Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02126/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2126 del 2025, proposto da
AT NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Antonio Belfiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maniace, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Casiraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della determina del responsabile dell’area Economico finanziaria del Comune di Maniace, notificata il 27/06/2025, con la quale si disponeva la revoca dell’autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande n° 125 del 14/05/2018 relativa all’attività commerciale (bar categoria B) ubicata nel Comune d Maniace Corso Fondaco n° 52 rilasciata nei confronti di NI AT;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maniace;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. AV AN OS IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Alla morte della Sig.ra AT NI in data 04/10/2017, il di lei fratello Sig. AT NI - già (co)beneficiario, in uno con la prima, della licenza n° 80 per la somministrazione di alimenti e bevande relativa all’attività commerciale (bar categoria B) nell’esercizio commerciale sito nei locali in Maniace Corso Fondaco n° 52, rilasciata in favore della “Bar LI NI snc” della quale ambedue i soggetti menzionati in precedenza erano soci -, intendendo proseguire nell’attività svolta dalla predetta società, chiedeva la volturazione della licenza intestata alla stessa con atto ricevuto a prot. n. 3520 del 07/05/2018 dal Comune di Maniace.
La volturazione richiesta veniva ottenuta con provvedimento n° 125 del 14/05/2018, che consentiva lo svolgimento dell’attività commerciale (bar categoria B) in favore (stavolta) della ditta individuale AT NI nell’esercizio commerciale sito nei locali in Maniace Corso Fondaco n° 52. Successivamente il Sig. AT NI presentava al Comune di Maniace SCIA con atto prot. n. 3833 del 18/05/2018 per l’esercizio di sala giochi nei predetti locali.
Ma in esito a controlli di polizia svolti dalla Stazione di Maniace della Legione Carabinieri Sicilia, dall’esame della documentazione relativa al procedimento amministrativo sotteso al rilascio del provvedimento n° 125 del 14/05/2018 trasmessa dall’Ufficio Tecnico del Comune di Maniace risultano gravi criticità, in particolare con riguardo alla mancanza:
i) dell’autocertificazione sottoscritta dall’interessato circa il possesso dei requisiti morali e professionali necessari per ottenere ai sensi dell'art. 3 della L. 287/91 il rilascio dell'autorizzazione al subingresso nella titolarità di un pubblico esercizio;
ii) della notifica di dichiarazione inizio attività (DIA) indirizzata all'A.S.P. 3 di Catania Distretto Sanitario di Bronte (CT) Unita Operativa lgiene Pubblica ai sensi dell'art. 6 del Regolamento C.E. n. 852/04.
Di conseguenza il Comune di Maniace dava avvio al procedimento di revoca in autotutela del provvedimento n° 125 del 14/05/2018, comunicando avviso di ciò al Sig. AT NI con atto del 23/10/2024, e concedendo con esso 30 giorni per la regolarizzazione amministrativa mediante il deposito della documentazione ivi richiesta. Ma il Sig. AT NI non soddisfaceva in toto alla integrazione documentale richiesta, limitandosi piuttosto a depositare esclusivamente la SCIA assunta al protocollo del Comune al n° 27 del 02/01/2025. Sicchè a fronte di ciò, con determina n. 60 Registro settoriale del 25/06/2025 del responsabile dell’area Economico finanziaria del Comune di Maniace, notificata il 27/06/2025, veniva disposta la revoca dell’autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande n° 125 del 14/05/2018 relativa all’attività commerciale (bar categoria B) ubicata nel Comune d Maniace Corso Fondaco n° 52 rilasciata nei confronti del Sig. AT NI, in quanto la volturazione richiesta con atto ricevuto a prot. n. 3520 del 07/05/2018 risultava “ carente dell'istanza di subingresso redatta secondo la modulistica della GI LI , dei dati dell'impresa a cui si subentra, della dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità e professionali , della SClA più le altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche ”.
