Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5137 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15990/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15990 del 2025, proposto da Roberto Antonio Brigante, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Antonio Brigante, Aurora Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso per l’ottemperanza della sentenza TAR LAZIO-ROMA n. 15838/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa ES AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 15838/2025 indicata in epigrafe, non appellata, con cui il Tribunale ha accolto il ricorso dal medesimo presentato ai sensi dell’art. 116 c.p.a., al fine di ottenere l’ostensione “ di tutta la documentazione in base alla quale è stato formato l’estratto contributivo del 31.1.2025, a sua volta prodotto in esito ai rilievi formulati sui precedenti estratti, ivi inclusi tutti i documenti rilevanti per la ricostruzione della posizione previdenziale dell’interessato”, motivata “con la necessità di tutelare la rispettiva posizione giuridica, non esclusa la possibilità di ricorrere in sede giudiziaria e di richiedere il beneficio della pensione di anzianità .”.
Con la sentenza indicata il Tribunale ha ritenuto “ fondata la pretesa ostensiva di parte ricorrente, ai sensi degli artt.22 ss. L.n.241/90, tesa ad accedere a tutti i documenti richiesti con l’istanza avanzata a mezzo pec in data 5.3.2025, impregiudicato il merito della res controversa (ricostruzione della posizione a fini previdenziali), allo scopo di consentire all’interessato la tutela dei propri diritti e interessi, se del caso nelle competenti sedi ” e ha quindi stabilito – previo annullamento della nota di riscontro parziale dell’11.04.2025 – che entro il termine di trenta giorni l’Amministrazione dovesse “ trasmettere all’istante tutti i documenti considerati ai fini della formazione dell’estratto contributivo del 31.1.2025, ivi incluso ogni altro documento comunque utile o pertinente alla tematica emarginata, nel rispetto dei principi di correttezza e leale cooperazione ”, condannandola altresì “ al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato ”.
2. Con l’odierno ricorso il ricorrente ha tuttavia lamentato che la P.A. non avrebbe inviato la documentazione richiesta, e che si sarebbe limitata a ritrasmettere – con nota dell’8.09.2025 – quella già allegata alla precedente nota dell’11.04.2025, annullata dal Tribunale; né avrebbe pagato le spese di lite liquidate.
Il ricorrente ha dunque chiesto al Tribunale di adottare i conseguenti provvedimenti, al fine di ottenere la esatta esecuzione del dictum .
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio e ha dedotto di aver dato esecuzione alla sentenza con la nota dell’8.09.2025, mettendo a disposizione del ricorrente “ tutta la documentazione relativa alla ricostruzione della sua posizione assicurativa, compresa quella già allegata alla nota prot. n. 41188 dell’11 aprile 2025 che, benché annullata dalla sentenza di cui sopra, conteneva gli allegati utili alla comprensione delle informazioni presenti nell’estratto previdenziale. ”.
Con riguardo al pagamento delle spese di lite liquidate nella ottemperanda sentenza, il Ministero ha lamentato di non aver ricevuto la documentazione necessaria a procedere (documento identità, ricevuta del versamento del C.U.).
4. Con memoria di replica del 26.02.2026, il ricorrente ha contestato quanto ex adverso dedotto e insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. Alla camera di consiglio dell’11.03.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La domanda di ottemperanza può essere accolta soltanto parzialmente.
6.1. Invero, va respinta la domanda concernente la condanna della P.A. alla ostensione della documentazione richiesta dal ricorrente.
Sul punto, il Collegio non può che rilevare che nella nota dell’8.09.2025, con cui il Ministero intimato ha inteso dare esecuzione alla sentenza qui azionata, l’Amministrazione ha espressamente dichiarato nei confronti del ricorrente – assumendosene la responsabilità – di aver trasmesso la “ documentazione sulla base della quale sono state eseguite le lavorazioni sulla [sua] posizione assicurativa ”, con ciò, in sostanza, escludendo l’esistenza e/o la pertinenza ovvero la rilevanza di ulteriore documentazione in suo possesso.
D’altro canto, il ricorrente non ha chiarito quale documentazione (sottesa alla compilazione dell’estratto contributivo) ancora difetterebbe, né evidentemente è questa la sede per imporre - indirettamente - alla P.A. di correggere tale estratto, indicando altra documentazione che dovrebbe esistere agli atti del fascicolo e che avrebbe dovuto essere considerata per la compilazione (ma che, a quanto consta, non è stata considerata, avendo la P.A. come sopra dichiarato, sotto la propria responsabilità, di aver già trasmesso la documentazione sulla base della quale sono state eseguite le lavorazioni).
E’ noto, infatti, che nel giudizio di ottemperanza relativo all’accesso documentale “ L’amministrazione non è tenuta a ricostruire documenti mai formati, a rielaborare dati o a compiere indagini retrospettive per soddisfare la pretesa ostensiva, non potendo il diritto di accesso trasformarsi in una richiesta informativa generica o in un mezzo di supplenza dell’azione amministrativa. Il giudice dell’ottemperanza deve arrestarsi dinanzi all’impossibilità materiale di esecuzione, preservando l’effettività della tutela entro confini di concreta verificabilità e bilanciando le esigenze di trasparenza con i limiti strutturali dell’organizzazione amministrativa ” (al punto che, se del caso, “ il limite oggettivo dell’esistenza degli atti opera anche quando una precedente sentenza abbia erroneamente presupposto la loro presenza, poiché l’accertata inesistenza materiale impedisce che il giudicato si traduca in un obbligo impossibile ”; in questi termini, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 19/01/2026, n. 34).
6.2. Deve invece essere accolta la domanda di esecuzione della sentenza in epigrafe, con riguardo alla condanna della resistente P.A. al pagamento delle spese di lite, avendo il ricorrente dichiarato di aver trasmesso quanto richiesto e che alla data del 26.02.2026 il pagamento ancora non era stato effettuato.
Sotto questo profilo, la domanda di ottemperanza va dunque accolta, dichiarando l’obbligo del Ministero resistente (ove medio tempore non abbia già adempiuto) di dare compiuta esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 15838/2025 nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
In caso di persistente inottemperanza, il Collegio, su istanza di parte da presentarsi nelle forme prescritte dal Codice di rito, provvederà a nominare un Commissario ad acta le cui competenze, connesse all’incarico da conferire, andranno a gravare sul bilancio della soccombente.
7. Le spese di lite possono essere compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del l.r.p.t., di dare compiuta esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 15838 del 27.08.2025 nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite, al netto di quanto eventualmente già versato a tale titolo, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER PA, Presidente
ES AR, Primo Referendario, Estensore
IA LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AR | ER PA |
IL SEGRETARIO