato; la traslazione di 50 centimetri del muro a lato del vano ascensore; la realizzazione di una ulteriore intercapedine lungo il lato nord ovest, la posa di una platea-solaio in cemento armato sul retro del piano seminterrato, l’erezione di muri perimetrali emergenti dalla platea-solaio e la differenza di circa 20 centimetri dell’altezza da estradosso a estradosso di alcuni solai, come descritto nel verbale comunale del -OMISSIS-; ulteriori accertamenti, avviati su impulso del proprietario confinante, riguardavano i movimenti di terra e agli scavi effettuati per la realizzazione dell’intervento.
4. La proprietà interessata (ovvero, nuovamente, i citati danti causa dell’odierno controinteressato) si è quindi attivata per la regolarizzazione edilizia delle opere contestate, presentando domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la “conservazione di muri di sostegno”, assentita dalla Soprintendenza con provvedimento condizionato del -OMISSIS-; successivamente, in relazione alle numerose difformità edilizie di cui sopra, la medesima ha ottenuto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- per “opere edilizie realizzate in totale difformità dal permesso di costruire -OMISSIS- del -OMISSIS- e in difformità dall’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- –verbale di accertamento di violazione edilizia n. -OMISSIS-” , il quale richiamava il citato, precedente parere della Soprintendenza del -OMISSIS-.
5. Il titolo in sanatoria n. -OMISSIS- è stato subito impugnato dal proprietario confinante, odierno ricorrente; nelle more del presente giudizio il relativo ricorso (R.G. n. 714/2018), a seguito di una complessa vicenda processuale, è stato in ultimo accolto da questo Tribunale con sentenza n. -OMISSIS-, sulla base della fondatezza del relativo, primo motivo censorio, appuntato sull’illegittimità della sanatoria in quanto accordata a opere prive di una propria autonomia funzionale e innestate sulla solo embrionale realizzazione di quanto originariamente assentito con il permesso di costruire -OMISSIS-, mai giunto a completamento; il Consiglio di Stato, II Sezione, investito degli appelli proposti dalle parti resistente e controinteressata, risultate soccombenti, ha confermato la decisione n. -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS-, statuendo che “correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto l’illegittimità della sanatoria in quanto relativa ad opere prive di autonomia funzionale e comunque in mancanza anche della possibile individuazione dell’intervento complessivamente da realizzare” , significativamente rilevando, quale presupposto logico e giuridico delle considerazioni svolte, che l’originario permesso di costruire-OMISSIS-doveva considerarsi pacificamente decaduto.
6. Nel frattempo, l’odierno controinteressato, divenuto proprietario del compendio di cui è causa, aveva ottenuto il rilascio del qui gravato permesso di costruire n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia con ampliamento riguardanti le costruzioni precedentemente sanate dal permesso di costruire n. -OMISSIS-, nonché dei connessi assensi paesaggistici.
7. Il medesimo confinante, che già era insorto avverso il permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-, ha in questa sede impugnato anche il successivo titolo n. -OMISSIS-, in uno con gli atti paesaggistici connessi, ribadendo in guisa di invalidità derivata le medesime doglianze già formulate avverso il primo, corredandole di istanza ostensiva ex art. 116 c.p.a. in ragione del parziale diniego opposto dal Comune di Verbania alla propria, pertinente richiesta di accesso. L’unica censura, rubricata “Illegittimità derivata del permesso di costruire -OMISSIS-, -OMISSIS-, rilasciato al sig. -OMISSIS- dal Dipartimento Programmazione Territoriale del Comune di Verbania in relazione al permesso edilizio in sanatoria -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, del Comune di Verbania. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti e difetto di istruttoria” , si incentra sullo stretto collegamento, nel contenuto e negli effetti, tra il permesso in sanatoria n. -OMISSIS- ed il successivo permesso edilizio n. -OMISSIS- avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia del fabbricato esistente sanato, che in tesi non si esaurirebbe solamente in una relazione di successione cronologica e giuridica tra tali due provvedimenti autorizzativi ma si concretizzerebbe in un vero e proprio rapporto di presupposizione, cosicché, secondo il deducente, l’esistenza e la validità del titolo in sanatoria presupposto costituirebbe il fondamento esclusivo e la condizione indispensabile di esistenza del successivo permesso edilizio “applicativo”. La parte, quindi, ha ribadito e materialmente trascritto il compendio censorio già fatto valere con il ricorso R.G. 714/2018 nei confronti del permesso in sanatoria n. -OMISSIS-, estendendolo anche al nuovo permesso -OMISSIS- del -OMISSIS-, al fine di contestare in questa sede l’esistenza di un edificio residenziale esistente ‘sanato’ su cui si è innestato il progetto di ampliamento.
8. Si sono costituiti in giudizio il controinteressato proprietario dell’immobile trasformando e le Amministrazioni intimate, ovvero il Ministero della cultura e il Comune di Verbania.
9. A seguito di almeno parziale ostensione della documentazione richiesta, parte ricorrente ha come in epigrafe proposto motivi aggiunti di ricorso, ulteriormente contestando alla luce dei nuovi elementi appresi l’invalidità dei medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo, nonché formulando domanda di accertamento dell’avvenuta decadenza del permesso di costruire -OMISSIS- e ribadendo l’istanza ostensiva ex art. 116, comma 2, c.p.a. Più precisamente, nel richiamare tutto quanto già contestato con il ricorso introduttivo (paragrafo I), la parte ha proposto nuove censure, così rubricate:
II.A. Violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 18 delle N.T.A. del P.R.G. di Verbania ed all’art. 3 c. 1, lettera d), del D.P.R. 6.6.2001, n. 380. Eccesso di potere per manifesta illogicità e travisamento dei fatti, contraddittorietà interna, difetto di istruttoria nell’accertamento dei presupposti logico-giuridici, nella parte in cui il permesso edilizio n. -OMISSIS- assente un intervento di ampliamento assumendone come base una S.U.L. ed una volumetria esistente;
II.B. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto in relazione alla norma di cui all’art. 18.5. delle N.T.A. del P.R.G., insufficienza ed inadeguatezza della motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà interna;
III. Sulla S.U.L. del fabbricato di cui al permesso n. -OMISSIS-: violazione di legge con riferimento all’art. 18.5. delle N.T.A. ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria quanto alla determinazione della S.U.L. complessiva dell’edificio progettato. In subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 20 c. 1 e c. 4 del D.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere per contraddittorietà interna ed inadeguatezza dell’istruttoria;
IV. Sull’altezza del fabbricato assentito con il permesso n. -OMISSIS-: violazione di legge con particolare riferimento all’art. 18.5. delle N.T.A. del P.R.G. in relazione agli articoli 27 e 28 del Regolamento Edilizio del Comune di Verbania; eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti e difetto di istruttoria;
V. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti nella parte in cui il permesso di costruire n. -OMISSIS- fornisce un’erronea rappresentazione delle quote e dei riporti di terreno. Ancora violazione di legge in relazione alle norme dell’art. 18.5. delle N.T.A. del PRG sulle distanze dal confine e tra edifici ed all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
VI. Sulla decadenza del permesso di costruire-OMISSIS-, -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 6.6.2001, N. 380.
10. Giunto medio tempore a definizione il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del permesso edilizio in sanatoria n. -OMISSIS-, come sopra anticipato annullato a seguito della sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- e del rigetto del pertinente appello con pronuncia n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, il Comune di Verbania ha emesso l’ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS-, disponendo il ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione dei soli manufatti illegittimamente sanati. Non ha, invece, assunto alcuna determinazione in relazione al qui impugnato titolo n. -OMISSIS-, la cui efficacia già era stata sospesa con ordinanza n. -OMISSIS-, in attesa dell’esito del presente giudizio. La relazione tecnica commissionata dalla proprietà afferma che i manufatti di cui al titolo in sanatoria annullato sono stati tempestivamente rimossi, con l’eccezione dei “vani tombati”, ovvero la vasca posta al piano interrato e l’intercapedine lato monte, comunque resi inaccessibili; l’elaborato riferisce, altresì, che il Comune, all’esito di apposito sopralluogo, non ha mosso rilievi (doc. da n. 6 a n. 10 controinteressato).
11. Le parti, in vista dell’udienza di discussione della causa, hanno depositato ulteriori scritti difensivi, prendendo posizione sulle richiamate sopravvenienze e sulle relative ricadute processuali; in particolare:
a) il Ministero dei beni culturali, con memoria depositata il 3.10.2025, ha sostenuto la piena legittimità degli assensi paesaggistici nel tempo rilasciati, ricostruendo diacronicamente il pertinente regime normativo;
b) il controinteressato, invece, con memoria depositata il 6.10.2025, ha espressamente modificato le conclusioni rassegnate in sede di costituzione, deducendo che, per effetto dell’annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-, anche il qui impugnato titolo n. -OMISSIS- è divenuto illegittimo e, comunque, non realizzabile, concludendo, in relazione al ricorso introduttivo e alle censure da I a V dei motivi aggiunti, per la declaratoria di cessata materia del contendere; le difese di parte si sono, poi, concentrate sulla contestazione della domanda di accertamento dell’avvenuta decadenza del permesso di costruire-OMISSIS-(paragrafo VI dei motivi aggiunti), la quale sarebbe, secondo il controinteressato, inammissibile, in quanto la decisione n. -OMISSIS- di questo Tribunale, passata in giudicato, già aveva espressamente statuito che l’odierno ricorrente non avesse interesse a una pronuncia giurisdizionale sul punto; parimenti inammissibile e infondata sarebbe, poi, la connessa pretesa di parte ricorrente – fatta valere anche in separato giudizio di ottemperanza - di una favorevole statuizione sui pretesi effetti ex tunc della suddetta decadenza, chiesta allo scopo di ottenere anche l’eliminazione delle incomplete porzioni di manufatto venute a esistenza;
c) il Comune di Verbania, con memoria depositata il 6.10.2025, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo il titolo n. -OMISSIS- ormai privo di efficacia per effetto delle pronunce giurisdizionali che hanno definitivamente annullato il presupposto titolo in sanatoria, nonché in conseguenza dell’ottemperanza, da parte del controinteressato, alla successiva ordinanza comunale di ripristino n. -OMISSIS-;
d) il ricorrente, con memoria depositata il 6.10.2025, ha, invece, riaffermato la sussistenza e permanenza del proprio interesse all’annullamento del titolo n. -OMISSIS-, insistendo per l’accoglimento delle pertinenti doglianze; quanto alla domanda di declaratoria dell’avvenuta decadenza dell’originario titolo edilizio -OMISSIS-, invece, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo pienamente satisfattive le espresse statuizioni sul punto contenute nella decisione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-; in ragione della pur tardiva ostensione della documentazione di proprio interesse, la parte ha, infine, dichiarato pienamente soddisfatta anche la pretesa avanzata ex art. 116 c.p.a., dichiarando così la cessazione della relativa materia del contendere.
12. Le parti, con l’eccezione della difesa erariale, hanno, infine, ulteriormente replicato alle memorie avversarie; in particolare, il controinteressato, nel ribadire che il qui gravato titolo edilizio non può più essere attuato, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento della decadenza del permesso di costruire -OMISSIS-; il Comune di Verbania, invece, ha ribadito che non vi è più alcun interesse alla contestazione del permesso di costruire n. -OMISSIS-, nonché preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’accertamento dell’avvenuta decadenza del titolo edilizio-OMISSIS-e all’ottenimento della documentazione oggetto di istanza ex art. 116 c.p.a.; il deducente, infine, ha rilevato che, per un verso, il permesso di costruire n. -OMISSIS- non è mai stato formalmente rimosso dal Comune, per altro verso permane comunque l’interesse alla declaratoria di illegittimità degli atti gravati a fini risarcitori ex art. 34 c.p.a., confermando la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sulla domanda di accertamento dell’avvenuta decadenza del titolo -OMISSIS- e replicando sul punto alle difese del controinteressato.
13. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 6.11.2025.
14. In via preliminare, il Collegio prende atto della richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere sulla domanda ostensiva ex art. 116 c.p.a. - alla quale l’Amministrazione comunale resistente nulla ha opposto - e dispone conformemente.
15. Ancora in limine , quanto alla dichiarazione attorea circa il venir meno dell’interesse alla pronuncia sulla domanda di accertamento dell’avvenuta decadenza dell’originario titolo edilizio -OMISSIS-, il Tribunale ritiene di prenderne atto ai fini della relativa declaratoria di improcedibilità. La pertinente eccezione di inammissibilità, sollevata dal controinteressato, non merita, infatti, accoglimento, alla luce delle considerazioni di seguito espresse.
15.1. In primo luogo, l’interesse all’accertamento, qui agitato dal ricorrente, in quanto riferito sia all’avvenuta decadenza del permesso di costruire -OMISSIS- sia alla decorrenza ex tunc dei relativi effetti, ha una proiezione assai ampia, in quanto, per un verso, si innesta sulle contestazioni mosse ad entrambi i pilastri su cui si regge il gravato titolo n. -OMISSIS-, ovvero l’accertamento di conformità n. -OMISSIS- e l’originario permesso di costruire -OMISSIS- (si vedano, in particolare, il riferimento alle doglianze sviluppate nel motivo IIA dei motivi aggiunti); per altro verso, prefigura l’intendimento del deducente di ottenere la demolizione della porzione incompleta del manufatto, a suo tempo edificata. Nella decisione n. -OMISSIS- di questo Tribunale, invece, la statuizione di carenza di interesse discendeva dalla diversa e comunque più circoscritta considerazione che “nessun pregiudizio ritrae il ricorrente da opere non ancora realizzate” .
15.2. In secondo luogo, quanto all’eccepito ostacolo del giudicato rappresentato dalla decisione n. -OMISSIS- di questo Tribunale, la decadenza in parola è stata confermata dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. -OMISSIS- ove si afferma che “anche il presupposto dell’avvenuta decadenza del permesso di costruire, anche se non formalmente dichiarato dal Comune (…) oltre che non contestato tra le parti (…) si deve ritenere coperto dal giudicato” : poiché la decisione d’appello è successiva alla prima, deve esserle data prevalenza in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione: “Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato” (Cass. civ., ord. n. 13804/2018).
15.3. Quanto all’interesse a contestare la permanenza del manufatto incompiuto, la già citata decisione del Giudice d’appello n. -OMISSIS- ha preso chiaramente posizione sul punto, affermando che “in relazione alle specifiche censure, in particolare alla prima accolta dal giudice di primo grado, risulta palese l’interesse a non avere una opera sostanzialmente “incompiuta” nel fondo confinante, della quale, qualora rimanesse incompiuta, sarebbe comunque rilevante l’aspetto estetico negativo sull’ambiente circostante; mentre, qualora fosse successivamente completata, sussisterebbe comunque l’interesse a conoscere gli esiti finali del progetto di opere, allo stato non aventi una propria autonoma individuazione” .
16. Venendo ora al merito della controversia, il ricorso introduttivo deve essere accolto in ragione della assorbente fondatezza dell’ivi dedotta censura di illegittimità derivata del permesso di costruire n. -OMISSIS- dal permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-. Orbene, come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, vi è uno stretto collegamento, nel contenuto e negli effetti, tra i due atti, che non si esaurisce solamente nella successione cronologica e giuridica tra tali due provvedimenti autorizzativi: l’esistenza e la validità del titolo in sanatoria, infatti, costituisce un presupposto fondamentale e imprescindibile del permesso edilizio successivamente rilasciato.
16.1. Il permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- è stato annullato da questo Tribunale con sentenza n. -OMISSIS- in ragione della pacifica incompletezza dell’intervento edilizio sanato, che “non consente di apprezzare l’intervento nella relativa, complessiva e attuale consistenza, né di individuare la disciplina edilizia e urbanistica cui sussumerlo, al fine di verificarne la doppia conformità” , non risultando mai venuta ad esistenza la parte del fabbricato avente destinazione residenziale e collocazione “fuoriterra”. La citata decisione è stata confermata dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, ove è statuito che “correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto l’illegittimità della sanatoria in quanto relativa ad opere prive di autonomia funzionale e comunque in mancanza anche della possibile individuazione dell’intervento complessivamente da realizzare” ; il prosieguo di quest’ultima pronuncia, in sede di reiezione dei plurimi motivi di appello sollevati, si sofferma inoltre sull’ulteriore fondatezza di altri profili censori, affrontando, come visto, la presupposta decadenza del permesso di costruire -OMISSIS-.
16.2. Poiché le opere assentite con il qui gravato permesso di costruire n. -OMISSIS- si innestano in modo inscindibile sul manufatto come sanato dal precedente titolo n. -OMISSIS-, l’acclarata illegittimità di quest’ultimo travolge interamente anche il successivo. Il titolo in questione risulta sospeso negli effetti ma mai rimosso in autotutela dall’Amministrazione, cosicché residua in capo al ricorrente l’interesse al relativo, integrale annullamento, vieppiù percepibile alla luce della complessa sovrapposizione di differenti assensi edilizi sul compendio immobiliare di cui è causa, il quale, come visto, è stato solo in parte realizzato. A diverse conclusioni non inducono le eccezioni in rito e le deduzioni in merito del Comune intimato e del controinteressato, poiché la mera allegazione di aver già rimosso le porzioni del manufatto illegittimamente sanate, in pretesa ottemperanza alle sentenze di cui sopra e all’ordinanza comunale di ripristino, di per sé non esclude che parte dell’intervento autorizzato con il titolo n. -OMISSIS-, ove non espressamente rimosso dall’ordinamento, fossa fungere da base per ulteriori iniziative edilizie.
17. Il positivo scrutino della censura contenuta nel ricorso principale, in guisa di invalidità derivata del permesso di costruire n. -OMISSIS- per le stesse ragioni già poste a fondamento dell’esito del giudizio R.G. n. 714/2018 (definito, come visto, con la sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. -OMISSIS-) consente a questo Tribunale di assorbire sia i restanti profili censori di invalidità derivata (ovvero quelli corrispondenti a censure non esaminate nel suddetto giudizio R.G. n. 714/2018), sia le doglianze contenute nei motivi aggiunti fino al V, appuntate sull’illegittimità nel merito dei parametri edilizi e dimensionali dell’intervento.
18. L’annullamento del permesso in sanatoria n. -OMISSIS- travolge anche i pareri paesaggistici qui gravati, in quanto resi considerando quale stato di fatto ante opere lo stadio di edificazione che comprende la porzione di fabbricato difforme dal permesso di costruire originario -OMISSIS- e illegittimamente sanata, come risulta dalla pertinente relazione di accompagnamento all’istanza depositata dal Ministero sub doc. 9.
19. Alla luce delle superiori considerazioni, vanno dichiarate: la cessazione della materia del contendere in relazione all’istanza ex art. 116 c.p.a. contenuta nel ricorso e ribadita nei motivi aggiunti, nonché l’improcedibilità della domanda di accertamento dell'avvenuta decadenza del permesso di costruire -OMISSIS-, contenuta in questi ultimi (VI capoverso); il ricorso, invece, va accolto, disponendo, assorbite le censure da II a V dei motivi aggiunti, l’ annullamento del permesso di costruire n.-OMISSIS- e degli atti connessi.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo a carico della sola amministrazione comunale intimata e del controinteressato, con compensazione nei confronti del Ministero della Cultura.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti:
- accoglie nei sensi espressi in motivazione la domanda di annullamento del permesso di costruire n. -OMISSIS-, rilasciato il -OMISSIS- dal Comune di Verbania nonchè dei connessi pareri paesaggistici;
- dichiara improcedibile la domanda di accertamento dell'avvenuta decadenza del permesso di costruire-OMISSIS-, -OMISSIS-, contenuta nei motivi aggiunti di ricorso;
- dichiara cessata la materia del contendere sull’istanza ostensiva ex art. 116, comma 2, c.p.a., proposta nel ricorso introduttivo e ribadita nei motivi aggiunti.
Condanna il Comune di Verbania e il controinteressato -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) a carico di ciascuno, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, che dovrà essere parimenti rifuso da ciascuna delle suddette due parti nella misura della metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC LU, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | UC LU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.