Il Sig. AT NI impugnava tale provvedimento di revoca con un ricorso notificato il 26/09/2025, al cui interno egli postulava il ricorrere dei seguenti vizi:
violazione dell’art. 1 della L. n. 241/1990, nonché di eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico, lesione del principio di affidamento e del principio di buona fede;
violazione dell’art. 3 e 21 quinquies della L. n. 241/1990, per quest’ultimo, più in particolare, in ragione della mancata indicazione in motivazione dell’interesse pubblico sopravvenuto;
1) violazione dell’art. 1 della L. n. 241/1990 e del principio di proporzionalità.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, che nella propria memoria evidenziava in particolare la concessione di un ampio termine al (poi) ricorrente, pari a 30 giorni, per procedere alla regolarizzazione amministrativa in base alla integrazione documentale richiesta, e che altresì rappresentava essere “ l’attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande non un’attività qualsiasi, ma una licenza di polizia, ossia un’autorizzazione che l’amministrazione rilascia in virtù della sua funzione di tutela dell’ordine pubblico, della salute e della sicurezza collettiva. Ma v’è di più. Invero non può parlarsi di formazione del legittimo affidamento in capo al NI in quanto questi ometteva di corredare l’istanza della documentazione necessaria, tra cui spicca l’autocertificazione sul possesso dei requisiti morali e professionali, per come segnalato dalla nota dei Carabinieri n. prot. 61/5-2/2024 del 22.10.2024 ”.
La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe veniva respinta con ordinanza n. 364 del 06/11/2025 a causa della ritenuta assenza del periculum in mora , in considerazione del fatto che, con essa, per l’esame della controversia in udienza pubblica era stata fissata la data del 29 gennaio 2026.
In data 29/01/2026 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
I – Ancor prima di passare allo scrutinio dei singoli motivi di ricorso, occorre comprendere se l’avversato provvedimento di ritiro potesse o meno integrare gli estremi dell’atto di revoca ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, piuttosto che dell’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies di quella stessa legge.
Benchè una censura di violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 non sia stata espressamente proposta dal ricorrente, nondimeno è questa la sostanza della doglianza di cui al primo motivo di ricorso, con la quale egli afferma che “ il legittimo affidamento del privato, fondato su un comportamento inequivoco e prolungato della pubblica amministrazione, costituisce un limite all’esercizio del potere di autotutela, specie quando il tempo trascorso abbia consolidato la posizione del privato ”.
In realtà, rispetto alla nota della Stazione di Maniace della Legione Carabinieri Sicilia del 22/10/2024, le uniche (ulteriori) criticità rilevate e poste a fondamento della determina n. 60 Registro settoriale del 25/06/2025 del responsabile dell’area Economico finanziaria del Comune di Maniace riguardano la carenza dell'istanza di subingresso redatta secondo la modulistica della GI LI, nonché dei dati dell'impresa cui si richiedeva di subentrare. Ma la istanza presentata dal ricorrente in data 07/05/2018 era assolutamente chiara – anche se non formulata mediante ricorso alla “ modulistica della GI LI ” … - quanto al proprio oggetto, anche per quanto attiene ai dati dell'impresa cui si richiedeva di subentrare (ovvero quella titolare della licenza n. 80 del 26/05/2010, intestata a Bar LI NI snc, con sede in Maniace in Corso Fondaco, 52). Se quindi, per correttamente esercitare il potere di revoca a norma dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, occorrono “ sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero … un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ”, è palese che nel caso a mani si è invece dinnanzi ad una violazione originaria dell'art. 3 della L. 287/91 e [ma qui soltanto secondo quanto ritenuto dal Comune (poi) intimato, ed ancor prima dalla locale Stazione dei Carabinieri, secondo quanto si avrà modo di precisare in proseguo] dell'art. 6 Regolamento C.E. n. 852/04, che il Comune intimato ha omesso di rilevare allorquando, con provvedimento n° 125 del 14/05/2018, ha consentito in subentro della ditta individuale AT NI alla ditta “Bar LI NI snc” nello svolgimento dell’attività commerciale (bar categoria B) presso l’esercizio commerciale sito nei locali in Maniace Corso Fondaco n° 52. L’unico modo di intervenire correttamente sull’atto menzionato da ultimo era quindi quello di esercitare poteri in autotutela a norma dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, piuttosto che a norma dell’art. 21 quinquies della medesima legge.
Con quali conseguenze, or si dirà passando allo scrutinio dei singoli motivi di ricorso.
II – Sono fondate tutte le censure di cui al primo motivo di ricorso, perché il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 – a principiare dalle modifiche al suo testo apportate dalla L. n. 124/2015 – si è risolto nella lesione del principio dell’affidamento lamentato dal ricorrente.
Rispetto a tali censure, il Comune intimato così si è difeso:
“ la disposizione che regola il potere di revoca (art. 21 quinquies L. n. 241/1990) non indica alcun termine di sorta entro cui esercitare il dato potere, a differenza di quanto fa l’art. 21 nonies della già richiamata legge sul procedimento amministrativo, secondo il quale il potere di annullamento vada esercitato “entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione […]”. Invero, “il potere di revoca è connotato da un’ampia discrezionalità, dal momento che, a differenza del potere di annullamento d’ufficio […], quello di revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppure ancorata alle condizioni legittimanti espresse dalla norma succitata [art. 21 quinquies L. n. 241/1990], sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente […]” (cfr. TAR Lazio Sez. IV ter 29/10/2025 n. 18845)”.
Ma quelle affermazioni, che potrebbero assumere positivo valore solo a fronte di un “vero” provvedimento di revoca, non hanno alcun pregio a fronte del malamente dissimulato esercizio di un potere che è invece, in concreto, di annullamento d’ufficio del provvedimento n° 125 del 14/05/2018.
Né a salvare la legittimità del provvedimento impugnato potrebbe essere la – invero mai concretamente invocata dal Comune intimato, né all’interno della motivazione di quello, né all’interno degli atti processuali successivamente depositati – applicazione del combinato disposto degli art. 64, comma 8, lettera a) [alla cui stregua “ l'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi: a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2” ] e 71, primo e secondo comma, del D. Lgs. n. 59/2010 [alla cui stregua “ 1. non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza. 2. non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi ”]. Infatti nel caso di specie non è mai stata accertato il sopravvenire delle circostanze preclusive di cui all’art. 71, primo e secondo comma, del D. Lgs. n. 59/2010 da parte del ricorrente, ma soltanto la mancanza della dichiarazione da parte dello stesso circa il loro non sussistere all’interno della presentata domanda di subentro. Il (malamente) definito esercizio di poteri di revoca da parte del Comune intimato, non poteva dunque essere la forma erronea di qualificare un provvedimento (meramente) ricognitivo di decadenza dalla concessa autorizzazione all’attività di somministrazione di cibi e bevande prodottasi ex lege in forza di quanto previsto dall’art. 64, comma 8, lettera a) del D. Lgs. n. 59/2010. Mentre, a fronte del “recupero” della autodichiarazione circa il non sussistere delle preclusioni al subentro di cui all’art. 71, primo e secondo comma, del D. Lgs. n. 59/2010 attraverso la SCIA assunta al protocollo del Comune al n° 27 del 02/01/2025, quest’ultimo non avrebbe potuto concludere negativamente l’avviato procedimento in autotutela, ma avrebbe piuttosto potuto (soltanto ed eventualmente) sospendere a norma dell’art. 21 quater della L. n. 241/1990 la efficacia del provvedimento n° 125 del 14/05/2018, sino a che, dopo essersi rivolta alle competenti Autorità giudiziarie e di Pubblica Sicurezza nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 73, comma secondo, del D.P.R. n. 445/2000, avesse accertato il sussistere o meno dei fattori ostativi di cui all’art. 71, primo e secondo comma, del D. Lgs. n. 59/2010 in capo al ricorrente: nel secondo caso archiviando l’aperto procedimento in autotutela; e nel secondo non revocando alcunchè, ma esercitando per la prima volta i poteri di amministrazione attiva di cui all’art. 64, comma 8, lettera a) del D. Lgs. n. 59/2010.
