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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/12/2025, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 872/2019
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 872/2019
promosso da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Parte_1 C.F._1
Bellacosa, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
nei confronti di
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Linda Giovanna Vacchiano e Matteo Cerretti, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
preso atto che l'udienza del 17.12.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 872/2019 vertente TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Parte_1 C.F._1
Bellacosa, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti. Linda Giovanna Vacchiano e Matteo Cerretti, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio il Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni dal
[...] medesimo subiti a seguito della caduta avvenuta in data 16 giugno 2018, verso le ore 9.15 circa, nel
Comune di . Deduceva, in particolare, l'attore che nel mentre percorreva, a bordo del Controparte_1 proprio motociclo Kimco Xciting, (targato CW97771), la via Falcone con direzione di marcia da
Castel San Giorgio a Nocera centro, sul quale viaggiava, altresì, la sorella giunto Persona_1 all'altezza della curva di via Allende, a causa di una scia di olio, non segnalata, presente sul manto stradale, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra procurandosi gravi lesioni personali per come medicalmente accertate. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, riconoscere
e dichiarare la responsabilità del nella persona del Sindaco Controparte_1
p.t. convenuto, per la causazione del danno subito dal Sig. , a seguito dell'evento Parte_1 sopra descritto;
B) Per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento a cose dei danni CP_1 subiti in seguito al sinistro indicato, per un ammontare e nei limiti di euro 25.000,00 ( per danno biologico, danno, morale, pretium doloris, ITT, ITP e spese sostenute, nonché danni al motociclo); C) Con la conseguente condanna al pagamento delle spese giudiziarie e competenze ed onorari di avvocato in causa, come da legge, con assegnazione al procuratore antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, il quale contestava l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, evidenziando il difetto di prova, da parte attorea, in ordine alla effettiva verificazione del sinistro e alla sua imputabilità all'Ente, nonché l'erronea quantificazione del danno, arbitraria e sproporzionata.
Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva all'adito
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, le domande svolte dal Sig. nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum
[...] debeatur, oltre che non provate. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”.
Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. ed assunta la prova orale, il precedente giudicante rigettava la richiesta di ammissione della c.t.u. formulata dall'attore e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.11.2022. Disposti taluni differimenti per esigenze d'ufficio e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 17.12.2025.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, e sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, occorre dare atto che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., invocata da parte attrice, rinvia ad un concetto di custodia, inteso come potere di fatto sulla cosa, il quale deve essere valutato imprescindibilmente alla luce delle peculiarità del caso concreto. Come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità la verificazione del pregiudizio lamentato deve, imprescindibilmente, essere provocato “per il fatto della cosa”: la res, a ben osservare, non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno;
al contrario, deve esserne la causa o concausa, in forza della sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza, in essa, di agenti dannosi (così Cass. 4480/2001 e 3662/2013). Per poter trovare applicazione la responsabilità presunta è necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che, appunto, il danno lamentato sia provocato “dalla cosa” in custodia;
la seconda è che sia fornita la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia, inteso come una relazione tra la res e colui
(proprietario, possessore, detentore) il quale ha un effettivo potere sulla stessa. Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, poi, per poter invocare l'operatività della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nella causazione di un danno è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo (Cass. civ. n. 2482/2018); da canto suo, il custode è tenuto, invece,
a provare l'esistenza di un fattore esterno, che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità, tali da interrompere il predetto nesso di causalità, (caso fortuito o forza maggiore), ovvero di una circostanza, anche umana, destinata a negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa - ciò che esclude in radice l'operatività della norma di cui all'art. 2051 c.c. - dando prova dell'inesistenza del nesso causale. Posto che dall'applicazione della sopra citata normativa discende una presunzione di responsabilità del convenuto in relazione agli eventi dannosi riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla natura o alla conformazione dei luoghi di causa, ove si provi, al contrario, in corso di causa, il verificarsi del caso fortuito, ovvero di una condotta umana,
(sub specie di condotta del soggetto danneggiato), idonea, perciò solo, ad interrompere il nesso causale, il custode, andrà esente da responsabilità. Occorre, altresì, evidenziare che l'approccio interpretativo della giurisprudenza di legittimità, sebbene declini in direzione di un concetto ampio delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. - considerando arrecato “dalla cosa” non solo il danno provocato dal dinamismo proprio della res (e, quindi, a causa di un suo intrinseco potere), ma anche quello dovuto a causa di un agente o processo dannoso insorto o eccitato nella cosa
- ha posto in evidenza due importanti aspetti: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso, inteso come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo;
dall'altro, quello del dovere di cautela, da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, che postula un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. La dimostrazione del nesso di causalità deve, dunque, comprendere ogni fatto che dia contezza dell'esistenza, nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode.
Non solo;
quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. Ord.
12/04/2022 n. 11798).