Quanto poi alla astratta possibilità di far cessare la efficacia del provvedimento n° 125 del 14/05/2018, non già come ha concretamente fatto il Comune (poi) intimato intervenendo su di esso in autotutela, ma con un atto soltanto erroneamente qualificato come di revoca, ed invece (meramente) ricognitivo delle conseguenze negative – ex art. 64, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010 - discendenti dalla mancata notifica di dichiarazione inizio attività (DIA) indirizzata all'A.S.P. 3 di Catania Distretto Sanitario di Bronte (CT) Unita Operativa lgiene Pubblica ai sensi dell'art. 6 Regolamento C.E. n. 852/2004, il Collegio osserva quanto segue.
Il secondo comma dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 così dispone:
“ 2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.
Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti ”.
Ma nel caso di specie, alla volturazione in favore dell’attuale ricorrente della licenza n° 80 per la somministrazione di alimenti e bevande relativa all’attività commerciale (bar categoria B) nell’esercizio commerciale sito nei locali in Maniace Corso Fondaco n° 52, rilasciata in favore della “Bar LI NI snc”, non si è accompagnato alcun “ cambiamento significativo di attività ”. Con la conseguenza che quella “notifica”, piuttosto che costituire un mai ottemperato obbligo a carico dell’attuale ricorrente, appare il frutto, in primis , di un erroneo rilievo in esito a controlli di polizia svolti dalla Stazione di Maniace della Legione Carabinieri Sicilia, e poi del suo altrettanto erroneo reimpiego da parte del Comune intimato in occasione dell’adozione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe. Sicchè, anche in questo caso, a giudizio del Collegio il modo corretto di intervenire da parte del Comune (poi) intimato sarebbe stato piuttosto quello di (eventualmente) sospendere - a norma dell’art. 21 quater della L. n. 241/199 ed al rango costituzionale che deve riconoscersi al bene/interesse della salute individuale e collettiva, suscettibile di essere messo in pericolo da una attività di somministrazione di cibi e bevande svolta in assenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie - la efficacia del provvedimento n° 125 del 14/05/2018: sin tanto che, in esito al risultato degli accertamenti richiesti [stavolta non già in base all’art. 73, secondo comma, del D.P.R. n. 445/2000, ma all’art. 6, lettera b) della L. n. 241/1990] all'A.S.P. 3 di Catania Distretto Sanitario di Bronte (CT) Unita Operativa lgiene Pubblica circa la permanenza delle condizioni igienico-sanitarie che avevano consentito il rilascio della, poi volturata, licenza n° 80 per la somministrazione di alimenti e bevande relativa all’attività commerciale (bar categoria B) nell’esercizio commerciale sito nei locali in Maniace Corso Fondaco n° 52 al “Bar LI NI snc”, si fosse alternativamente potuto provvedere: in caso positivo, all’archiviazione dell’aperto procedimento in autotutela; ed in caso negativo, non mediante l’esercizio di un potere di revoca a norma dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, ma di quello di amministrazione attiva di cui all’art. 64, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010 a fronte dell’accertato mancato” rispetto delle norme … igienico-sanitarie ” per la somministrazione di alimenti e bevande da parte dell’attuale ricorrente.
III – Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato che “ la revoca di un provvedimento favorevole può essere disposta solo in presenza di un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, come stabilito dall’art. 21-quinquies della L. 241/1990. Le Sezioni Unite della Cassazione, con le ordinanze gemelle nn. 6594, 6595 e 6596 del 23 maggio 2011, hanno chiarito che l’amministrazione non può annullare un provvedimento ampliativo senza considerare l’affidamento incolpevole del destinatario e le conseguenze economiche e giuridiche che ne derivano. Nel caso in esame, il Comune ha omesso di indicare le ragioni sopravvenute che giustificherebbero la revoca, né ha dimostrato l’esistenza di un interesse pubblico prevalente ”.
Ma in realtà le ragioni a sostegno del provvedimento impugnato si possono evincere adeguatamente dal testo della sua motivazione, in particolare là dove si evidenzia la mancanza della dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, nonché, in virtù dello specifico richiamo nel corpo del provvedimento impugnato rispetto alla nota della Stazione di Maniace della Legione Carabinieri Sicilia del 22/10/2024, di quella, fra “ le altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche ”, costituita dalla notifica di dichiarazione inizio attività (DIA) indirizzata all'A.S.P. 3 di Catania Distretto Sanitario di Bronte (CT) Unita Operativa lgiene Pubblica ai sensi dell'art. 6 Regolamento C.E. n. 852/04. Quanto poi alla doglianza secondo cui “ il provvedimento impugnato è carente di motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero la revoca. Non è indicata alcuna sopravvenienza normativa, né alcuna incompatibilità urbanistica o igienico-sanitaria ”, essa si ricollega ad una riconduzione – invece esclusa in sentenza, per le considerazioni di cui già al suo punto I) – del potere esercitato al paradigma dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990.
IV – Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il fatto che “ la misura adottata è sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti e comunque non espressamente denunciati nell’atto di revoca. L’Amministrazione avrebbe potuto ricorrere a strumenti meno invasivi come il soccorso istruttorio, benchè attinente ad altri ambiti dell’attività amministrativa, che poteva attagliarsi al caso di specie e accettare la SCIA protocollata il 02/01/2025 soprattutto in funzione recuperatoria di un’attività omessa dal Comune, considerato che per i locali esistevano tutte le misure igienico-sanitarie già accertate per la precedente attività svolta dalla società sciolta”.
Il Comune intimato così ha replicato:
“L’istituto del soccorso istruttorio ha la funzione di consentire all’amministrazione di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali al privato, al fine di sanare irregolarità meramente formali o carenze di elementi accessori in documenti già esistenti. Tale strumento, tuttavia, non può essere utilizzato per supplire a mancanze sostanziali, né per consentire la formazione ex novo di documenti mai presentati o inesistenti
…
Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai prodotto l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, né ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) all’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente. Si tratta di documenti costitutivi e imprescindibili per la legittimità dell’autorizzazione, la cui assenza non costituisce una mera irregolarità formale ma un vizio sostanziale che incide direttamente sulla validità dell’autorizzazione amministrativa ”.
A giudizio del Collegio non persuadono le argomentazioni del Comune intimato. Infatti, seppure la (dal ricorrente affermata) sussistenza di “ tutte le misure igienico-sanitarie già accertate per la precedente attività svolta dalla società sciolta ” non sarebbe, da sola, bastata a garantirne la continuazione, in forza della SCIA protocollata il 02/01/2025 il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, originariamente non autodichiarato, lo è stato tuttavia all’interno di quest’ultima.
Con la conseguenza che, (anche) per il necessario rispetto del principio di proporzionalità, il Comune intimato non avrebbe potuto procedere alla immediata revoca dell’autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande n° 125 del 14/05/2018, ma, operando secondo i canoni divisati (già) al punto I) della presente sentenza, ne avrebbe tutt’al più potuto temporaneamente sospendere la efficacia, in attesa del risultato di specifici accertamenti da commettere ai soggetti pubblici competenti.
V- Il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato, sempre salvo il doveroso futuro esercizio da parte delle Amministrazioni competenti dei poteri volti a verificare se gli autodichiarati requisiti di onorabilità e professionali siano effettivamente posseduti in atto dal ricorrente vittorioso, e se permane in capo a quest’ultimo il possesso di “ tutte le misure igienico-sanitarie già accertate per la precedente attività svolta dalla società sciolta ”.
Sulla refusione delle spese di lite il Collegio pronuncia come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), più accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CH, Presidente
AV AN OS IN, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV AN OS IN | LE CH |
IL SEGRETARIO