Dato atto dei superiori principi di diritto, in fatto, e con riferimento al caso di specie, è, in primo luogo, da evidenziare come dall'esame del corredo probatorio, in atti, non sia possibile individuare i caratteri dell'insidia; invero, dalla disamina delle fotografie allegate all'atto di citazione, l'anomalia presente sul tratto stradale (macchia d'olio) risulta perfettamente visibile, tutt'altro che occulta.
Come, infatti, desumibile dalla lettura del verbale di accertamento redatto nel giorno del sinistro dalla
Polizia Locale del Comune di , “…al civico 143 vi era un notevole sprofondamento Controparte_1 della sede stradale dal quale si evinceva lo sfregamento della parte sottostante di un veicolo non identificato che a causa dell'urto causava danni alla coppa dell'olio imbrattando la sede stradale dal civico 143 all'incrocio con via Cafiero…”. Ed ancora, dal tenore della dichiarazione testimoniale raccolta in fase istruttoria all'udienza del 10.11.2021 (mediante l'escussione del teste Tes_1
emerge l'immediata percezione ictu oculi della res fonte di insidia (“Solo quando sono scesa
[...] dall'auto, mi sono resa conto della presenza di una macchia d'olio”), sebbene la descrizione della dinamica di verificazione del sinistro risulti ampiamente lacunosa, oltre che scarsamente circostanziata ( “la macchia d'olio era sulla carreggiata di destra, e loro sono caduti sulla fiancata sinistra”); né, per il vero, le risultanze di una c.t.u. - ove per ipotesi ammessa - avrebbero potuto supplire alla carenza di prova imputabile all'attore. La consulenza tecnica d'ufficio, non essendo un mezzo istruttorio, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Dunque, in difetto di prova della res insidiosa, si deve presumere che l'attore, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, per disattenzione o imprudenza, non si sia avveduto per tempo della presenza della macchia d'olio sul tratto stradale, immediatamente percepibile oltre che visibile, per ubicazione e portata, da un utente accorto della strada. Il comportamento disattento del danneggiato ha, pertanto, avuto un'efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso integrando, conseguentemente, il caso fortuito, interruttivo del nesso causale tra fatto ed evento, tale da escludere la responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c., astrattamente imputabile alla parte convenuta.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra la domanda va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), tenuto conto della non particolare complessità della materia e del tenore delle argomentazioni difensive articolate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del , Parte_1 Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in euro 2.540,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge. Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,23.12.2025
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 872/2019
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 872/2019
promosso da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Parte_1 C.F._1
Bellacosa, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
nei confronti di
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Linda Giovanna Vacchiano e Matteo Cerretti, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
preso atto che l'udienza del 17.12.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 872/2019 vertente TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Parte_1 C.F._1
Bellacosa, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti. Linda Giovanna Vacchiano e Matteo Cerretti, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio il Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni dal
[...] medesimo subiti a seguito della caduta avvenuta in data 16 giugno 2018, verso le ore 9.15 circa, nel
Comune di . Deduceva, in particolare, l'attore che nel mentre percorreva, a bordo del Controparte_1 proprio motociclo Kimco Xciting, (targato CW97771), la via Falcone con direzione di marcia da
Castel San Giorgio a Nocera centro, sul quale viaggiava, altresì, la sorella giunto Persona_1 all'altezza della curva di via Allende, a causa di una scia di olio, non segnalata, presente sul manto stradale, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra procurandosi gravi lesioni personali per come medicalmente accertate. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, riconoscere
e dichiarare la responsabilità del nella persona del Sindaco Controparte_1
p.t. convenuto, per la causazione del danno subito dal Sig. , a seguito dell'evento Parte_1 sopra descritto;
B) Per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento a cose dei danni CP_1 subiti in seguito al sinistro indicato, per un ammontare e nei limiti di euro 25.000,00 ( per danno biologico, danno, morale, pretium doloris, ITT, ITP e spese sostenute, nonché danni al motociclo); C) Con la conseguente condanna al pagamento delle spese giudiziarie e competenze ed onorari di avvocato in causa, come da legge, con assegnazione al procuratore antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, il quale contestava l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, evidenziando il difetto di prova, da parte attorea, in ordine alla effettiva verificazione del sinistro e alla sua imputabilità all'Ente, nonché l'erronea quantificazione del danno, arbitraria e sproporzionata.
Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva all'adito
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, le domande svolte dal Sig. nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum
[...] debeatur, oltre che non provate. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”.
Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. ed assunta la prova orale, il precedente giudicante rigettava la richiesta di ammissione della c.t.u. formulata dall'attore e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.11.2022. Disposti taluni differimenti per esigenze d'ufficio e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 17.12.2025.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, e sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, occorre dare atto che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., invocata da parte attrice, rinvia ad un concetto di custodia, inteso come potere di fatto sulla cosa, il quale deve essere valutato imprescindibilmente alla luce delle peculiarità del caso concreto. Come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità la verificazione del pregiudizio lamentato deve, imprescindibilmente, essere provocato “per il fatto della cosa”: la res, a ben osservare, non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno;
al contrario, deve esserne la causa o concausa, in forza della sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza, in essa, di agenti dannosi (così Cass. 4480/2001 e 3662/2013). Per poter trovare applicazione la responsabilità presunta è necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che, appunto, il danno lamentato sia provocato “dalla cosa” in custodia;
la seconda è che sia fornita la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia, inteso come una relazione tra la res e colui
(proprietario, possessore, detentore) il quale ha un effettivo potere sulla stessa. Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, poi, per poter invocare l'operatività della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nella causazione di un danno è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo (Cass. civ. n. 2482/2018); da canto suo, il custode è tenuto, invece,
a provare l'esistenza di un fattore esterno, che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità, tali da interrompere il predetto nesso di causalità, (caso fortuito o forza maggiore), ovvero di una circostanza, anche umana, destinata a negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa - ciò che esclude in radice l'operatività della norma di cui all'art. 2051 c.c. - dando prova dell'inesistenza del nesso causale. Posto che dall'applicazione della sopra citata normativa discende una presunzione di responsabilità del convenuto in relazione agli eventi dannosi riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla natura o alla conformazione dei luoghi di causa, ove si provi, al contrario, in corso di causa, il verificarsi del caso fortuito, ovvero di una condotta umana,
(sub specie di condotta del soggetto danneggiato), idonea, perciò solo, ad interrompere il nesso causale, il custode, andrà esente da responsabilità. Occorre, altresì, evidenziare che l'approccio interpretativo della giurisprudenza di legittimità, sebbene declini in direzione di un concetto ampio delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. - considerando arrecato “dalla cosa” non solo il danno provocato dal dinamismo proprio della res (e, quindi, a causa di un suo intrinseco potere), ma anche quello dovuto a causa di un agente o processo dannoso insorto o eccitato nella cosa
- ha posto in evidenza due importanti aspetti: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso, inteso come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo;
dall'altro, quello del dovere di cautela, da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, che postula un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. La dimostrazione del nesso di causalità deve, dunque, comprendere ogni fatto che dia contezza dell'esistenza, nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode.
Non solo;
quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. Ord.
12/04/2022 n. 11798).
Dato atto dei superiori principi di diritto, in fatto, e con riferimento al caso di specie, è, in primo luogo, da evidenziare come dall'esame del corredo probatorio, in atti, non sia possibile individuare i caratteri dell'insidia; invero, dalla disamina delle fotografie allegate all'atto di citazione, l'anomalia presente sul tratto stradale (macchia d'olio) risulta perfettamente visibile, tutt'altro che occulta.
Come, infatti, desumibile dalla lettura del verbale di accertamento redatto nel giorno del sinistro dalla
Polizia Locale del Comune di , “…al civico 143 vi era un notevole sprofondamento Controparte_1 della sede stradale dal quale si evinceva lo sfregamento della parte sottostante di un veicolo non identificato che a causa dell'urto causava danni alla coppa dell'olio imbrattando la sede stradale dal civico 143 all'incrocio con via Cafiero…”. Ed ancora, dal tenore della dichiarazione testimoniale raccolta in fase istruttoria all'udienza del 10.11.2021 (mediante l'escussione del teste Tes_1
emerge l'immediata percezione ictu oculi della res fonte di insidia (“Solo quando sono scesa
[...] dall'auto, mi sono resa conto della presenza di una macchia d'olio”), sebbene la descrizione della dinamica di verificazione del sinistro risulti ampiamente lacunosa, oltre che scarsamente circostanziata ( “la macchia d'olio era sulla carreggiata di destra, e loro sono caduti sulla fiancata sinistra”); né, per il vero, le risultanze di una c.t.u. - ove per ipotesi ammessa - avrebbero potuto supplire alla carenza di prova imputabile all'attore. La consulenza tecnica d'ufficio, non essendo un mezzo istruttorio, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Dunque, in difetto di prova della res insidiosa, si deve presumere che l'attore, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, per disattenzione o imprudenza, non si sia avveduto per tempo della presenza della macchia d'olio sul tratto stradale, immediatamente percepibile oltre che visibile, per ubicazione e portata, da un utente accorto della strada. Il comportamento disattento del danneggiato ha, pertanto, avuto un'efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso integrando, conseguentemente, il caso fortuito, interruttivo del nesso causale tra fatto ed evento, tale da escludere la responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c., astrattamente imputabile alla parte convenuta.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra la domanda va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), tenuto conto della non particolare complessità della materia e del tenore delle argomentazioni difensive articolate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del , Parte_1 Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in euro 2.540,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge. Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,23.12.2025
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire